XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3571




        Onorevoli Colleghi! - In numerosi grandi comuni della penisola, i critici livelli qualitativi dell'aria causati dalle emissioni degli autoveicoli hanno imposto l'emanazione di provvedimenti di restrizione del traffico a targhe alterne.
        Si tratta di provvedimenti che sono emanati con ordinanza del sindaco sulla base della facoltà, riconosciuta ai comuni dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), di limitare la circolazione di tutte o di una parte della autovetture per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti o di tutela del patrimonio artistico ed ambientale.
        Analoghe misure possono essere, inoltre, adottate dalle regioni in forza di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, emanato in attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.
        Tali gravi provvedimenti hanno sino ad oggi arrecato disagi anche maggiori del necessario ai cittadini per la mancanza di criteri uniformi sul territorio nazionale per individuare con sicurezza nei singoli giorni della settimana le targhe ammesse alla circolazione. Nello stesso giorno un comune può infatti attualmente disporre la circolazione delle targhe pari ed un altro quella delle targhe dispari. Questa casualità di scelta comporta disorientamento tra i cittadini e rende ancora più difficile la circolazione (ad esempio per chi si debba recare da un comune ad un altro, entrambi sottoposti al regime di limitazione).
        A tale inconveniente intende porre rimedio la presente proposta di legge introducendo due semplici modifiche, una all'articolo 7 del nuovo codice della strada e l'altra all'articolo 7 del decreto legislativo n. 351 del 1999 con le quali si prevede che i provvedimenti di restrizione del traffico a targhe alterne dispongano in ogni caso la circolazione dei veicoli a targhe pari nei giorni pari del mese e a targhe dispari nei giorni dispari. Naturalmente la proposta di legge nulla innova per quanto riguarda la piena autonomia degli enti interessati in merito alla adozione di tali provvedimenti.




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