XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3573
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA REGIONALE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 123 della Costituzione).
1. Il primo comma dell'articolo 123 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo, il sistema
delle fonti del diritto e i prinćpi di organizzazione e
funzionamento. Lo statuto, in assenza di espresse previsioni
costituzionali, individua le competenze degli organi regionali
in materia di fonti del diritto, regola l'esercizio del
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione
delle leggi, degli atti aventi valore di legge e dei
regolamenti regionali".
Art. 2.
(Modifica all'articolo 127 della Costituzione).
1. Al primo comma dell'articolo 127 della Costituzione
dopo le parole: "legge regionale" sono inserite le seguenti:
"o un atto regionale avente valore di legge".