XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3560
Onorevoli Colleghi! - La legge vigente per l'elezione
alla Camera dei deputati (cosiddetto "Mattarellum")
contiene molte previsioni che nel tempo sono apparse
complicate, più che articolate, e i cui effetti, a prescindere
dalle buone intenzioni del legislatore dell'epoca, si sono
rivelati contrastanti con le stesse intenzioni dei
proponenti.
Le questioni poste da quella legge sono tante. Tra esse,
la più delicata si presenta il cosiddetto "scorporo", utile,
nelle intenzioni, a mitigare l'eventuale esito positivo delle
elezioni ponendo un correttivo alla volontà degli elettori
manifestata con il voto, attraverso la previsione di una
"penalizzazione" sull'esito del "proporzionale" a carico dei
partiti vincitori nei collegi del "maggioritario".
I seggi del proporzionale sono infatti ripartiti sulla
base dei voti ottenuti dalle liste. Ma non solo. Dai voti
ottenuti da una lista il cui candidato (o candidato collegato)
è stato eletto nell'uninominale si detrae (si scorpora,
appunto), una quota pari al numero di voti conseguiti dal
candidato arrivato secondo, aumentata di uno (e, comunque, non
inferiore al 25 per cento dei voti validi del collegio). Se il
candidato eletto risulta collegato a più liste, la detrazione
avviene pro quota in modo proporzionale ai voti di
ciascuna lista.
Tale meccanismo, apparso subito distorto, prestò il fianco
agli accorgimenti posti in essere dai vari partiti in
competizione che hanno tentato, spesso riuscendoci, di
aggirare l'ostacolo, inventando soluzioni a volte fantasiose,
ma efficaci, che hanno consentito di utilizzare tutti i voti
ottenuti senza consentire alcuno "scorporo".
Meccanismo collaudato al proposito è il ricorso alle
cosiddette "liste civetta".
Alla ripartizione proporzionale non partecipano infatti
tutti i partiti, ma solo quelli che hanno superato la quota di
sbarramento del 4 per cento. Ci sono partiti, dunque, che pur
correndo al proporzionale non accedono alla distribuzione dei
seggi: i loro voti finiscono per essere persi. E sono proprio
questi partiti che possono essere utilizzati come liste
cosiddette "civetta".
Le coalizioni maggiori possono collegare alle liste
civetta la maggior parte dei candidati nei collegi
uninominali, certi che i voti dello scorporo non li
penalizzeranno perché andranno a confluire su partiti che non
superano comunque la soglia del 4 per cento.
Per lo stesso effetto si possono anche creare liste ad
hoc: queste, votate pochissimo nel proporzionale ma
collegate ai candidati vincenti nel maggioritario, vengono
punite dallo scorporo, senza fare danno sostanziale.
L'espediente, come è chiaro, contraddice lo spirito della
legge, che è quello di premiare le forze minori. Ma non la
lettera: nulla vieta infatti di collegare i candidati a
qualsivoglia lista.
La norma in questione, peraltro, è certo tra le più
contrastate dell'intera legge elettorale che per il resto non
ha neppure ottenuto grandi consensi anche in ragione di un
meccanismo misto di maggioritario (75 per cento) e di
proporzionale (25 per cento) con sbarramento al 4 per cento e
scorporo, elaborato, all'epoca, per correggere l'esito del
voto nel senso di salvaguardare alcune presenze in
Parlamento.
Si sono svolte già tre competizioni elettorali (1994, 1996
e 2001) con unanime critica al sistema in sé e, comunque, allo
scorporo che quindi - nell'attesa di una riforma più estesa,
se non complessiva - va abolito.
La presente proposta di legge interviene sul testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e abroga il
numero 2) del comma 1 dell'articolo 77, prevedendo altresì, le
necessarie ulteriori modifiche di coordinamento.