XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3578
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
recante "Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in
materia di destinazione e la gestione dei beni confiscati ad
organizzazioni criminali" si inscrive nel quadro delle
iniziative tese ad
aggiornare in termini coerenti con l'evoluzione
economico-sociale, il novero degli istituti attraverso cui si
realizza la lotta ai patrimoni delle organizzazioni criminali
e mafiose.
In tale contesto l'impegno profuso dal Parlamento e dal
Governo durante la XIII legislatura allo scopo di definire
concrete proposte di riforma dell'apparato normativo del
contrasto patrimoniale alle mafie ha prodotto risultati
sicuramente importanti.
Sotto questa luce vanno considerati i contributi di
analisi e di elaborazione proposti dalla Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità
organizzata mafiosa o similare della XIII legislatura nelle
relazioni presentate al Parlamento e approvate quasi sempre
all'unanimità.
Sul tema oggetto della presente proposta di legge, la
citata Commissione parlamentare ha fornito precise indicazioni
in diversi suoi documenti e, infine, nel seminario pubblico
tenutosi a Roma il 4 dicembre 2000 sul tema "L'utilizzo dei
beni confiscati alla criminalità organizzata tra esperienze
della società civile, cultura della legalità e problematiche
applicative".
Ancora, è da citare tra le fonti cui si ispira la presente
proposta di legge, il fondamentale lavoro svolto dalla
Commissione per la ricognizione e il riordino della normativa
di contrasto della criminalità organizzata, presieduta dal
professor Giovanni Fiandaca, e istituita con decreto del
Ministro della giustizia, professor Giovanni Maria Flick, il
15 ottobre 1998. Parte di quel lavoro, peraltro, è già
all'attenzione del Parlamento in virtù della proposta di legge
recante "Nuove disposizioni contro la mafia" (atto Camera n.
2779), mirata alla riforma dell'articolo 416-bis
(associazione di tipo mafioso) e dell'articolo
416-ter (scambio elettorale politico mafioso) del codice
penale e dell'articolo 12-sexies (ipotesi particolari di
confisca) del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992.
Nel Paese è avvertita, com'è noto, l'esigenza di dare
concretezza alla battaglia ai patrimoni mafiosi attraverso
azioni e fatti che diano il segno e la dimostrazione tangibile
che la mafia può essere sconfitta. Un siffatto obiettivo è
raggiunto quando i beni illecitamente accumulati dalle
organizzazioni criminali vengono sequestrati e confiscati, ma
soprattutto quando essi vengono effettivamente destinati
all'uso sociale e proficuamente utilizzati.
La finalità della proposta di legge è dunque quella di
rendere l'impianto normativo il più possibile adeguato allo
scopo di pervenire, tempestivamente e nel rispetto delle
garanzie di legge, alla concreta utilizzazione dei beni
confiscati alle mafie da parte dei soggetti legittimati.
Da questo punto di vista l'esperienza del commissario
straordinario del Governo per la gestione e la destinazione
dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, appare
assolutamente decisiva per individuare le linee
dell'intervento riformatore.
Il citato commissario, peraltro, in adempimento dei
compiti attribuitigli dal decreto del Presidente della
Repubblica 19 gennaio 2001, ha elaborato importanti proposte
al fine di assicurare la proficuità delle gestioni e
l'effettività dell'uso sociale dei beni confiscati alle
organizzazioni criminali.
Con la presente proposta di legge, che fa proprio il
lavoro svolto dal predetto commissario, riteniamo di offrire
al Parlamento una valida base di discussione al fine di dare
veste normativa a innovazioni necessarie per dare adeguata
risposta alla esigenza di riforma del settore.
In virtù di tale riconoscimento, la relazione illustrativa
dell'articolato fa espresso riferimento al testo contenuto
nella elaborazione del commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad
organizzazioni criminali.
Articolo 1: modifiche all'articolo 2-ter della
legge n. 575 del 1965.
Si tratta, all'evidenza, della norma fondamentale in
materia di sequestro e confisca di prevenzione. L'intervento
operato si limita a disciplinare l'ipotesi in cui sia stato
disposto il sequestro penale in epoca successiva all'adozione
del sequestro di prevenzione avente ad oggetto gli stessi
beni.
La norma, introdotta dall'articolo 2, comma 2, della legge
19 marzo 1990, n. 55, stabilisce la prevalenza del sequestro
penale rispetto a quello disposto nell'ambito del procedimento
di prevenzione (in considerazione della "priorità logica e
formale" del processo penale), disciplinando, però,
espressamente solo l'ipotesi in cui il sequestro di
prevenzione segua cronologicamente quello disposto in sede
penale, prevedendosi, in specie, che il sequestro e la
confisca possano essere disposti anche in relazione a beni
"sottoposti" a sequestro in un procedimento penale; opera, in
tal caso, la sospensione degli effetti del sequestro di
prevenzione per tutta la durata del procedimento penale,
determinandosi l'estinzione di detti effetti qualora venga
disposta la confisca degli stessi beni in sede penale.
In giurisprudenza è prevalente l'orientamento secondo il
quale la disposizione in parola debba trovare applicazione
anche qualora il sequestro penale segua quello di prevenzione.
L'inserimento, nel nono comma dell'articolo 2-ter, di
una previsione che espressamente disciplina i rapporti tra
sequestro disposto in sede penale e quello di prevenzione
anche nell'ipotesi in cui gli stessi beni oggetto di sequestro
di prevenzione formino successivamente oggetto di sequestro
disposto nell'ambito di un procedimento penale serve a fugare
residui dubbi interpretativi che, in casi peraltro isolati,
hanno determinato la caducazione del sequestro di prevenzione
disposto in epoca antecedente al provvedimento di coercizione
reale emesso nel procedimento penale.
Articolo 2: modifiche all'articolo 2-quater della
legge n. 575 del 1965.
Il testo proposto regola le forme di apprensione dei beni
oggetto del sequestro di prevenzione.
Nel comma 1 il riferimento al sequestro disposto ai sensi
dell'articolo 2-ter è stato esteso anche all'analogo
provvedimento cautelare emesso ai sensi dell'articolo
2-bis della legge n. 575 del 1965, inserendosi così
nella disposizione oggetto di proposta anche il cosiddetto
"sequestro anticipato" disposto dal presidente del tribunale,
al fine di estendere anche a tale sequestro la disciplina
prevista dalla norma in commento.
Nel comma 1, inoltre, sono indicate compiutamente le
modalità di esecuzione del sequestro facendo specifico
riferimento all'oggetto del sequestro medesimo: beni mobili,
crediti, beni immobili, beni registrati, beni aziendali
organizzati per l'esercizio di una impresa, azioni, quote
sociali e strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi
i titoli del debito pubblico.
