XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3578
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al nono comma dell'articolo 2-ter della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni: è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Allo stesso modo sono sospesi
gli effetti del sequestro e della confisca se gli stessi beni
vengono successivamente sottoposti a sequestro in un
procedimento penale e tali effetti si estinguono ove venga
disposta la confisca dei medesimi beni in sede penale".
Art. 2.
1. L'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 2-quater-1. Il sequestro sui beni disposto ai
sensi degli articoli 2-bis e 2-ter, è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti secondo le forme
prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento
presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati con la
trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio
di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i
singoli beni sequestrati, con l'iscrizione del provvedimento
nel registro delle imprese;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, oltre che
secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso
il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e con
l'iscrizione nel registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati,
ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la
registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998,
n. 213. Si applica l'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210.
2. L'ufficiale giudiziario procede in ogni caso
all'apprensione materiale dei beni e all'immissione
dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi con
l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria. Da tale
momento decorre il termine annuale di cui all'articolo
2-ter, terzo comma. L'ufficiale giudiziario e
l'amministratore procedono alle trascrizioni, alle iscrizioni
e alle annotazioni di cui al presente articolo".
Art. 3.
1. L'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 2-sexies-1. Con il provvedimento con il quale
dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il
tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e uno o
più amministratori. L'amministratore giudiziario è, per quanto
attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Ove siano stati nominati più amministratori, gli stessi
deliberano a maggioranza e, in caso di parità di voti, decide
il giudice delegato; la rappresentanza è esercitata secondo le
direttive del giudice delegato. L'amministratore ha il compito
di provvedere alla custodia, alla conservazione e
all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli
eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del
giudice delegato, anche al fine di incrementare, se possibile,
il valore dell'impresa e la redditività dei beni e anche
programmandone l'utilizzo successivo alla confisca. A tale
fine l'amministratore può affidare l'impresa o i beni in
sequestro a taluno dei soggetti indicati all'articolo
2-quaterdecies, comma 2, lettera b).
2. Il giudice delegato può adottare nei confronti
della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i
provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi
previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a
farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da
altri soggetti retribuiti, anche costituiti in forma
societaria; si applica il divieto di cui al comma 4.
3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli
albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei
ragionieri del distretto. Con provvedimento motivato il
tribunale può nominare persone iscritte negli albi degli
avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri non del
distretto e persone che, pur non munite delle suddette
qualifiche professionali, hanno comprovata competenza
nell'amministrazione e nella gestione di beni e di aziende del
genere di quelli sequestrati. Con regolamento del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti i requisiti di professionalità e
di onorabilità degli amministratori.
4. Non possono essere nominate le persone nei cui
confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i
parenti, gli affini e le persone con loro conviventi, né le
persone condannate ad una pena che importi l'applicazione di
una delle pene accessorie di cui agli articoli 28, 29, 30, 31,
32, 32-bis, 32-ter, 32-quater,
32-quinquies, 35 e 35-bis del codice penale, o
coloro cui è stata applicata una misura di prevenzione".
Art. 4.
1. L'articolo 2-septies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, è sostituito dal seguente:
"Art. 2-septies.-1. L'amministratore non può stare
in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni,
compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare
immobili e compiere atti di straordinaria amministrazione,
anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione
scritta del giudice delegato. In caso di alienazione del bene
in sequestro, il vincolo si trasferisce sul ricavato. Il
tribunale che ha emesso il provvedimento trasmette copia dello
stesso al giudice dell'impugnazione. Si considerano comunque
atti di straordinaria amministrazione quelli di valore
superiore a 15 mila euro. Tale limite e adeguato ogni tre anni
con decreto del Ministro della giustizia.
2. L'amministratore, senza pregiudizio di quanto
stabilito dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile,
deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal giudice
delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le
operazioni relative alla sua amministrazione. Con decreto del
Ministro della giustizia sono stabilite le norme per la tenuta
del registro.
3. Nel caso di sequestro di aziende, inoltre,
l'amministratore giudiziario deve, all'atto del sequestro,
prendere in consegna le scritture contabili e i libri sociali,
sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento
di sequestro, e provvedere nel più breve tempo possibile
all'inventario dei beni.
4. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi
titolo dall'amministratore nella procedura, dedotto quanto il
giudice delegato, con decreto, dichiara necessario per le
spese di giustizia e di amministrazione, devono essere
depositate entro cinque giorni presso un ufficio postale o un
istituto di credito indicato dal giudice delegato, con le
modalità dallo stesso stabilite.
