XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3562
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 7 del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla
seguente:
"c) i sindaci dei comuni il cui consiglio viene
eletto con il metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 73
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267".
Art. 2.
1. Al settimo comma dell'articolo 7 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo le parole:
"scioglimento anticipato della Camera dei deputati,", sono
inserite le seguenti: "salvo il caso in cui lo scioglimento
intervenga nei centottanta giorni antecedenti alla data di
scadenza del quinquennio di durata della stessa,".