XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3571




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, č sostituita dalla seguente:

            "b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro per i beni e le attivitā culturali; qualora sia disposta la circolazione a targhe alterne dei veicoli, č in ogni caso prevista nei giorni pari la circolazione dei veicoli con targa pari;".

        2. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, č sostituito dal seguente:

        "3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attivitā, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Qualora sia disposta la circolazione a targhe alterne dei veicoli, č in ogni caso prevista nei giorni pari la circolazione dei veicoli con targa pari".



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