In particolare:
a) per i mobili e crediti il rinvio è alla
disciplina del codice di procedura civile in quanto
applicabile;
b) per gli immobili ed i beni mobili registrati il
sequestro si esegue con la trascrizione, come avviene in sede
civile;
c) per i beni che fanno parte dell'azienda, il
sequestro riguarda un'universalità di beni. Si è previsto che
esso si attui con l'iscrizione del provvedimento nel registro
delle imprese, secondo la disciplina dettata dall'articolo
2556 del codice civile (sia pure ad probationem). Il
rinvio alle modalità previste per i singoli beni sequestrati
si spiega con il fatto che per taluni beni, come nel caso dei
beni registrati, si è in presenza di modalità di trasferimento
del bene che possono essere rese opponibili soltanto con la
trascrizione. In questi casi il provvedimento va trascritto
anche su questi beni, a tutela del terzo di buona fede;
d) per le azioni e quote sociali sorgono numerosi
problemi. Per le società a responsabilità limitata (srl)
l'articolo 2480 del codice civile regola l'espropriazione
della quota e fa salva la clausola statutaria che vieti il
libero trasferimento (clausola che nella srl è perfettamente
valida). Tuttavia non vi sono ostacoli al sequestro, se si
ammette che esso non abbia finalità meramente anticipatorie
della confisca. Diversamente dovrebbe valere il ragionamento
che non si può disporre una misura anticipatoria di un
provvedimento, la confisca, che non potrebbe incidere sul
bene. Quanto alla confisca occorrerebbe prevedere
espressamente che in caso di confisca non possono essere
opposti limiti statutari alla libera trasferibilità della
quota. Inoltre bisogna anche regolare il caso che lo statuto
preveda una clausola di prelazione a favore degli altri soci,
sul modello di quanto dispone l'articolo 2480, terzo comma,
del codice civile, che dispone che: "Se la quota non è
liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la
società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la
vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto
se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società
presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo".
Per le quote delle società di persone vale il principio
affermato dall'articolo 2270 del codice civile in tema di
società semplice per cui il creditore particolare del socio
può soltanto chiedere la liquidazione della quota, che va
liquidata entro tre mesi dalla domanda. In tema di società in
nome collettivo tale diritto è ulteriormente limitato
dall'articolo 2305 del codice civile che esclude che il
creditore particolare del socio possa chiedere la liquidazione
sinchè dura la vita della società. Analogo principio vale per
la quota del socio accomandatario nell'accomandita
semplice.
Non è evidentemente possibile nell'ambito della disciplina
delle misure di prevenzione sciogliere questi nodi, che
riguardano in generale la sottoposizione ad esecuzione nelle
forme dell'espropriazione delle azioni e delle quote di
società. La formula proposta, che prevede che il sequestro su
azioni e quote sociali sia eseguito, oltre che secondo le
forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo,
con l'annotazione nei libri sociali e l'iscrizione nel
registro delle imprese, mira a rendere il provvedimento
chiaramente opponibile alla società, ai soci ed ai terzi.
Per quanto concerne i titoli dematerializzati si è fatto
riferimento alla disciplina di legge.
La dematerializzazione obbligatoria è prevista per gli
strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione o
diffusi tra il pubblico. Si tratta in sostanza dei titoli
quotati o destinati alla quotazione. La dematerializzazione
facoltativa è prevista per coloro che emettano strumenti
finanziari che non siano assoggettati a dematerializzazione
obbligatoria. L'articolo 39 del decreto legislativo n. 213 del
1998 ha esteso il regime di dematerializzazione ai titoli di
Stato.
Il sistema di costituzione di vincoli, ivi compresi il
pignoramento ed il sequestro, sugli strumenti finanziari
dematerializzati è contenuto nell'articolo 34 del decreto
legislativo n. 213 del 1998 e negli articoli 45 e seguenti del
regolamento adottato dalla CONSOB con delibera 11768 del 23
dicembre 1988, e successive modificazioni. Il principio
generale affermato dall'articolo 34 è che i vincoli di ogni
genere sugli strumenti finanziari dematerializzati, sia
pubblici che privati, si costituiscono unicamente con le
registrazioni in appositi conti tenuti dall'intermediario che
dovrà comunicare le registrazioni all'emittente nei casi e nei
termini previsti dalla legge. Anche nella materia dei vincoli
sul titolo, il legislatore ha seguito il criterio ispirativo,
conseguente alla dematerializzazione, per cui il titolo
dematerializzato non appartiene più alla categoria dei titoli
di credito.
L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del
2001 stabilisce che qualora i diritti aventi ad oggetto o
relativi a strumenti finanziari risultino da registrazioni o
annotazioni in un libro contabile, conto o sistema di gestione
o di deposito accentrato situato in uno Stato membro
dell'Unione europea, le modalità di trasferimento di tali
diritti, nonché di costituzione e di realizzazione delle
garanzie e degli altri vincoli sugli stessi, sono
disciplinate, esclusivamente, dalla legge dell'ordinamento in
cui è situato il libro contabile, il conto o il sistema di
gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate le
registrazioni o annotazioni direttamente a favore del titolare
del diritto.
Si tratta di una norma di diritto internazionale privato
che stabilisce il criterio di collegamento in base al quale è
risolto il conflitto tra leggi, attuando comunque il
principio, sancito dalla direttiva, della definitività degli
ordini di pagamento immessi in un sistema di gestione
accentrato, anche in presenza di vincoli sugli strumenti
finanziari. E' da ritenere che ciò valga anche in caso di
pignoramento o di sequestro, anche derivante da misura di
prevenzione.
Più importante per quanto qui interessa è il comma 2 del
citato articolo 9 che dispone che se il libro contabile, il
conto o il sistema di gestione o deposito accentrato è situato
in Italia e si tratta di strumenti finanziari che non sono
immessi in un sistema italiano in regime di
dematerializzazione ai sensi del già ricordato articolo 28 del
decreto legislativo n. 213 del 1998, le modalità di
trasferimento dei diritti nonché di costituzione dei vincoli e
delle garanzie sugli stessi sono ugualmente regolate dalle
disposizioni del titolo V del decreto stesso, in quanto
applicabili.
Il principio non sembra riguardare soltanto la
definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o
di regolamento titoli, vale a dire la materia disciplinata dal
decreto legislativo n. 210 del 2001. Se questa interpretazione
è corretta, se ne può ricavare che in tutti i casi in cui vi è
un sistema di gestione accentrata situato in Italia, secondo
la previsione dell'articolo 9, comma 1, possa farsi luogo
all'annotazione del vincolo nelle forme della disciplina
propria dei titoli dematerializzati.
Proprio per consentire di avvalersi di questa disciplina e
per motivi di chiarezza, il testo proposto della norma
contiene uno specifico rinvio all'articolo 9 citato, che
comunque si applicherà anche in difetto di rinvio.
La funzione del sequestro di cui agli articoli 2-bis
e 2-ter della legge n. 575 del 1965 è anche quella, come
è stato efficacemente sottolineato in dottrina, di
"interrompere il collegamento tra il bene ed il soggetto"
ritenuto pericoloso. Sicché lo spossessamento del soggetto
destinatario del provvedimento cautelare deve intervenire
necessariamente, quale effetto naturale del sequestro.
