XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3553




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le disposizioni dell'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, si applicano, a decorrere dal 1^ gennaio 1992, a tutte le cooperative edilizie, costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio-decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.



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