XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3574




        Onorevoli Deputati! - Le leggi di revisione costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, 31 gennaio 2001, n. 2, e 18 ottobre 2001, n. 3, fanno parte di un più ampio progetto di trasformazione della forma di Stato; esse, infatti, introducono alcuni caratteri propri dello Stato federale.
        Altre modifiche, pur avendo un impatto più limitato sul sistema, assumono un rilievo decisivo nella costruzione di un ordinamento "policentrico". La Repubblica (intesa come ordinamento generale e non come entità territoriale), come è scritto nel primo comma dell'articolo 114 della Costituzione, dopo la revisione del 2001 "è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato", enti ai quali si riconosce una equiordinazione con pari dignità.
        Si può, quindi, peraltro sostenere che le Regioni, rivisitate alla stregua di questo nuovo impianto costituzionale, possano assumere la caratterizzazione di istituzioni con funzioni sempre più marcatamente legislative e, conseguentemente, che i Consigli regionali possano assumere sempre di più la connotazione di veri e propri Parlamenti regionali, utilizzando così il presupposto, di per sé neutro, della predetta equiordinazione di tali soggetti.
        Di qui discende la decisione di sottoporre al Parlamento la modifica dell'articolo 123 della Costituzione introducendo il nuovo comma che costituisce oggetto della presente proposta di legge costituzionale.
        Assume allora significato osservare che i Consigli regionali hanno sempre avuto funzioni sovrapponibili a quelle del Parlamento statale, ma, dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, varata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, l'ambito della funzione legislativa ad essi attribuito è divenuto qualitativamente identico (in ragione dell'introduzione della potestà legislativa regionale anche esclusiva) e quantitativamente più ampio (in ragione dell'inversione del criterio di riparto contenuto nell'articolo 117 della Costituzione) di quello assegnato al Parlamento nazionale.
        Dopo la riforma, poi, ogni giustificazione, per quanto pretestuosa, è caduta; le funzioni dei Consigli regionali sono state estese, i controlli dello Stato ridotti a ciò che è indispensabile in un ordinamento realmente autonomistico. L'equiparazione del ruolo del Consiglio regionale a quello di Parlamento diviene, pertanto, indispensabile ed urgente svolgimento dei princìpi e delle regole che informano il sistema.
        Infine, preme sottolineare che ovunque in Europa le Regioni sono organizzate e legiferano attraverso i rispettivi Parlamenti regionali. Tutti i documenti congiunti delle Regioni d'Europa, tutte le elaborazioni di associazioni (CALRE, AICCRE, eccetera) hanno utilizzato la denominazione "Parlamenti regionali". Anche per queste ragioni, senza attendere la riforma costituzionale che proponiamo alle Camere, è da ritenere che ci siano già le condizioni per adottare nel nuovo statuto la dizione "Parlamento regionale". Ciò non solo perché così avviene un po' ovunque in Europa, ma anche perché si tratta di espressione perfettamente consona al nuovo quadro istituzionale, laddove Stato e Regioni sono enti titolari di sovranità popolare e partecipano alla vita pubblica, politica e sociale in modo indissolubilmente complementare.
        A nessuno può sfuggire che non si tratta di una questione meramente lessicale, bensì di una fondamentale questione di sostanza e di principio a cui non è assolutamente possibile rinunciare e che quanto più conteranno i Parlamenti regionali, tanto più conteranno i nostri cittadini, quanto più aumenterà il prestigio della nostra massima istituzione regionale, tanto più aumenteranno le opportunità e le condizioni per qualifcare l'azione legislativa e programmatica regionale.




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