L'immissione nel possesso dei beni, pur non rappresentando
una forma di esecuzione del medesimo sequestro, costituisce un
momento che assume grande rilevanza nell'ambito del
procedimento di prevenzione patrimoniale; dopo lo
spossessamento del proposto è, infatti, possibile per
l'amministratore relazionare compiutamente al giudice delegato
in ordine alla persona e/o alle persone che abbiano un
qualsivoglia rapporto con la res, così da introdurre, se
del caso, anche significativi elementi di fatto ai fini delle
valutazioni che dovranno essere compiute dal tribunale (ed
eventualmente dal giudice di appello) in tema di effettiva
disponibilità (diretta ovvero per interposta persona) dei beni
da parte del soggetto proposto per l'applicazione delle misure
di prevenzione di carattere patrimoniale.
L'apprensione dei beni (segnatamente di quelli mobili
registrati) sovente ha consentito, nella concreta esperienza
giudiziaria, l'emersione di situazioni di fatto tali da
escludere lo stesso requisito della "disponibilità" da parte
del soggetto proposto. Ciò ha determinato la possibilità per
il terzo, che assumeva di esercitare sul bene il proprio
potere di disposizione, di partecipare al giudizio al fine di
ottenere la revoca del sequestro. Diversamente opinando si
potrebbe correre il rischio, non infrequente, invero, nella
pratica, di pervenire a confische definitive di beni che da
tempo non sono più nella disponibilità del proposto, con
conseguente onere, per gli interessati, di attivare la
procedura prevista per gli incidenti di esecuzione, con
l'ulteriore conseguenza di enfatizzazione del momento
contenzioso.
Si è ritenuto, inoltre, di indicare, al fine di evitare
incertezze interpretative, quale fosse il momento iniziale del
termine annuale (prorogabile di un anno), previsto per
l'efficacia del sequestro; si è ritenuto, in specie, di
individuare proprio nel significativo momento dell'apprensione
e della conseguente immissione nel possesso da parte
dell'amministratore giudiziario il suddetto termine
iniziale.
Per motivi di chiarezza e per evitare il pericolo di
dispersione dei beni sequestrati si è previsto al comma 2
dell'articolo 2-quater che "l'ufficiale giudiziario
procede in ogni caso all'apprensione materiale dei beni e
all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso
degli stessi con l'assistenza obbligatoria della polizia
giudiziaria".
La ratio dell'intervento della polizia giudiziaria è
strettamente correlata alla evidente delicatezza dei sequestri
di prevenzione (stante il ricorrente pericolo di interventi
volti a turbare l'ordine pubblico e la stessa effettività del
sequestro). Del resto, con tale specifica previsione, è stata
trasfusa in una disposizione normativa una modalità sovente
posta in essere in sede di apprensione dei beni oggetto di
sequestro da parte degli uffici giudiziari.
Sempre per motivi di chiarezza e per evitare l'insorgere
di possibili conflitti di attribuzioni tra gli organi chiamati
a cooperare nell'ambito del procedimento si è inoltre
stabilito che "l'ufficiale giudiziario e l'amministratore
procedono alle trascrizioni, alle iscrizioni e alle
annotazioni di cui al presente articolo".
La ratio di tale previsione deve essere, peraltro,
individuata anche nella necessità di evitare una sorta di
impropria "moltiplicazione" delle competenze in sede di
esecuzione del sequestro, "concentrando", perciò, gli oneri e
le responsabilità nelle figure dell'amministratore e
dell'ufficiale giudiziario. La previsione risente, del resto,
anche delle incertezze desumibili dalle concrete prassi
seguite in alcuni uffici giudiziari nei quali si è controverso
in ordine al soggetto tenuto agli adempimenti in questione.
Articolo 3: modifiche all'articolo 2-sexies della
legge n. 575 del 1965.
Comma 1.
La norma regola la nomina degli organi della procedura,
giudice delegato e amministratore giudiziario. Si è previsto
che il tribunale possa nominare anche più amministratori
giudiziari, per far fronte al caso di procedure complesse,
ovvero con beni distribuiti in varie località. Si è di
conseguenza regolato il regime di formazione della volontà
dell'organo secondo il principio di maggioranza. In caso di
parità di voti la decisione è rimessa al giudice delegato. La
rappresentanza invece a seconda dei casi sarà attribuita dal
giudice delegato, secondo valutazioni di opportunità.
Si è ritenuto di chiarire che l'amministratore giudiziario
è pubblico ufficiale, con tutte le conseguenze che sul piano
civile e penale derivano da tale qualifica.
L'amministratore giudiziario deve collaborare anche
all'apprensione dei beni. All'attività di esecuzione del
sequestro da parte dell'autorità di polizia giudiziaria si
accompagnano attività esecutive di vario genere, cui può e
deve provvedere l'amministratore giudiziario. Questi peraltro
oltre che alla custodia e conservazione dei beni, deve
provvedere all'amministrazione. A tale proposito si è ritenuto
di ribadire, quale fine dell'attività di gestione,
l'incremento della redditività dei beni, ove possibile, e
introducendo la prospettiva dell'incremento del valore
dell'impresa. L'attività dell'amministratore giudiziario
dunque non è meramente conservativa, ma deve curare la
gestione dell'impresa come going concern,
salvaguardandone avviamento e competitività.
Ben si inserisce in una tale prospettiva un'attività che
venga programmata anche in previsione dell'utilizzo del bene
dopo la confisca.
Particolare significato assume, quindi, la possibilità,
esplicitamente prevista dalla modifica proposta, di affidare
il bene, già nella fase del sequestro, a quegli stessi
soggetti - comunità, enti, organizzazioni del volontariato,
eccetera - individuati come protagonisti della realizzazione
delle finalità sociali cui debbono destinarsi le ricchezze
sottratte alla criminalità organizzata e mafiosa.
Comma 2.
Il comma tratta argomenti eterogenei, ma non si è ritenuto
di intervenire per limitare al minimo indispensabile gli
interventi sul vigente testo legislativo.
Si prevede che i collaboratori dell'amministratore
giudiziario possano essere anche società, ad esempio società
di revisione o società che curino la rimessa in funzione della
rete informatica e rendano accessibile la contabilità (sovente
accade che la contabilità, tenuta in forma informatica, non
sia in concreto accessibile, ad esempio perché sono state
smarrite o sottratte le password).
Non si è ritenuto, disattendendo il suggerimento della
Commissione istituita presso il Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti, di riprendere la distinzione tra
delegati del curatore e coadiutori. Ai primi può essere
conferita delega per il compimento di singole operazioni; i
secondi invece sono semplici collaboratori del curatore e nel
caso dell'amministratore. Non pare che nel caso
dell'amministratore giudiziario, la cui nomina è
particolarmente delicata, possa essere lasciata facoltà di
farsi sostituire nel compimento delle sue attività da altri
soggetti addirittura investiti degli stessi poteri
dell'amministratore.
