XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3556
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità
di sostituti d'imposta, che alla data del 25 novembre 2002
avevano il domicilio o la residenza nei comuni situati nelle
province colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a
partire dal 25 novembre 2002, sono sospesi, dal 25 novembre
2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti e
ai versamenti tributari nonché i versamenti di entrate aventi
natura patrimoniale e assimilata, dovuti all'amministrazione
finanziaria e ad enti pubblici anche locali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì
nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti
d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale o
operativa alla data del 25 novembre 2002 nei comuni di cui al
medesimo comma 1, nonché di tutti i soggetti aventi residenza
o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che
afferiscono in via esclusiva alle attività svolte negli stessi
comuni.
3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro
domicilio fiscale, a richiesta degli interessati di cui ai
commi 1 e 2 non devono operare le ritenute alla fonte nel
periodo di sospensione di cui alla presente legge. La
sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a
titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25,
25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. Le ritenute già operate devono
comunque essere versate.
4. Gli adempimenti e i versamenti, i cui termini scadono
nel periodo di sospensione di cui al comma 1, devono essere
effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza
dello stesso periodo.
5. I redditi dei fabbricati distrutti o oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o
parzialmente per effetto degli eventi calamitosi di cui al
comma 1, non concorrono alla formazione del reddito imponibile
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta comunale sugli immobili fino alla definitiva
ricostruzione e dichiarazione di agibilità dei fabbricati
stessi. I contribuenti interessati devono richiedere al comune
il rilascio di un certificato, da esibire a richiesta,
attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o
parziale dei fabbricati.
6. Per i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 e per gli
uffici finanziari aventi competenza in uno dei comuni di cui
al medesimo comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza, relativi ai tributi diretti e indiretti che scadono
tra il 25 novembre 2002 ed il 31 marzo 2003. Sono sospesi, nei
confronti dei medesimi soggetti, fino al 31 marzo 2003, tutti
i termini relativi ai procedimenti amministrativi e
giurisdizionali in materia fiscale. Per i concessionari della
riscossione sono ugualmente sospesi fino al 31 marzo 2003 i
termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei
confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.