XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3577
Onorevoli Colleghi! - La consapevolezza della
centralità del contrasto patrimoniale alla criminalità
organizzata e mafiosa deve continuare ad impegnare le
istituzioni e la società civile nella continua ricerca degli
strumenti più moderni ed efficaci per colpire le ricchezze
accumulate dalla mafia.
A tale riguardo, significative, sono state le iniziative
promosse dal Parlamento e dal Governo nel corso della XIII
legislatura, al fine di aggiornare e definire concrete
proposte di riforma dell'apparato normativo del contrasto
patrimoniale alle mafie, anche sulla scorta dell'esperienza e
dell'opera delle organizzazioni e dei soggetti del
volontariato oltreché degli orientamenti della giurisprudenza
e della dottrina.
In tale quadro vanno considerati i contributi di analisi e
di elaborazione proposti dalla Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o
similare della XIII legislatura nelle relazioni presentate al
Parlamento e approvate quasi sempre all'unanimità.
Fondamentale, poi, è stato il lavoro della Commissione per
la ricognizione e il riordino della normativa di contrasto
alla criminalità organizzata, presieduta del professore
Giovanni Fiandaca, e istituita con decreto del Ministro della
giustizia, professore Giovanni Maria Flick, il 15 ottobre
1998. Parte di quel lavoro, peraltro, è già all'attenzione del
Parlamento in virtù della proposta di legge recante "Nuove
disposizioni contro la mafia" (atto Camera n. 2779), mirata
alla riforma dell'articolo 416-bis (associazione di tipo
mafioso) e dell'articolo 416-ter del codice penale
(scambio elettorale politico-mafioso) e dell'articolo
12-sexies (ipotesi particolari di confisca) del
decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 356 del 1992, anch'essa di iniziativa del
gruppo Democratici di sinistra-Ulivo.
Anche la Direzione nazionale antimafia, ha recentemente
avanzato alcune ipotesi di integrazione e di modifica della
normativa vigente, con riguardo all'esercizio dell'azione di
prevenzione patrimoniale e ai soggetti ad essa legittimati.
Si tratta di soluzioni auspicate dalla magistratura e
ampiamente condivise dalla dottrina, ma è di particolare
rilievo il fatto che quella autorità giudiziaria, forte di un
osservatorio privilegiato sul fenomeno e ricca di efficaci
esperienze di contrasto alle mafie, abbia ritenuto di
formalizzare e di raccomandarle all'attenzione del
legislatore.
Con la presente proposta di legge, che fa proprio il
lavoro svolto dalla Direzione nazionale antimafia, riteniamo
di offrire al Parlamento una valida base di discussione al
fine di dare veste normativa a innovazioni necessarie per dare
risposta adeguata alle esigenze di riforma del settore.
In virtù di tale riconoscimento, la relazione illustrativa
dell'articolato fa espresso riferimento al testo redatto dalla
Direzione nazionale antimafia.
Modifica dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni.
Venendo al merito specifico delle modifiche legislative,
va anzitutto proposta la fondamentale modifica dell'articolo 1
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
La certezza che la nuova frontiera del contrasto alla
criminalità organizzata è costituita dall'aggressione dei
patrimoni illeciti deve indurre il legislatore a operare
scelte che incidano profondamente anche nel sistema dei
princìpi. In quest'ottica, proprio per sperimentare l'impegno
di tutte le forze politiche che siedono in Parlamento nel
contrasto alla criminalità organizzata, è necessario affermare
esplicitamente nel sistema normativo delle misure di
prevenzione un principio di fondamentale rilevanza, cioè
quello dell'obbligatorietà dell'azione di prevenzione che, al
pari dell'obbligatorietà dell'azione penale, non lascerebbe
spazio al pubblico ministero per scelte discrezionali
nell'intervento di prevenzione sia personale che
patrimoniale.
L'azione di prevenzione dovrebbe dunque essere esercitata
obbligatoriamente e d'ufficio nei confronti degli indiziati
dei reati tassativamente indicati alla medesima
disposizione.
Una ulteriore modifica dell'articolo 1 attiene alle figure
di reato per le quali è obbligatoria l'azione di
prevenzione.
Si propone così non solo il riordino dell'elenco dei reati
inserendo nella disposizione originaria dell'articolo 1 anche
quelli indicati in altre disposizioni normative, ma se ne
aggiungono altri, idonei, secondo la comune esperienza, a
generare e accumulare ricchezza illecita. In effetti si tratta
di fattispecie già inserite dal legislatore nell'elenco dei
reati alla cui condanna, in presenza di altri presupposti,
consegue l'applicazione della confisca prevista dall'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, e successive modificazioni.