5. Il deposito di cui al comma 4 deve essere
intestato alla procedura, distintamente per ogni singola
azienda e persona ad essa sottoposta, fermo restando l'obbligo
di tenere separate le masse, ed i prelievi delle somme
depositate possono essere effettuati soltanto con le modalità
stabilite dal giudice delegato.
6. In caso di mancata esecuzione del deposito nel
termine prescritto o di altra grave irregolarità, il tribunale
può disporre la revoca dell'amministratore ai sensi del comma
2 dell'articolo 2-nonies, senza pregiudizio delle
restituzioni e dei danni.
7. L'amministratore, qualora non debba provvedere al
deposito, deve comunque annotare nel registro della procedura
di cui al comma 2 gli importi relativi alle spese necessarie o
utili per la procedura da lui sostenute mediante prelevamento
delle somme riscosse a qualunque titolo, conservare i
documenti comprovanti le operazioni effettuate e riportare
analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni
periodiche sull'amministrazione presentate al giudice
delegato".
Art. 5.
1. L'articolo 2-octies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, è sostituito dal seguente:
"Art 2-octies. - 1. Il tribunale determina le
direttive generali della gestione dell'impresa in
considerazione della natura e dell'oggetto dell'attività e
delle possibilità della prosecuzione o della ripresa della
stessa, avuto riguardo anche alle risultanze delle relazioni
dell'amministratore di cui ai commi 4, 5 e 7.
2. Nel caso di sequestro di quote sociali e di
azioni che assicurino le maggioranze previste dall'articolo
2359 del codice civile, sono sospesi gli organi sociali;
tuttavia gli amministratori sospesi conservano la
rappresentanza della società nel procedimento di prevenzione.
Il giudice delegato nomina nuovi amministratori della società
e ne determina i poteri; il compenso è a carico della società
e viene determinato secondo le tariffe professionali.
3. Nel caso di sequestro d'azienda, inoltre, i
pagamenti ricevuti dal proposto dopo la trascrizione del
provvedimento di sequestro sono inefficaci ed ai contratti
pendenti si applicano gli articoli 72 e seguenti del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa.
4. L'amministratore deve presentare al giudice
delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione
particolareggiata sull'identificazione, sullo stato e sulla
consistenza delle singole aziende e dei singoli beni
sequestrati, oltre che sul valore dei beni quale stimato
dall'amministratore, se del caso coadiuvato da un perito,
previa autorizzazione del giudice delegato e su richiesta
dello stesso amministratore.
5. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per
il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice
delegato per non più di novanta giorni. Successivamente, con
la frequenza stabilita dal giudice, l'amministratore redige
una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se
richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare
al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero
essere oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza
nel corso della gestione.
6. La relazione deve altresì indicare le eventuali
difformità tra quanto oggetto della misura cautelare e quanto
appreso; le già rilevate pretese di terzi; in caso di
sequestro di azienda, la documentazione reperita e le
eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli
delle scritture contabili.
7. La relazione deve, inoltre, indicare le forme di
utilizzo più idonee e redditizie per la gestione dei beni
amministrati. In particolare, nel caso di sequestro di azienda
o di partecipazioni di controllo su società, la relazione deve
contenere anche una dettagliata analisi sulla sussistenza di
concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa
dell'attività produttiva, anche in relazione al grado di
caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi
familiari, e deve precisare la natura dell'attività
esercitata, il modo e l'ambiente in cui è svolta, la forza
lavoro occupata, la capacità produttiva e il mercato di
riferimento.
8. Qualora ricorrano concrete possibilità di
prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva,
l'amministratore giudiziario presenta al tribunale, che
l'approva, il piano per il risanamento e la ristrutturazione
dell'impresa".
Art. 6.
1. L'articolo 2-nonies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, è sostituito dal seguente:
"Art. 2-nonies. - 1. Nelle controversie, anche in
corso, concernenti rapporti relativi ai beni sequestrati sta
in giudizio l'amministratore giudiziario.
2. L'amministratore giudiziario deve adempiere con
diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di
inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni
tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su
proposta del giudice delegato o d'ufficio.
