XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3579
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
SEQUESTRO E CONFISCA DI BENI
NON COSTITUITI IN AZIENDA
Art. 1.
1. La confisca non pregiudica i diritti reali di garanzia
costituiti in epoca anteriore al sequestro, quando l'atto da
cui il credito deriva non è funzionale all'attività illecita o
a quella economica che ne costituisce il frutto o il
reimpiego, ovvero quando il titolare dimostra di averne
ignorato senza colpa il nesso di funzionalità.
2. Se ricorrono le condizioni indicate al comma 1, la
confisca non pregiudica altresì:
a) i diritti di coloro che hanno compiuto atti di
esecuzione o che sono intervenuti nella esecuzione forzata
anteriormente al sequestro;
b) i diritti di credito non assistiti da garanzie
reali che risultano da atti aventi data certa anteriore al
sequestro, se il restante patrimonio dell'indiziato risulta
insufficiente al loro soddisfacimento;
c) i diritti personali di godimento, ove il
contratto abbia data certa anteriore al sequestro.
3. Colui a favore del quale è stata fatta una promessa di
pagamento o una ricognizione di debito deve altresì provare il
rapporto fondamentale; nel caso di titoli di credito il
portatore deve altresì provare il rapporto che ne legittima il
possesso.
4. Fermo restando il disposto di cui all'articolo
2645-bis del codice civile, se ricorrono le condizioni
indicate al comma 1, il sequestro e la confisca non
pregiudicano i diritti derivanti dal contratto preliminare
quando l'atto è stato trascritto prima del sequestro e vi è
congruità tra le prestazioni.
5. Se sono confiscati beni intestati a terzi, sugli stessi
concorrono i soli creditori dell'intestatario, ai sensi
dell'articolo 4; sui beni del proposto non concorrono i
creditori del terzo intestatario formale.
Art. 2.
1. Il creditore che intende soddisfarsi in tutto o in
parte sui beni sottoposti a sequestro deve farne domanda al
giudice delegato.
2. La domanda deve contenere le generalità del creditore e
l'indicazione della somma, del titolo da cui il credito
deriva, delle eventuali ragioni di privilegio e dei documenti
giustificativi.
3. La domanda deve altresì contenere l'attestazione del
creditore, resa personalmente o a mezzo di mandatario
speciale, che il credito è vero e reale.
4. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede
il tribunale procedente; in difetto, tutte le notificazioni e
le comunicazioni vengono eseguite presso la cancelleria.
5. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce
la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il
creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.
6. La domanda deve essere depositata, a pena di decadenza,
anteriormente al provvedimento di confisca.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque presenta la domanda, anche per interposta persona,
per un credito fraudolentemente simulato è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2 mila a 10
mila euro.
Art. 3.
1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate
azioni esecutive. Quelle precedentemente intraprese restano
sospese sino all'esito del procedimento di prevenzione e i
beni oggetto di esecuzione sono presi in consegna
dall'amministratore giudiziario.
2. Le esecuzioni vanno riassunte entro un anno dalla
revoca definitiva del sequestro o della confisca. In caso di
confisca esse si estinguono.
3. In caso di confisca, il creditore procedente e quelli
intervenuti anteriormente al sequestro sono soddisfatti dallo
Stato nei limiti del valore dei beni e ai sensi di quanto
previsto dagli articoli 2741 e seguenti del codice civile, se
ed in quanto siano stati ammessi nel procedimento di verifica
dei crediti previsto dagli articoli 2, 4 e 5.
4. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande
giudiziali precedentemente trascritte, il terzo, che sia parte
del giudizio, deve essere chiamato a intervenire nel
procedimento di prevenzione e può, con l'assistenza di
difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in
camera di consiglio le proprie deduzioni e chiedere
l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini
dell'accertamento del proprio diritto. Il giudizio prosegue
davanti al giudice della prevenzione. In caso di revoca
definitiva della cautela o della confisca per motivi diversi
dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal
terzo chiamato a intervenire, il giudizio civile deve essere
riassunto entro un anno.
Art. 4.
1. A seguito della confisca definitiva, il giudice
delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e
con la partecipazione del pubblico ministero, assunte le
opportune informazioni, verifica le domande, indicando
distintamente i crediti che ritiene di ammettere e quelli che
ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo
sommariamente i motivi della esclusione.
2. Il cancelliere comunica alle parti interessate la data
dell'udienza di verifica almeno dieci giorni prima. Innanzi al
giudice delegato le parti possono farsi assistere dal
difensore.
