XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3579
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
interviene per la prima volta con un progetto organico in una
materia, quella degli effetti delle misure patrimoniali di
prevenzione nei confronti dei terzi, che non è mai stata
oggetto di una compiuta disciplina specifica.
Con questa iniziativa, dunque, si persegue, ancora una
volta, l'obiettivo di disegnare in termini nuovi e adeguati
all'evoluzione economico-sociale, il novero degli istituti
attraverso cui combattere efficacemente la mafia sul piano
patrimoniale.
A tale riguardo è significativo l'impegno profuso dal
Parlamento e dal Governo durante la XIII legislatura, per
aggiornare e definire concrete proposte di riforma
dell'apparato normativo del contrasto patrimoniale alle mafie,
anche sulla scorta dell'esperienza e dell'opera delle
organizzazioni e dei soggetti del volontariato oltreché degli
orientamenti della giurisprudenza e della dottrina.
In tale quadro vanno considerati i contributi di analisi e
di elaborazione proposti dalla Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa e
similare della XIII legislatura nelle relazioni presentate al
Parlamento e approvate quasi sempre all'unanimità.
Vanno richiamate, altresì, le specifiche iniziative della
Commissione, quale quella del seminario pubblico sul tema
"L'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata
tra esperienze della società civile, cultura della legalità e
problematiche applicative" tenutosi a Roma il 4 dicembre
2000.
Ancora, è da citare tra le fonti cui si ispira questo
intervento normativo il fondamentale lavoro svolto dalla
Commissione per la ricognizione e il riordino della normativa
di contrasto della criminalità organizzata, presieduta dal
professor Giovanni Fiandaca, e istituita con decreto del
Ministro della giustizia, professor Giovanni Maria Flick, il
15 ottobre 1998. Parte di questo lavoro, peraltro, è già
all'attenzione del Parlamento in virtù della proposta di legge
recante "Nuove disposizioni contro la mafia" (atto Camera n.
2779, onorevole Fassino ed altri) mirata alla riforma
dell'articolo 416-bis (associazione di tipo mafioso),
dell'articolo 416-ter (scambio elettorale politico
mafioso) del codice penale e dell'articolo 12-sexies
(ipotesi particolari di confisca) del decreto-legge n. 306 del
1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del
1992.
Recentemente il Commissario straordinario del governo per
la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad
organizzazioni criminali, in adempimento dei compiti
attribuitigli dal decreto del Presidente della Repubblica 19
gennaio 2001, ha elaborato importanti proposte al fine di
assicurare la proficuità delle gestioni e l'effettività
dell'uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni
criminali.
Proprio in ordine alla disciplina degli effetti delle
misure patrimoniali di prevenzione nei confronti dei terzi,
poi, il citato Commissario ha elaborato un organico progetto
che riprende quasi integralmente le proposte avanzate dalla
Commissione Fiandaca.
La presente proposta di legge raccoglie integralmente
questi lavori, nella convinzione che occorre dare veste
normativa ad un testo che è il risultato di un alto impegno
professionale e scientifico.
Per tale ragione la relazione illustrativa delle singole
parti dell'elaborato farà espresso riferimento al contenuto
del testo presentato dal Commissario straordinario del governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad
organizzazioni criminali.
Premessa.
La proposta di legge mira ad una regolamentazione
equilibrata del conflitto fra la pretesa dello Stato di
avocare a sé i patrimoni illecitamente costituiti e le
esigenze di tutela di quanti abbiano avuto rapporti giuridici
con l'indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose,
confidando senza colpa nel suo patrimonio. Infatti, lo
sviluppo delle organizzazioni mafiose e il carattere invasivo
assunto dalla loro penetrazione nel "mercato" fanno sì che il
sequestro e la confisca coinvolgano categorie sempre più vaste
di soggetti che, di fatto, finiscono con il subire, senza
colpa alcuna, gli effetti della misura di prevenzione
patrimoniale.
La necessità di fare "terra bruciata" attorno alle cosche,
chiudendo ogni varco all'espansione economica delle
organizzazioni mafiose, non può implicare, in un Paese fondato
su princìpi di diritto codificato, che si possa prescindere
del tutto dalla tutela dei terzi incolpevoli. La compressione
dei diritti dei terzi di buona fede, frutto di una visione
ad modum belli del diritto penale, finendo con il negare
anche istituti e consolidati princìpi giuridici civilistici,
ostacola la certezza dei traffici giuridici e accentua le
diffidenze verso il sistema complessivo della prevenzione. La
mancanza di un chiaro intervento normativo sul tema rende poi
arduo e faticoso il compito quotidiano degli operatori
giuridici; rende imprevedibili le decisioni giurisdizionali;
comporta paralisi gestionali dei beni sequestrati (o
addirittura definitivamente confiscati), foriere di
dispersione di rilevanti ricchezze sociali; determina
situazioni conflittuali sul piano sociale, che hanno ricadute
negative per la formazione di una cultura favorevole alla
lotta alle organizzazioni criminali di tipo mafioso.
La tutela dell'affidamento dei terzi di buona fede va però
assicurata tenendo sempre presenti il rischio che il mafioso
possa avvalersi di meri prestanome, che vantino fittiziamente
diritti sui beni sottoposti alla misura reale, al fine di
riottenerne il controllo; e, soprattutto, la evenienza che,
consentendo al creditore incolpevole di soddisfarsi sul
patrimonio del proposto, si consenta pure che siano portate a
termine operazioni di "riciclaggio" di danaro di provenienza
illecita.
In ciò, nel potenziale conflitto tra interessi di
carattere generale e interessi meramente privatistici,
quantunque giuridicamente e socialmente rilevanti, è il
difficile equilibrio in cui si muove la proposta di legge.
Essa si muove sulla scia della proposta elaborata nella
scorsa legislatura dalla Commissione per la ricognizione e il
riordino della normativa di contrasto della criminalità
organizzata, istituita nella scorsa legislatura presso il
Ministero della giustizia, rispetto alla quale può constatarsi
una condivisione pressoché integrale delle linee ispiratrici e
delle soluzioni, con riguardo sia all'ambito dei soggetti
tutelabili sia alle forme e alle tecniche di tutela ivi
suggerite, fatti salvi taluni aspetti, di non poco momento,
che, a seguito di ulteriori approfondimenti, sono stati fatti
oggetto di diversa soluzione.
