XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3571
Onorevoli Colleghi! - In numerosi grandi comuni della
penisola, i critici livelli qualitativi dell'aria causati
dalle emissioni degli autoveicoli hanno imposto l'emanazione
di provvedimenti di restrizione del traffico a targhe
alterne.
Si tratta di provvedimenti che sono emanati con ordinanza
del sindaco sulla base della facoltà, riconosciuta ai comuni
dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), di limitare la circolazione di
tutte o di una parte della autovetture per accertate e
motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti o di
tutela del patrimonio artistico ed ambientale.
Analoghe misure possono essere, inoltre, adottate dalle
regioni in forza di quanto previsto dall'articolo 7 del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, emanato in
attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione
e di gestione della qualità dell'aria ambiente.
Tali gravi provvedimenti hanno sino ad oggi arrecato
disagi anche maggiori del necessario ai cittadini per la
mancanza di criteri uniformi sul territorio nazionale per
individuare con sicurezza nei singoli giorni della settimana
le targhe ammesse alla circolazione. Nello stesso giorno un
comune può infatti attualmente disporre la circolazione delle
targhe pari ed un altro quella delle targhe dispari. Questa
casualità di scelta comporta disorientamento tra i cittadini e
rende ancora più difficile la circolazione (ad esempio per chi
si debba recare da un comune ad un altro, entrambi sottoposti
al regime di limitazione).
A tale inconveniente intende porre rimedio la presente
proposta di legge introducendo due semplici modifiche, una
all'articolo 7 del nuovo codice della strada e l'altra
all'articolo 7 del decreto legislativo n. 351 del 1999 con le
quali si prevede che i provvedimenti di restrizione del
traffico a targhe alterne dispongano in ogni caso la
circolazione dei veicoli a targhe pari nei giorni pari del
mese e a targhe dispari nei giorni dispari. Naturalmente la
proposta di legge nulla innova per quanto riguarda la piena
autonomia degli enti interessati in merito alla adozione di
tali provvedimenti.