XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3560




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il numero 2) è abrogato.
        2. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 18, comma 2, primo periodo, le parole: "numero 2)" sono sostituite dalle seguenti: "numero 4)";

            b) all'articolo 77, comma 1, numero 5), le parole: "la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché," sono soppresse;

            c) all'articolo 83, comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:

        "1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista sul piano nazionale. Esso è dato dalla somma dei voti validi conseguiti nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno";

            d) all'articolo 83, comma 1, numero 3), il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base al totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista sul piano nazionale. A tal fine divide il totale dei voti validi delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale";

            e) all'articolo 83, comma 1, numero 3), quarto periodo, le parole: "la cifra elettorale nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "il maggior numero di voti validi";
            f) all'articolo 83, comma 1, numero 4), terzo periodo, le parole: "la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite" sono sostituite dalle seguenti: "il totale dei voti validi conseguiti".



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