Articolo 1.
L'articolo 1 si occupa, sul piano sostanziale, delle
situazioni soggettive attive tutelate e delle ulteriori
condizioni necessarie perché sia assicurato il soddisfacimento
dei diritti vantati dai terzi sui beni del debitore vincolati
al sequestro antimafia. I terzi in questione sono ovviamente
diversi da quelli contemplati dall'articolo 2-ter della
legge n. 575 del 1965, il quale, disponendo che siano chiamati
ad intervenire nel procedimento di prevenzione i terzi cui
risultino appartenere i beni sottoposti a sequestro, si
riferisce a quanti siano titolari di diritti di proprietà o di
ulteriori diritti reali di godimento su quei beni. Viceversa,
la questione della tutela dei diritti dei terzi in ambito
prevenzionistico riguarda essenzialmente i terzi che abbiano
maturato specifici diritti in ordine al singolo determinato
bene sottoposto a misura reale. Si tratta cioè di accordare
tutela ai creditori muniti di privilegio speciale, ovvero a
quanti abbiano già intrapreso sui beni atti di esecuzione
forzata in epoca antecedente al sequestro (vincolandoli
specificatamente, sia pure sul piano meramente processuale,
alla garanzia dei propri crediti). In tali ipotesi, il
conflitto tra la pretesa acquisitiva dello Stato in ordine al
bene di origine illecita e le pretese legittimamente vantate
dai terzi sul detto bene è risolto sulla base del criterio
oggettivo dell'anteriorità delle trascrizioni e delle
iscrizioni, in sostanziale conformità con le disposizioni di
cui agli articoli 2913 e seguenti del codice civile.
Ovviamente, la tutela dei terzi titolari di diritti di credito
muniti di privilegio speciale o che abbiano compiuto atti
d'esecuzione concerne i soli crediti insorti in epoca
antecedente al sequestro, giacché per quelli successivi la
legge dispone espressamente che l'amministratore giudiziario
faccia fronte alle spese dell'amministrazione - con una sorta
di prededuzione generalizzata - mediante prelevamento dalle
somme a qualsiasi titolo riscosse, oppure ricorrendo in via
d'anticipazione all'Erario.
Il criterio ispiratore della tutela è quello della buona
fede, nel senso che, mentre i terzi compartecipi
dell'illiceità possono persino condividere con il mafioso la
responsabilità civile o penale che scaturisce dall'attività
illecita, quelli di buona fede possono avvantaggiarsi dei
diritti scaturiti dai rapporti giuridici intrattenuti con il
mafioso. Il principio civilistico dell'affidamento, preposto
alla certezza dei traffici giuridici, individua la ragione di
tutela del diritto del terzo ma, insieme, costituisce il
limite entro cui la tutela può essere assicurata. Per
converso, non è apparsa congrua con le finalità della
prevenzione l'esclusione dalla tutela di quei terzi non già
collusi o compartecipi ma meramente consapevoli del carattere
mafioso del contraente (nonché di coloro che avrebbero potuto
rendersi conto, mediante la normale diligenza, di avere a che
fare con un soggetto mafioso), senza alcuna considerazione del
rilievo oggettivo dell'atto posto in essere.
Si è osservato, cioè, che il criterio tradizionale della
"buona fede", intesa in senso meramente soggettivo, può
restringere in modo ingiustificato l'area dei soggetti
tutelabili (si pensi, ad esempio, ai lavoratori dipendenti
dell'imprenditore mafioso). Recependo la proposta della
Commissione per la ricognizione e il riordino della normativa
di contrasto della criminalità organizzata, si è ritenuto di
poter sostituire, al criterio tradizionale, quello, oggettivo,
della funzionalità dell'atto rispetto all'attività illecita,
escludendo quindi la tutelabilità delle situazioni soggettive
dei terzi in presenza di atti che, in quanto ausiliari o
strumentali all'attività illecita, la agevolino
obiettivamente, ma riconoscendola comunque allorquando il
terzo ignori senza colpa tali caratteristiche dell'atto.
In tema di onere probatorio si presenta la divergenza più
significativa tra la presente proposta di legge e la proposta
presentata dalla Commissione per la ricognizione e il riordino
della normativa di contrasto della criminalità organizzata.
L'applicazione della regola di cui all'articolo 1147 del
codice civile, rischia di rendere del tutto inefficace la
prevenzione reale, per la possibilità che il mafioso ha di
precostituire agevolmente diritti di credito fittizi - magari
assistiti da privilegio - e tuttavia sostanzialmente
incontrollabili. Le connotazioni mafiose del contesto
ambientale in cui le negoziazioni solitamente si svolgono e
considerazioni sistematiche sul rilievo preminentemente
oggettivo della buona fede in ambito negoziale hanno indotto,
recependo i risultati cui è pervenuta di recente la
giurisprudenza (si veda, in giurisprudenza, Cassazione penale,
Sezioni unite, 8 giugno 1999, Baccherotti, in Guida al
diritto, 24 luglio 1999, n. 29, 71 e seguenti), a suggerire
di costruire l'estraneità dell'atto negoziale all'attività
illecità del debitore o l'inscentia come elementi
costitutivi della fattispecie, la cui prova deve gravare sul
creditore che invoca tutela.
Per i creditori chirografari, per i quali opera la
generica garanzia di cui all'articolo 2740 del codice civile,
i quali non abbiano compiuto atti d'esecuzione sui beni in
sequestro, gli effetti della confisca rendono la loro
posizione non dissimile da quella dei creditori negligenti o
intempestivi i quali tentino inutilmente di aggredire il
patrimonio del debitore, su beni ormai sottratti alla
garanzia.
Può tuttavia accadere che quei creditori non riescano a
soddisfare i loro diritti sui restanti beni dell'indiziato di
mafia, a cagione dell'incapienza del patrimonio non in
sequestro.
Si pone allora la questione concernente la possibilità che
possano soddisfarsi anch'essi sui beni sequestrati o
confiscati.
