XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3556




        Onorevoli Colleghi! - Gli eventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 2002 hanno creato una situazione di gravissimo disagio per le popolazioni colpite ed hanno causato danni particolarmente ingenti alle attività produttive localizzate nelle regioni interessate dalla calamità. Per evitare che alle perdite dirette o indirette, già di per sé particolarmente gravi, si aggiunga l'aggravio di un sistema sanzionatorio che non riconosca l'eccezionalità dell'emergenza, è necessario adottare un provvedimento di sanatoria delle sanzioni e degli interessi relativi alle obbligazioni tributarie.
        La presente proposta di legge è quindi finalizzata alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 25 novembre 2002 e il 31 marzo 2003 nei confronti dei soggetti, residenti nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 25 novembre 2002.
        Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, è stato dichiarato lo stato di emergenza relativamente agli eventi alluvionali verificatisi, nel mese di novembre 2002, nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, rinviando a successive ordinanze, da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'individuazione degli specifici ambiti comunali interessati.
        Visti gli elenchi predisposti dagli uffici territoriali del Governo competenti dei comuni che hanno subìto danni diretti o indiretti a seguito dei predetti eventi alluvionali e considerato che, per i soggetti residenti nei comuni di cui sopra, sussiste l'impossibilità di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari, la presente proposta di legge sospende i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo compreso tra il 25 novembre 2002 e il 31 marzo 2003 nei confronti delle popolazioni e dei soggetti aventi sede nelle zone colpite nonché dei soggetti operanti altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono ad attività svolte nelle province colpite dalle calamità in questione.




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