XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3559
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Camere di conciliazione presso i tribunali).
1. Ogni consiglio dell'ordine degli avvocati istituisce
presso il tribunale di pertinenza una camera di conciliazione
al fine di fornire la possibilità di esperire un procedimento
di conciliazione.
2. La camera di conciliazione ha sede presso il tribunale
e si avvale dell'organizzazione del consiglio dell'ordine
degli avvocati e delle strutture del personale degli uffici
giudiziari del circondario del tribunale.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fissati i princìpi generali
diretti a garantire che gli statuti delle camere di
conciliazione siano improntati all'indipendenza, alla
imparzialità e alla assenza di qualsiasi profilo di interesse
personale e lucrativo nella organizzazione interna e nella
prestazione del servizio. Gli statuti sono soggetti
all'approvazione della Commissione di cui all'articolo 7.
4. Presso ogni camera di conciliazione è istituito un
elenco di esperti conciliatori cui possono accedere gli
avvocati che hanno superato il corso di formazione di cui
all'articolo 6.
Art. 2.
(Procedimento di conciliazione).
1. Davanti alle camere di conciliazione di cui
all'articolo 1, il procedimento si svolge senza alcuna
formalità e garantisce la riservatezza delle dichiarazioni
delle parti e dell'attività svolta.
2. L'istanza di conciliazione è proposta anche
verbalmente. I procedimenti di conciliazione sono assegnati,
in assenza di designazione concorde delle parti, secondo
criteri di automatismo. Il conciliatore designato convoca le
parti e formula una o più proposte di accordo, tenuto conto di
quelle formulate dalle parti.
3. Se le parti si conciliano, si redige il processo
verbale che ha forza esecutiva per l'espropriazione forzata,
per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale.
4. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, si redige
un processo verbale che contiene la raccomandazione del
conciliatore in ordine alla soluzione del conflitto e le
valutazioni delle parti.
5. Il procedimento può essere promosso su istanza
congiunta delle parti anche durante il corso di un giudizio
civile contenzioso, previo provvedimento di sospensione ai
sensi dell'articolo 296 del codice di procedura civile.
6. Se la parte chiamata ad intervenire al procedimento non
si presenta, l'istante può ottenere un'attestazione della
mancata comparizione.
7. La durata del procedimento deve essere contenuta
nell'arco di sessanta giorni e può essere protratta sino a
novanta giorni, solo in caso di accordo delle parti.
8. Davanti al conciliatore le parti devono comparire
personalmente, e possono farsi assistere da un difensore.
Art. 3.
(Costi, spese ed esenzioni relativi
al procedimento di conciliazione).
1. L'indennità spettante al conciliatore è posta a carico
delle parti, nel caso di raggiungimento dell'accordo o di
mancata conciliazione, se l'istanza è stata proposta
congiuntamente; altrimenti, è posta a carico della parte
istante.
2. I verbali di conciliazione di valore non superiore a
50.000 euro sono esenti dalla imposta di registro.
3. La camera di conciliazione cura un servizio gratuito di
assistenza agli utenti che intendono proporre istanza di
conciliazione.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, è
periodicamente determinato l'ammontare minimo e massimo
dell'indennità spettante al conciliatore, in base a criteri di
proporzione all'attività svolta e all'esito del procedimento,
in misura tale da garantire la più ampia possibilità di
accesso e il rispetto dei princìpi di cui alla raccomandazione
98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L
n. 115 del 17 aprile 1998.
Art. 4.
(Registro delle associazioni degli enti di risoluzione
negoziale e di mediazione dei conflitti).
1. Con regolamenti adottati dal Ministro della giustizia,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede alla istituzione presso il Ministero
della giustizia di un registro nazionale delle associazioni e
degli enti presso i quali è possibile esperire un procedimento
per la risoluzione negoziale dei conflitti. Le associazioni e
gli enti si iscrivono altresì nel registro tenuto presso la
corte di appello nel cui distretto intendono operare.
2. Condizione per l'iscrizione nel registro è
l'approvazione, da parte della Commissione di cui all'articolo
7, dello statuto dell'associazione o dell'ente che, a tale
fine, deve rispondere ai seguenti requisiti generali:
democraticità dell'organizzazione interna, rispetto dei
princìpi di indipendenza, imparzialità, trasparenza e
qualificazione professionale.
3. Gli organismi e gli enti che forniscono servizi per la
risoluzione negoziale dei conflitti tra i consumatori e
imprese devono altresì conformarsi ai princìpi indicati nella
raccomandazione 98/257/CE della Commissione del 30 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
serie L n. 115 del 17 aprile 1998.
4. Il registro è tenuto dalla Commissione di cui
all'articolo 7; si compone di due sezioni nelle quali le
associazioni e gli enti sono iscritti a seconda che i loro
statuti escludano o meno finalità lucrative nella prestazione
dei servizi.