3. Ai fini dell'accertamento dell'opponibilità dei crediti
e dell'accertamento delle condizioni indicate all'articolo 1,
comma 1, il giudice delegato può procedere a ulteriori
indagini oltre quelle già compiute dall'ufficio che ha chiesto
la misura di prevenzione.
4. Il giudice delegato procede conseguentemente alla
formazione dello stato passivo, tenendo conto anche dei
crediti assistiti da diritti reali di garanzia.
5. Lo stato passivo è depositato in cancelleria e del
deposito è data notizia agli interessati dall'amministratore
giudiziario a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento.
6. Entro dieci giorni dalla comunicazione i creditori
esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al
tribunale; analoga opposizione può essere proposta da ciascun
creditore avverso i crediti ammessi.
7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni
fissando un'apposita udienza, della quale è data comunicazione
agli interessati.
8. Ciascuna parte può svolgere in camera di consiglio, con
l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere
l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre i mezzi di
prova. Nel caso vengano disposti d'ufficio accertamenti
istruttori, ciascuna parte può dedurre, entro un termine
perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si
rendono necessari.
9. Esaurita l'istruzione, il giudice fissa un termine
perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie.
Il tribunale decide in camera di consiglio, nei sessanta
giorni successivi, con decreto, contro il quale può essere
proposto ricorso per cassazione nel termine di dieci giorni
dalla notifica.
Art. 5.
1. Lo stato passivo, all'esito delle opposizioni, è
sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere e si
chiude con il decreto che lo dichiara esecutivo.
2. Lo stato passivo è depositato in cancelleria e
comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei
crediti fanno stato nei confronti dell'Erario.
4. Lo Stato risponde delle obbligazioni accertate nei
limiti del valore dei beni confiscati.
5. Sino al decreto che dichiara esecutivo lo stato
passivo, ai beni confiscati non si applicano i procedimenti di
destinazione sociale di cui alla legge 7 marzo 1996, n.
109.
6. In ogni caso il provvedimento di esclusione non
pregiudica le ragioni del creditore nei confronti del
debitore.
Art. 6.
1. Entro il termine di novanta giorni dal provvedimento
definitivo di confisca, sulla base dei crediti ammessi nello
stato passivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'articolo 5 e
della specificazione di quelli non ancora soddisfatti, con i
rispettivi importi e con le cause di prelazione che li
assistono, nonché dell'elenco dei riparti, degli
accantonamenti eseguiti e degli acconti versati,
l'amministratore giudiziario, dedotte le spese anticipate
dallo Stato, propone un progetto di graduazione dei crediti,
secondo l'ordine stabilito dal codice civile e dalle leggi
speciali, e di determinazione della quota di riparto spettante
a ciascun creditore, in considerazione del valore dei beni
confiscati.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui agli articoli 110 e seguenti del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
3. Se necessario, il Ministero dell'economia e delle
finanze, su istanza dell'amministratore giudiziario, dispone
la stima dei beni e delle aziende confiscati.
4. Entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione
della proposta, i creditori possono presentare osservazioni
sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul
valore delle aziende e dei beni confiscati.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'amministratore
giudiziario, tenuto conto delle osservazioni pervenute, previa
autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze,
determina il piano di riparto finale.
6. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di
riparto finale, i creditori possono propone opposizione
mediante ricorso al giudice civile del luogo in cui si è
svolto il procedimento di prevenzione. Il giudice tratta in
modo congiunto le opposizioni fissando un'apposita udienza in
camera di consiglio, della quale è data comunicazione agli
interessati.
7. Ciascuna parte può svolgere in camera di consiglio, con
l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere
l'acquisizione di ogni elemento utile e, se l'opposizione
riguarda il valore delle aziende e dei beni confiscati,
proporre i mezzi di prova.
8. Esaurita l'istruzione, il giudice fissa un termine
perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie.
Il tribunale decide in camera di consiglio, nei sessanta
giorni successivi, con decreto motivato, contro il quale può
essere proposto ricorso per cassazione nel termine di dieci
giorni dalla notifica.
9. Divenuto definitivo il piano di riparto finale, il
Ministero dell'economia e delle finanze procede senza indugio
ai pagamenti dovuti. Decorso il termine di centoventi giorni
senza che il medesimo Ministero abbia provveduto, ciascun
creditore può adire il giudice amministrativo, che nomina un
commissario per l'adempimento.
10. In nessun caso i beni immobili confiscati possono
essere sottratti ai procedimenti di destinazione sociale
previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
Capo II
SEQUESTRO E CONFISCA DI BENI
COSTITUITI IN AZIENDA
Art. 7.
