XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3551




        Onorevoli Deputati! - La firma dell'Accordo di collaborazione nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, in occasione della prima visita di un Capo di Stato italiano in tale Paese, assume un notevole rilievo nel quadro delle nostre relazioni bilaterali con il Sud Africa, poiché esso completa, anche sul piano culturale, i rapporti di cooperazione già esistenti in campo economico, commerciale, scientifico e tecnologico (nel novembre 1998 è stato firmato un Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica).
        Il Sud Africa riveste un'importanza particolare, non solo perché sul suo territorio risiedono oltre 80.000 connazionali (la collettività italiana più numerosa del continente), ma anche per il vivo interesse da parte dei cittadini sudafricani nei confronti della cultura italiana. L'Istituto italiano di cultura, aperto da soli due anni, è già particolarmente attivo, e l'insegnamento della lingua italiana è in forte sviluppo nelle città di Pretoria, di Johannesburg, di Durban e di Città del Capo (presso la cui università nel 2001 è raddoppiato il numero degli iscritti ai corsi di lingua italiana).
        La portata dell'Accordo sul piano politico è poi facilmente comprensibile avendo presenti, a livello regionale, la grande influenza che il Sud Africa esercita sugli altri Paesi africani e, a livello delle relazioni Nord-Sud, l'iniziativa della "New Partnership for african Development" (NEPAD), presentata al Vertice G8 di Genova, di cui il Governo sudafricano è uno dei principali artefici.
        L'Accordo si propone di fornire un quadro organico alle iniziative di collaborazione nei settori artistico, culturale, dell'istruzione e dello sport già in atto tra i due Paesi. Esso individua i princìpi e i settori attraverso i quali dovrà operare tale collaborazione, indicando quelli prioritari, quali: lo scambio di esperti, archivisti, bibliotecari e docenti, le agevolazioni e le concessioni di borse di studio, nonché le iniziative per lo sviluppo della cooperazione tra le istituzioni, le organizzazioni e le persone nei rispettivi Paesi.
        L'articolo 1, dopo la precedente parte preambolare, esplicita la volontà delle due Parti ad incoraggiare la cooperazione e lo scambio di conoscenze, esperienze e risultati conseguiti nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport.
        L'articolo 2:

            1) propone di favorire i contatti e la cooperazione tra istituzioni, organizzazioni e persone nei campi di interesse previsti nell'Accordo;

            2) individua l'Istituto di cultura italiano quale struttura di attuazione tramite la quale la Rappresentanza diplomatica e quelle consolari dell'Italia in Sud Africa realizzeranno la collaborazione culturale tra il Sud Africa e l'Italia;

            3) individua nel Ministero sudafricano delle arti, cultura, scienze e tecnologia, di concerto con i Ministeri del Governo sudafricano competenti, ed attraverso il Ministero sudafricano degli affari esteri, la struttura di attuazione e di realizzazione della collaborazione culturale fra il Sud Africa e l'Italia;

            4) impegna i due Paesi ad accordare la dovuta considerazione all'autonomia delle istituzioni e degli enti competenti, nonché allo status delle agenzie di attuazione ed a riconoscere la loro libertà di stringere e mantenere relazioni ed accordi reciproci, fatta salva la legislazione nazionale dei rispettivi Paesi.

        L'articolo 3 intende favorire l'ampliamento ed il rafforzamento dei legami tra i due Paesi attraverso la collaborazione reciproca nei seguenti settori:

                a) lo studio delle lingue, della letteratura, della cultura e della storia dei rispettivi Paesi anche attraverso la creazione di cattedre;

                b) lo sviluppo delle relazioni culturali attraverso visite di studio e lettorato da parte di specialisti nel settore, così come lo scambio di opere letterarie e pubblicazioni, nonché lo svolgimento di simposi, seminari e conferenze;

                c) la cooperazione in diversi campi culturali di interesse reciproco, incluse le mostre d'arte ed artigianato, la musica, la danza e il teatro, la collaborazione tra scuole ed associazioni artistiche e di scrittori e altre istituzioni culturali oltre allo scambio di conoscenze tra istituti impegnati nella tutela del patrimonio culturale;
                d) la cooperazione nei settori degli archivi, dei musei e delle biblioteche per i quali si prevede anche uno scambio di pertinenti esperti, nonché di libri e pubblicazioni in materia;

                e) la cooperazione anche nel settore della cinematografia, per il quale sono previste visite da parte di delegazioni o specialisti nel campo;

                f) la cooperazione per impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte ed altri beni culturali tra i rispettivi territori;

                g) la collaborazione e lo scambio di esperienze nel campo archeologico, paleontologico, antropologico, della valorizzazione e del restauro dei relativi patrimoni culturali, anche attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze. A tal fine le Parti si impegnano a facilitare le attività svolte dalle rappresentanze di una Parte che operano sul territorio dell'altra Parte;

                h) la cooperazione tra istituzioni accademiche, scolastiche e culturali, nonché lo scambio di studenti e di informazioni a tutti i livelli di istruzione;

                i) l'agevolazione e l'assegnazione di borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte per studi e ricerche, sia a livello universitario che post-universitario;

                j) la cooperazione nei settori dello sport, delle attività ricreative e della gioventù, ivi inclusi e promuovendo i contatti tra associazioni ed enti sportivi;

                k) ogni altra forma di collaborazione che le Parti o le istituzioni autonome competenti in entrambi i Paesi potranno concordare;

                l) la promozione dell'istruzione universitaria attraverso lo scambio reciproco di accademici e ricercatori, e la conclusione di accordi tra istituzioni universitarie dei due Paesi.

        L'articolo 4:

            1) impegna ciascuna Parte ad incoraggiare la costituzione sul proprio territorio di istituti culturali dell'altra Parte, così come di associazioni di amicizia, in conformità con la propria legislazione nazionale e la politica generale, a condizione che il consenso preventivo della Parte interessata sia ottenuto antecedentemente alla costituzione dell'istituzione o ente, ai sensi dell'articolo medesimo;

            2) impegna le Parti ad incoraggiare la conclusione di specifici Programmi di collaborazione tra le istituzioni e gli enti culturali competenti, fatte salve le disposizioni dell'articolo medesimo.

        L'articolo 5 stabilisce che tutte le attività svolte ai sensi dell'Accordo in questione saranno soggette alla legislazione nazionale dei rispettivi Paesi.
        L'articolo 6:

            1) prevede l'istituzione di una Commissione Mista ai fini dell'attuazione dell'Accordo, da convocare periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, ed alternativamente a Roma ed a Pretoria, al fine di discutere i Programmi di collaborazione;

            2) stabilisce che i succitati Programmi di collaborazione, qualora approvati dalle Parti, saranno validi per specifici periodi, includeranno forme concrete di collaborazione, eventi e scambi, come pure le condizioni organizzative e finanziarie per la loro attuazione.

        L'articolo 7 prevede che ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo verrà risolta amichevolmente con negoziati attraverso i canali diplomatici.
        L'articolo 8 stabilisce che l'Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento con il reciproco consenso attraverso uno Scambio di Note fra le Parti e dispone che le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.
        L'articolo 9 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica, con la quale le Parti si informeranno per iscritto attraverso i canali diplomatici sull'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'attuazione dello stesso.
        L'articolo 10:

            1) prevede che ciascuna Parte, con preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte, potrà denunciare in qualsiasi momento l'Accordo per le vie diplomatiche;

            2) stabilisce infine che la denuncia di cui sopra non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.




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