XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3571
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice
della strada), e successive modificazioni, č sostituita dalla
seguente:
"b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive
impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro per
i beni e le attivitā culturali; qualora sia disposta la
circolazione a targhe alterne dei veicoli, č in ogni caso
prevista nei giorni pari la circolazione dei veicoli con targa
pari;".
2. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351, č sostituito dal seguente:
"3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere
misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle
attivitā, ivi compreso il traffico veicolare, che
contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie
di allarme. Qualora sia disposta la circolazione a targhe
alterne dei veicoli, č in ogni caso prevista nei giorni pari
la circolazione dei veicoli con targa pari".