1. Al sequestro di azienda si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 1, 2 e 3.
Art. 8.
1. L'amministratore giudiziario deve allegare alle
relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco
nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle
rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che
vantano diritti reali sui beni, con l'indicazione delle cose
stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Nella redazione
degli elenchi l'amministratore giudiziario si avvale delle
risultanze delle scritture contabili dell'impresa, sentita la
persona nei confronti della quale è proposta la misura di
prevenzione o l'intestatario dell'impresa.
2. Se dalla relazione e dagli uniti elenchi di cui al
comma 1 risultano concrete possibilità di prosecuzione o di
ripresa dell'attività, non può farsi luogo a dichiarazione
dello stato d'insolvenza prima della definizione del
procedimento di verifica dei crediti. In tale caso il giudice
delegato riferisce al tribunale per l'adozione dei
provvedimenti di sua competenza sulla gestione dell'impresa e
sulla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività.
Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa
dell'attività, si applicano le disposizioni di cui al capo
III.
3. Il giudice delegato assegna ai creditori e ai titolari
di diritti reali mobiliari un termine perentorio per il
deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti.
Il decreto deve essere notificato agli interessati, a cura
dell'amministratore giudiziario, almeno sessanta giorni prima
della scadenza del citato termine. Alle istanze di
accertamento dei diritti si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 2, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e
6.
4. In caso di sequestro di azienda di imprenditore
individuale, la domanda di verifica non interrompe la
prescrizione né impedisce la maturazione dei termini di
decadenza nei rapporti tra i creditori e la persona nei
confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o
l'intestatario dell'impresa.
Art. 9.
1. Scaduto il termine di presentazione delle istanze,
ovvero quello prorogato in caso di mancata o tardiva notifica
del provvedimento indicato all'articolo 8, comma 3, il giudice
delegato procede all'accertamento dei diritti, della loro
opponibilità al sequestro e delle condizioni stabilite
all'articolo 1, ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2. Dell'esito della verifica viene
data comunicazione ai singoli interessati dall'amministratore
giudiziario a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento.
2. Avverso il provvedimento di rigetto, ciascun
interessato può proporre opposizione al tribunale ai sensi
dell'articolo 4.
3. All'esito delle opposizioni, il giudice delegato,
compiute le opportune verifiche, approva lo stato passivo e lo
dichiara esecutivo.
4. Prima della chiusura della verifica dei crediti
prevista dal comma 1, l'amministratore giudiziario, tenuto
conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa e
autorizzato dal giudice delegato, può distribuire acconti
parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle
somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva
nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Nella
distribuzione degli acconti è data preferenza ai crediti dei
lavoratori subordinati e ai crediti degli imprenditori per i
finanziamenti, per le vendite e le somministrazioni di beni e
per le prestazioni di servizi effettuate a favore della
impresa nei sei mesi precedenti il sequestro.
5. L'amministratore giudiziario, tenuto conto delle
esigenze connesse all'esercizio dell'impresa e del piano di
ristrutturazione dell'impresa, procede, autorizzato dal
giudice delegato e nel rispetto delle cause legittime di
prelazione, alle ripartizioni parziali e finali delle somme
disponibili in favore dei creditori ammessi allo stato
passivo, nonché agli accantonamenti in relazione ai crediti
per i quali vi è opposizione o che non sono stati ammessi in
via definitiva.
6. In caso di accoglimento dell'opposizione il giudice
delegato dispone lo svincolo degli accantonamenti già eseguiti
e la loro corresponsione. In caso di rigetto, resta fermo
l'obbligo degli accantonamenti fino all'esito del procedimento
di prevenzione.
7. Fino alla pronuncia di confisca sono ammesse richieste
relative a ulteriori crediti quando il creditore prova di non
aver potuto presentare l'istanza tempestivamente per causa a
lui non imputabile.
Art. 10.
1. Dopo la confisca, lo stato passivo, contenente
l'indicazione dei crediti ammessi e la specificazione di
quelli non ancora soddisfatti, con i rispettivi importi e con
le cause di prelazione che li assistono, nonché l'elenco dei
riparti, degli accantonamenti eseguiti e degli acconti
prestati, sono comunicati al competente ufficio del Ministero
dell'economia e delle finanze. Al contempo, il giudice
delegato dispone la revoca degli accantonamenti e
l'attribuzione delle somme al patrimonio aziendale.
2. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei
crediti fanno stato nei confronti dell'Erario. Delle
obbligazioni accertate rispondono l'affittuario e l'acquirente
dell'azienda, e in via sussidiaria lo Stato, nei limiti del
valore dell'azienda confiscata; entro i medesimi limiti
risponde lo Stato nell'ipotesi di liquidazione
dell'impresa.
3. In ogni caso i provvedimenti di esclusione dei crediti
e dei diritti dei terzi non pregiudicano le rispettive ragioni
nei confronti dell'imprenditore individuale, degli eventuali
soci illimitatamente responsabili e dei garanti.
Capo III
SEQUESTRO DI AZIENDA
E FALLIMENTO SUCCESSIVO
DELL'IMPRESA
Art. 11.
1. Se dalla relazione iniziale presentata al giudice
delegato risulta che l'impresa versa in stato di insolvenza,
l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice
delegato, chiede al tribunale competente la dichiarazione di
fallimento. Si procede analogamente se l'insolvenza
sopraggiunge nel corso del procedimento di prevenzione e
comunque prima della confisca.
2. Se l'azienda in sequestro appartiene a società
cooperativa, il tribunale ne dichiara il fallimento anche in
deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni.
3. A seguito della dichiarazione di fallimento, il
procedimento di prevenzione patrimoniale prosegue, gli effetti
della confisca restano sospesi fino alla definizione della
procedura concorsuale e si producono relativamente ai beni che
residuano e a quelli indicati all'articolo 18, comma 3.
4. Salvo che sia già intervenuta pronuncia che costituisce
titolo nei confronti del fallimento, l'accertamento dei
diritti dei terzi chiamati ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
diviene improcedibile e i terzi devono riassumere i giudizi
già intrapresi, ove consentito, ovvero procedere ai sensi di
quanto previsto dalla normativa fallimentare.
Art. 12.
1. I beni aziendali compresi gli eventuali accantonamenti
previsti dall'articolo 9 della presente legge, sono presi in
consegna dal curatore ai sensi degli articoli 84 e seguenti
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni.
Art. 13.
1. Nel corso del procedimento di prevenzione, e salvo che
sopraggiunga revoca del sequestro o della confisca, si
applicano al fallimento le disposizioni del presente capo.
Art. 14.
1. Salvo che sia diversamente disposto, nei casi in cui il
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, prevede siano sentiti il curatore e il comitato
dei creditori, deve essere sentito anche l'amministratore
giudiziario.
Art. 15.
1. Le domande di ammissione, di separazione e di
restituzione devono contenere l'attestazione prevista
dall'articolo 2, comma 3. Si applica la disposizione del comma
7 dello stesso articolo.
2. Il giudice delegato procede alla formazione dello stato
passivo con l'assistenza del curatore e dell'amministratore
giudiziario, e con la partecipazione facoltativa del pubblico
ministero, avvalendosi per quanto possibile anche delle
eventuali verifiche compiute dal giudice delegato nel
procedimento di prevenzione.
3. I diritti sorti e le garanzie costituite
successivamente al sequestro, nonché i diritti per i quali non
sono state accertate le condizioni stabilite all'articolo 1,
comma 1, sono ammessi al passivo a condizione che il
procedimento di prevenzione si concluda con la revoca
definitiva del sequestro o della confisca. Contro il
provvedimento di ammissione senza riserva, l'amministratore
giudiziario, autorizzato dal giudice delegato del procedimento
di prevenzione, propone impugnazione ai sensi dell'articolo
100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il giudizio resta
tuttavia sospeso fino all'esito definitivo del procedimento di
prevenzione e si estingue nel caso di revoca definitiva del
sequestro o della confisca.
4. L'amministratore giudiziario deve essere chiamato a
comparire nel procedimento per dichiarazioni tardive di
crediti e ha facoltà di opporsi all'ammissione senza riserva
dei crediti inopponibili al sequestro o per i quali non
ricorrono le condizioni stabilite all'articolo 1, comma 1.
5. Qualora, successivamente alla chiusura dello stato
passivo ovvero all'ammissione tardiva di un credito, si scopre
che l'ammissione senza la riserva prevista dal comma 4 è stata
determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o
si rinvengono documenti decisivi prima ignorati, la istanza di
revocazione prevista dall'articolo 102 del regio decreto 16
marzo 1942. n. 267, può essere proposta anche dal pubblico
ministero o dall'amministratore giudiziario, autorizzato dal
giudice delegato del procedimento di prevenzione. Il giudizio
tuttavia resta sospeso sino all'esito definitivo del
procedimento di prevenzione, salva la facoltà del giudice,
nell'ipotesi di ripartizioni parziali, di autorizzare il
sequestro conservativo se vi è il fondato timore della perdita
della garanzia del credito di restituzione di cui all'articolo
114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il giudizio si
estingue nel caso di revoca definitiva del sequestro o della
confisca.
