XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3560
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni, il numero 2) è
abrogato.
2. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 2, primo periodo, le
parole: "numero 2)" sono sostituite dalle seguenti: "numero
4)";
b) all'articolo 77, comma 1, numero 5), le parole:
"la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
nonché," sono soppresse;
c) all'articolo 83, comma 1, il numero 1) è
sostituito dal seguente:
"1) determina il totale dei voti validi ottenuti da
ciascuna lista sul piano nazionale. Esso è dato dalla somma
dei voti validi conseguiti nelle singole circoscrizioni dalle
liste aventi il medesimo contrassegno";
d) all'articolo 83, comma 1, numero 3), il primo e
il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "tra le liste
di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base al
totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista sul piano
nazionale. A tal fine divide il totale dei voti validi delle
liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da
attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il
quoziente elettorale nazionale";
e) all'articolo 83, comma 1, numero 3), quarto
periodo, le parole: "la cifra elettorale nazionale" sono
sostituite dalle seguenti: "il maggior numero di voti
validi";
f) all'articolo 83, comma 1, numero 4), terzo
periodo, le parole: "la somma delle cifre elettorali
circoscrizionali conseguite" sono sostituite dalle seguenti:
"il totale dei voti validi conseguiti".