XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3581
Onorevoli Colleghi! - Dopo il lungo lavoro di
ricognizione ed indagine sul settore delle cosiddette
"medicine non convenzionali" emerge una necessità di
chiarificazione delle premesse che portano il legislatore a
poter normare con competenza ed ordine questo settore così
variegato.
Da quello che inizialmente si presentava come un unico
comparto professionale possiamo oggi distinguere due settori
che definiscono due modi di agire in favore della salute del
cittadino, ma a partire da assunzioni di responsabilità così
diverse da evidenziare la necessità di essere normati con
modalità differenti pur rimanendo all'interno dello stesso
quadro di intenti.
Possiamo quindi definire "medicine non convenzionali"
tutte quelle metodiche che, a partire da una diagnosi
scientifica tradizionale, consentono una assunzione di
responsabilità nella cura della patologia individuata,
attraverso atti medici e non medici.
Definiamo invece "discipline bio-naturali" tutte quelle
metodiche che, agite con competenza professionale, stimolano,
sotto vari aspetti, le risorse vitali dell'individuo
contribuendo alla sua integrazione nell'ecosistema.
Nell'ultimo decennio si sono affermate e diffuse nella
realtà sociale numerose discipline mirate al benessere, alla
difesa e al ripristino delle migliori condizioni vitali della
persona, alla rimozione degli stati di disagio, in generale
quindi mirate a generare una migliore qualità della vita.
Lo Shiatsu, lo Yoga, il Tai-Qi, il
Qi-Qong, eccetera, sono ormai pratiche molto diffuse
anche nel nostro Paese, molte migliaia di praticanti,
centinaia di scuole, milioni di persone coinvolte a vario
titolo nella vita di queste discipline e la partecipazione
tende ulteriormente a crescere. Spesso vengono intese come
forme di cura, ma la definizione che abbiamo dato prima
chiarisce gli ambiti della diversità e, anche per evitare
strumentalizzazioni di mercato e favorire una cultura nuova e
utile alla salute di tutti, è necessario definire merito e
limiti di queste nuove professionalità.
Tutte queste pratiche hanno un comune riferimento alla
vita e alla natura e questo suggerisce i termini biologico e
naturale; la dichiarata intenzione di non collocarsi in un
ambito di cura specifico di patologie né convenzionale né non
convenzionale suggerisce di evitare il termine medicine e di
adottare il termine tipico delle pratiche evolutive, cioè
discipline.
Da qui la definizione di discipline bio-naturali.
Pure nella loro diversità e notevole eterogeneità, queste
discipline si riconoscono in alcuni princìpi base che le
accomunano e in particolare:
l'approccio globale alla persona e alla sua
condizione;
il miglioramento della qualità della vita;
la stimolazione delle risorse vitali della persona;
l'educazione a stili di vita salubri e rispettosi
dell'ambiente.
In questo quadro comune si innestano le peculiarità
tipiche di ogni disciplina, ciascuna delle quali utilizza
approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti
con il modello culturale, o i modelli culturali, da cui hanno
preso origine.
Alcune di queste discipline si caratterizzano
principalmente come "arti manuali", altre privilegiano un
approccio basato su conoscenze teoriche e su una funzione di
"consulenza", altre ancora uniscono i due aspetti.
Appare pertanto evidente l'importanza di una legge che
regolamenti questo settore, consentendo di garantire la
qualità del servizio e la serietà e l'adeguatezza dei
curricula formativi degli operatori a tutela
dell'utenza.
In breve:
l'articolo 1 della presente proposta di legge definisce
il concetto di discipline bio-naturali. Stabilisce, inoltre,
le attività dell'operatore di discipline bio-naturali che
avranno ad oggetto la promozione e conservazione dello stato
di benessere;
l'articolo 2 tratta della formazione e abilitazione
all'attività di operatore di discipline bio-naturali;
l'articolo 3 istituisce la Commissione nazionale per le
discipline bio-naturali, che avrà al proprio interno la
rappresentanza degli organismi rappresentanti gli operatori,
gli enti di formazione e i consumatori, nonché un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, in
qualità di presidente;
l'articolo 4 stabilisce le modalità per il rilascio
dell'attestato della qualifica di operatore di discipline
bio-naturali;
l'articolo 5 prevede un controllo sull'esercizio
dell'attività professionale e l'aggiornamento dei
professionisti;
l'articolo 6 istituisce il Registro nazionale degli
operatori di discipline bio-naturali;
l'articolo 7, infine, prevede, come norma transitoria,
il riconoscimento di titoli pregressi a professionisti in
possesso dei requisiti stabiliti dalla legge nonché delle
eventuali iniziative di formazione in corso alla data di
entrata in vigore della legge.