XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3551
Onorevoli Deputati! - La firma dell'Accordo di
collaborazione nel campo delle arti, della cultura,
dell'istruzione e dello sport tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, in
occasione della prima visita di un Capo di Stato italiano in
tale Paese, assume un notevole rilievo nel quadro delle nostre
relazioni bilaterali con il Sud Africa, poiché esso completa,
anche sul piano culturale, i rapporti di cooperazione già
esistenti in campo economico, commerciale, scientifico e
tecnologico (nel novembre 1998 è stato firmato un Protocollo
di cooperazione scientifica e tecnologica).
Il Sud Africa riveste un'importanza particolare, non solo
perché sul suo territorio risiedono oltre 80.000 connazionali
(la collettività italiana più numerosa del continente), ma
anche per il vivo interesse da parte dei cittadini sudafricani
nei confronti della cultura italiana. L'Istituto italiano di
cultura, aperto da soli due anni, è già particolarmente
attivo, e l'insegnamento della lingua italiana è in forte
sviluppo nelle città di Pretoria, di Johannesburg, di Durban e
di Città del Capo (presso la cui università nel 2001 è
raddoppiato il numero degli iscritti ai corsi di lingua
italiana).
La portata dell'Accordo sul piano politico è poi
facilmente comprensibile avendo presenti, a livello regionale,
la grande influenza che il Sud Africa esercita sugli altri
Paesi africani e, a livello delle relazioni Nord-Sud,
l'iniziativa della "New Partnership for african
Development" (NEPAD), presentata al Vertice G8 di Genova,
di cui il Governo sudafricano è uno dei principali
artefici.
L'Accordo si propone di fornire un quadro organico alle
iniziative di collaborazione nei settori artistico, culturale,
dell'istruzione e dello sport già in atto tra i due Paesi.
Esso individua i princìpi e i settori attraverso i quali dovrà
operare tale collaborazione, indicando quelli prioritari,
quali: lo scambio di esperti, archivisti, bibliotecari e
docenti, le agevolazioni e le concessioni di borse di studio,
nonché le iniziative per lo sviluppo della cooperazione tra le
istituzioni, le organizzazioni e le persone nei rispettivi
Paesi.
L'articolo 1, dopo la precedente parte preambolare,
esplicita la volontà delle due Parti ad incoraggiare la
cooperazione e lo scambio di conoscenze, esperienze e
risultati conseguiti nel campo delle arti, della cultura,
dell'istruzione e dello sport.
L'articolo 2:
1) propone di favorire i contatti e la cooperazione tra
istituzioni, organizzazioni e persone nei campi di interesse
previsti nell'Accordo;
2) individua l'Istituto di cultura italiano quale
struttura di attuazione tramite la quale la Rappresentanza
diplomatica e quelle consolari dell'Italia in Sud Africa
realizzeranno la collaborazione culturale tra il Sud Africa e
l'Italia;
3) individua nel Ministero sudafricano delle arti,
cultura, scienze e tecnologia, di concerto con i Ministeri del
Governo sudafricano competenti, ed attraverso il Ministero
sudafricano degli affari esteri, la struttura di attuazione e
di realizzazione della collaborazione culturale fra il Sud
Africa e l'Italia;
4) impegna i due Paesi ad accordare la dovuta
considerazione all'autonomia delle istituzioni e degli enti
competenti, nonché allo status delle agenzie di
attuazione ed a riconoscere la loro libertà di stringere e
mantenere relazioni ed accordi reciproci, fatta salva la
legislazione nazionale dei rispettivi Paesi.
