XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3587




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In conformitā a quanto disposto dall'articolo 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, di cui all'accordo 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2001, in deroga al divieto di cui all'articolo 39, comma 18-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n. 448, č ammesso il ricorso all'istituto del lavoro a tempo parziale per i dirigenti sanitari esclusivamente nei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e fermo restando il rapporto di lavoro esclusivo, con sospensione provvisoria della eventuale libera professione intramuraria svolta.
        2. L'azienda sanitaria ospedaliera o locale competente ammette i dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore al 10 per cento della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, incrementabile, in presenza di idonee situazioni organizzative o di gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2 per cento massimo.
        3. Le circostanze familiari o sociali per le quali č consentito il ricorso all'istituto del lavoro a tempo parziale sono stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Gli effetti sul trattamento economico conseguenti al ricorso al lavoro a tempo parziale sono definiti in base ai criteri concertati nella contrattazione collettiva.
        4. Le eventuali carenze di organico risultanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale possono essere fronteggiate provvedendo a nuove assunzioni, da finanziare integralmente con i risparmi di spesa ottenuti in seguito all'applicazione del regime di impegno ridotto.
        5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito possono, previa domanda da presentare entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto di lavoro.



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