XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3583
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo
il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. In caso di annullamento con rinvio al
tribunale per nuovo esame, il giudice deve essere diverso da
quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
5-ter. Qualora si determini l'impossibilità di
comporre il nuovo collegio ai sensi del comma 5-bis, il
giudizio si svolge dinanzi alla sezione per il riesame del
tribunale territorialmente più vicino".
Art. 2.
1. All'articolo 623 del codice di procedura penale, al
comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) salvo quanto disposto dall'articolo 311, commi
5-bis e 5-ter, se è annullata un'ordinanza, la
Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al
giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi
alla sentenza di annullamento".