XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3562
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 7 del testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, sancisce, tra l'altro, al primo comma, che non
sono eleggibili a deputato i presidenti delle giunte
provinciali ed i sindaci dei comuni con una popolazione
superiore a 20.000 abitanti.
Lo stesso articolo, al terzo comma, stabilisce che: "le
cause di ineleggibilità, di cui al primo e secondo comma, non
hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno
centottanta giorni prima della data di scadenza del
quinquennio di durata della Camera dei deputati" e specifica
poi, al settimo comma, che "in caso di scioglimento anticipato
della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilità
anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano
cessate entro i sette giorni successivi alla data di
pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana".
Il tema, proprio sotto tale ulteriore profilo, si presenta
particolarmente delicato con riguardo alla situazione relativa
a chi non cessa dalle funzioni per cui è prevista la
ineleggibilità entro i centottanta giorni antecedenti la data
di scadenza del quinquennio di durata della legislatura.
Ciò infatti merita alcune riflessioni dato che la mancanza
di una norma chiara pone all'attenzione della Giunta delle
elezioni, competente a decidere la questione, la possibilità
di approdare a due soluzioni egualmente legittime, logiche e
condivisibili, ma assolutamente contrapposte tra loro.
Infatti, da un lato, si può sostenere che le dimissioni
prima dei centottanta giorni dalla scadenza della legislatura
sono condizione indispensabile per essere eleggibile, per cui
il sindaco o il presidente della provincia, consapevole della
scadenza naturale e dell'onere di dimettersi per potersi
candidare alle elezioni, deve decidere entro quel termine di
cessare dalla carica ricoperta.
Qualora ciò non avvenga, lo stesso non potrà candidarsi
anche nell'ipotesi in cui la Camera dei deputati venga sciolta
"anticipatamente".
Dall'altro lato, si può sostenere che la mancata
previsione legislativa in merito consente al sindaco o al
presidente della giunta provinciale di essere ritenuto
eleggibile per l'ipotesi di scioglimento anticipato ogni
qualvolta questo si verifichi e, quindi, anche se ciò dovesse
accadere nell'ultimo semestre di legislatura e dovesse
precedere anche di pochi giorni (come nel 2001) il termine
naturale di scadenza.
Nel tempo, la Camera dei deputati ha affrontato la
questione alcune volte, decidendo sempre in favore della
eleggibilità, nella convinzione che tale tesi fosse, in
mancanza di diverse espresse disposizioni, a migliore tutela
dei diritti dei cittadini. Ciò nella consapevolezza che la
eleggibilità rappresenta la regola, mentre le ipotesi di
ineleggibilità devono essere espressamente previste.
L'incertezza applicativa delle disposizioni richiamate
comunque resta e non va dimenticato che nel corso della IV
legislatura, la Giunta delle elezioni deliberò, relativamente
a due casi sottoposti al suo esame, in modo difforme.
L'Assemblea poi uniformò la decisione.
Al fine di garantire la certezza del diritto e consentire
insieme ai soggetti interessati di adottare decisioni nella
compiuta coscienza della normativa vigente, occorre una
precisazione utile a fissare il termine ultimo per le
dimissioni dalla carica di sindaco di comune con determinata
popolazione o di presidente di giunta provinciale ai fini
della eleggibilità al Parlamento nazionale per il caso di
elezioni anticipate con scioglimento delle Camere nel corso
dell'ultimo semestre del quinquennio.
La presente proposta di legge precisa chiaramente che le
dimissioni devono comunque intervenire entro il
centottantesimo giorno dalla naturale scadenza della
legislatura.
Con riferimento specifico alla popolazione del comune il
cui sindaco va dichiarato ineleggibile, sembra opportuno
modificare la previsione di cui al citato articolo 7, primo
comma, lettera c), che fissa a 20.000 abitanti la soglia
di cui si tratta, anche per garantire maggiore uniformità alle
previsioni normative del sistema elettorale e fissare come
criterio il numero di abitanti che fa scattare il sistema
proporzionale per le elezioni del consiglio comunale (articolo
73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
Ciò in quanto evidentemente il legislatore in quella
previsione ha ritenuto che una determinata popolosità di un
comune richiede una partecipazione differente (dei partiti) e
quindi un diverso coinvolgimento dei cittadini.