XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3573




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA REGIONALE


Art. 1.

(Modifica all'articolo 123 della Costituzione).

        1. Il primo comma dell'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo, il sistema delle fonti del diritto e i prinćpi di organizzazione e funzionamento. Lo statuto, in assenza di espresse previsioni costituzionali, individua le competenze degli organi regionali in materia di fonti del diritto, regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi, degli atti aventi valore di legge e dei regolamenti regionali".


Art. 2.

(Modifica all'articolo 127 della Costituzione).

        1. Al primo comma dell'articolo 127 della Costituzione dopo le parole: "legge regionale" sono inserite le seguenti: "o un atto regionale avente valore di legge".



Frontespizio Relazione