XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3574
Onorevoli Deputati! - Le leggi di revisione
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, 31 gennaio 2001, n. 2,
e 18 ottobre 2001, n. 3, fanno parte di un più ampio progetto
di trasformazione della forma di Stato; esse, infatti,
introducono alcuni caratteri propri dello Stato federale.
Altre modifiche, pur avendo un impatto più limitato sul
sistema, assumono un rilievo decisivo nella costruzione di un
ordinamento "policentrico". La Repubblica (intesa come
ordinamento generale e non come entità territoriale), come è
scritto nel primo comma dell'articolo 114 della Costituzione,
dopo la revisione del 2001 "è costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato", enti ai quali si riconosce una equiordinazione con
pari dignità.
Si può, quindi, peraltro sostenere che le Regioni,
rivisitate alla stregua di questo nuovo impianto
costituzionale, possano assumere la caratterizzazione di
istituzioni con funzioni sempre più marcatamente legislative
e, conseguentemente, che i Consigli regionali possano assumere
sempre di più la connotazione di veri e propri Parlamenti
regionali, utilizzando così il presupposto, di per sé neutro,
della predetta equiordinazione di tali soggetti.
Di qui discende la decisione di sottoporre al Parlamento
la modifica dell'articolo 123 della Costituzione introducendo
il nuovo comma che costituisce oggetto della presente proposta
di legge costituzionale.
Assume allora significato osservare che i Consigli
regionali hanno sempre avuto funzioni sovrapponibili a quelle
del Parlamento statale, ma, dopo la riforma del titolo V della
parte seconda della Costituzione, varata con la legge
costituzionale n. 3 del 2001, l'ambito della funzione
legislativa ad essi attribuito è divenuto qualitativamente
identico (in ragione dell'introduzione della potestà
legislativa regionale anche esclusiva) e quantitativamente più
ampio (in ragione dell'inversione del criterio di riparto
contenuto nell'articolo 117 della Costituzione) di quello
assegnato al Parlamento nazionale.
Dopo la riforma, poi, ogni giustificazione, per quanto
pretestuosa, è caduta; le funzioni dei Consigli regionali sono
state estese, i controlli dello Stato ridotti a ciò che è
indispensabile in un ordinamento realmente autonomistico.
L'equiparazione del ruolo del Consiglio regionale a quello di
Parlamento diviene, pertanto, indispensabile ed urgente
svolgimento dei princìpi e delle regole che informano il
sistema.
Infine, preme sottolineare che ovunque in Europa le
Regioni sono organizzate e legiferano attraverso i rispettivi
Parlamenti regionali. Tutti i documenti congiunti delle
Regioni d'Europa, tutte le elaborazioni di associazioni
(CALRE, AICCRE, eccetera) hanno utilizzato la denominazione
"Parlamenti regionali". Anche per queste ragioni, senza
attendere la riforma costituzionale che proponiamo alle
Camere, è da ritenere che ci siano già le condizioni per
adottare nel nuovo statuto la dizione "Parlamento regionale".
Ciò non solo perché così avviene un po' ovunque in Europa, ma
anche perché si tratta di espressione perfettamente consona al
nuovo quadro istituzionale, laddove Stato e Regioni sono enti
titolari di sovranità popolare e partecipano alla vita
pubblica, politica e sociale in modo indissolubilmente
complementare.
A nessuno può sfuggire che non si tratta di una questione
meramente lessicale, bensì di una fondamentale questione di
sostanza e di principio a cui non è assolutamente possibile
rinunciare e che quanto più conteranno i Parlamenti regionali,
tanto più conteranno i nostri cittadini, quanto più aumenterà
il prestigio della nostra massima istituzione regionale, tanto
più aumenteranno le opportunità e le condizioni per qualifcare
l'azione legislativa e programmatica regionale.