XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3559




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vuole costituire la cornice entro la quale le varie iniziative legislative assunte in materia di conciliazione si possano integrare e armonizzare tra loro come tessere di un più ampio mosaico di una nuova modalità di esplicazione della giustizia civile.
        Ci proponiamo di perseguire con la presente proposta di legge cinque obiettivi inseriti nel quadro della coesistenzialità tra giustizia ordinaria e risoluzione negoziale delle controversie; coesistenzialità che, coerentemente con quanto disposto dalla nostra Costituzione, considera l'accesso alla giustizia non solo accesso alla giurisdizione, ma anche accesso alle procedure alternative alla definizione giurisdizionale dei conflitti.
        Il primo obiettivo riguarda il ruolo di garanzia che gli organi di conciliazione da istituire devono assicurare ai cittadini. Tale ruolo consiste nell'adattare il patrimonio di garanzie che qualifica la giurisdizione, alle procedure e alle tecniche di risoluzione alternativa. Ci riferiamo in particolare all'indipendenza e all'imparzialità della qualificazione professionale del soggetto che dovrà gestire le procedure di conciliazione. Ciò non vuol dire giurisdizionalizzare i procedimenti di ADR (Alternative dispute resolution), ma garantire l'affidamento delle parti verso tale specifico provvedimento.
        Il secondo obiettivo riguarda l'omogeneità, sul territorio nazionale, degli organi che dovranno amministrare la conciliazione extragiudiziaria. Le sedi, le strutture organizzative, il personale, i costi e così via dovranno essere sostanzialmente uniformi e pressoché identici per tutti gli organismi conciliativi, da istituire presso tutti i tribunali d'Italia.
        Il terzo obiettivo concerne l'insegnamento delle tecniche di mediazione e di risoluzione negoziale delle controversie con modalità caratterizzate da alta qualificazione. Il sapere giuridico in generale e la pratica forense non esauriscono le qualità tecniche richieste nei procedimenti conciliativi. A questo riguardo, il ruolo che gli avvocati dovranno svolgere, sia nella fase di costituzione delle camere di conciliazione, sia nel ruolo di conciliatori, appare determinante ai fini di un corretto svolgimento dell'intera iniziativa.
        Il quarto obiettivo riguarda il controllo e la pianificazione, tramite un apposito organo nazionale, dei soggetti istituzionali e privati che daranno vita al sistema di conciliazione. Tale organo potrà costituire un osservatorio permanente su di una realtà in costante evoluzione, che potrebbe quindi richiedere eventuali modifiche legislative e correzioni amministrative all'attuale impianto.
        Infine, il quinto obiettivo, ovvero la scelta di orientare, per quanto possibile, le controversie verso sistemi di risoluzione alternativa alla giurisdizione, richiede l'incentivazione di natura fiscale ed interventi di natura finanziaria, oltre che l'attribuzione di efficacia esecutiva agli accordi raggiunti in sede di organi istituzionalmente riconosciuti.




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