XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3574
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA REGIONALE
Art. 1.
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 123 della
Costituzione è aggiunto il seguente:
"I Consigli regionali, nell'ordinamento regionale,
rivestono lo stesso rango costituzionale del Parlamento. Gli
statuti possono stabilire criteri e modalità per la
denominazione di "Parlamento regionale" o altra equivalente in
luogo di quella di "Consiglio regionale"".