Il rinvio al comma 4 estende ai collaboratori le
incapacità previste per l'amministratore giudiziario.
Comma 3.
Si prevede che alle figure tradizionali di avvocato e
dottore commercialista e ragioniere, scelti di regola
nell'ambito del distretto di corte d'appello cui appartiene il
giudice che procede, possano essere affiancati per la nomina a
commissario altri soggetti eventualmente indicati dal
tribunale all'atto della nomina. Nello stesso modo possono
essere scelti soggetti iscritti in diverso distretto di corte
d'appello.
In tutti i casi deve trattarsi di soggetti che abbiano una
specifica professionalità, sulla quale il tribunale dovrà
motivare. Si prevede peraltro che con proprio decreto il
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisca i requisiti di
professionalità ed onorabilità, che dovranno servire da guida
per la nomina. La norma è stata modellata sull'articolo 39 del
decreto legislativo n. 270 del 1999 in tema di amministrazione
straordinaria, non senza segnalare che il decreto in parola
per l'amministrazione straordinaria non è stato ancora
emanato.
Comma 4.
Nell'indicazione dei soggetti che non possono essere
nominati amministratori giudiziari si è aggiornato e
migliorato il testo previgente della norma, considerando le
incapacità derivanti dalla condanna ad una pena che importi
l'applicazione di una delle pene accessorie di cui agli
articoli 28, 29, 30, 31, 32, 32-bis, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies, 35 e 35-bis del
codice penale o dall'applicazione di una misura di
prevenzione.
Articolo 4: modifiche all'articolo 2-septies della
legge n. 575 del 1965.
Commi 1-3.
La norma nel definire i poteri dell'amministratore
giudiziario individua gli atti di straordinaria
amministrazione per i quali occorre l'autorizzazione del
giudice delegato. In proposito si è ripresa la disciplina oggi
vigente. Tuttavia per evitare problemi relativi alla
determinazione di quali siano gli atti di ordinaria e quali
gli atti di straordinaria amministrazione si inserisce un
limite di valore adeguabile ogni tre anni. Il tetto di 15.000
euro è quello stesso proposto dal disegno di legge approvato
dal Consiglio dei ministri per la cosiddetta "miniriforma
della legge fallimentare" (articolo 11 del disegno di legge
atto Senato n. 1243). Nel sistema della legge fallimentare per
gli atti di valore inferiore a 15.000 euro è competente il
giudice delegato; per quelli di valore superiore è competente
il tribunale. Nel caso in esame si è preferito non prevedere
alcuna necessità di autorizzazione per gli atti di valore
inferiore a 15.000 euro. La norma precisa in ogni caso quali
sono gli atti (mutui, ricognizione di diritti di terzi,
eccetera) che comunque devono essere considerati di
straordinaria amministrazione.
Si è previsto che in caso di alienazione del bene in
sequestro o in confisca non definitiva, il vincolo si
trasferisca sul ricavato, introducendo un'ipotesi di
surrogazione reale non ignota in materia di garanzie reali.
Nei commi 2 e 3 si è migliorata la disciplina relativa
alla tenuta del registro sul quale l'amministratore
giudiziario deve tenere nota delle operazioni compiute. Si è
infatti chiarito che la tenuta del registro non esclude gli
obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili
secondo il codice civile. Nel caso di sequestro di azienda,
l'amministratore giudiziario dovrà prendere in consegna le
scritture contabili ed i libri sociali, sui quali devono
essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro, e
provvedere nel più breve tempo possibile all'inventario dei
beni.
Commi 4-5.
Attualmente la disciplina dei depositi è contenuta nel
regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e
giustizia n. 293 del 1991. Si è ritenuto opportuno inserire la
disposizione tra le norme di legge. Da sottolineare che la
norma proposta non differisce di molto dalla norma
regolamentare, se non per il fatto che si è affermato
chiaramente che il deposito deve essere intestato alla
procedura, distintamente per ogni singola azienda e persona ad
essa sottoposta, fermo restando l'obbligo di tenere separate
le masse.
Si è precisato che l'obbligo di deposito non si estende a
quanto il giudice delegato, con decreto, dichiara necessario
per le spese di giustizia ed amministrazione.
Comma 6.
Riprende il comma 3 della norma oggi contenuta nel citato
regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e
giustizia n. 293 del 1991. La revoca dell'amministratore per
mancata esecuzione del deposito o per altra grave irregolarità
non esclude la responsabilità per le restituzioni e i
danni.
Comma 7.
La norma chiarisce quali sono gli obblighi
dell'amministratore nel caso in cui non debba effettuare il
deposito, sancendo il principio per cui egli deve comunque
annotare nel registro della procedura gli importi relativi
alle spese necessarie o utili per la procedura da lui
sostenute mediante prelevamento delle somme riscosse a
qualunque titolo, conservare i documenti comprovanti le
operazioni effettuate e riportare analiticamente le operazioni
medesime nelle relazioni periodiche sull'amministrazione
presentate al giudice delegato.
Articolo 5: modifiche all'articolo 2-octies della
legge n. 575 del 1965.
Comma 1.
Si è rilevato, con riferimento all'articolo
2-sexies, comma 1, che scopo dell'amministrazione è
incrementare la redditività dei beni e il valore dell'impresa.
Questi princìpi abbisognano tuttavia di essere specificati con
riferimento al caso concreto in cui è stato attuato il
provvedimento di sequestro. Si è dunque stabilito che il
tribunale determini le direttive generali della gestione
dell'impresa in considerazione della natura e dell'oggetto
dell'attività e delle possibilità della prosecuzione o della
ripresa della stessa, avuto riguardo anche alle risultanze
delle relazioni, iniziale e periodiche dell'amministratore. La
competenza in tale caso è del tribunale e non del giudice
delegato in ragione del carattere strategico di queste
scelte.
Comma 2.
Con norma innovativa si è previsto che al sequestro di
quote ed azioni che siano idonee ad attribuire il controllo di
una società, secondo la nozione dettata dall'articolo 2359 del
codice civile, si accompagni il potere per gli organi della
procedura di nominare nuovi amministratori, senza dover al
riguardo provvedere nelle forme ordinarie previste dalla
disciplina societaria. In questo caso gli organi esistenti
sono sospesi e conservano la rappresentanza della società nel
solo procedimento di prevenzione. Il giudice delegato nomina
nuovi amministratori e ne determina i poteri. Il compenso dei
nuovi amministratori è a carico della società e viene
determinato secondo le tariffe professionali.
Comma 3.