Si osserva che la compressione dei diritti dei creditori
chirografari sembra contraria alle Convenzioni di Strasburgo
dell'8 novembre 1990, resa esecutiva dalla legge 9 agosto
1993, n. 328, in materia di riciclaggio, sequestro e confisca
dei proventi di reato, e di Vienna del 20 dicembre 1988, resa
esecutiva dalla legge 5 novembre 1990, n. 328, in tema di
traffico illecito di sostanze stupefacenti e sostanze
psicotrope, le quali, disponendo sulla tutela dei terzi in
buona fede, non sembrano distinguere tra quanti siano muniti o
no di garanzia specifica. Si rileva quindi che la compressione
costante dei creditori chirografari può non essere corretta,
per il potenziale sacrificio di categorie sociali considerate
anche costituzionalmente meritevoli di particolare protezione
(ad esempio, i lavoratori subordinati e gli artigiani); e
neppure opportuna, ove si pensi alla possibilità di assicurare
intorno alla prevenzione il necessario consenso sociale.
D'altro canto, tanto l'incremento di redditività dei beni in
sequestro, auspicato dalla legislazione prevenzionistica,
quanto la stessa conservazione dell'attività d'impresa
implicano necessariamente il riconoscimento anche dei crediti
chirografari maturati in epoca antecedente al sequestro.
Il difficile contemperamento del carattere "non
universale" della confisca di prevenzione, che induce a
rimarcare il principio per cui il mafioso continua a
rispondere in proprio delle obbligazioni assunte (mediante il
suo patrimonio non in sequestro, presente e futuro), con
l'opportunità di apprestare comunque una qualche tutela per i
creditori sguarniti di privilegio speciale o che non abbiano
compiuto atti d'esecuzione sui beni è stato ravvisato, sulla
scia della soluzione già indicata dalla Commissione per la
ricognizione ed il riordino della normativa di contrasto della
criminalità organizzata, nella possibilità che i creditori
chirografari, se di data certa anteriore al sequestro, possano
soddisfare le loro ragioni sui beni confiscati, purchè
dimostrino che il restante patrimonio non in sequestro del
mafioso risulti a tale fine insufficiente, e ciò a seguito
della preventiva sua escussione, ovvero sulla scorta dei
bilanci dell'impresa, ovvero ancora sulla scorta degli atti
delle indagini patrimoniali assunti nell'ambito dello stesso
procedimento di prevenzione. Soluzione questa che appare in
sintonia con la più recente giurisprudenza, ed anzi, per molti
versi, assai più sensibile di quella alle ragioni della tutela
sociale, cui è preposta la prevenzione (Cassazione penale,
sezione I, 22 aprile 1998, n. 1947, Commissione, in CED Cass.,
RIV. 210267, nonchè in Giur. It., 1999, II, 1275, la quale ha
opinato nel senso che anche i meri creditori chirografari, al
pari degli altri, possono essere soddisfatti, nell'ambito del
procedimento di prevenzione, senza che si renda necessario il
loro formale intervento per far valere l'origine lecita dei
beni in sequestro).
Stato soggettivo di buona fede, anteriorità del credito
rispetto al sequestro, carattere documentale del credito
(avente data certa) e, in caso di crediti chirografari,
insufficienza del restante patrimonio del debitore principale
costituiscono dunque le condizioni, restrittive, in presenza
delle quali, secondo la presente proposta di legge, i
creditori sono ammessi al concorso sui beni in sequestro o
confiscati.
Onere di provare la sussistenza della buona fede a carico
del creditore, onere di provare l'insufficienza del restante
patrimonio del debitore mafioso a carico di chi invoca tutela,
insieme con la responsabilità penale connessa alla
dichiarazione fraudolentemente simulata di sussistenza del
credito (articolo 2), e ai mezzi di revocazione
dell'ammissione del credito al concorso in caso di
simulazione, costituiscono strumenti di contenimento del
rischio che il mafioso possa avvalersi di meri prestanome, che
vantino fittiziamente diritti sui beni sottoposti alla misura
reale, al fine di riottenerne il controllo.
Regole particolari, volte a evitare che attraverso la
tutela dei crediti possano essere vulnerate le ragioni della
tutela sociale, sono poi previste per particolari categorie di
creditori, quali i beneficiari di promesse di pagamento o di
ricognizioni di debito, ovvero i portatori di titoli di
credito, o - ancora - i titolari di diritti personali di
godimento o di diritti derivanti da contratti preliminari
aventi ad oggetto i beni in sequestro.
Consegue a tanto che in ogni caso non possono soddisfarsi
sui beni in sequestro i titolari di diritti di credito non
documentali e in genere i titolari di diritti di credito
illiquidi, ciò che appare giustificato dal rischio, in queste
ipotesi particolarmente elevato, del carattere fittizio del
credito azionato. Ovviamente, anche quei creditori conservano
integre le pretese sul restante patrimonio, presente e futuro,
dell'originario debitore indiziato di mafia, secondo la
disposizione generale di cui all'articolo 2740 del codice
civile.
Quella dell'Erario è dunque ipotesi di responsabilità che,
in presenza di particolari presupposti, si aggiunge in via
sussidiaria alla normale responsabilità del proposto,
rimanendo comunque contenuta nell'ambito del valore dei beni
confiscati.
L'ultimo comma dell'articolo 1 disciplina il possibile
conflitto tra i creditori del proposto e quelli del terzo
intestatario formale del bene confiscato. Tra le diverse
possibili soluzioni, prima fra tutte quella del ricorso alla
disciplina civilistica in materia di simulazione negoziale, si
è ritenuta preferibile la soluzione basata sulle regole
dell'"apparenza" e delle "separazioni" dei patrimoni, nel
senso che, ove siano stati confiscati beni intestati a terzi,
sugli stessi concorrono i soli creditori dell'intestatario
formale, sempre se e in quanto il restante patrimonio del
debitore risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro
diritti (ove si tratti di chirografari), ovvero secondo la
regola della priorità nell'esecuzione del vincolo (qualora si
tratti di creditori che abbiano compiuto atti di esecuzione,
ovvero abbiano privilegio speciale sui beni in sequestro).
Per converso, è ovvio che i creditori del terzo
intestatario formale del bene non possano concorrere sui
restanti beni in sequestro, formalmente intestati
all'indiziato di mafia.
Articolo 2.
L'articolo 2 disciplina il modulo procedimentale mediante
il quale si perviene all'accertamento dei crediti nei
confronti del proposto. Il modello di riferimento è
rappresentato dalla legge fallimentare, cui già oggi si ispira
il procedimento di prevenzione per quanto concerne la fase
dell'amministrazione dei beni in sequestro.