3. Gli atti dell'amministrazione giudiziaria sono
coperti dal segreto d'ufficio. Con provvedimento motivato il
giudice delegato, in caso di necessità, può secretare uno o
più di tali atti sino alla fissazione dell'udienza camerale.
Non possono essere utilizzati gli atti mantenuti segreti oltre
tale data.
4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario,
entro il termine di dieci giorni dal deposito, è ammesso
reclamo del pubblico ministero, del proposto e di ogni altro
interessato al giudice delegato, che decide con decreto
motivato. Avverso il provvedimento del giudice delegato è
ammesso reclamo al collegio, entro il termine di dieci giorni
dal deposito. Del collegio che decide sul reclamo non fa parte
il giudice delegato. Avverso il provvedimento del tribunale è
ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge in caso
di lesione di diritto soggettivo, entro il termine di dieci
giorni dal deposito".
Art. 7.
1. L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, è sostituito dal seguente:
"Art. 2-decies. - 1. Le spese necessarie o utili per
la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute
dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui
riscosse a qualunque titolo purché riferibili a ciascuno dei
beni in sequestro.
2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è
ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di
cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con
diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in
caso di revoca del sequestro.
3. Nel caso di trasferimento fuori della residenza
all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle
disposizioni vigenti per il dirigente di prima fascia.
4. Dopo la confisca definitiva dei beni, le somme
per il pagamento del compenso all'amministratore, per il
rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e
quelle di cui al comma 3 sono inserite nel conto della
gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non
siano sufficienti per provvedere al pagamento di tutte le
anzidette somme, le somme stesse sono anticipate, in tutto o
in parte, dallo Stato. Se il sequestro è revocato, le somme
suddette sono poste a carico dello Stato.
5. La determinazione dell'ammontare del compenso, la
liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 3,
nonché il rimborso delle spese di cui al comma 4, sono
disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del
giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del
patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati
ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le
operazioni di amministrazione. Il compenso e le spese dovuti
all'amministratore sono liquidati secondo le norme stabilite
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 5
sono disposti prima della redazione del conto finale. In
relazione alla durata dell'amministrazione e per altri
giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta
dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul
compenso finale che pone a carico dello Stato.
7. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso
sono comunicati al pubblico ministero, all'amministratore e
all'obbligato al pagamento mediante avviso di deposito del
decreto in cancelleria.
8. Avverso il provvedimento che ha disposto la
liquidazione o il rimborso, l'amministratore, il pubblico
ministero e l'obbligato al pagamento, entro venti giorni dalla
comunicazione dell'avviso, possono proporre ricorso alla corte
d'appello, la quale decide in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero e previa audizione dell'amministratore e
dell'obbligato al pagamento. Se il provvedimento è stato
emesso dalla corte d'appello sul ricorso decide la medesima
corte in diversa composizione. Avverso il provvedimento di
secondo grado è ammesso ricorso per cassazione per violazione
di legge".
Art. 8.
1. L'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 2-undecies. - 1. Dopo l'effettuazione delle
liquidazioni e dei rimborsi di cui all'articolo
2-decies, l'amministratore presenta al giudice delegato
alla procedura il conto della gestione.
2. Il rendiconto dell'amministratore deve essere
completo e dettagliato; ad esso devono essere allegati i
documenti giustificativi, le relazioni periodiche
sull'amministrazione e il registro delle operazioni
effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il
giudice delegato invita l'amministratore ad effettuare, entro
il termine determinato dallo stesso giudice, le opportune
integrazioni o modifiche.
3. Verificata la regolarità del conto, il giudice
delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai
documenti, alle relazioni, e al registro di cui al comma 2
dell'articolo 2-septies e fissa l'udienza per la
presentazione di eventuali osservazioni.
4. Dell'avvenuto deposito e della fissazione
dell'udienza è data immediata comunicazione all'interessato e
al pubblico ministero.
5. L'udienza non può essere tenuta prima che siano
decorsi quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del
deposito del conto.
6. Se all'udienza stabilita non sorgono
contestazioni, che a pena di inammissibilità devono essere
specifiche e riferite a singole voci, sulla regolarità del
conto, o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice
delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di
comparizione davanti a lui dell'opponente e
dell'amministratore.
7. L'opponente deve iscrivere la causa a ruolo
almeno venti giorni prima dell'udienza; in mancanza il
processo si estingue e l'estinzione è dichiarata d'ufficio dal
giudice delegato. L'amministratore deve costituirsi almeno
dieci giorni prima dell'udienza; in caso contrario, incorre
nelle decadenze previste dall'articolo 167 del codice di
procedura civile.