Si elencano dunque, oltre a tutti i reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale (i cosiddetti delitti di criminalità organizzata) il
reato di associazione per finalità di contrabbando; il reato
di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge n.
356 del 1992 citato; i reati commessi per finalità di
terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine
costituzionale; gli altri reati relativi agli stupefacenti e
al contrabbando.
Modifica all'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni.
La seconda modifica riguarda l'attribuzione al procuratore
distrettuale antimafia del potere di proposta della misura di
prevenzione personale, che ovviamente potrà essere esercitato
in relazione ai reati per i quali egli già può svolgere
indagini ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale.
Una siffatta innovazione risponde anche a ragioni
sistematiche, essendo già previsto il potere di proposta del
procuratore nazionale. Ovviamente il potere del procuratore
nazionale e di quello distrettuale dovrà essere esercitato
d'intesa tra loro per evidenti ragioni di coordinamento e di
razionalizzazione delle iniziative.
Modifiche agli articoli 2-bis, 2-ter,
3-bis, 3-ter, 3-quater e 10-quater
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
Una ratio sostanzialmente identica ispira la
proposta di modifica all'articolo 2-bis. Non si
comprende infatti per quale ragione non sia stato affidato al
procuratore nazionale antimafia il potere di proporre
l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali dal
momento che gli è stato attribuito il potere di proposta della
misura di prevenzione personale. L'esclusione è apparsa priva
di ragionevolezza anche alla più autorevole dottrina(cfr.
P. V. Molinari- "Titolari dell'azione di prevenzione con
riferimento alle misure patrimoniali. Il procuratore nazionale
antimafia dimezzato ?" - in Cass. Pen. 1998, 607, pagg. 964
e segg.). Così come irragionevole è apparsa, alla luce
della logica che ha ispirato l'istituzione delle direzioni
distrettuali antimafia, l'esclusione del procuratore
distrettuale antimafia dal novero delle autorità legittimate
ad avanzare la proposta di applicazione delle misure di
prevenzione.
Si è ritenuto, perciò, sia per le ragioni sistematiche
esposte sia per la necessità di rendere più frequente e più
incisivo l'uso di tale strumento di contrasto alla criminalità
organizzata, di inserire fra le autorità legittimate a propone
l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali il
procuratore nazionale antimafia e il procuratore distrettuale
antimafia, ai quali, per ragioni funzionali all'esercizio del
potere loro affidato, deve anche essere attribuito il potere
di svolgere le necessarie indagini patrimoniali finalizzate,
appunto, alla individuazione dei patrimoni illeciti.
La corrispondente modifica dovrà apportarsi
conseguentemente alle disposizioni di cui agli articoli
2-ter, 3-bis, 3-ter, 3-quater e
10-quater.
Invero, l'esclusione del procuratore nazionale antimafia
dal novero dei soggetti legittimati a promuovere l'azione di
prevenzione in materia patrimoniale appare ancora più
irragionevole solo che si tenga conto che al suo ufficio
affluiscono tutte le informazioni in materia di criminalità
organizzata ed esso, già per tale sola ragione, può ritenersi
l'ufficio più idoneo per l'individuazione dei patrimoni
illecitamente accumulati.
Non possono di certo condividersi le critiche e le
preoccupazioni di coloro i quali ritengono che attribuendo
simili poteri al procuratore nazionale antimafia si creerebbe
un ufficio del pubblico ministero centralizzato e invasivo
rispetto agli uffici di procura periferici.
A tal proposito va osservato che i rilievi mossi sono
davvero infondati sia perché non tengono conto del fatto che
nel sistema normativo vigente la titolarità della richiesta
delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) e il
potere di svolgere indagini e accertamenti è attribuito, oltre
che al procuratore della Repubblica presso il tribunale del
circondario dove dimora abitualmente la persona per la quale
si richiede la misura di prevenzione, al questore competente
per territorio, e finora nessuno ha ritenuto invasivo,
rispetto agli uffici di procura, il potere di indagine e di
richiesta attribuito ad un organo di polizia, né di ciò
qualcuno si è mai lamentato, sia perché il procuratore
nazionale antimafia, lungi dall'invadere la sfera delle
attribuzioni delle procure ordinarie e distrettuali, potrebbe
esercitare la propria funzione di coordinamento anche nella
materia delle misure di prevenzione, coordinando appunto
l'attività di tali procure sia nella fase acquisitiva di tutti
gli elementi conoscitivi necessari per la formulazione della
proposta sia nella fase di presentazione della stessa,
svolgendo in tal modo anche una funzione di "supporto" degli
uffici periferici del pubblico ministero.