Art. 5
(Procedimenti di risoluzione negoziale
ed effetti giuridici degli accordi).
1. Presso gli organismi e gli enti di cui all'articolo 4
possono essere esperiti procedimenti di conciliazione, di
valutazione preventiva dei conflitti, di arbitrato, di
mediazione e di altre procedure intese a mettere in contatto
le parti al fine di una soluzione autodeterminata del
conflitto. In tali procedure le parti in conflitto possono
farsi assistere da avvocati e da esperti.
2. Le parti concordemente possono chiedere la sospensione
del processo civile in corso al fine di esperire uno dei
procedimenti indicati nel comma 1 davanti ad uno degli enti o
delle associazioni iscritti nel registro di cui all'articolo
4.
3. Gli enti e le associazioni di cui al comma 2 devono
fornire una informazione completa e comprensibile sui
procedimenti esperibili, sugli elenchi dei conciliatori, degli
arbitri, dei mediatori o dei consulenti, sui tempi e sui costi
delle procedure.
4. Gli accordi con effetti giuridici vincolanti, raggiunti
all'esito dei procedimenti di conciliazione, di mediazione o
in altri procedimenti assimilabili possono essere sottoposti
all'omologazione con ricorso al tribunale del luogo ove ha
sede l'ente o l'organizzazione o del luogo ove è stato
sottoscritto l'accordo.
5. All'esito favorevole del procedimento di omologazione,
nel corso del quale sono verificate la regolarità formale e la
validità negoziale dell'accordo, la scrittura privata
acquisisce forza esecutiva per l'espropriazione forzata, per
l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca
giudiziale.
6. Le procedure sono affidate a un soggetto iscritto negli
elenchi di cui al comma 3 indicato concordemente fra le parti
o, in difetto, secondo criteri di designazione automatica.
Art. 6.
(Formazione degli esperti conciliatori).
1. Il Ministero della giustizia cura l'organizzazione di
corsi di formazione per esperti conciliatori, da svolgere
presso ogni distretto di corte d'appello, al cui esito è
rilasciato un attestato, nel caso di valutazione finale
positiva. Con regolamenti del Ministro della giustizia,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono determinati i contenuti e le
modalità della valutazione finale. Con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e delle attività produttive, sono altresì
stabiliti la misura dell'importo da versare per la
partecipazione al corso ed i requisiti per l'ammissione allo
stesso. Tali importi sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del
Ministero della giustizia.
2. Fino al funzionamento dei corsi destinati alla
formazione dei conciliatori e dei mediatori che accederanno
alle camere di conciliazione, la Commissione di cui
all'articolo 7 rilascia, ai soggetti che aspirano ad operare
immediatamente in tali organismi come conciliatori o
mediatori, giudizi di abilitazione sulla base delle esperienze
professionali e di formazione già acquisite. I giudizi di
abilitazione non devono essere richiesti da parte degli
avvocati, che possono operare direttamente al momento
dell'istituzione delle camere di conciliazione presso i
tribunali.
3. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni
con università ed enti pubblici o privati, che diano la
propria disponibilità a concorrere alla migliore formazione
degli esperti conciliatori, anche ai sensi dell'articolo 43
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
Art. 7.
(Commissione nazionale per l'accesso alla giustizia e la
risoluzione negoziale delle controversie).
1. Con regolamento del Ministro della giustizia, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, è istituita la Commissione nazionale per
l'accesso alla giustizia e la risoluzione negoziale delle
controversie, di seguito denominata "Commissione".
2. Il Ministro della giustizia nomina il presidente della
Commissione e cinque componenti designati, rispettivamente,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal
Ministro della giustizia, dal Ministro delle attività
produttive e dal Ministro dell'economia e delle finanze; lo
stesso Ministro della giustizia nomina degli esperti, in
numero non superiore a quattro, nella materia dei procedimenti
e dei profili organizzativi dell'attività delle camere di
conciliazione, degli enti e delle associazioni di cui
all'articolo 4.
3. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) vigilare sull'effettivo perseguimento delle
finalità istitutive da parte delle istituzioni pubbliche degli
enti privati operanti nel settore della soluzione negoziale
delle controversie civili adottando i provvedimenti
necessari;
b) provvedere alla tenuta del registro di cui
all'articolo 4;
c) sovraintendere alla organizzazione dei corsi di
cui all'articolo 6 e curare il collegamento con le istituzioni
pubbliche e con gli enti privati che hanno come finalità la
soluzione negoziale delle controversie civili;
d) promuovere lo studio delle tematiche che
costituiscono oggetto della presente legge in funzione della
proposizione di innovazioni normative e di indirizzi
gestionali adeguati.
4. La Commissione si avvale della struttura e del
personale del Ministero della giustizia.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite
le indennità per i componenti la Commissione.
Art. 8.
(Norme finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.