XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3559




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Camere di conciliazione presso i tribunali).

        1. Ogni consiglio dell'ordine degli avvocati istituisce presso il tribunale di pertinenza una camera di conciliazione al fine di fornire la possibilità di esperire un procedimento di conciliazione.
        2. La camera di conciliazione ha sede presso il tribunale e si avvale dell'organizzazione del consiglio dell'ordine degli avvocati e delle strutture del personale degli uffici giudiziari del circondario del tribunale.
        3. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i princìpi generali diretti a garantire che gli statuti delle camere di conciliazione siano improntati all'indipendenza, alla imparzialità e alla assenza di qualsiasi profilo di interesse personale e lucrativo nella organizzazione interna e nella prestazione del servizio. Gli statuti sono soggetti all'approvazione della Commissione di cui all'articolo 7.
        4. Presso ogni camera di conciliazione è istituito un elenco di esperti conciliatori cui possono accedere gli avvocati che hanno superato il corso di formazione di cui all'articolo 6.


Art. 2.

(Procedimento di conciliazione).

        1. Davanti alle camere di conciliazione di cui all'articolo 1, il procedimento si svolge senza alcuna formalità e garantisce la riservatezza delle dichiarazioni delle parti e dell'attività svolta.
        2. L'istanza di conciliazione è proposta anche verbalmente. I procedimenti di conciliazione sono assegnati, in assenza di designazione concorde delle parti, secondo criteri di automatismo. Il conciliatore designato convoca le parti e formula una o più proposte di accordo, tenuto conto di quelle formulate dalle parti.
        3. Se le parti si conciliano, si redige il processo verbale che ha forza esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
        4. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, si redige un processo verbale che contiene la raccomandazione del conciliatore in ordine alla soluzione del conflitto e le valutazioni delle parti.
        5. Il procedimento può essere promosso su istanza congiunta delle parti anche durante il corso di un giudizio civile contenzioso, previo provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura civile.
        6. Se la parte chiamata ad intervenire al procedimento non si presenta, l'istante può ottenere un'attestazione della mancata comparizione.
        7. La durata del procedimento deve essere contenuta nell'arco di sessanta giorni e può essere protratta sino a novanta giorni, solo in caso di accordo delle parti.
        8. Davanti al conciliatore le parti devono comparire personalmente, e possono farsi assistere da un difensore.


Art. 3.

(Costi, spese ed esenzioni relativi
al procedimento di conciliazione).

        1. L'indennità spettante al conciliatore è posta a carico delle parti, nel caso di raggiungimento dell'accordo o di mancata conciliazione, se l'istanza è stata proposta congiuntamente; altrimenti, è posta a carico della parte istante.
        2. I verbali di conciliazione di valore non superiore a 50.000 euro sono esenti dalla imposta di registro.
        3. La camera di conciliazione cura un servizio gratuito di assistenza agli utenti che intendono proporre istanza di conciliazione.
        4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è periodicamente determinato l'ammontare minimo e massimo dell'indennità spettante al conciliatore, in base a criteri di proporzione all'attività svolta e all'esito del procedimento, in misura tale da garantire la più ampia possibilità di accesso e il rispetto dei princìpi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 115 del 17 aprile 1998.


Art. 4.

(Registro delle associazioni degli enti di risoluzione
negoziale e di mediazione dei conflitti).

        1. Con regolamenti adottati dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla istituzione presso il Ministero della giustizia di un registro nazionale delle associazioni e degli enti presso i quali è possibile esperire un procedimento per la risoluzione negoziale dei conflitti. Le associazioni e gli enti si iscrivono altresì nel registro tenuto presso la corte di appello nel cui distretto intendono operare.
        2. Condizione per l'iscrizione nel registro è l'approvazione, da parte della Commissione di cui all'articolo 7, dello statuto dell'associazione o dell'ente che, a tale fine, deve rispondere ai seguenti requisiti generali: democraticità dell'organizzazione interna, rispetto dei princìpi di indipendenza, imparzialità, trasparenza e qualificazione professionale.
        3. Gli organismi e gli enti che forniscono servizi per la risoluzione negoziale dei conflitti tra i consumatori e imprese devono altresì conformarsi ai princìpi indicati nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione del 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 115 del 17 aprile 1998.
        4. Il registro è tenuto dalla Commissione di cui all'articolo 7; si compone di due sezioni nelle quali le associazioni e gli enti sono iscritti a seconda che i loro statuti escludano o meno finalità lucrative nella prestazione dei servizi.