A legislazione invariata, secondo taluni orientamenti
dottrinari e giurisprudenziali possono agire in giudizio i
soli terzi titolari di diritti reali di garanzia, i quali
dovrebbero attendere la definitività della confisca per agire
nelle forme civilistiche ordinarie, in particolare, mediante
l'opposizione all'esecuzione, o con l'azione d'accertamento
del proprio diritto reale nei confronti dell'Erario, ovvero
con l'esercizio diretto del diritto di sequela da cui il
diritto di credito è assistito. A loro volta, i creditori
muniti di titolo esecutivo potrebbero iniziare o proseguire
azioni esecutive persino durante il sequestro antimafia.
Questa opzione solleva non pochi problemi.
In particolare, essa demanda la tutela di interessi
fondamentali per il pubblico interesse alla discrezionalità
del creditore procedente, che agisce a garanzia del proprio
interesse personale; comporta il rischio che, per effetto del
prevedibile fuoco di fila di azioni civili, l'Erario finisca
con il corrispondere ai creditori somme complessivamente
eccedenti lo stesso valore dei beni confiscati; impegna
l'amministrazione pubblica, in prima battuta destinataria
delle rivendicazioni e delle richieste di pagamento dei terzi,
in accertamenti sull'effettività e sulla ricorrenza delle
condizioni di tutelabilità dei diritti azionati (in
particolare sulla sussistenza della buona fede), senza che
essa abbia i necessari poteri d'indagine.
Deve invece riconoscersi che solo il giudice penale è a
conoscenza dei processi formativi delle possidenze e dei
flussi reddituali del proposto, per il cui accertamento può
comunque avvalersi di poteri d'indagine, anche inquisitori.
E' la ragione per cui la giurisprudenza sempre più di
frequente individua, quale sede di tutela del creditore,
unicamente l'incidente di esecuzione (Cassazione, sezione I,
12 novembre 1999, n. 12535, in Rass. Avv. Stato, 1999, I, 434,
tribunale Palermo, 22 giugno 2001, ordinario).
Sennonchè, ad avviso dei proponenti, è assai discutibile
che l'incidente di esecuzione possa assolvere una funzione
satisfattoria, seppure in forma succedanea, del diritto
oggetto dell'esecuzione. Per quanto grande sia la forza
espansiva dell'incidente di esecuzione, deve escludersi che
esso possa avere struttura concorsuale, attitudine liquidativa
di beni e funzione satisfattiva dei diritti, nel rispetto
della par condicio creditorum e delle cause legittime di
prelazione.
Per queste ragioni, ancora condividendo le proposte
elaborate dalla Commissione per la ricognizione e il riordino
della normativa di contrasto della criminalità organizzata, si
ritiene necessaria l'introduzione nell'ambito del procedimento
di prevenzione di un subprocedimento in funzione
essenzialmente accertativa, in quanto volto alla verifica dei
diritti di credito dei terzi, solo eventualmente satisfattivo,
cui sono estranei scopi liquidativi dei beni (che potrebbero
anche dover essere restituiti al proposto), e che consenta
nella fase dei pagamenti "rimessa alla pubblica
amministrazione", il rispetto della par condicio
creditorum e dell'ordine legale dei privilegi.
Siamo consapevoli che l'introduzione di procedure
accertative e (parzialmente) satisfattorie, con il conseguente
apprestamento di rimedi e di garanzie processuali, è
potenzialmente confliggente con le esigenze di rapidità dei
meccanismi previsti per la fase cautelare della prevenzione
reale.
Per questa ragione, si prospetta l'opportunità che il
procedimento di verifica dei crediti si svolga, d'ordinario,
su esclusivo impulso di parte e solo successivamente alla
definitività della confisca (articolo 2, comma 1). In tale
modo, si evita pure che il procedimento di verifica possa
essere instaurato inutilmente nel corso della fase cautelare,
per la possibilità che la richiesta di confisca sia poi
rigettata.
L'apertura del procedimento implica ovviamente la
dichiarazione del creditore che vanti un diritto o che intenda
soddisfarsi, in tutto o in parte, sui beni sottoposti a
sequestro o a confisca (comma 2).
La domanda deve contenere, tra l'altro, quale espressione
del principio liberale di autoresponsabilità, l'affermazione,
fatta dal creditore personalmente o per mezzo di mandatario
speciale, che il credito è vero e reale, e alla previsione si
accompagna una sanzione penale per il caso di insinuazione
fraudolenta nel fallimento di crediti inesistenti (commi 3 e
4).
Il principio per cui il debitore mafioso continua a
rispondere delle obbligazioni con tutto il suo restante
patrimonio, presente e futuro, non in sequestro; il carattere
non universale della confisca di prevenzione; la circostanza
per cui, per effetto del sequestro di taluni beni, lo Stato
non diviene successore a titolo universale nei rapporti
giuridici del proposto; la natura sussidiaria della
responsabilità dell'Erario spiegano la previsione per cui la
domanda di verifica non interrompe la prescrizione, né
impedisce la maturazione dei termini di decadenza, nei
rapporti diretti tra creditore e indiziato di mafia o
intestatario formale del bene in sequestro (comma 5).
Articolo 3.
L'inammissibilità delle azioni esecutive su beni in
sequestro e l'improcedibilità di quelle già intraprese sono
conseguenza di quanto già rilevato sulla necessità di
accertare i crediti in sede endofallimentare (comma 1).
Infatti, la sussistenza del titolo di credito, giudiziale o
extragiudiziale che sia, non esclude la necessità della sua
integrazione mercè l'accertamento della sussistenza dello
stato di buona fede in capo al creditore procedente.
L'improseguibilità temporanea della procedura esecutiva
ovviamente cessa ove il sequestro sia revocato, e rivive
l'efficacia del pignoramento. L'estinzione delle procedure
esecutive in caso di confisca dei beni pignorati ha motivo
nella destinazione dei beni medesimi alle procedure di cui
agli articoli 2-decies e seguenti della legge n. 575 del
1965 (comma 2).
Il comma 3 introduce il principio per cui, in caso di
confisca definitiva, il creditore è soddisfatto dall'Erario,
la responsabilità del quale deve intendersi intra vires,
trovando comunque limite nel valore dei beni confiscati.
