XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3562




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente:

            "c) i sindaci dei comuni il cui consiglio viene eletto con il metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".


Art. 2.

        1. Al settimo comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo le parole: "scioglimento anticipato della Camera dei deputati,", sono inserite le seguenti: "salvo il caso in cui lo scioglimento intervenga nei centottanta giorni antecedenti alla data di scadenza del quinquennio di durata della stessa,".



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