XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3556
Onorevoli Colleghi! - Gli eventi alluvionali dei mesi
di novembre e dicembre 2002 hanno creato una situazione di
gravissimo disagio per le popolazioni colpite ed hanno causato
danni particolarmente ingenti alle attività produttive
localizzate nelle regioni interessate dalla calamità. Per
evitare che alle perdite dirette o indirette, già di per sé
particolarmente gravi, si aggiunga l'aggravio di un sistema
sanzionatorio che non riconosca l'eccezionalità
dell'emergenza, è necessario adottare un provvedimento di
sanatoria delle sanzioni e degli interessi relativi alle
obbligazioni tributarie.
La presente proposta di legge è quindi finalizzata alla
sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai
versamenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 25
novembre 2002 e il 31 marzo 2003 nei confronti dei soggetti,
residenti nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 25 novembre 2002.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
288 del 9 dicembre 2002, è stato dichiarato lo stato di
emergenza relativamente agli eventi alluvionali verificatisi,
nel mese di novembre 2002, nelle regioni Liguria, Lombardia,
Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna,
rinviando a successive ordinanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, l'individuazione degli specifici ambiti comunali
interessati.
Visti gli elenchi predisposti dagli uffici territoriali
del Governo competenti dei comuni che hanno subìto danni
diretti o indiretti a seguito dei predetti eventi alluvionali
e considerato che, per i soggetti residenti nei comuni di cui
sopra, sussiste l'impossibilità di rispettare le scadenze di
legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari, la
presente proposta di legge sospende i termini degli
adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo
compreso tra il 25 novembre 2002 e il 31 marzo 2003 nei
confronti delle popolazioni e dei soggetti aventi sede nelle
zone colpite nonché dei soggetti operanti altrove,
limitatamente alle obbligazioni che afferiscono ad attività
svolte nelle province colpite dalle calamità in questione.