L'articolo 3 intende favorire l'ampliamento ed il
rafforzamento dei legami tra i due Paesi attraverso la
collaborazione reciproca nei seguenti settori:
a) lo studio delle lingue, della letteratura,
della cultura e della storia dei rispettivi Paesi anche
attraverso la creazione di cattedre;
b) lo sviluppo delle relazioni culturali
attraverso visite di studio e lettorato da parte di
specialisti nel settore, così come lo scambio di opere
letterarie e pubblicazioni, nonché lo svolgimento di simposi,
seminari e conferenze;
c) la cooperazione in diversi campi culturali di
interesse reciproco, incluse le mostre d'arte ed artigianato,
la musica, la danza e il teatro, la collaborazione tra scuole
ed associazioni artistiche e di scrittori e altre istituzioni
culturali oltre allo scambio di conoscenze tra istituti
impegnati nella tutela del patrimonio culturale;
d) la cooperazione nei settori degli archivi, dei
musei e delle biblioteche per i quali si prevede anche uno
scambio di pertinenti esperti, nonché di libri e pubblicazioni
in materia;
e) la cooperazione anche nel settore della
cinematografia, per il quale sono previste visite da parte di
delegazioni o specialisti nel campo;
f) la cooperazione per impedire e reprimere il
traffico illegale di opere d'arte ed altri beni culturali tra
i rispettivi territori;
g) la collaborazione e lo scambio di esperienze
nel campo archeologico, paleontologico, antropologico, della
valorizzazione e del restauro dei relativi patrimoni
culturali, anche attraverso lo scambio di informazioni ed
esperienze. A tal fine le Parti si impegnano a facilitare le
attività svolte dalle rappresentanze di una Parte che operano
sul territorio dell'altra Parte;
h) la cooperazione tra istituzioni accademiche,
scolastiche e culturali, nonché lo scambio di studenti e di
informazioni a tutti i livelli di istruzione;
i) l'agevolazione e l'assegnazione di borse di
studio a studenti e laureati dell'altra Parte per studi e
ricerche, sia a livello universitario che
post-universitario;
j) la cooperazione nei settori dello sport, delle
attività ricreative e della gioventù, ivi inclusi e
promuovendo i contatti tra associazioni ed enti sportivi;
k) ogni altra forma di collaborazione che le Parti
o le istituzioni autonome competenti in entrambi i Paesi
potranno concordare;
l) la promozione dell'istruzione universitaria
attraverso lo scambio reciproco di accademici e ricercatori, e
la conclusione di accordi tra istituzioni universitarie dei
due Paesi.
L'articolo 4:
1) impegna ciascuna Parte ad incoraggiare la
costituzione sul proprio territorio di istituti culturali
dell'altra Parte, così come di associazioni di amicizia, in
conformità con la propria legislazione nazionale e la politica
generale, a condizione che il consenso preventivo della Parte
interessata sia ottenuto antecedentemente alla costituzione
dell'istituzione o ente, ai sensi dell'articolo medesimo;
2) impegna le Parti ad incoraggiare la conclusione di
specifici Programmi di collaborazione tra le istituzioni e gli
enti culturali competenti, fatte salve le disposizioni
dell'articolo medesimo.
L'articolo 5 stabilisce che tutte le attività svolte ai
sensi dell'Accordo in questione saranno soggette alla
legislazione nazionale dei rispettivi Paesi.
L'articolo 6:
1) prevede l'istituzione di una Commissione Mista ai
fini dell'attuazione dell'Accordo, da convocare
periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti,
ed alternativamente a Roma ed a Pretoria, al fine di discutere
i Programmi di collaborazione;
2) stabilisce che i succitati Programmi di
collaborazione, qualora approvati dalle Parti, saranno validi
per specifici periodi, includeranno forme concrete di
collaborazione, eventi e scambi, come pure le condizioni
organizzative e finanziarie per la loro attuazione.
L'articolo 7 prevede che ogni controversia relativa
all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni
dell'Accordo verrà risolta amichevolmente con negoziati
attraverso i canali diplomatici.
L'articolo 8 stabilisce che l'Accordo potrà essere
modificato in qualsiasi momento con il reciproco consenso
attraverso uno Scambio di Note fra le Parti e dispone che le
modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse
procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in
vigore.
L'articolo 9 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore
alla data di ricezione dell'ultima notifica, con la quale le
Parti si informeranno per iscritto attraverso i canali
diplomatici sull'avvenuto espletamento delle rispettive
procedure interne necessarie per l'attuazione dello stesso.
L'articolo 10:
1) prevede che ciascuna Parte, con preavviso scritto di
tre mesi all'altra Parte, potrà denunciare in qualsiasi
momento l'Accordo per le vie diplomatiche;
2) stabilisce infine che la denuncia di cui sopra non
inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati
durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe
le Parti decidano diversamente.