XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3553
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le disposizioni dell'articolo 24 della legge 18 agosto
1978, n. 497, si applicano, a decorrere dal 1^ gennaio 1992, a
tutte le cooperative edilizie, costituite tra gli appartenenti
alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della
guardia di finanza e alle Forze di polizia, comunque
finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate
dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed
economica, di cui al regio-decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e
successive modificazioni.