8. Il giudice delegato provvede all'istruzione della
causa ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice di
procedura civile. La sentenza è provvisoriamente esecutiva.
9. Il termine per la presentazione dell'appello è di
quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Il termine
per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione ed è
ridotto alla metà".
Art. 9.
1. L'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
"Art. 2-duodecies. - 1. I beni confiscati sono
devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è
comunicato immediatamente, dalla cancelleria dell'ufficio
giudiziario che ha emesso il provvedimento, alla filiale
dell'Agenzia del demanio che ha sede nella provincia ove si
trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al
prefetto e al dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno.
2. Dopo la confisca definitiva, l'amministratore di
cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni
sotto il controllo della competente filiale dell'Agenzia del
demanio. Nel caso in cui risulti la competenza di più filiali,
il controllo è esercitato dall'ufficio designato dall'agente
del demanio. L'amministratore può essere revocato in ogni
tempo, ai sensi dell'articolo 2-nonies, comma 2, sino
all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a
quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1
dell'articolo 2-terdecies.
3. L'amministratore gestisce i beni ai sensi
dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché,
in quanto applicabili, degli articoli 2-sexies,
2-septies, 2-octies, 2-noniese 2-decies
della presente legge e del decreto del Ministro del tesoro, 27
marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98
del 28 aprile 1990. Al rimborso e all'anticipazione delle
spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovano
copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente
della filiale dell'Agenzia del demanio competente, secondo le
attribuzioni di natura contabile previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,
n. 107. A tale fine il dirigente della filiale dell'Agenzia
del demanio può avvalersi di apposite aperture di credito
disposte, a proprio favore, sui fondi della specifica unità
previsionale di base istituita nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso,
l'applicazione della normativa di contabilità generale dello
Stato e del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive
modificazioni".
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 9 della presente
legge, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-terdecies. - 1. La destinazione dei beni
immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con
provvedimento dell'agente del demanio, su proposta non
vincolante del dirigente della competente filiale, sulla base
della stima del valore dei beni effettuata dalla medesima
filiale, acquisiti pareri del prefetto e del sindaco del
comune interessato e sentito l'amministratore di cui
all'articolo 2-sexies.
2. La proposta di cui al comma 1 è formulata entro
novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1 dell'articolo 2-duodecies. Il provvedimento
dell'agente del demanio è emanato entro trenta giorni dalla
comunicazione della proposta.
3. Il dirigente della filiale dell'agenzia del
demanio formula la proposta di cui al comma 1, nei termini
indicati al comma 2, anche in caso di inerzia dei soggetti
tenuti al parere. L'agente del demanio effettua la
destinazione dei beni di cui al comma 1, nei termini indicati
al comma 2, anche in caso di inerzia dei soggetti tenuti alla
proposta ed al parere.
4. Anche prima dell'emanazione del provvedimento
dell'agente del demanio di cui al comma 1, per la tutela dei
beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823
del codice civile. Nei casi previsti dall'articolo
2-quaterdecies, comma 2, della presente legge, dopo la
destinazione dei beni immobili confiscati, l'agente del
demanio, in caso di inerzia del comune o della provincia,
subentra ad essi, nell'applicazione del citato secondo comma
dell'articolo 823 del codice civile, e senza pregiudizio delle
restituzioni e dei danni.
Art. 2-quaterdecies. 1. L'amministratore di cui
all'articolo 2-sexies versa all'ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano
essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o
che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante
trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda,
ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del
ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento
delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di
vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente
competente dell'agenzia del demanio è disposta la cessione
gratuita o la distruzione del bene da parte
dell'amministratore;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti
personali. Se la procedura di recupero è antieconomica,
ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore
svolti dal competente ufficio dell'Agenzia del demanio,
avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti
insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del
dirigente competente dell'Agenzia del demanio.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per
finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione
civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso;
b) trasferiti al patrimonio del comune o della
provincia ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o
sociali. Il comune o la provincia possono amministrare
direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo
gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e
centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento
il comune o la provincia non hanno provveduto alla
destinazione del bene, il prefetto nel termine tassativo di
sessanta giorni dalla scadenza annuale nomina un commissario
con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune o della
provincia ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di
cui all'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il
comune o la provincia possono amministrare direttamente il
bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche
a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129
del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per
il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è
sito l'immobile. Il prefetto verifica la corrispondenza
dell'uso del bene in gestione alla destinazione stabilita e
segnala annualmente al commissario per i beni confiscati
l'esito delle verifiche. Ove sia accertato un uso del bene non
conforme alla destinazione, il comune o la provincia, dietro
segnalazione del prefetto, revocano la concessione.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio
dello Stato e destinati:
a) all'affitto, quando vi siano fondate
prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività
produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del
competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad
imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza
oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori
dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta
dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che
garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni
non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di
lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei
relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il
destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi
confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati
nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni;
b) alla vendita, per un corrispettivo non
inferiore a quello determinato dalla stima del competente
ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano
fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per
l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del
contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il
diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione
della vendita del bene da parte dell'Agenzia del demanio;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore
utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla
lettera b).
