XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3560




        Onorevoli Colleghi! - La legge vigente per l'elezione alla Camera dei deputati (cosiddetto "Mattarellum") contiene molte previsioni che nel tempo sono apparse complicate, più che articolate, e i cui effetti, a prescindere dalle buone intenzioni del legislatore dell'epoca, si sono rivelati contrastanti con le stesse intenzioni dei proponenti.
        Le questioni poste da quella legge sono tante. Tra esse, la più delicata si presenta il cosiddetto "scorporo", utile, nelle intenzioni, a mitigare l'eventuale esito positivo delle elezioni ponendo un correttivo alla volontà degli elettori manifestata con il voto, attraverso la previsione di una "penalizzazione" sull'esito del "proporzionale" a carico dei partiti vincitori nei collegi del "maggioritario".
        I seggi del proporzionale sono infatti ripartiti sulla base dei voti ottenuti dalle liste. Ma non solo. Dai voti ottenuti da una lista il cui candidato (o candidato collegato) è stato eletto nell'uninominale si detrae (si scorpora, appunto), una quota pari al numero di voti conseguiti dal candidato arrivato secondo, aumentata di uno (e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validi del collegio). Se il candidato eletto risulta collegato a più liste, la detrazione avviene pro quota in modo proporzionale ai voti di ciascuna lista.
        Tale meccanismo, apparso subito distorto, prestò il fianco agli accorgimenti posti in essere dai vari partiti in competizione che hanno tentato, spesso riuscendoci, di aggirare l'ostacolo, inventando soluzioni a volte fantasiose, ma efficaci, che hanno consentito di utilizzare tutti i voti ottenuti senza consentire alcuno "scorporo".
        Meccanismo collaudato al proposito è il ricorso alle cosiddette "liste civetta".
        Alla ripartizione proporzionale non partecipano infatti tutti i partiti, ma solo quelli che hanno superato la quota di sbarramento del 4 per cento. Ci sono partiti, dunque, che pur correndo al proporzionale non accedono alla distribuzione dei seggi: i loro voti finiscono per essere persi. E sono proprio questi partiti che possono essere utilizzati come liste cosiddette "civetta".
        Le coalizioni maggiori possono collegare alle liste civetta la maggior parte dei candidati nei collegi uninominali, certi che i voti dello scorporo non li penalizzeranno perché andranno a confluire su partiti che non superano comunque la soglia del 4 per cento.
        Per lo stesso effetto si possono anche creare liste ad hoc: queste, votate pochissimo nel proporzionale ma collegate ai candidati vincenti nel maggioritario, vengono punite dallo scorporo, senza fare danno sostanziale. L'espediente, come è chiaro, contraddice lo spirito della legge, che è quello di premiare le forze minori. Ma non la lettera: nulla vieta infatti di collegare i candidati a qualsivoglia lista.
        La norma in questione, peraltro, è certo tra le più contrastate dell'intera legge elettorale che per il resto non ha neppure ottenuto grandi consensi anche in ragione di un meccanismo misto di maggioritario (75 per cento) e di proporzionale (25 per cento) con sbarramento al 4 per cento e scorporo, elaborato, all'epoca, per correggere l'esito del voto nel senso di salvaguardare alcune presenze in Parlamento.
        Si sono svolte già tre competizioni elettorali (1994, 1996 e 2001) con unanime critica al sistema in sé e, comunque, allo scorporo che quindi - nell'attesa di una riforma più estesa, se non complessiva - va abolito.
        La presente proposta di legge interviene sul testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e abroga il numero 2) del comma 1 dell'articolo 77, prevedendo altresì, le necessarie ulteriori modifiche di coordinamento.




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