Il comma 4 disciplina l'evenienza che il bene sequestrato
fosse oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte
e prevede che il terzo debba essere citato nel procedimento
principale di prevenzione.
Articolo 4.
L'articolo disciplina il procedimento di verifica dei
crediti, ricalcando, come detto, il modello della legge
fallimentare (regio decreto n. 269 del 1942).
I provvedimenti decisori del giudice delegato sono
assoggettati ad opposizione nel termine perentorio di dieci
giorni dalla loro comunicazione agli interessati e sulla
stessa provvede il tribunale, in camera di consiglio, nel
termine di sessanta giorni, con provvedimento ricorribile per
cassazione, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.
I termini per impugnare sono indubbiamente contenuti, e
tuttavia appaiono consoni con quelli brevissimi previsti per
la durata del procedimento di prevenzione, in primo grado e in
grado di appello.
La riformulazione dell'articolo 111 della Costituzione ha
poi indotto a recepire la modulazione accurata del
procedimento di verifica dei crediti compiuta dalla
Commissione per la ricognizione e il riordino della normativa
di contrasto della criminalità organizzata, andata oltre le
scarne disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile. Si è cioè ritenuto che la
necessità di un giusto processo "regolato dalla legge" imponga
la formulazione di "regole del gioco" preventivamente
conoscibili dalle parti, e non affidate solo alla
discrezionalità del giudice, al fine di rendere effettive sul
piano formale e sostanziale l'eguaglianza e la parità delle
parti nel processo (comma 8).
Lo sforzo nel dettare specifiche regole per la difesa, il
contraddittorio e la completezza dell'istruttoria, è stato
quello di conciliare l'eguaglianza e la parità delle parti nel
subprocedimento con la necessità di una celere definizione del
procedimento principale, imposta da ragioni di tutela sociale
a fronte delle più gravi manifestazioni della criminalità
organizzata.
Articolo 5.
L'articolo disciplina l'efficacia degli accertamenti
giurisdizionali nei confronti della pubblica amministrazione,
attributaria della fase satisfattiva dei diritti di credito
verificati.
Il provvedimento decisorio, tanto di rigetto quanto di
accoglimento, in caso di confisca fa stato nei confronti
dell'Erario, che risponde conseguentemente delle obbligazioni
accertate (comma 3). L'accertamento dei crediti è compiuto
infatti dal giudice delegato con la presenza necessaria
dell'amministratore giudiziario, il quale opera "per conto di
chi spetta" (quindi, in caso di confisca, per conto
dell'Erario). La responsabilità intra vires dello Stato,
reiterata dal comma 4, risponde all'esigenza di non
avvantaggiare il creditore che, diversamente, a seguito della
confisca finirebbe con il contare su un patrimonio maggiore di
quello sul quale poteva confidare al momento costitutivo
dell'obbligazione credito.
Nessuna efficacia svolge invece il provvedimento
giurisdizionale, qualunque ne sia il contenuto, in caso di
rigetto della proposta e di restituzione dei beni al
prevenuto.
L'esclusione dell'efficacia del giudicato nell'ambito del
rapporto creditore-indiziato, in caso di rigetto della
dichiarazione di credito, si spiega con la struttura
semplificata del procedimento e con le modalità di
accertamento dei crediti, sottratte alle ordinarie regole
probatorie, essendo ammessa la sola prova precostituita del
credito (mentre i restanti mezzi istruttori tornano tutti in
rilievo con riguardo all'accertamento delle ulteriori
condizioni soggettive e oggettive di tutelabilità: ad esempio,
buona fede e insufficienza del restante patrimonio
dell'indiziato a fare fronte alle obbligazioni).
Il giudicato apparentemente secundum eventum litis
non è un'anomalia nel nostro ordinamento (si pensi alle
ipotesi di solidarietà passiva e agli effetti della
confessione resa da taluni soltanto dei convenuti); la
circostanza che l'accertamento del giudice delegato non faccia
stato nei rapporti tra creditore e debitore indiziato di
mafia, neppure (si pensi al procedimento di verifica
fallimentare, il cui esito non è opponibile al fallito tornato
in bonis, il quale non ha potuto difendersi nel
procedimento).
Alla disposizione si ricollega anche la previsione - già
esaminata - secondo cui la domanda di verifica non interrompe
la prescrizione né impedisce la maturazione dei termini di
decadenza nei rapporti tra creditori e indiziato o
intestatario.
Articolo 6.
Le linee della riforma proposta consentono di vincolare
l'Amministrazione finanziaria agli accertamenti dei crediti
compiuti in forma giurisdizionalizzata dal giudice della
prevenzione, e di superare così le difficoltà nell'attività
d'indagine sui rapporti fra i creditori e il sottoposto a
confisca cui la pubblica amministrazione andrebbe sicuramente
incontro.
L'esigenza di rendere effettiva la tutela dei terzi ha
tuttavia indotto a considerare l'opportunità di
procedimentalizzare anche la fase satisfattoria, rimessa alla
pubblica amministrazione, per sottrarla alla molteplicità
delle prassi oggi vigenti, non sempre ortodosse, e per evitare
possibili inerzie, suscettive di spostare alla fase successiva
alla confisca definitiva i nodi irrisolti che si sono
evidenziati nell'incipit di questa riflessione.
Si è così proposto che, entro il termine di novanta giorni
dal provvedimento definitivo di confisca, sulla base della
comunicazione contenente l'indicazione dei crediti ammessi e
la specificazione di quelli non ancora soddisfatti, con i
rispettivi importi e con le cause di prelazione che li
assistono, nonché dell'elenco dei riparti, degli
accantonamenti eseguiti e degli acconti prestati,
l'amministratore giudiziario, dedotte le spese anticipate
dallo Stato, proponga un progetto di graduazione dei crediti,
secondo l'ordine stabilito dal codice civile e dalle leggi
speciali, e di determinazione della quota di riparto spettante
a ciascun creditore, tenuto conto del valore dei beni
confiscati: a tale ultimo fine, è previsto che, ove
necessario, sia disposta la stima dei beni e delle aziende
confiscati.
