XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3553
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
volta ad estendere la disposizione dell'articolo 24 della
legge 18 agosto 1978, n. 497, che esenta i militari di
carriera dal requisito della residenza nel comune dove sorge
la costruzione sociale - soltanto ai fini dell'accesso ai
mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle
norme vigenti fino al 1978 - a tutti gli appartenenti alle
Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono
cooperative edilizie per l'accesso alla prima casa.
La proposta - che non comporta oneri di alcun genere -
interessa molti ufficiali e sottufficiali di carriera che con
non pochi sacrifici personali accedono alle cooperative
edilizie per un alloggio economico e corrono il rischio di non
averlo assegnato dopo anni di attesa perché nel giorno
dell'assegnazione, della prenotazione o della consegna, non
risultano residenti nel comune dove sorge l'edificio assistito
dal contributo pubblico, come viene ancora richiesto da
numerose disposizioni succedutesi nel tempo sulla materia.
Infatti un militare di carriera può essere trasferito in
qualsiasi momento in una sede diversa da quella dove sorge
l'edificio della cooperativa, anche pochi giorni prima della
data di iscrizione a socio, di prenotazione, di assegnazione o
di consegna dell'alloggio e ritornarvi a distanza di tempo.
In concreto, gli appartenenti alle Forze armate e alle
Forze di polizia, specie i più giovani, soggetti a più
frequenti trasferimenti, non essendo mai in grado di
predeterminare la loro residenza in una certa sede ad una
certa data, qualora non venissero esentati in ogni caso
dall'obbligo della residenza, non potrebbero mai acquisire un
alloggio di cooperativa assistita dal contributo pubblico.
La decorrenza dal 1^ gennaio 1992, ha lo scopo di
garantire l'acquisizione dell'alloggio a soci di cooperative
formate da un decennio e non ancora giunte in porto per vari
motivi.