XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3574




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA REGIONALE


Art. 1.

        1. Dopo il quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione è aggiunto il seguente:

        "I Consigli regionali, nell'ordinamento regionale, rivestono lo stesso rango costituzionale del Parlamento. Gli statuti possono stabilire criteri e modalità per la denominazione di "Parlamento regionale" o altra equivalente in luogo di quella di "Consiglio regionale"".



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