XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3553




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta ad estendere la disposizione dell'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che esenta i militari di carriera dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale - soltanto ai fini dell'accesso ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle norme vigenti fino al 1978 - a tutti gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie per l'accesso alla prima casa.
        La proposta - che non comporta oneri di alcun genere - interessa molti ufficiali e sottufficiali di carriera che con non pochi sacrifici personali accedono alle cooperative edilizie per un alloggio economico e corrono il rischio di non averlo assegnato dopo anni di attesa perché nel giorno dell'assegnazione, della prenotazione o della consegna, non risultano residenti nel comune dove sorge l'edificio assistito dal contributo pubblico, come viene ancora richiesto da numerose disposizioni succedutesi nel tempo sulla materia.
        Infatti un militare di carriera può essere trasferito in qualsiasi momento in una sede diversa da quella dove sorge l'edificio della cooperativa, anche pochi giorni prima della data di iscrizione a socio, di prenotazione, di assegnazione o di consegna dell'alloggio e ritornarvi a distanza di tempo.
        In concreto, gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, specie i più giovani, soggetti a più frequenti trasferimenti, non essendo mai in grado di predeterminare la loro residenza in una certa sede ad una certa data, qualora non venissero esentati in ogni caso dall'obbligo della residenza, non potrebbero mai acquisire un alloggio di cooperativa assistita dal contributo pubblico.
        La decorrenza dal 1^ gennaio 1992, ha lo scopo di garantire l'acquisizione dell'alloggio a soci di cooperative formate da un decennio e non ancora giunte in porto per vari motivi.




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