XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3577
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. L'azione di prevenzione è obbligatoria
e si esercita d'ufficio, ai sensi delle disposizioni di cui
alla presente legge, nei confronti degli indiziati di
appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad
altre associazioni, comunque localmente denominate, che
perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.
2. La presente legge si applica anche nei confronti
degli indiziati di appartenere alle associazioni di cui
all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle associazioni di cui
all'articolo 291-quater del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, introdotto dall'articolo 1 della legge 19 marzo 2001, n.
92; degli indiziati dei reati di cui agli articoli 629, 630,
644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
648-bis, 648-ter del codice penale, e all'articolo
12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, ovvero di taluno dei delitti commessi per
finalita di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine costituzionale; di taluno dei delitti previsti
dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5,
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
di taluno dei delitti in materia di contrabbando, nei casi di
cui all'articolo 291-ter, comma 2, e nei casi di cui
all'articolo 295, secondo comma, del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e successive modificazioni; di taluno degli altri reati
indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale".
Art. 2.
1. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, dopo le parole: "possono essere
proposte dal procuratore nazionale antimafia," sono inserite
le seguenti: "dal procuratore distrettuale antimafia,".
Art. 3.
1. All'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole:
"Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore
distrettuale antimafia,";
b) al comma 4, dopo le parole: "sottratti od
alienati," sono inserite le seguenti: "il procuratore
nazionale antimafia, il procuratore distrettuale
antimafia,";
c) al comma 6 sono premesse le seguenti parole:
"Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore
distrettuale antimafia,".
Art. 4.
1. All'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole da: "può procedere"
fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "può
indicare al pubblico ministero ulteriori indagini, oltre
quelle già compiute ai sensi dell'articolo 2-bis,
fissando il termine entro il quale esse devono essere
svolte";
b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le
parole: "A richiesta" sono inserite le seguenti: "del
procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale
antimafia,";
c) al sesto comma, primo periodo, dopo le parole:
"su richiesta" sono inserite le seguenti: "del procuratore
nazionale antimafia, del procuratore distrettuale
antimafia,";
d) al settimo comma, dopo le parole: "su proposta"
sono inserite le seguenti: "del procuratore nazionale
antimafia, del procuratore distrettuale antimafia,".
Art. 5.
1. Al settimo comma dell'articolo 3-bis della legge
31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: "su richiesta" sono
inserite le seguenti: "del procuratore nazionale antimafia,
del procuratore distrettuale antimafia,".
Art. 6.
1. Al primo comma dell'articolo 3-ter della legge 31
maggio 1965, n. 575, dopo le parole: "al procuratore generale
presso la corte di appello," sono inserite le seguenti: "al
procuratore nazionale antimafia, al procuratore distrettuale
antimafia,".
Art. 7.
1. All'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "non ricorrono i
presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 2" sono inserite le seguenti: "il procuratore
nazionale antimafia, il procuratore distrettuale
antimafia,";
b) al comma 5, dopo le parole: "sottratti o
alienati" sono inserite le seguenti: "il procuratore nazionale
antimafia, il procuratore distrettuale antimafia,".
Art. 8.
1. Al secondo comma dell'articolo 10-quater della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo
le parole: "su richiesta" sono inserite: "del procuratore
nazionale antimafia, del procuratore distrettuale
antimafia,".