XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3559
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
vuole costituire la cornice entro la quale le varie iniziative
legislative assunte in materia di conciliazione si possano
integrare e armonizzare tra loro come tessere di un più ampio
mosaico di una nuova modalità di esplicazione della giustizia
civile.
Ci proponiamo di perseguire con la presente proposta di
legge cinque obiettivi inseriti nel quadro della
coesistenzialità tra giustizia ordinaria e risoluzione
negoziale delle controversie; coesistenzialità che,
coerentemente con quanto disposto dalla nostra Costituzione,
considera l'accesso alla giustizia non solo accesso alla
giurisdizione, ma anche accesso alle procedure alternative
alla definizione giurisdizionale dei conflitti.
Il primo obiettivo riguarda il ruolo di garanzia che gli
organi di conciliazione da istituire devono assicurare ai
cittadini. Tale ruolo consiste nell'adattare il patrimonio di
garanzie che qualifica la giurisdizione, alle procedure e alle
tecniche di risoluzione alternativa. Ci riferiamo in
particolare all'indipendenza e all'imparzialità della
qualificazione professionale del soggetto che dovrà gestire le
procedure di conciliazione. Ciò non vuol dire
giurisdizionalizzare i procedimenti di ADR (Alternative
dispute resolution), ma garantire l'affidamento delle parti
verso tale specifico provvedimento.
Il secondo obiettivo riguarda l'omogeneità, sul territorio
nazionale, degli organi che dovranno amministrare la
conciliazione extragiudiziaria. Le sedi, le strutture
organizzative, il personale, i costi e così via dovranno
essere sostanzialmente uniformi e pressoché identici per tutti
gli organismi conciliativi, da istituire presso tutti i
tribunali d'Italia.
Il terzo obiettivo concerne l'insegnamento delle tecniche
di mediazione e di risoluzione negoziale delle controversie
con modalità caratterizzate da alta qualificazione. Il sapere
giuridico in generale e la pratica forense non esauriscono le
qualità tecniche richieste nei procedimenti conciliativi. A
questo riguardo, il ruolo che gli avvocati dovranno svolgere,
sia nella fase di costituzione delle camere di conciliazione,
sia nel ruolo di conciliatori, appare determinante ai fini di
un corretto svolgimento dell'intera iniziativa.
Il quarto obiettivo riguarda il controllo e la
pianificazione, tramite un apposito organo nazionale, dei
soggetti istituzionali e privati che daranno vita al sistema
di conciliazione. Tale organo potrà costituire un osservatorio
permanente su di una realtà in costante evoluzione, che
potrebbe quindi richiedere eventuali modifiche legislative e
correzioni amministrative all'attuale impianto.
Infine, il quinto obiettivo, ovvero la scelta di
orientare, per quanto possibile, le controversie verso sistemi
di risoluzione alternativa alla giurisdizione, richiede
l'incentivazione di natura fiscale ed interventi di natura
finanziaria, oltre che l'attribuzione di efficacia esecutiva
agli accordi raggiunti in sede di organi istituzionalmente
riconosciuti.