Anche qui innovando rispetto alla preesistente disciplina
si è stabilito che nel caso di sequestro d'azienda, i
pagamenti ricevuti dal proposto dopo la trascrizione del
provvedimento di sequestro sono inefficaci, onde evitare che
la misura adottata riesca inutile per la capacità del proposto
di dirottare i pagamenti di crediti inerenti all'azienda a
proprio nome. Il terzo debitore è garantito dalla pubblicità
assicurata mediante la trascrizione del provvedimento di
sequestro sul registro delle imprese, in via del tutto analoga
a quanto è stabilito in via generale nel caso della cessione
dall'articolo 2559 del codice civile.
Si è inoltre previsto che ai contratti pendenti si
applichino gli articoli 72 e seguenti del regio decreto n. 267
del 1942, di seguito denominato "legge fallimentare", onde
assicurare all'amministratore giudiziario, attraverso
l'applicazione del generale principio di sospensione dei
rapporti pendenti, di potersi sciogliere dai rapporti in
essere che possano risultare incompatibili con la situazione
in cui si è venuta a trovare l'azienda. Il richiamo della
disciplina fallimentare comporta ovviamente che i rapporti per
cui la legge fallimentare prevede lo scioglimento automatico
(mandato, conto corrente, eccetera) o la prosecuzione
automatica (locazione immobiliare) siano regolati nei medesimi
termini.
Commi 4-8.
Si è prevista una disciplina articolata e dettagliata del
contenuto della relazione che l'amministratore giudiziario
deve redigere entro un mese dalla nomina e che deve avere ad
oggetto le aziende e i beni sequestrati. La relazione deve
contenere anche l'indicazione del valore dei beni, determinato
eventualmente tramite l'intervento di un perito stimatore,
nominato dal giudice delegato su richiesta
dell'amministratore.
Dalla relazione dovranno risultare le difformità tra
quanto oggetto della misura cautelare e quanto in concreto
acquisito. Nel caso di aziende dovranno anche essere indicate
le difformità tra quanto inventariato e quanto risulta dalle
scritture contabili. In ogni caso dovranno essere esposte le
pretese di terzi sui beni che già risultino
all'amministratore.
Dovranno essere esposte le forme di utilizzo dei beni che
risultino più idonee e redditizie, onde assicurare il rispetto
della destinazione dei beni all'incremento della redditività e
del valore dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo
2-sexies. La relazione dell'amministratore rappresenta
uno strumento essenziale per l'adozione del provvedimento con
cui il tribunale determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo
in esame, le direttive generali della gestione dell'impresa in
considerazione della natura e dell'oggetto dell'attività e
delle possibilità della prosecuzione o della ripresa della
stessa.
Assume particolare importanza la previsione che nel caso
di sequestro di aziende o di partecipazioni di controllo su
società, la relazione contenga anche una dettagliata analisi
sulla ricorrenza o meno di concrete possibilità di
prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva, anche in
relazione al grado di caratterizzazione della stessa con il
proposto ed i suoi familiari, e precisi la natura
dell'attività esercitata, il modo e l'ambiente in cui è
svolta, la forza lavoro occupata, la capacità produttiva e il
mercato di riferimento.
Sulla base di questi elementi l'amministratore giudiziario
deve presentare al tribunale il piano di risanamento e di
ristrutturazione dell'impresa, ove ricorrano appunto concrete
possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività
produttiva. L'approvazione del piano è rimessa, come per ogni
provvedimento di carattere strategico per le sorti della
procedura, al tribunale.
La proroga a novanta giorni del termine di deposito della
relazione, ove ricorrano giustificati motivi, si spiega con la
complessità e la difficoltà degli accertamenti che sono
demandati all'amministratore e con l'esigenza di attendere la
stima dei beni. Si tratta di una proroga che in pratica sarà
soprattutto utilizzata nel caso di sequestro di aziende e di
imprese in attività.
Gli obblighi d'informazione sono completati dalla
previsione delle relazioni periodiche attraverso le quali
l'amministratore giudiziario fornisce informazioni sulla
gestione. In tali atti egli deve altresì segnalare al giudice
delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare
oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso
della sua gestione.
Articolo 6: modifiche all'articolo 2-nonies della
legge n. 575 del 1965.
Comma 1.
Disciplina la legittimazione processuale
dell'amministratore giudiziario stabilendo che egli sta in
giudizio nelle controversie in corso relative ai beni
sequestrati.
Comma 2.
Riproduce il comma 3 dell'articolo 2-septies
stabilendo che l'amministratore deve adempiere i doveri del
proprio ufficio con diligenza. La norma disciplina anche il
procedimento per la revoca in caso di inosservanza dei doveri
ovvero di incapacità. Il provvedimento è di competenza del
tribunale, su proposta del giudice delegato o d'ufficio,
sentito l'amministratore giudiziario.
Comma 3.
Prevede il segreto d'ufficio sugli atti
dell'amministrazione giudiziaria. Con provvedimento motivato
il giudice delegato, in caso di necessità, può secretare uno o
più di tali atti sino all'udienza camerale, a pena di
inutilizzabilità.
Comma 4.
La norma disciplina il reclamo contro gli atti
dell'amministratore giudiziario. Il reclamo può essere
avanzato, entro il termine di dieci giorni dal deposito, dal
pubblico ministero, dal proposto e da ogni altro interessato
al giudice delegato, che decide con decreto motivato. Avverso
il provvedimento del giudice delegato è ammesso reclamo al
collegio entro il termine di dieci giorni dal deposito. Del
collegio che decide sul reclamo non fa parte il giudice
delegato. Avverso il provvedimento del tribunale è ammesso
ricorso per cassazione per violazione di legge in caso di
lesione di diritto soggettivo entro il termine di dieci giorni
dal deposito.
Va sottolineato che nel prevedere i motivi del ricorso per
cassazione ci si è ispirati alla giurisprudenza che si è
formata in materia concorsuale con riferimento al ricorso per
cassazione contro i provvedimenti pronunciati dal tribunale in
caso di reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato.
Com'è noto la materia ha subìto una profonda evoluzione dopo
la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'articolo
26 della legge fallimentare. Attualmente la giurisprudenza
ammette l'impugnativa per cassazione ex articolo 111 della
Costituzione nel caso di provvedimenti che provvedano su
diritti soggettivi, mentre nega tale mezzo d'impugnazione nel
caso di provvedimenti di carattere meramente ordinatorio.
Articolo 7: modifiche all'articolo 2-decies della
legge n. 575 del 1965.
Comma 1.
Si è aggiunta al testo originario, che disponeva che le
spese necessarie o utili per la conservazione e
l'amministrazione dei beni sono sostenute dall' amministratore
mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque
titolo, la precisazione che deve trattarsi di somme riferibili
a ciascuno dei beni in sequestro, onde evitare che con le
somme ricavate da un bene vengano sostenute spese relative ad
altro bene.
Comma 2.
La norma è rimasta invariata. Il diritto dello Stato al
recupero delle spese anticipate e l'obbligo di anticipare non
creano problemi di carattere generale.
Comma 3.
Riproduce, con qualche aggiornamento, il testo
dell'articolo 2-septies, comma 4, che regola il
trattamento di trasferta spettante all'amministratore
giudiziario.
