XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3573
Onorevoli Deputati! - Le leggi di revisione
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, 31 gennaio 2001, n. 2,
e 18 ottobre 2001, n. 3, fanno parte di un più ampio progetto
di trasformazione della forma di Stato; esse, infatti,
introducono alcuni caratteri propri dello Stato federale. Il
progetto, invero, per potersi dire completato, necessita di
taluni sostanziali interventi di riforma; interventi che
attengono alla composizione e alle funzioni di organi
costituzionali, quali il Senato della Repubblica e la Corte
costituzionale.
Altre modifiche, anche se prive di una così forte portata
evocativa per l'opinione pubblica, sono, tuttavia, a giudizio
dei tecnici, egualmente determinanti. In particolare, la
materia delle fonti del diritto regionale significativamente
incisa dai recenti interventi di riforma, necessita di
interventi chiarificatori, che sciolgano i dubbi sulla
garanzia di autonomia delle Regioni e sull'equilibrio del
sistema.
Se il principio cardine del sistema, dopo la revisione, è
l'allargamento dello spazio di autodeterminazione degli enti
territoriali infrastatali, e segnatamente delle Regioni, è di
prima evidenza la necessità di riconoscere alla fonte primaria
dell'ordinamento regionale - lo statuto - anche la funzione di
"fonte sulla produzione" del sistema regionale, nei limiti
dell'armonia con la Costituzione.
Ciò significa che, ove la Costituzione non disponga
diversamente, deve essere lo statuto a determinare organi e
procedure per la produzione delle fonti regionali e che,
sempre nel rispetto della Costituzione, lo statuto deve poter
individuare le fonti regionali e dettare i criteri per compone
in sistema.
Invero, il primo comma dell'articolo 123 della
Costituzione, nella formulazione che si deve alla legge di
revisione costituzionale n. 1 del 1999, e ancor più - secondo
parte della dottrina - nella formulazione originaria,
permetterebbe di considerare la disciplina delle fonti del
diritto regionale oggetto della potestà statutaria; tuttavia i
dubbi interpretativi - maggiori delle certezze, data la
genericità della formulazione - militano nel senso di ritenere
particolarmente indicata una modifica integrativa delle
disposizioni in esso contenute. Del resto, alcune delle
possibili incertezze si sono già manifestate.
Così molto discusso è se lo statuto regionale, stante il
disposto dell'articolo 121 della Costituzione, possa
configurare atti regionali con forza di legge (come il
decreto-legge o il decreto legislativo), poiché tali atti -
secondo un'autorevole opinione - resterebbero esclusi dal
meccanismo di controllo di legittimità costituzionale in via
diretta, approntato dall'articolo 127 della Costituzione. Il
confronto tra il primo e il secondo comma di questo articolo
evidenzia, infatti, come alle Regioni sia espressamente
consentito di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale,
accanto alla legge statale, ogni atto "aventi valore di
legge", mentre allo Stato solo la legge regionale. L'assenza
nel primo comma di ogni riferimento a possibili atti regionali
aventi valore di legge è, evidentemente, espressione di una
scelta del legislatore costituzionale, come tale non
superabile attraverso l'analogia.
Ancor più dibattuto è se la nuova formulazione del secondo
comma dell'articolo 121 - eliminando l'espressa attribuzione
al Consiglio regionale della competenza ad emanare regolamenti
- abbia attribuito tale competenza al Presidente della Regione
(quarto comma dell'articolo 121 della Costituzione e si veda
TAR Lombardia, Milano, sezione III, ordinanza 23 novembre
2000, n. 3827) o se abbia solo decostituzionalizzato
l'attribuzione al Consiglio (in questo senso si è espressa la
dottrina prevalente). E ancora se lo statuto possa
riattribuire la funzione regolamentare al Consiglio o
attribuirla ad altri organi.
Sebbene si possa condividere l'opinione secondo cui
assegnando allo statuto la determinazione della "forma di
governo e (de) i princìpi fondamentali di organizzazione e
funzionamento" (articolo 123 della Costituzione) gli si
attribuisce implicitamente anche la potestà di regolare il
sistema delle fonti del diritto regionale, gli esempi appena
portati dimostrano la necessità di fugare ogni dubbio
interpretativo e prevenire ogni possibile conflitto politico o
giudiziario, sancendola espressamente.
La riforma che si propone, prevedendo espressamente la
determinazione del sistema delle fonti del diritto regionale
nel contenuto minimo dello statuto si incanala in questo solco
e pertanto, pur potendo non avere una funzione propriamente
innovativa, assume rilievo primario, poiché assicura la
tassatività della Costituzione e delle garanzie di autonomia
in essa contenute.