XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3582
Onorevoli Colleghi! - La musica popolare, bandistica,
corale e dialettale, di seguito denominata "musica popolare",
costituisce un patrimonio di elevato valore, testimone della
tradizione culturale locale, da tutelare e valorizzare. Il
canto popolare non rappresenta semplicemente un momento
musicale; in esso appaiono tratti che appartengono alla sfera
affettiva e culturale della comunità. La riscoperta del
substrato sonoro, come risorsa storica da rivalutare e fare
apprezzare alle nuove generazioni, contribuisce alla
costruzione di un'identità umana in simbiosi con il proprio
territorio. La ricerca di vissuti musicalmente formalizzati è
complessa e faticosa, l'acquisizione del materiale sul campo,
la selezione in base a originalità e rilevanza comunicativa,
la catalogazione e l'analisi strutturale del contenuto ne sono
gli aspetti principali. L'acquisizione di canti originali, da
parte degli esigui depositari delle tradizioni, serve a
documentare lo studioso e, spesso, gli stessi canti risultano
del tutto improponibili in forma originale alla fruizione da
parte delle generazioni più giovani. La musica è viva, si
evolve e si modifica nel tempo di pari passo con la società
contemporanea. La musica popolare è influenzata dalla musica
colta che a sua volta la influenza: si sperimentano nuovi
ritmi, nuove sonorità, e tutti rispecchiano fedelmente un modo
di essere di una comunità. Attraverso la passione per la
musica le bande, i cori e i gruppi di musica e di danza
popolare (folkloristici) sono lo strumento fondamentale in
questa opera di ricerca e di elaborazione, anche per quanto
riguarda l'utilizzo di strumenti musicali che oggi
rischiano di essere dimenticati e superati dall'utilizzo di
strumentazioni moderne. Purtroppo il sostegno attualmente
rivolto a queste realtà da parte della normativa in vigore è
irrilevante: la legge 14 agosto 1967, n. 800, all'articolo 40
prevede la concessione di contributi a favore di complessi
bandistici promossi da enti locali, istituzioni o comitati
cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e
funzionamento e contributi ai complessi bandistici che
svolgono tournées in tutta Italia e anche all'estero,
con un minimo di almeno 150 concerti annui. Tale situazione fa
sì che le formazioni bandistiche, corali e i gruppi di musica
e di danza popolare oltre a non avere l'adeguato sostegno per
la promozione delle loro attività culturali incontrano
numerose difficoltà anche solo per la loro sopravvivenza. La
presente proposta di legge mira ad attribuire il meritato
riconoscimento alla cultura musicale popolare e a quanti, da
anni, promuovono la conoscenza e l'insegnamento di essa. In
particolare si definiscono, all'articolo 3, le associazioni di
musica popolare, destinatarie dei contributi e delle
agevolazioni previsti dall'articolo 7. Alle regioni compete
l'attribuzione della qualifica di "associazione di musica
popolare", previa verifica dell'esistenza di determinati
requisiti. In materia di formazione l'articolo 4 prevede la
competenza delle regioni e delle province per l'istituzione di
corsi di formazione pluriennali per conseguire il diploma di
maestri direttori di bande e cori, nonché per favorire la
diffusione e la conoscenza della musica popolare nelle scuole
dell'obbligo, attraverso l'intervento di personale abilitato
facente parte di bande e di cori amatoriali e la stipula di
apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche. Al
Ministero per i beni e le attività culturali sono riconosciute
competenze per il sostegno finanziario delle associazioni di
musica popolare, per la promozione e la diffusione della
musica popolare in Italia e all'estero, anche attraverso il
coinvolgimento del Ministero delle comunicazioni e
l'istituzione di un archivio nazionale; nonché per
l'organizzazione della "Giornata nazionale della musica
popolare".