Comma 4.
Il comma è quasi invariato, salvo come modifica per il
rinvio al comma 4 dell'articolo 2-septies che diviene il
comma 3 dell'articolo in esame, ed un breve inciso che si è
inserito. Va osservato che qui non si parla delle spese in
prededuzione relative alla gestione dell'azienda sequestrata.
Tuttavia non pare il caso di inserire un richiamo a questa
categoria di spese, tenuto conto che la norma si limita a
considerare il caso della presentazione del conto della
gestione al momento in cui viene disposta la confisca ovvero
la restituzione dei beni al proposto. Le spese in prededuzione
devono gravare sull'azienda, così come del resto anche il
compenso dell'amministratore. E' da ritenere che la previsione
che esso debba essere pagato dall'erario si giustifichi
soltanto per evitare all'amministratore di attendere per
essere pagato la liquidazione dei beni da parte del demanio.
Di conseguenza non si capisce perché la liquidazione del
compenso debba avvenire senza diritto al recupero. Si è
provveduto quindi alla modificazione della norma, salvo il
caso di revoca del sequestro.
Comma 5.
La norma regola la liquidazione del compenso. Il testo è
invariato, salvo per qualche modifica formale. Si è ritenuto
opportuno introdurre la previsione che i criteri per la
liquidazione del compenso siano determinati con decreto del
Ministro della giustizia, analogamente a quanto è previsto per
i curatori fallimentari dall'articolo 39 della legge
fallimentare.
Comma 6.
Il testo, in gran parte invariato, è del tutto analogo al
secondo comma dell'articolo 39 della legge fallimentare in
tema di liquidazione del compenso e degli acconti al curatore.
Tuttavia si è precisato, in coerenza con quanto stabilito con
riferimento al compenso finale dell'amministratore
giudiziario, che gli acconti non siano prelevati sulle
disponibilità di cassa della procedura, ma gravino a carico
dello Stato.
Comma 7.
Si è innovata la precedente disciplina stabilendo che i
provvedimenti di liquidazione del compenso debbano essere
comunicati oltre che all'amministratore, anche al proposto per
la misura e al pubblico ministero, onde consentirne
l'impugnazione da parte di ogni soggetto interessato.
Comma 8.
E' stato modificato in modo da assicurare una più completa
disciplina dell'impugnazione del provvedimento di liquidazione
del compenso.
Si è previsto che il potere di impugnazione spetti oltre
che all'amministratore giudiziario (ipotesi già prevista dal
testo vigente dell'articolo in esame) al pubblico ministero.
Non vi è legittimazione del proposto perché, anche nel caso in
cui non venga disposta la confisca, il compenso rimane a
carico dello Stato. E' prevista anche la legittimazione ad
impugnare dell'obbligato al pagamento, che deve essere sentito
unitamente al pubblico ministero e all'amministratore
giudiziario. L'impugnazione è alla corte d'appello che decide
in camera di consiglio. Se il provvedimento impugnato è della
corte, sull'impugnazione provvede la corte stessa in diversa
composizione. Contro il provvedimento della corte è ammesso
ricorso per cassazione per violazione di legge.
Articolo 8: Modifiche all'articolo 2-undecies della
legge n. 575 del 1965.
Si inserisce qui la disciplina del procedimento di
presentazione e approvazione del conto dell'amministratore
giudiziario, già regolato dall'articolo 5 del citato
regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e
giustizia n. 293 del 1991.
Il testo è sostanzialmente immutato. Però posto che il
citato regolamento faceva rinvio al giudizio civile (articoli
189 e seguenti del citato codice di procedura civile) si sono
inserite le necessarie norme di coordinamento con la novella
del 1990. In pratica si sono riprodotte le norme che il citato
disegno di legge per la riforma della legge fallimentare (atto
Senato n. 1243) ha previsto per i giudizi di accertamento del
passivo. Va sottolineato che il giudice delegato della misura
di prevenzione diviene giudice istruttore civile della
causa.
In alternativa si potrebbe prevedere che il giudice
delegato fissi soltanto un termine perentorio per la
proposizione del giudizio di rendiconto avanti al tribunale
con rito ordinario.
Mantenendo ferma l'impostazione del citato regolamento si
sono dettate le norme. Va sottolineato che una volta che
all'udienza non vi è stata approvazione del conto, il giudice
fissa l'udienza di comparizione delle parti. Non si è previsto
un termine che decorra dalla comunicazione dell'ordinanza, sul
presupposto che le parti dovrebbero essere presenti
all'udienza di discussione del conto. Non si è determinato il
contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, limitandosi a
stabilire che l'impugnante debba costituirsi in giudizio
almeno venti giorni prima dell'udienza. L'atto introduttivo,
in pratica una memoria, dovrebbe avere i requisiti di cui
all'articolo 163 del codice di procedura civile. Per il resto
la disciplina ricalca la tipica disciplina del giudizio
ordinario di cognizione in civile.
Articolo 9: modifiche all'articolo 2-duodecies della
legge n. 575 del 1965 (ex articolo
2-nonies).
Comma 1.
Il testo vigente, al secondo periodo, prevede che il
provvedimento definitivo di confisca venga comunicato, dalla
cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il
provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle
finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha
sede l'azienda confiscata. Per coordinare tale originaria
previsione con le successive disposizioni normative di cui, in
specie, agli articoli 57 e seguenti del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (istitutivo delle Agenzie fiscali), la
comunicazione relativa alla definitività della confisca deve
avere come destinatari (come, peraltro, già accade nella
prassi) la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente, oltre che il prefetto ed il dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Si è, altresì,
previsto, inserendo, nel secondo periodo della disposizione in
commento, che la comunicazione venga effettuata
"immediatamente", con ciò imponendosi agli organi a tanto
deputati la massima tempestività (così da evitare che si
verifichino ingiustificate stasi del procedimento, con
inevitabili ripercussioni sui tempi del procedimento
amministrativo volto alla destinazione dei beni).
Comma 2.
Al fine di evitare eventuali erronee interpretazioni della
disposizione vigente si è espressamente previsto che
l'amministratore giudiziario svolga le proprie funzioni sotto
il controllo della competente "filiale dell'Agenzia del
demanio" dopo la confisca "definitiva". L'osservazione di
alcune prassi ha evidenziato, invero, che, in alcuni, peraltro
sporadici casi, l'allora competente ufficio del territorio sia
stato investito del controllo sull'attività
dell'amministratore giudiziario dopo la confisca disposta dal
tribunale (non ancora divenuta definitiva).
Il riferimento agli articoli 2-septies e
2-decies, contenuti nel testo vigente, sono stati
sostituiti, a seguito della diversa formulazione di dette
disposizioni, rispettivamente, dagli articoli 2-nonies e
2-terdecies.
Comma 3.