Art. 5

(Procedimenti di risoluzione negoziale
ed effetti giuridici degli accordi).

        1. Presso gli organismi e gli enti di cui all'articolo 4 possono essere esperiti procedimenti di conciliazione, di valutazione preventiva dei conflitti, di arbitrato, di mediazione e di altre procedure intese a mettere in contatto le parti al fine di una soluzione autodeterminata del conflitto. In tali procedure le parti in conflitto possono farsi assistere da avvocati e da esperti.
        2. Le parti concordemente possono chiedere la sospensione del processo civile in corso al fine di esperire uno dei procedimenti indicati nel comma 1 davanti ad uno degli enti o delle associazioni iscritti nel registro di cui all'articolo 4.
        3. Gli enti e le associazioni di cui al comma 2 devono fornire una informazione completa e comprensibile sui procedimenti esperibili, sugli elenchi dei conciliatori, degli arbitri, dei mediatori o dei consulenti, sui tempi e sui costi delle procedure.
        4. Gli accordi con effetti giuridici vincolanti, raggiunti all'esito dei procedimenti di conciliazione, di mediazione o in altri procedimenti assimilabili possono essere sottoposti all'omologazione con ricorso al tribunale del luogo ove ha sede l'ente o l'organizzazione o del luogo ove è stato sottoscritto l'accordo.
        5. All'esito favorevole del procedimento di omologazione, nel corso del quale sono verificate la regolarità formale e la validità negoziale dell'accordo, la scrittura privata acquisisce forza esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
        6. Le procedure sono affidate a un soggetto iscritto negli elenchi di cui al comma 3 indicato concordemente fra le parti o, in difetto, secondo criteri di designazione automatica.


Art. 6.

(Formazione degli esperti conciliatori).

        1. Il Ministero della giustizia cura l'organizzazione di corsi di formazione per esperti conciliatori, da svolgere presso ogni distretto di corte d'appello, al cui esito è rilasciato un attestato, nel caso di valutazione finale positiva. Con regolamenti del Ministro della giustizia, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i contenuti e le modalità della valutazione finale. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, sono altresì stabiliti la misura dell'importo da versare per la partecipazione al corso ed i requisiti per l'ammissione allo stesso. Tali importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
        2. Fino al funzionamento dei corsi destinati alla formazione dei conciliatori e dei mediatori che accederanno alle camere di conciliazione, la Commissione di cui all'articolo 7 rilascia, ai soggetti che aspirano ad operare immediatamente in tali organismi come conciliatori o mediatori, giudizi di abilitazione sulla base delle esperienze professionali e di formazione già acquisite. I giudizi di abilitazione non devono essere richiesti da parte degli avvocati, che possono operare direttamente al momento dell'istituzione delle camere di conciliazione presso i tribunali.
        3. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con università ed enti pubblici o privati, che diano la propria disponibilità a concorrere alla migliore formazione degli esperti conciliatori, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.


Art. 7.

(Commissione nazionale per l'accesso alla giustizia e la
risoluzione negoziale delle controversie).

        1. Con regolamento del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituita la Commissione nazionale per l'accesso alla giustizia e la risoluzione negoziale delle controversie, di seguito denominata "Commissione".
        2. Il Ministro della giustizia nomina il presidente della Commissione e cinque componenti designati, rispettivamente, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della giustizia, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro dell'economia e delle finanze; lo stesso Ministro della giustizia nomina degli esperti, in numero non superiore a quattro, nella materia dei procedimenti e dei profili organizzativi dell'attività delle camere di conciliazione, degli enti e delle associazioni di cui all'articolo 4.
        3. La Commissione ha i seguenti compiti:

                a) vigilare sull'effettivo perseguimento delle finalità istitutive da parte delle istituzioni pubbliche degli enti privati operanti nel settore della soluzione negoziale delle controversie civili adottando i provvedimenti necessari;

                b) provvedere alla tenuta del registro di cui all'articolo 4;

                c) sovraintendere alla organizzazione dei corsi di cui all'articolo 6 e curare il collegamento con le istituzioni pubbliche e con gli enti privati che hanno come finalità la soluzione negoziale delle controversie civili;
                d) promuovere lo studio delle tematiche che costituiscono oggetto della presente legge in funzione della proposizione di innovazioni normative e di indirizzi gestionali adeguati.

        4. La Commissione si avvale della struttura e del personale del Ministero della giustizia.
        5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le indennità per i componenti la Commissione.


Art. 8.

(Norme finanziarie).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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