XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3581
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Figura e profilo professionali).
1. Sono definite discipline bio-naturali (DBN), quelle
discipline che stimolando le risorse vitali dell'individuo,
favoriscono il suo benessere migliorandone la salute e la
qualità della vita.
2. La Commissione di cui all'articolo 3 entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge forma
l'elenco nazionale delle DBN, individuando tali discipline
sulla base della definizione di cui al comma 1. L'elenco è
annualmente verificato ed aggiornato dalla stessa
Commissione.
3. La Commissione di cui all'articolo 3 sulla base delle
discipline individuate, determina, entro lo stesso termine di
cui al comma 2 i profili e gli ambiti di competenza delle
rispettive figure professionali, in conformità ai criteri
stabiliti dalle rispettive associazioni di settore.
4. L'operatore di DBN può esercitare la propria attività
professionale in forma subordinata, parasubordinata o
autonoma.
Art. 2.
(Formazione e abilitazione).
1. La formazione dell'operatore di DBN è attribuita agli
enti pubblici e privati accreditati, secondo i criteri di cui
al comma 2.
2. Gli enti privati di formazione devono avere una
comprovata esperienza nel settore e nella disciplina di
riferimento e devono rispondere ai requisiti stabiliti dalle
associazioni di settore e conformi agli standard minimi
nazionali definiti dalla Conferenza Stato-regioni ed autonomie
locali per la formazione professionale.
3. Gli iter formativi delle singole discipline sono
stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 3, tenuto
conto delle indicazioni delle associazioni di settore.
4. I corsi di formazione per operatore di DBN comprendono
un tirocinio o stage pratico pari ad almeno il 30 per
cento del monte ore complessivo.
5. I corsi di formazione per operatore di DBN possono
essere cofinanziati dalle regioni che annualmente determinano
i criteri e i parametri di finanziamento, anche accedendo a
progetti di formazione professionale previsti e cofinanziati
dall'Unione europea.
Art. 3.
(Commissione nazionale per le DBN).
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Commissione nazionale per le DBN.
2. La Commissione nazionale per le DBN:
a) definisce le discipline che rientrano tra le
DBN;
b) definisce gli ambiti operativi e le figure
professionali relativi alle singole discipline;
c) definisce gli iter formativi delle
singole discipline;
d) effettua ogni anno un'attività di monitoraggio
delle DBN, valutando la validità di quelle emergenti ai fini
del loro riconoscimento e del conseguente inserimento
nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2;
e) determina i criteri per il riconoscimento degli
attuali operatori di DBN e delle iniziative formative in corso
di cui all'articolo 7, comma 2.
3. La Commissione nazionale per le DBN è composta da:
a) un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri, in qualità di presidente;
b) un rappresentante per ogni libera associazione
degli operatori di DBN di rilevanza nazionale o europea
presente in almeno cinque regioni ovvero in cinque Stati
appartenenti all'Unione europea, dotata di rappresentatività,
di democrazia interna, nonché di un codice di deontologia
professionale a garanzia della qualità e della correttezza
professionali dell'operato dei propri iscritti nei confronti
dell'utente;
c) un rappresentante designato dagli organismi di
rappresentanza dei consumatori;
d) un rappresentante per ogni ente di formazione o
associazione di enti di formazione o consorzi costituiti da
enti di formazione di rilevanza nazionale o europea presente
in almeno cinque regioni ovvero in cinque Stati appartenenti
all'Unione europea.
Art. 4.
(Rilascio dell'attestato e
iscrizione nell'elenco nazionale).
1. Al termine dei corsi presso gli enti accreditati di cui
all'articolo 2, agli allievi è rilasciato un attestato di
frequenza e di superamento degli esami finali che consente
l'iscrizione presso il Registro nazionale di cui all'articolo
6, nonché l'esercizio della professione.
2. L'esame finale di cui al comma 1, è sostenuto da ogni
allievo dinanzi ad una commissione dell'ente accreditato di
cui all'articolo 2, con la partecipazione di due
rappresentanti delle associazioni degli operatori della
relativa disciplina, un rappresentante delle associazioni dei
consumatori e un rappresentante della regione.
Art. 5.
(Controllo dell'esercizio
professionale e aggiornamento).
1. Il controllo della correttezza dell'esercizio
dell'attività professionale e l'aggiornamento dei
professionisti sono curati dalle associazioni professionali
delle singole discipline di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 6.
(Registro nazionale degli operatori di DBN).
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Registro nazionale degli operatori di DBN.
2. Il registro di cui al comma 1 è suddiviso in elenchi
sulla base delle diverse discipline.
Art. 7.
(Norma transitoria).
1. Ai soggetti iscritti presso le associazioni
professionali delle discipline di cui all'articolo 3, comma 2,
che hanno svolto documentata attività nelle DBN da almeno un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
riconosciuta la qualifica professionale di operatore di DBN,
se in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
2. Le iniziative formative di carattere regionale o
provinciale, già in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, devono essere adeguate, entro due anni, alle
disposizioni di cui alla medesima legge.
3. La Commissione di cui all'articolo 3 determina, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i criteri ed i titoli per il riconoscimento della qualifica
professionale di operatore di DBN.