XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3562




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sancisce, tra l'altro, al primo comma, che non sono eleggibili a deputato i presidenti delle giunte provinciali ed i sindaci dei comuni con una popolazione superiore a 20.000 abitanti.
        Lo stesso articolo, al terzo comma, stabilisce che: "le cause di ineleggibilità, di cui al primo e secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati" e specifica poi, al settimo comma, che "in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
        Il tema, proprio sotto tale ulteriore profilo, si presenta particolarmente delicato con riguardo alla situazione relativa a chi non cessa dalle funzioni per cui è prevista la ineleggibilità entro i centottanta giorni antecedenti la data di scadenza del quinquennio di durata della legislatura.
        Ciò infatti merita alcune riflessioni dato che la mancanza di una norma chiara pone all'attenzione della Giunta delle elezioni, competente a decidere la questione, la possibilità di approdare a due soluzioni egualmente legittime, logiche e condivisibili, ma assolutamente contrapposte tra loro.
        Infatti, da un lato, si può sostenere che le dimissioni prima dei centottanta giorni dalla scadenza della legislatura sono condizione indispensabile per essere eleggibile, per cui il sindaco o il presidente della provincia, consapevole della scadenza naturale e dell'onere di dimettersi per potersi candidare alle elezioni, deve decidere entro quel termine di cessare dalla carica ricoperta.
        Qualora ciò non avvenga, lo stesso non potrà candidarsi anche nell'ipotesi in cui la Camera dei deputati venga sciolta "anticipatamente".
        Dall'altro lato, si può sostenere che la mancata previsione legislativa in merito consente al sindaco o al presidente della giunta provinciale di essere ritenuto eleggibile per l'ipotesi di scioglimento anticipato ogni qualvolta questo si verifichi e, quindi, anche se ciò dovesse accadere nell'ultimo semestre di legislatura e dovesse precedere anche di pochi giorni (come nel 2001) il termine naturale di scadenza.
        Nel tempo, la Camera dei deputati ha affrontato la questione alcune volte, decidendo sempre in favore della eleggibilità, nella convinzione che tale tesi fosse, in mancanza di diverse espresse disposizioni, a migliore tutela dei diritti dei cittadini. Ciò nella consapevolezza che la eleggibilità rappresenta la regola, mentre le ipotesi di ineleggibilità devono essere espressamente previste. L'incertezza applicativa delle disposizioni richiamate comunque resta e non va dimenticato che nel corso della IV legislatura, la Giunta delle elezioni deliberò, relativamente a due casi sottoposti al suo esame, in modo difforme. L'Assemblea poi uniformò la decisione.
        Al fine di garantire la certezza del diritto e consentire insieme ai soggetti interessati di adottare decisioni nella compiuta coscienza della normativa vigente, occorre una precisazione utile a fissare il termine ultimo per le dimissioni dalla carica di sindaco di comune con determinata popolazione o di presidente di giunta provinciale ai fini della eleggibilità al Parlamento nazionale per il caso di elezioni anticipate con scioglimento delle Camere nel corso dell'ultimo semestre del quinquennio.
        La presente proposta di legge precisa chiaramente che le dimissioni devono comunque intervenire entro il centottantesimo giorno dalla naturale scadenza della legislatura.
        Con riferimento specifico alla popolazione del comune il cui sindaco va dichiarato ineleggibile, sembra opportuno modificare la previsione di cui al citato articolo 7, primo comma, lettera c), che fissa a 20.000 abitanti la soglia di cui si tratta, anche per garantire maggiore uniformità alle previsioni normative del sistema elettorale e fissare come criterio il numero di abitanti che fa scattare il sistema proporzionale per le elezioni del consiglio comunale (articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Ciò in quanto evidentemente il legislatore in quella previsione ha ritenuto che una determinata popolosità di un comune richiede una partecipazione differente (dei partiti) e quindi un diverso coinvolgimento dei cittadini.




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