E' altresì previsto che, entro dieci giorni dalla
comunicazione del piano di riparto finale, i creditori possano
proporre opposizione mediante ricorso al giudice civile del
luogo in cui si è svolto il procedimento di prevenzione (il
quale provvede con il rito dei procedimenti camerali); mentre,
all'esito delle eventuali impugnazioni, divenuto definitivo il
piano di riparto finale, la pubblica amministrazione deve
procedere senza indugio ai pagamenti dovuti. Decorso il
termine di centoventi giorni senza che vi abbia provveduto,
ciascun creditore può conseguire l'ottemperanza al giudicato
mediante ricorso al giudice amministrativo, che nomina un
commissario per l'adempimento.
E' quindi previsto che in nessun caso i beni immobili
confiscati possano essere sottratti ai procedimenti di
destinazione sociale contemplati dalla legge n. 109 del 1996.
Si è voluto così conservare quello che è stato definito il
valore simbolico, o pedagogico, del procedimento di
destinazione sociale dei beni confiscati alla mafia.
Ovviamente, la disposizione riveste particolare rilevanza
con riguardo ai creditori ipotecari, i quali in nessun caso
possono aggredire il bene sul quale vantano la loro garanzia
specifica.
L'effettività della tutela del diritto di credito impone
tuttavia che al terzo sia dato rimedio avverso l'inadempimento
della pubblica amministrazione consentendogli di conseguire
l'ottemperanza al giudicato, appunto mercè la nomina di un
commissario ad acta.
Articolo 7.
Al sequestro dei beni costituiti in azienda si applicano
le disposizioni in materia di soggetti tutelabili e di
presupposti sostanziali di tutelabilità (articolo 1); di
inammissibilità e di improseguibilità delle azioni esecutive
individuali sui beni in sequestro; di modalità procedimentali
della verifica dei crediti e delle opposizioni avverso gli
accertamenti giurisdizionali del giudice delegato, con le
precisazioni di seguito evidenziate (articoli 2 e 3).
Articolo 8.
Nell'ipotesi in cui oggetto della misura cautelare reale
sia un compendio aziendale, la funzione conservativa del
sequestro e la necessità di incrementare, ove possibile, la
redditività dei beni implicano la prosecuzione dell'attività
imprenditoriale, e quindi il rispetto anche dei diritti
maturati dai finanziatori, dai fornitori e dai lavoratori
dipendenti dell'impresa in epoca antecedente al sequestro. E'
dunque previsto che il procedimento di verifica dei crediti si
apra d'ufficio, sulla scorta delle risultanze delle scritture
contabili, già nel corso della fase cautelare (comma 1). Al
fine di evitare che la durata del subprocedimento di verifica
possa riflettersi in qualche modo sul sequestro, è previsto
che il termine di efficacia del sequestro sia sospeso sino al
decreto che, all'esito delle opposizioni, dichiara esecutivo
lo stato passivo.
La disposizione non incide sul diritto alla ragionevole
durata del vincolo cautelare, e il debitore non ha a dolersi
della sospensione, dovuta ad un'attività svolta comunque nel
suo interesse.
L'automatismo del subprocedimento è tuttavia condizionato
dall'esito favorevole della prognosi che l'amministratore
giudiziario - e di seguito il tribunale - sono tenuti a
compiere sulla sussistenza di concrete possibilità di
prosecuzione o di ripresa dell'attività imprenditoriale. Si
tratta all'evidenza di un momento particolarmente delicato
della procedura, in cui le capacità tecniche e le valutazioni
dell'amministratore giudiziario rivestono un ruolo
essenziale.
Ove la prognosi sia favorevole, e si apra il procedimento
di verifica dei crediti, è previsto che non possa farsi luogo
alla dichiarazione dello stato d'insolvenza prima che il
procedimento medesimo sia definito, e ciò quand'anche si
determini nell'immediatezza del sequestro - come
ordinariamente accade - una situazione di temporanea
illiquidità dell'impresa: la previsione risponde sia alla
regola per cui l'accertamento dell'effettività e delle
condizioni di tutelabilità dei diritti deve essere compiuto
esclusivamente dal giudice della prevenzione, sia alla
necessità di consentire la concreta predisposizione dei piani
di risanamento dell'impresa.
Qualora le attività siano in bonis ovvero, pur
essendovi temporanea difficoltà di fare fronte alle
obbligazioni, sussistano concrete prospettive di recupero
dell'equilibrio finanziario dell'impresa, si apre il
procedimento di verifica dei crediti, che si svolge innanzi al
giudice delegato il quale, per l'accertamento dell'effettività
dei crediti e delle condizioni tutte di ammissione al passivo,
si avvale dei poteri inquisitori previsti dall'articolo
2-ter, primo comma, della legge n. 575 del 1965.
Il procedimento si svolge in modo sostanzialmente analogo
a quello contemplato per l'ipotesi in cui sia stato confiscato
un bene di natura diversa dall'azienda (comma 3). Non si
applica ovviamente l'articolo 2, comma 6, dal momento che è il
giudice delegato a fissare un termine entro cui devono
pervenire le dichiarazioni di credito. E' riprodotta con gli
opportuni adattamenti la disposizione di cui al citato
articolo 2, comma 5, essendo previsto che la domanda di
verifica non interrompa la prescrizione né impedisca la
maturazione dei termini di decadenza nei rapporti tra
creditori ed indiziato o intestatario (comma 4).
Rimane dunque differenziato, quale effetto del superamento
dello schermo della personalità giuridica, il solo regime
concernente l'ipotesi di sequestro totalitario di azienda di
imprenditore collettivo, per il quale gli atti interruttivi
della prescrizione posti in essere nei confronti
dell'amministrazione giudiziaria hanno efficacia anche nei
confronti del prevenuto, che disponga della società.
Articolo 9.
Allorquando in sequestro sia un compendio aziendale, è
previsto che, anche dopo la chiusura del procedimento di
verifica e la dichiarazione di esecutività dello stato
passivo, e purchè non oltre il provvedimento definitivo di
confisca, siano ammesse domande tardive, quando il creditore
provi di non aver potuto insinuarsi tempestivamente nel
subprocedimento per causa non imputabile (comma 7).