4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il
dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, che
può affidarle all'amministratore di cui all'articolo
2-sexies della presente legge, con l'osservanza delle
disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
2-duodecies, entro sei mesi dalla data di emanazione del
provvedimento dell'agente del demanio di cui al comma 1
dell'articolo 2-terdecies.
5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita
o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati
all'ufficio del registro.
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario
dei beni aziendali l'Agenzia del demanio procede mediante
licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di
convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo
richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi
contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per
importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione
privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I
contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio
di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio
dell'Agenzia del demanio, sentito il direttore generale
dell'Agenzia stessa.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1
dell'articolo 2-terdecies e dei commi 2 e 3 del presente
articolo sono immediatamente esecutivi.
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente
articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi
imposta.
Art. 2-quinquiesdecies. 1. Le somme versate
all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5
dell'articolo 2-quaterdecies affluiscono in un fondo,
istituito presso il competente ufficio territoriale del
Governo, alimentato annualmente, altresì, con stanziamenti
previsti a carico dello Stato, per l'erogazione nei limiti
delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento,
anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini
istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili
confiscati, nonché relativi a specifiche attività di:
a) risanamento di quartieri urbani degradati;
b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio
e di emarginazione;
c) intervento nelle scuole per corsi di educazione
alla legalità;
d) promozione di cultura imprenditoriale e di
attività imprenditoriale per giovani disoccupati.
2. Possono presentare i progetti e relative
richieste di contributo di cui al comma 1:
a) i comuni ove sono siti gli immobili;
b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i
centri di recupero e cura di tossicodipendenti previsti dal
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive
modificazioni, e le associazioni sociali che dimostrano di
aver svolto attività propria nei due anni precedenti la
richiesta.
3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni
interessati e l'assessore regionale competente, previo parere
di un apposito comitato tecnico-finanziario, dispone sulle
richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con
provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di presentazione della richiesta. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di
cui al comma 1 del presente articolo.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati
relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati
concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la
confisca e dei dati concernenti la consistenza, la
destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o
confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento
una relazione concernente i dati suddetti.
5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere
sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 entro trenta
giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può
comunque essere adottato.
6. Le disposizioni di cui agli articoli
2-duodecies, 2-terdecies, 2-quaterdecies e
al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali
non sono state esaurite le procedure di liquidazione o non è
stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato
articolo 2-terdecies".
Art. 11.
1. All'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Il presente comma si applica anche
nell'ipotesi di revoca del sequestro disposta dalla corte di
appello. Il provvedimento sulla sospensione è deciso dalla
stessa corte di appello";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"In caso di impugnazione, il cancelliere presso la corte
di appello e quello presso la corte di cassazione danno
notizia immediatamente e comunque non oltre dieci giorni al
tribunale delle rispettive decisioni";
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I provvedimenti del tribunale che dispongono il
sequestro divengono inefficaci qualora la corte di appello non
decida nel termine di un anno dall'impugnazione. Tale termine
può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato. Ai
fini del computo dei termini suddetti si tiene conto delle
cause di sospensione dei termini di durata della custodia
cautelare previste dal codice di procedura penale, in quanto
compatibili".
Art. 12.
1. All'articolo 3-quater, commi 4 e 5, della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, le parole:
"2-septies e 2-octies" sono sostituite dalle
seguenti: "2-ˆâ1septies, 2-octies, 2-nonies,
2-decies e 2-undecies".