XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3583




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

        "5-bis. In caso di annullamento con rinvio al tribunale per nuovo esame, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
            5-ter. Qualora si determini l'impossibilità di comporre il nuovo collegio ai sensi del comma 5-bis, il giudizio si svolge dinanzi alla sezione per il riesame del tribunale territorialmente più vicino".


Art. 2.

        1. All'articolo 623 del codice di procedura penale, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            "a) salvo quanto disposto dall'articolo 311, commi 5-bis e 5-ter, se è annullata un'ordinanza, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento".



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