Art. 16.
1. A seguito del provvedimento di esecutività dello stato
passivo, il giudice delegato, sentito anche l'amministratore
giudiziario, procede ai sensi degli articoli 104, 105, 106 e
108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Per gli immobili
la vendita deve essere disposta con incanto.
2. Quando sia prevedibile che il ricavato della vendita di
beni appresi al fallimento ma non oggetto di sequestro possa
consentire il pagamento delle spese di procedura e l'integrale
soddisfazione dei creditori, ivi compresi quelli ammessi ai
sensi dell'articolo 15, comma 4, il giudice delegato ne
dispone la vendita in via prioritaria.
Art. 17.
1. Non possono fare offerte di acquisto o chiedere di
partecipare alle gare, neanche per interposta persona:
a) le persone condannate con sentenza definitiva
per i delitti di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso
o ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti, o per i
delitti di estorsione, usura, sequestro di persona,
riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita e contrabbando;
b) le persone condannate, con sentenza definitiva,
a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici;
c) le persone cui è stata applicata, nei cinque
anni antecedenti, con provvedimento definitivo, una misura di
prevenzione;
d) il coniuge e i figli della persona nei
confronti della quale è stata proposta la misura di
prevenzione e dell'intestatario dei beni, nonché coloro che
nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con gli stessi
soggetti.
2. La vendita dei beni immobili si svolge innanzi al
giudice. Sono vietate le offerte per persona da nominare.
3. In ogni caso il giudice delegato dispone la
comunicazione, senza ritardo, all'amministratore giudiziario e
al pubblico ministero del decreto di aggiudicazione. Revoca il
decreto se vi è fondato timore che l'aggiudicazione è avvenuta
in favore di uno dei soggetti indicati al comma 1, ovvero di
persona che ha agito per loro conto.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui
che contravviene ai divieti del comma 1 è punito con la pena
della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
1.000 euro a 5 mila euro.
Art. 18.
1. Se un bene immobile sequestrato resta invenduto per tre
incanti di seguito, il giudice delegato ne dà comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze e la vendita resta
sospesa fino all'esito del procedimento di prevenzione.
2. Fino all'esito del procedimento di prevenzione,
nell'ipotesi di ripartizioni parziali i creditori ammessi ai
sensi dell'articolo 15, comma 4, della presente legge, sono
equiparati ad ogni effetto ai creditori indicati all'articolo
113, numero 3), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Intervenuta la confisca, in ogni caso i beni rimasti
invenduti per tre incanti successivi sono sottratti alla
procedura fallimentare e destinati agli utilizzi previsti
dalle disposizioni vigenti in tema di destinazione dei beni
confiscati.
Art. 19.
1. A seguito del pagamento delle spese della procedura
fallimentare e dell'integrale soddisfacimento delle ragioni
dei creditori, i beni e le residue attività aziendali oggetto
di confisca sono acquisiti al patrimonio dello Stato e
consegnati, senza ritardo, all'amministratore giudiziario.
2. In ogni caso l'esclusione dei crediti e dei diritti per
inopponibilità al sequestro o per difetto dei presupposti di
opponibilità indicati all'articolo 15, comma 4, non pregiudica
le ragioni dei titolari nei confronti dell'imprenditore
individuale, dei soci illimitatamente responsabili e dei
garanti.
Capo IV
FALLIMENTO ANTERIORE
AL SEQUESTRO DI AZIENDA
Art. 20.
1. Se l'azienda in sequestro è di pertinenza di un'impresa
precedentemente dichiarata fallita si applicano le
disposizioni di cui al capo III, in quanto compatibili.
2. Il sequestro dell'azienda comporta la cessazione della
procedura di amministrazione controllata nonché delle
procedure di concordato fallimentare e di concordato
preventivo, fatta eccezione per l'ipotesi di intervenuta
cessione dei beni al terzo assuntore con liberazione immediata
del debitore. Il decreto di sequestro è comunicato al
tribunale fallimentare competente, che dichiara immediatamente
il fallimento dell'impresa. Si applicano le disposizioni del
comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in quanto
compatibili, si applicano al sequestro di beni, il cui
intestatario è stato dichiarato fallito in epoca antecedente
al provvedimento definitivo di confisca.