XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3583
Onorevoli Colleghi! - Come è noto, il ricorso per
cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale per il
riesame dei provvedimenti cautelari ha la specifica funzione
di consentire una verifica di legittimità del provvedimento
impugnato.
Il controllo di legittimità, ancorché circoscritto
all'esclusivo esame dell'atto impugnato, assume una rilevante
valenza nell'ambito della complessiva valutazione del ricorso
alla misura coercitiva e della sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza nei confronti della persona sottoposta ad
indagini.
Quando la Corte di cassazione, esaminato il ricorso e
verificato il provvedimento impugnato, esclusivamente sotto il
profilo di legittimità, giunge ad annullare, con rinvio,
l'ordinanza emessa dal tribunale per il riesame, si riapre un
nuovo "scenario".
Dinanzi a quel tribunale, infatti, si dovrà ritornare per
una rivalutazione della fondatezza dei presupposti
legittimanti l'adozione dello specifico provvedimento
coercitivo.
La Corte di cassazione, infatti, disattendendo tutte o
alcune delle prospettazioni giuridiche adottate nell'ordinanza
annullata, può chiedere un nuovo esame indicando la regola di
giudizio alla quale il giudice del rinvio dovrà attenersi.
Il giudizio di rinvio, nella rispondenza ad un criterio
generale adottato dal nostro sistema processuale penale, è
caratterizzato dalla diversità del giudice-persona fisica
(diversità tra il giudice che ha emesso il provvedimento
annullato e quello investito a seguito dell'annullamento). In
altre parole, in forza della richiamata scelta sistemica, non
si richiede ad un giudice-persona fisica di "correggere" se
stesso. Ciò avviene, in base alla vigente normativa, per le
sentenze che definiscono un grado di giudizio.
Non altrettanto si prevede, all'interno del codice
processuale penale, in relazione alle ordinanze che decidono
in tema di misure cautelari coercitive.
Così, gli stessi giudici che hanno già maturato un
convincimento (ancorché non riferibile pienamente al merito) e
hanno già dato risposte motivazionali sugli specifici punti su
cui verte l'impugnazione sono chiamati ad una nuova
valutazione. Questa distinzione, che tende a "discriminare"
l'applicazione del principio generale in relazione alle
ordinanze emesse in materia cautelare dai tribunali, non è
pienamente condivisibile.
L'articolo 623 del codice di procedura penale, infatti,
espressamente dispone che nel caso di annullamento di una
ordinanza, la Corte di cassazione trasmette gli atti, per la
nuova decisione, allo stesso giudice che l'ha pronunciata.
Tuttavia l'importanza della verifica afferente la
legittimazione all'adozione dei provvedimenti restrittivi -
che toccano la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza -
non può non indurre il legislatore ad una ponderazione della
citata scelta normativa. Il giudice, infatti, oltre che essere
terzo e imparziale deve essere posto in condizione di
affrontare con mente vergine, non attraversata da
prevalutazioni, la vicenda giuridica e fattuale posta al suo
vaglio. Peraltro il giudice oltre che - come detto - essere
terzo e imparziale deve sembrare tale all'esterno.
Così, la necessaria assenza di attraversamenti nel
convincimento e nella prospettiva di decisione, non può
realizzarsi completamente o, quantomeno, non può risultare
all'esterno, quando un giudice è chiamato a "correggere se
stesso".
Alla luce di tali semplici ed elementari considerazioni,
senza discostarsi da criteri già contenuti nell'assetto
normativo processuale penale, la presente proposta di legge
tende ad offrire una soluzione alternativa.
Attraverso la modifica normativa che con la presente
iniziativa si propone, nelle ipotesi in cui la Corte di
cassazione annulli con rinvio una ordinanza emessa dal
tribunale per il riesame, sarà una diversa composizione
collegiale dello stesso ad emettere la nuova pronuncia.