XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3582
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La musica popolare, bandistica, corale e dialettale, di
seguito denominata "musica popolare", è riconosciuta come un
aspetto fondamentale della cultura nazionale, da promuovere e
da sostenere come bene culturale di insostituibile valore
sociale e formativo della persona umana.
2. La musica popolare comprende ogni forma di espressione
musicale diversa da quelle lirica, sinfonica e cameristica,
svolta da complessi costituiti in associazioni di musica
popolare non a fini di lucro, ai sensi dell'articolo 3.
3. La presente legge tutela e sostiene la musica popolare
in conformità all'articolo 33 della Costituzione.
Art. 2.
(Competenze).
1. Le regioni e le province, nell'ambito delle rispettive
competenze, promuovono l'insegnamento della musica popolare
nelle scuole statali e paritarie secondo i criteri indicati
all'articolo 4.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali
promuove:
a) il sostegno finanziario alle associazioni di
musica popolare di cui all'articolo 3;
b) la diffusione della musica popolare in Italia e
all'estero, anche attraverso accordi con il Ministero delle
comunicazioni, per la realizzazione, attraverso il servizio
pubblico radiotelevisivo, di iniziative di informazione e
divulgazione;
c) la conservazione della musica popolare
attraverso l'istituzione e la gestione di un archivio
nazionale, con particolare attenzione alla tecniche di
produzione e di conservazione di registrazioni
videografiche.
3. Sono fatte salve le competenze in materia di musica
popolare delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 3.
(Associazioni di musica popolare).
1. Ai fini della presente legge, la qualifica di
"associazione di musica popolare" è attribuita dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta
dei soggetti interessati, con attestazione del sindaco del
comune ove ha sede l'associazione del possesso del requisito
di cui al comma 2, lettera g).
2. I requisiti per l'attribuzione della qualifica di cui
al comma 1 sono:
a) avere uno statuto con i requisiti previsti
dalle leggi vigenti in materia di associazioni senza fini di
lucro;
b) avere un numero di coristi o strumentisti non
inferiore a dieci;
c) usare un abito tradizionale;
d) stabilire un calendario annuale che prevede un
numero minimo di otto manifestazioni;
e) disporre di una sede per l'attività
d'insegnamento e per le prove;
f) avere un direttore artistico;
g) essere in possesso del riconoscimento quale
formazione di interesse e di utilità sociale da parte del
consiglio del comune ove ha sede.
3. La qualifica di cui al comma 1 è rinnovata ogni tre
anni, previa verifica dei requisiti di cui al comma 2, su
richiesta dell'associazione, con attestazione del sindaco del
comune ove ha sede l'associazione stessa.
Art. 4.
(Formazione).
1. Le regioni e le province:
a) promuovono l'istituzione di corsi di formazione
pluriennale per il conseguimento del diploma per maestri
direttori di bande e di cori presso i conservatori di
musica;
b) favoriscono ed incentivano, con appositi
contributi, l'istituzione di corsi di orientamento musicale
popolare di tipo bandistico, corale o dialettale rivolti agli
alunni delle scuole dell'obbligo, con particolare attenzione
ai diversamente abili, avvalendosi di personale qualificato
facente parte di bande e di cori amatoriali, mediante apposite
convenzioni con gli istituti scolastici.
Art. 5.
(Giornata nazionale della
musica popolare).
1. Il 21 giugno è dichiarato "Giornata nazionale della
musica popolare".
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di
intesa con le regioni e con le province, promuove
l'organizzazione delle manifestazioni della Giornata nazionale
della musica popolare.
Art. 6.
(Musica popolare europea
e internazionale).
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove
programmi di scambi tra bande, cori e gruppi di musica e di
danze popolari con analoghe formazioni straniere, in
particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza
reciproca della cultura musicale popolare.
Art. 7.
(Contributi e agevolazioni).
1. Alle associazioni di musica popolare di cui
all'articolo 3, compresi i complessi a plettro, è assegnato,
nel limite delle risorse a tale scopo preordinate nell'ambito
del Fondo di cui all'articolo 8, un contributo massimo annuo
di 2.600 euro, a titolo di concorso per le spese di impianto e
di funzionamento, tenuto conto, ai fini della ripartizione dei
contributi, delle diverse tipologie organizzative e
strutturali.
2. Alle associazioni di musica popolare sono altresì
concesse, da parte del Ministero per i beni e le attività
culturali, di concerto con i Ministeri competenti, mediante
apposite convenzioni nel limite delle risorse a tale scopo
preordinate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8:
a) agevolazioni tariffarie, non inferiori al 15
per cento, per i trasferimenti via aerea, marittima e
terrestre con mezzi delle società di bandiera nazionale e
delle ferrovie dello Stato Spa, ovvero di società private
regolarmente istituite e assicurate, sul territorio
nazionale;
b) riduzione fino al 50 per cento delle tasse
previste per la frequenza a corso di insegnamento musicale
tenuti da enti statali;
c) agevolazioni fiscali per i corsi di formazione
sostenuti dal personale docente di materie musicali nonché per
l'acquisto di strumenti musicali e di ogni altro materiale
destinato alla crescita culturale dei complessi musicali.
3. Alle associazioni legalmente riconosciute, aventi ad
oggetto attività di organizzazione di bande, di cori e di
gruppi folcloristici, possono essere concessi contributi, su
richiesta delle stesse, per le attività di formazione, di
promozione culturale e di organizzazione di festival e
di rassegne concertistiche.
4. I contributi e le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e
3, sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse da
regioni, da province e da comuni.
5. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce con proprio decreto i criteri e le modalità di
assegnazione dei contributi e delle agevolazioni previste ai
commi 1, 2 e 3.
6. Il corrispettivo in denaro o in natura corrisposto in
favore delle associazioni di musica popolare costituisce, per
il soggetto erogante, fino ad un importo annuo
complessivamente non superiore a 50.000 euro, spesa di
pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti
del soggetto erogante mediante una specifica attività del
beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
7. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera
i-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme in
materia di oneri deducibili, dopo le parole: "associazioni
sportive dilettantistiche" sono inserite le seguenti: "e delle
associazioni di musica popolare".
Art. 8.
(Oneri finanziari).
1. Per gli interventi di cui alla presente legge è
istituito il Fondo per la promozione, il sostegno e la
valorizzazione della musica popolare la cui dotazione è pari a
1.500.000 di euro annui da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero per i beni e le attività culturali. Con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con i Ministri interessati, si provvede annualmente a
ripartire tali risorse.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 9.
(Abrogazione).
1. L'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è
abrogato.