Alla stregua della necessità di assimilare, sotto il
profilo, in specie, dei compiti e delle specifiche
responsabilità, il ruolo dell'amministratore giudiziario nella
fase successiva alla confisca definitiva a quello svolto nel
corso della fase giurisdizionale, si è previsto che operi non
solo il riferimento all'articolo 2-octies ma anche
quello alle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies,
2-septies, 2-nonies e 2-decies, in quanto,
ovviamente, applicabili. Anche in questo comma le funzioni
attribuite alla competenza del dirigente dell'ufficio del
territorio del Ministero delle finanze sono state
espressamente attribuite al dirigente della competente filiale
dell'Agenzia del demanio.
Articolo 10: introduzione degli articoli
2-terdecies, 2-quaterdecies e
2-quinquiesdecies della legge n. 575 del 1965 (ex
articoli 2-decies, 2-undecies e
2-duodecies).
Articolo 2-terdecies.
Commi 1 e 2.
Il testo vigente è stato modificato solo avuto riguardo al
soggetto - l'Agenzia del demanio - cui spetta provvedere
all'adozione del provvedimento di destinazione dei beni
immobili e dei beni aziendali confiscati, su proposta non
vincolante del dirigente della competente filiale.
Nel primo periodo del comma 2 il riferimento all'articolo
2-nonies è stato sostituito con l'articolo
2-duodecies.
Comma 3.
Nel testo vigente dell'articolo 2-decies il
provvedimento di destinazione dei beni indicati nel comma 1
deve essere emesso, su proposta non vincolante del dirigente
della competente filale dell'Agenzia del demanio, sulla base
della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo
ufficio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del
comune interessato e sentito l'amministratore di cui
all'articolo 2-sexies. La proposta deve essere formulata
entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del
provvedimento definitivo di confisca ad opera della
cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il
provvedimento; il provvedimento dell'agente del demanio è
emanato entro trenta giorni dalla proposta. La scansione
temporale del procedimento amministrativo, prevista dalla
disciplina vigente, dovrebbe, in teoria, comportare sollecite,
effettive destinazioni dei beni definitivamente confiscati.
Sulla scorta di quanto, in specie, rappresentato
dall'Ufficio del commissario straordinario nominato con il
citato decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio
2001, è emerso, invece, che, negli anni di applicazione della
legge 7 marzo 1996, n. 109, le determinazioni degli organi
competenti in ordine alla destinazione dei beni confiscati
sono state segnate da un approccio che sovente ha a dir poco
dilatato i tempi del procedimento amministrativo. La natura
non vincolante della proposta del dirigente dell'ufficio
territoriale dell'Agenzia del demanio ha spinto, perciò,
l'Ufficio del commissario straordinario del Governo a ritenere
l'obbligatorietà solo di detta proposta e non anche dei pareri
consultivi e, ovviamente, non vincolanti, del prefetto e del
sindaco.
Al fine, comunque, di superare le incertezze
interpretative e, soprattutto, nella prospettiva di un reale
contenimento dei tempi del procedimento amministrativo volto
alla destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali
confiscati, il testo proposto, che sostituisce il vigente
comma 3 (in parte riproposto nel nuovo comma 4) introduce,
nell'articolo 2-terdecies ˆâ1(ex articolo
2-decies), la norma in commento, in base alla quale il
dirigente della filiale dell'Agenzia del demanio è tenuto a
formulare la proposta di cui al comma 1 anche in caso di
inerzia del prefetto e del sindaco.
L'esigenza di scandire i tempi del procedimento
amministrativo in vista della reale effettività della confisca
e della destinazione dei beni ha suggerito l'adozione del
secondo periodo, prevedendosi che l'agente del demanio
effettui la destinazione dei beni immobili e dei beni mobili
aziendali oggetto di confisca anche qualora siano inerti i
soggetti tenuti alla proposta e al parere.
Comma 4.
E' stato introdotto il secondo periodo all'originario
articolo 2-decies, comma 3 (il primo periodo è divenuto
il primo periodo del presente comma), con la previsione, per
l'agente del demanio, dell'obbligo di sostituirsi al comune o
alla provincia nel caso che lo stesso non eserciti i poteri di
cui al comma 2 dell'articolo 823 del codice civile.
Anche questa norma risente, all'evidenza, dell'opera di
rilevazione delle prassi, invero sovente dilatorie, che
caratterizzano l'attività dell'autorità amministrativa
nell'ambito, in specie, del procedimento di destinazione dei
beni immobili confiscati. L'attribuzione, all'Agenzia del
demanio, anche dopo la destinazione di detti beni, del potere
di sfratto amministrativo - di cui alla citata disposizione
del codice civile - nell'ipotesi in cui detto potere non venga
esercitato dal comune al patrimonio del quale i beni siano
stati trasferiti per finalità istituzionali o sociali,
risponde, evidentemente, alla necessità di addivenire ad una
reale (e non solo teorica) utilizzazione di uno strumento (lo
sfratto amministrativo) strumentale alla effettiva (e non
"virtuale") destinazione dei beni.
Si deve segnalare come nella prassi sia sovente emersa la
volontà contraria alla materiale "consegna", a fini di
realizzare la sua destinazione, del bene immobile all'ente
locale, pur dopo il provvedimento direttoriale di
destinazione; tale volontà è stata giustificata, dai
rappresentanti dei comuni, alla luce di una prospettata
impossibilità di utilizzare i beni immobili, destinati a
finalità istituzionali o sociali, materialmente occupati da
terzi, con conseguente, asserita incompetenza del sindaco
all'esercizio di qualsivoglia potere di autotutela funzionale
ad uno sfratto amministrativo.
Al fine di superare le notevoli, quando non
insormontabili, difficoltà degli enti territoriali comunali ad
attuare l'esercizio dell'autotutela amministrativa si è,
perciò, ritenuto opportuno individuare nell'Agenzia del
demanio il soggetto comunque obbligato all'esercizio dei
relativi poteri, in caso di inerzia del comune.
Articoli 2-quaterdecies e 2-quinquiesdecies.
Sono le nuove numerazioni dei vigenti articoli
2-undecies e 2-duodecies che restano invariati nel
testo, salvi i necessari aggiornamenti (in ordine all'ufficio
finanziario competente). Il riferimento al comma 1
dell'articolo 2-decies, contenuto nel comma 7
dell'articolo 2-quaterdecies va sostituito con il
riferimento allo stesso comma dell'articolo 2-terdecies
proposto.
Il riferimento ai commi 1 e 5 dell'articolo
2-undecies viene sostituito con quello relativo agli
stessi commi del proposto articolo 2-quaterdecies.
Accanto al comune si è ritenuto di indicare anche la
provincia tra i soggetti pubblici al patrimonio dei quali
possono trasferirsi i beni immobili confiscati.
Una siffatta previsione non solo permette una più proficua
assegnazione di beni che per la loro particolare ubicazione,
natura o stato non potrebbero utilmente essere assegnati al
comune ma determina, anche, il positivo coinvolgimento di
questo ente locale nel circuito dell'utilizzo dei beni
confiscati con benefiche conseguenze anche in termini di
programmazione economica e destinazione di risorse a questo
settore e ai soggetti che realizzano la destinazione sociale
dei beni confiscati alla mafia.