I proponenti, consapevoli che il sequestro dell'azienda
comporta quasi sempre la crisi dell'impresa (per il
contestuale venire meno delle fonti lecite e illecite di
finanziamento, per le contestuali istanze recuperatorie del
ceto creditorio, eccetera), hanno cercato una soluzione che
fosse frutto di equilibrio tra le ragioni di tutela del
credito, in prospettiva essenziali per la stessa sopravvivenza
dell'impresa, e le esigenze di conservazione di complessi
aziendali ancora validi, che proprio dall'immediato integrale
soddisfacimento delle ragioni dei creditori potrebbero essere
definitivamente pregiudicate. Recependo l'indicazione
proveniente ancora una volta dalla Commissione per la
ricognizione e il riordino della normativa di contrasto della
criminalità organizzata, è stata prevista la possibilità che,
nella fase giurisdizionale del sequestro, siano distribuiti
acconti ed effettuati riparti parziali ai creditori.
Gli acconti rappresentano pagamenti di una parte dei
crediti, eseguiti anticipatamente rispetto all'accertamento
formale dei crediti stessi, e si sostanziano nell'attribuzione
di somme in via provvisoria e ripetibile, giacché subordinata
all'effettiva ammissione dei crediti.
La determinazione della percentuale degli acconti non è
predeterminata, ma è rimessa alla prudente valutazione
dell'amministratore giudiziario e del giudice delegato, il
quale deve autorizzare la distribuzione (comma 4).
La corresponsione degli acconti è subordinata alle
concrete esigenze connesse all'esercizio dell'impresa, la cui
prosecuzione costituisce lo strumento per la conservazione e
l'incremento dell'apparato produttivo, finalità precipua della
procedura, una volta attuato lo spossessamento
dell'imprenditore mafioso. Pertanto, la distribuzione di
acconti deve essere funzionale alla continuazione
dell'attività imprenditoriale, piuttosto che alla sottrazione
di liquidità all'impresa. Essa deve rispettare le cause
legittime di prelazione, può riguardare solo le somme che
saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva ai
creditori (utilizzando la valutazione dei beni costituenti
l'attivo e l'elenco dei creditori), e va operata tenendo
conto, ai fini della convenienza e della misura della
distribuzione, anche dei debiti insorti dopo il sequestro e
per i quali non si sia fatto ricorso all'anticipazione da
parte dell'Erario (fermo restando che questi ultimi rapporti,
in quanto debiti della procedura, vanno regolati in
prededuzione).
La distribuzione degli acconti può avvenire in qualsiasi
momento della procedura, anche immediatamente dopo la sua
apertura, ma incontra il limite finale costituito dalla
chiusura del procedimento di verifica dei crediti, decorso il
quale è ipotizzabile la effettuazione di riparti parziali e
del riparto finale.
Quanto ai destinatari degli acconti, la norma accorda una
mera preferenza temporale (che implica comunque il rispetto
delle cause legittime di prelazione) ai crediti dei lavoratori
subordinati, e ai crediti degli imprenditori per i
finanziamenti, per le vendite e le somministrazioni di beni, e
per le prestazioni di servizi effettuate a favore dell'impresa
nei sei mesi precedenti il sequestro. Gli acconti possono
essere distribuiti a tutti i creditori o solo ad alcune
categorie, determinabili con riferimento sia a particolari
attività (ad esempio, i lavoratori subordinati, le banche,
eccetera), sia alla qualità del credito (chirografari,
privilegiati): ove ricorra il primo caso, si è ritenuto che
nell'ambito della categoria prescelta la distribuzione vada
effettuata in percentuale eguale per tutti i creditori.
In conclusione, la possibilità di corrispondere acconti
può costituire un utile strumento, particolarmente importante
per la sopravvivenza dell'impresa durante il tempo occorrente
all'amministratore per acquisire piena cognizione
dell'effettivo stato finanziario e patrimoniale dell'impresa e
per prospettare agli istituti di credito e agli altri
fornitori dei seri piani di rientro.
Le attribuzioni di somme mediante riparti si differenziano
dagli acconti in quanto definitive e in quanto beneficiari di
esse possono essere tutti quanti i creditori, senza che sia
data all'amministratore giudiziario la possibilità di
scegliere tra le varie categorie. Esse presuppongono la
definitività dello stato passivo e le somme devono essere
distribuite, nel rispetto delle cause legittime di prelazione,
secondo le risultanze dello stesso.
Anche le attribuzioni mediante riparti sono però connesse
con le esigenze dell'impresa, nel senso che, ferma la loro
doverosità, la concreta attuazione va ricollegata nel "quando"
e nel quantum alle risultanze del piano di risanamento e
di ristrutturazione dell'impresa mafiosa.
Gli accantonamenti hanno riguardo ai crediti in
contestazione: sono tali i crediti per i quali vi sia stato
provvedimento di non ammissione allo stato passivo, definitivo
o no che sia.
Ove il rigetto dell'istanza non sia definitivo,
l'accantonamento si giustifica con la necessità di attendere
l'esito del giudizio, onde non pregiudicare le ragioni del
creditore. Ove il rigetto sia definitivo, l'accantonamento si
giustifica con la necessità di attendere l'esito del
procedimento di prevenzione, per l'evenienza della
restituzione del compendio in sequestro al proposto, cui è
correlata l'opportunità di conservare la funzionalizzazione
delle somme disponibili al soddisfacimento dei creditori.
Articolo 10.
L'articolo riproduce le disposizioni di cui all'articolo
3, con i necessari adattamenti.
Esso dispone infatti che, divenuta definitiva la confisca,
lo stato passivo, contenente l'indicazione dei crediti ammessi
e la specificazione di quelli non ancora soddisfatti, con i
rispettivi importi, con le cause di prelazione che li
assistono, nonché l'elenco dei riparti e degli accantonamenti
eseguiti e degli acconti prestati, sono comunicati al
competente ufficio del Ministero dell'economia e delle
finanze. Al contempo, il giudice delegato dispone la revoca
degli accantonamenti e l'attribuzione delle relative somme al
patrimonio aziendale. La disposizione si spiega con la
circostanza già rilevata per cui, in caso di confisca, il
provvedimento conseguente alla verifica, tanto se di rigetto
quanto se di accoglimento, fa stato nei confronti dell'Erario,
che risponde conseguentemente delle obbligazioni accertate,
sia pure nell'ambito del valore dei beni confiscati.
Particolari disposizioni a tutela dei creditori sono poi
contemplate in considerazione delle concrete destinazioni che
alle aziende definitivamente confiscate possono essere
attribuite ai sensi della legge n. 109 del 1996.
Articolo 11.
