XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3556




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 25 novembre 2002 avevano il domicilio o la residenza nei comuni situati nelle province colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 25 novembre 2002, sono sospesi, dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale e assimilata, dovuti all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale o operativa alla data del 25 novembre 2002 nei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché di tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte negli stessi comuni.
        3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta degli interessati di cui ai commi 1 e 2 non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione di cui alla presente legge. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.
        4. Gli adempimenti e i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, devono essere effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza dello stesso periodo.
        5. I redditi dei fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi calamitosi di cui al comma 1, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta comunale sugli immobili fino alla definitiva ricostruzione e dichiarazione di agibilità dei fabbricati stessi. I contribuenti interessati devono richiedere al comune il rilascio di un certificato, da esibire a richiesta, attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati.
        6. Per i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 e per gli uffici finanziari aventi competenza in uno dei comuni di cui al medesimo comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti e indiretti che scadono tra il 25 novembre 2002 ed il 31 marzo 2003. Sono sospesi, nei confronti dei medesimi soggetti, fino al 31 marzo 2003, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale. Per i concessionari della riscossione sono ugualmente sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.



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