XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3587
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In conformitā a quanto disposto dall'articolo 2 del
contratto collettivo nazionale di lavoro, integrativo del
contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000,
di cui all'accordo 22 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2001, in deroga al
divieto di cui all'articolo 39, comma 18-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dall'articolo 20,
comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n.
448, č ammesso il ricorso all'istituto del lavoro a tempo
parziale per i dirigenti sanitari esclusivamente nei casi in
cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o
sociale e fermo restando il rapporto di lavoro esclusivo, con
sospensione provvisoria della eventuale libera professione
intramuraria svolta.
2. L'azienda sanitaria ospedaliera o locale competente
ammette i dirigenti all'impegno ridotto in misura non
superiore al 10 per cento della dotazione organica complessiva
dell'area dirigenziale di cui ai contratti collettivi
nazionali di lavoro vigenti, incrementabile, in presenza di
idonee situazioni organizzative o di gravi documentate
situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della
percentuale di base, di un ulteriore 2 per cento massimo.
3. Le circostanze familiari o sociali per le quali č
consentito il ricorso all'istituto del lavoro a tempo parziale
sono stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Gli effetti sul trattamento economico conseguenti al ricorso
al lavoro a tempo parziale sono definiti in base ai criteri
concertati nella contrattazione collettiva.
4. Le eventuali carenze di organico risultanti dalla
trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale possono essere fronteggiate provvedendo a nuove
assunzioni, da finanziare integralmente con i risparmi di
spesa ottenuti in seguito all'applicazione del regime di
impegno ridotto.
5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo
definito possono, previa domanda da presentare entro i
successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale
rapporto di lavoro.