XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3583




        Onorevoli Colleghi! - Come è noto, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale per il riesame dei provvedimenti cautelari ha la specifica funzione di consentire una verifica di legittimità del provvedimento impugnato.
        Il controllo di legittimità, ancorché circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato, assume una rilevante valenza nell'ambito della complessiva valutazione del ricorso alla misura coercitiva e della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti della persona sottoposta ad indagini.
        Quando la Corte di cassazione, esaminato il ricorso e verificato il provvedimento impugnato, esclusivamente sotto il profilo di legittimità, giunge ad annullare, con rinvio, l'ordinanza emessa dal tribunale per il riesame, si riapre un nuovo "scenario".
        Dinanzi a quel tribunale, infatti, si dovrà ritornare per una rivalutazione della fondatezza dei presupposti legittimanti l'adozione dello specifico provvedimento coercitivo.
        La Corte di cassazione, infatti, disattendendo tutte o alcune delle prospettazioni giuridiche adottate nell'ordinanza annullata, può chiedere un nuovo esame indicando la regola di giudizio alla quale il giudice del rinvio dovrà attenersi.
        Il giudizio di rinvio, nella rispondenza ad un criterio generale adottato dal nostro sistema processuale penale, è caratterizzato dalla diversità del giudice-persona fisica (diversità tra il giudice che ha emesso il provvedimento annullato e quello investito a seguito dell'annullamento). In altre parole, in forza della richiamata scelta sistemica, non si richiede ad un giudice-persona fisica di "correggere" se stesso. Ciò avviene, in base alla vigente normativa, per le sentenze che definiscono un grado di giudizio.
        Non altrettanto si prevede, all'interno del codice processuale penale, in relazione alle ordinanze che decidono in tema di misure cautelari coercitive.
        Così, gli stessi giudici che hanno già maturato un convincimento (ancorché non riferibile pienamente al merito) e hanno già dato risposte motivazionali sugli specifici punti su cui verte l'impugnazione sono chiamati ad una nuova valutazione. Questa distinzione, che tende a "discriminare" l'applicazione del principio generale in relazione alle ordinanze emesse in materia cautelare dai tribunali, non è pienamente condivisibile.
        L'articolo 623 del codice di procedura penale, infatti, espressamente dispone che nel caso di annullamento di una ordinanza, la Corte di cassazione trasmette gli atti, per la nuova decisione, allo stesso giudice che l'ha pronunciata.
        Tuttavia l'importanza della verifica afferente la legittimazione all'adozione dei provvedimenti restrittivi - che toccano la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza - non può non indurre il legislatore ad una ponderazione della citata scelta normativa. Il giudice, infatti, oltre che essere terzo e imparziale deve essere posto in condizione di affrontare con mente vergine, non attraversata da prevalutazioni, la vicenda giuridica e fattuale posta al suo vaglio. Peraltro il giudice oltre che - come detto - essere terzo e imparziale deve sembrare tale all'esterno.
        Così, la necessaria assenza di attraversamenti nel convincimento e nella prospettiva di decisione, non può realizzarsi completamente o, quantomeno, non può risultare all'esterno, quando un giudice è chiamato a "correggere se stesso".
        Alla luce di tali semplici ed elementari considerazioni, senza discostarsi da criteri già contenuti nell'assetto normativo processuale penale, la presente proposta di legge tende ad offrire una soluzione alternativa.
        Attraverso la modifica normativa che con la presente iniziativa si propone, nelle ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio una ordinanza emessa dal tribunale per il riesame, sarà una diversa composizione collegiale dello stesso ad emettere la nuova pronuncia.




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