La disposizione disciplina l'ipotesi del fallimento che
segua al sequestro totalitario di azienda. L'accertamento
dell'eventuale stato di decozione in cui versa l'imprenditore
non può essere impedito dalla circostanza che su singoli beni
aziendali o sull'intero patrimonio aziendale gravi il
sequestro di prevenzione. Nell'ordinamento, l'insolvenza
rileva infatti di per sé e non per le cause che l'hanno
determinata, sicchè anche l'insolvenza incolpevole, dovuta al
factum principis, non impedisce la dichiarazione di
fallimento.
Il problema che si pone in questi casi è relativo
all'individuazione del soggetto (curatore o amministratore
giudiziario) titolare del munus di gestire i beni in
sequestro, nonché all'individuazione delle finalità
(conservativo-liquidative nel fallimento, ovvero di
amministrazione attiva al fine d'incrementare la redditività
dei beni nella prevenzione) cui deve ispirarsi la gestione, e,
soprattutto, del soggetto legittimato a percepire il ricavato
dalla vendita dei beni (creditori o Stato). A quest'ultimo
proposito, l'articolo in oggetto prevede che l'Erario
confischi quanto eventualmente residui dopo il soddisfacimento
dei creditori ovvero quanto rimanga invenduto in sede
fallimentare per tre incanti di seguito (comma 3).
Il procedimento di verifica dei crediti, eventualmente
aperto in ambito prevenzionistico, diviene improcedibile e si
trasferisce nella sede fallimentare sua propria (comma 4).
Articolo 12.
Quanto all'individuazione del soggetto (curatore o
amministratore giudiziario) titolare del munus di
gestire i beni in sequestro, l'articolo in esame prevede la
competenza del curatore. Ancora una volta recependo
integralmente le indicazioni provenienti dalla Commissione per
la ricognizione e il riordino della normativa di contrasto
della criminalità organizzata, si è ritenuto che
l'orientamento che affida la gestione dei beni al curatore
fallimentare, oltre ad essere in sintonia con la soluzione
data alla questione del creditore individuale che abbia
compiuto atti d'esecuzione sui beni in sequestro, ha un
maggiore fondamento logico, giacché il fallimento, privando il
debitore dell'amministrazione e della disponibilità del suo
patrimonio, in linea generale vanifica uno dei presupposti di
ammissibilità del sequestro, cioè l'esistenza di beni che si
trovino nella disponibilità, diretta o indiretta,
dell'indiziato mafioso.
Articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18.
Si tratta di disposizioni che regolamentano l'iter
procedimentale. In particolare, è previsto che nella
formazione dello stato passivo, il giudice delegato al
fallimento debba avvalersi anche dell'assistenza
dell'amministratore giudiziario. Viceversa, la presenza del
pubblico ministero è meramente facoltativa (articolo 15, comma
2).
I diritti di credito sono accertati secondo le regole
proprie della disciplina fallimentare solo ove nelle more il
sequestro di prevenzione sia revocato. Diversamente, occorre
che sia accertata la ricorrenza delle condizioni tutte di
tutelabilità di cui all'articolo 1 (articolo 15, comma 3).
Si è quindi ritenuta necessaria l'introduzione di una
serie di garanzie procedurali volte ad assicurare:
1) che anche nelle procedure concorsuali i beni
sottoposti a sequestro siano destinati al soddisfacimento dei
creditori chirografari solo qualora i restanti beni
costituenti l'attivo fallimentare siano a quel fine
insufficienti (articolo 15, comma 3);
2) che, intervenendo nella procedura concorsuale, il
creditore dichiari se intenda soddisfarsi anche sui beni in
sequestro e dichiari in caso affermativo la effettività del
proprio credito, esponendosi alle relative responsabilità
(articolo 15, comma 1);
3) che all'accertamento dei crediti partecipino gli
organi della procedura di prevenzione (articolo 15, comma
2);
4) che siano previsti mezzi di reazione per l'evenienza
che si scopra tardivamente che i crediti insinuati erano
fittizi (articolo 15, comma 5);
5) che la vendita dei beni immobili avvenga solo
mediante incanti (articolo 16);
6) che alla liquidazione dei beni non partecipino
soggetti legati in qualsiasi modo alle associazioni mafiose
(articolo 17, comma 1), sicchè sono vietate, tra l'altro, le
vendite per persona da nominare (articolo 17, comma 2);
7) che il mafioso non approfitti dei ribassi d'asta
normalmente conseguenti alle vendite andate deserte (magari
per effetto della forza intimidatrice dell'associazione
criminale), per riappropriarsi del bene: a tale fine è
previsto che, durante il sequestro, se un bene immobile resta
invenduto per tre incanti successivi, il giudice delegato ne
dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e
la vendita resta sospesa fino all'esito del procedimento di
prevenzione. Intervenuta la confisca, in ogni caso i beni
rimasti invenduti per tre incanti successivi sono sottratti
alla procedura fallimentare e destinati agli utilizzi previsti
dalle vigenti disposizioni in tema di destinazione dei beni
confiscati (articolo 18).
Articolo 19.
L'articolo ripropone il principio per cui all'Erario è
destinato solo il residuo ricavato dalla vendita dopo che
siano stati soddisfatti i creditori (comma 1).
E' altresì confermato il principio per cui il rigetto
delle dichiarazioni di credito per ragioni attinenti alla
sussistenza della buona fede non pregiudica le ragioni verso
il debitore, ragioni che, ovviamente, possono essere fatte
valere direttamente nei confronti del fallito, una volta che
sia tornato in bonis (comma 2).
Articolo 20.
Si tratta di disposizione volta a regolamentare la diversa
evenienza del sequestro di prevenzione che intervenga
successivamente alla dichiarazione di fallimento del mafioso.
E' prevista l'applicabilità delle disposizioni del capo III,
in quanto compatibili (comma 1).
Il vincolo d'indisponibilità dei beni in sequestro e
comunque ragioni di convenienza e di opportunità delle
procedure cosiddette "minori" inducono a prevedere la
cessazione immediata dell'amministrazione controllata, del
concordato fallimentare e del concordato preventivo (comma 2),
con conseguente dichiarazione di fallimento, per l'ipotesi del
concordato preventivo in cui non vi sia stata cessione dei
beni al terzo assuntore e conseguente liberazione del
debitore.