L'esercizio di tale funzione appare quanto mai necessario
rispetto a quegli uffici giudiziari che, per carenze di
organico o per gli assorbenti impegni sul versante della
repressione penale, non sono in grado di dedicare l'attenzione
che merita al versante della prevenzione.
Il sistema delineato assicurerebbe una completa e
tempestiva attività di contrasto delle organizzazioni
criminali svolta contestualmente sul duplice fronte
dell'esercizio dell'azione penale e della promozione
dell'azione di prevenzione da parte degli uffici di procura e
della direzione nazionale antimafia, secondo le rispettive
attribuzioni.
L'approvazione della modifica proposta consentirebbe di
disporre di uno strumento che, coordinato con quello dei
procuratori distrettuali e con quello di cui già fruiscono i
procuratori della Repubblica e i questori, potrebbe
incrementare considerevolmente l'acquisizione delle ricchezze
mafiose che, com'è noto, esplicano un "effetto attrattivo"
verso le cosche - specie in contesti caratterizzati da grave
disagio sociale - ed inquinano l'economia legale.
In ordine poi al rilievo secondo cui sarebbe inopportuno
attribuire al procuratore nazionale antimafia il potere di
svolgere le indagini finalizzate alla proposta della misura di
prevenzione, derivando da una simile attribuzione una
centralizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, si
osserva che le cosiddette "indagini patrimoniali" finalizzate
alle misure di prevenzione sono cosa diversa dalle "indagini
preliminari" e con esse non possono essere assolutamente
confuse.
Le indagini patrimoniali da svolgere per l'individuazione
dei patrimoni illeciti, in realtà, hanno natura di
"accertamenti", e questi vengono espletati, tranne alcuni casi
come il sequestro di documentazione, con forme e modalità
diverse dagli atti di indagine previsti dal codice di
procedura penale.
Resta comunque il fatto che molti degli "accertamenti
patrimoniali" (ad esempio l'accesso ai dati e alle
informazioni delle conservatorie dei registri immobiliari,
della Motorizzazione civile, delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dell'Anagrafe tributaria,
eccetera) già ora non sono affatto preclusi al procuratore
nazionale antimafia, il quale può effettuarli, per il
coordinamento investigativo e per la repressione dei reati, ai
sensi dell'articolo 371-bis, comma 3, lettera c),
del codice di procedura penale, attraverso l'acquisizione e
l'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla
criminalità organizzata.
Senza dire, poi, che l'intervento della direzione
nazionale antimafia nel settore potrebbe rivelarsi
particolarmente utile non soltanto come "supplenza", laddove
la magistratura impegnata nel settore penale è costretta a
trascurare quello della prevenzione, ma anche nella
individuazione dei beni che, pur nella disponibilità di un
medesimo soggetto, si possono trovare in luoghi diversi. E ciò
in virtù proprio della "competenza" della direzione nazionale
antimafia estesa su tutto il territorio nazionale.
Modifica all'articolo 2-ter, primo comma, della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
Si propone, infine, la modifica dell'articolo 2-ter,
primo comma, nella parte in cui esso stabilisce che "il
tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini
oltre quelle già compiute a norma dell'articolo
precedente".
La formulazione proposta è nel senso che il tribunale, ove
necessario, "può indicare al pubblico ministero ulteriori
indagini, oltre quelle già compiute ai sensi dell'articolo
2-bis, fissando il termine entro il quale esse devono
essere svolte".
La modifica servirebbe non soltanto a snellire il
procedimento ma a modellare la vigente disposizione del
procedimento di prevenzione, che com'è noto si svolge in
camera di consiglio, al paradigma processuale del nuovo codice
di procedura penale, e più precisamente alla disposizione
prevista dall'articolo 421-bis dello stesso codice, in
virtù della quale il giudice dell'udienza preliminare può
ordinare l'integrazione delle indagini preliminari indicando
al pubblico ministero quelle ulteriori da svolgere, fissando
il termine per il loro compimento, e alla disposizione di cui
all'articolo 409, comma 4, del medesimo codice, a mente della
quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito della
udienza fissata per decidere sulla richiesta di archiviazione
non immediatamente accolta, se ritiene necessarie ulteriori
indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero,
fissando il termine indispensabile per il compimento di
esse.
Infatti, nel nuovo processo penale, tranne specifici e
tassativi casi di integrazione probatoria affidata al giudice
(articoli 422 e 507 del codice di procedura penale), il potere
di svolgere indagini è affidato esclusivamente al pubblico
ministero.
L'intervento proposto si rende, dunque, necessario per
coordinare e rendere più coerente il sistema complessivo,
essendo evidente che il legislatore nel formulare il testo
vigente si è ispirato all'impianto del previgente codice di
procedura penale.