Si è poi previsto a carico del prefetto l'onere di
provvedere, improrogabilmente entro sessanta giorni - dalla
scadenza del termine annuale del trasferimento del bene al
comune (o alla provincia) - alla nomina del commissario ad
acta con poteri sostitutivi, nel caso di inerzia del comune
(o della provincia) nella destinazione del bene.
Parimenti al prefetto è stato assegnato il compito di
verifica della corrispondenza dell'uso effettivo del bene alla
destinazione assegnata. Con relazione annuale, i prefetti
segnalano al commissario per i beni confiscati la situazione
riscontrata in concreto.
Nel caso di accertamento di uso difforme del bene
confiscato, il comune o la provincia, dietro segnalazione del
prefetto, procedono alla revoca della concessione.
Si è abrogata la limitazione triennale del fondo istituto
presso l'ufficio territoriale del Governo previsto
dall'articolo 2-quinquiesdecies, prevedendo il suo
finanziamento anche con fondi statali.
L'ultimo comma dell'articolo 2-quindecies va
coordinato con la nuova numerazione proposta, sicché gli
articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies
citati alla prima parte del comma diventano gli articoli
2-duodecies, 2-terdecies e 2-quaterdecies
mentre il riferimento all'articolo 2-decies contenuto
nell'ultima parte del comma va sostituito con il riferimento
all'articolo 2-terdecies.
Articolo 11: modifiche all'articolo 3-ter della
legge n. 575 del 1965.
La norma vigente, al terzo comma, disciplina la
sospensione dell'esecutività dei provvedimenti del tribunale
che dispongono la revoca del sequestro; in tali casi è,
invero, riconosciuta al pubblico ministero la facoltà di
chiedere alla corte d'appello, entro dieci giorni dalla
comunicazione del provvedimento, la sospensione dello stesso;
analoga facoltà non è, invece, prevista nella diversa ipotesi
di revoca del sequestro deliberata dalla corte d'appello.
Si è ritenuto, perciò, opportuno prevedere, con
l'introduzione degli ultimi due periodi al terzo comma, che la
sospensione della revoca del sequestro possa operare, su
istanza del pubblico ministero, anche nei casi di revoca
disposta dal giudice di appello (in attesa della definitività
della pronuncia in ordine al sequestro). Nell'ipotesi in cui
la Corte di cassazione dovesse, invero, annullare con rinvio
la decisione della corte d'appello che ha disposto la revoca
del sequestro (l'ipotesi non è, nella prassi, assolutamente
infrequente), la reviviscenza dell'originario sequestro
potrebbe avere, innanzitutto, in base all'attuale disciplina,
carattere del tutto virtuale (stante l'eventualità certamente
non remota che i beni oggetto del provvedimento cautelare
vengano, anche se in parte, dispersi da coloro ai quali siano
stati legittimamente restituiti); la reviviscenza del
sequestro, a seguito dell'annullamento della revoca del
sequestro disposta dalla corte d'appello potrebbe, peraltro,
anche collidere con i diritti dei terzi che in buona fede
abbiano eventualmente acquistato i beni dei quali, nelle more,
la corte d'appello abbia disposto la revoca del relativo
sequestro. Qualora, infine, si addivenga alla confisca
definitiva di beni che siano stati acquistati (a seguito della
revoca del sequestro) da terzi in buona fede, costoro dovranno
proporre un incidente di esecuzione palesandosi un evidente
contrasto tra titoli di acquisto dei beni stessi.
La modifica apportata al quarto comma risente della
riflessione, che trae spunto dall'osservazione delle prassi,
circa la necessità che sia previsto, per la cancelleria del
giudice delegato e, quindi, del tribunale che ha disposto il
sequestro di cui all'articolo 2-ter (come, in effetti,
sovente accade, sulla base di "un'interpretazione non
burocratica" del ruolo), di acquisire, qualora penda il
giudizio di impugnazione (presso la corte d'appello ovvero
presso la Corte di cassazione), secondo scansioni temporali
predeterminate (ad esempio: una volta al mese, una volta ogni
due mesi), opportune informazioni in ordine allo stato del
procedimento principale. Ciò, in concreto, favorisce la
tempestiva modulazione dell'intervento del giudice
delegato.
Non di rado, invero, accade che il giudice delegato (che
non abbia, invece, sollecitato l'acquisizione di opportune
informazioni in ordine allo stato del procedimento) continui a
svolgere le proprie funzioni anche molti mesi dopo che la
confisca è divenuta definitiva, con ulteriore conseguente
ritardo nel compimento degli atti che, innanzi allo stesso
giudice delegato, chiudono la procedura dell'amministrazione
giudiziaria (e dei quali, in specie, al citato regolamento di
cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 293 del
1991); anche la filiale dell'Agenzia del demanio, in tali
casi, viene, pertanto, investita con estremo ritardo.
Si è ritenuto, perciò, opportuno quantomeno prevedere che,
in caso di impugnazione, il cancelliere presso la corte
d'appello e quello presso la Corte di cassazione provvedano a
comunicare immediatamente, e, comunque, non oltre dieci
giorni, le rispettive decisioni al tribunale (così da
garantire, in specie, che il procedimento relativo
all'approvazione del conto di gestione venga tempestivamente
attivato dal giudice delegato, con l'ulteriore conseguenza di
più sollecite scansioni temporali del procedimento
amministrativo volto alla destinazione del bene).
La concreta esperienza giudiziaria segnala, altresì, che i
giudizi di primo grado, nell'ambito dei quali sia stato
disposto il sequestro di prevenzione, si esauriscono in tempi
relativamente contenuti mentre non sono mancati casi di
giudizi d'appello che si sono protratti talvolta anche per
numerosi anni. E' di tutta evidenza che la particolare
"sollecitudine" dei giudici di primo grado "risente" della
previsione del termine annuale di efficacia del sequestro
(prorogabile di un ulteriore anno) ai sensi del terzo comma
dell'articolo 2-ter.
La norma in commento introduce, perciò (con l'introduzione
di un ulteriore comma), anche per il giudizio di appello, gli
stessi termini, relativamente all'efficacia del sequestro,
previsti per il giudizio innanzi al tribunale. Ciò,
all'evidenza, comporterà necessariamente la riduzione dei
tempi necessari per addivenire alla eventuale confisca
(ovvero, comunque, alla conclusione del giudizio); con il
conseguente contenimento, nell'ipotesi di confisca, dei tempi
complessivi necessari alla conclusione del procedimento, volto
alla destinazione dei beni, giusta le disposizioni di cui alla
legge 7 marzo 1996, n. 109 (con l'ulteriore conseguente
riduzione dei costi che lo Stato sopporta per le
amministrazioni giudiziarie).