XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3545
Onorevoli Colleghi! - L'uso della pelliccia come capo
voluttuario è uno dei fenomeni che negli ultimi anni hanno
suscitato sempre maggiori discussioni e polemiche. Ogni giorno
più diffuso è, infatti, il rifiuto di quello che si è per
lungo tempo posto come (malinteso) simbolo di femminilità, da
una parte, e segnale di riconoscimento sociale, dall'altra.
Sono definitivamente tramontati, soprattutto presso le giovani
generazioni, i tempi in cui la pelliccia segnava un traguardo
di benessere e di prestigio.
Priva ormai per molti delle sue valenze tradizionali, oggi
la pelliccia è diventata segno di un ripensamento della
collettività sul modo stesso di vivere e sul rapporto tra gli
animali umani e gli animali non umani. Perché infliggere
sofferenze e privare della vita esseri viventi per
appropriarsi delle loro spoglie in nome di esigenze che non
possono in nessun modo essere definite primarie o essenziali
per la nostra esistenza? Sull'onda di tale interrogativo, che
ha una grande rilevanza morale, si è da tempo avviato,
soprattutto nei Paesi anglosassoni, un forte movimento di
contestazione dell'uso delle pellicce. Un fenomeno che
rappresenta un aspetto importante del riconoscimento dei
diritti degli altri animali, su cui è già fiorita anche nel
nostro Paese una vasta ed interessante letteratura.
Sotto questo aspetto, dunque, non può esservi alcuna
differenza tra il sacrificio di un animale selvatico ed uno di
allevamento: nel primo caso si potrebbe porre un problema di
conservazione del patrimonio naturale, fortemente depauperato
dalla cattura di oltre 30 milioni di animali ogni anno,
soprattutto in Canada, nei Paesi dell'ex Unione Sovietica e
negli Stati Uniti; ma sotto l'aspetto etico nessun distinguo è
possibile tra le sofferenze degli animali che agonizzano per
giorni nelle trappole e quelle delle milioni di volpi,
procioni, visoni, detenuti negli allevamenti e abbattuti
spesso con metodi crudeli e cruenti.
Il movimento di opinione contro le pellicce ha già assunto
in diversi Paesi proporzioni vaste, con notevole impatto sul
mercato: crollo delle vendite in Olanda, Svezia, Stati Uniti,
Gran Bretagna, sino a giungere a riduzioni del 70 per
cento.
Gli effetti di questa mutata sensibilità dell'opinione
pubblica non sono ancora così evidenti nel nostro Paese; ma i
consensi crescenti alle iniziative delle associazioni
animaliste e la vendita sempre più forte delle pellicce
ecologiche, confezionate con fibre sintetiche e naturali, cosi
popolari tra i giovani, rendono facilmente preconizzabile una
caduta del nostro mercato in tempi brevi. A questo fenomeno
occorre dare risposte previdenti e ragionevoli, perché il
settore della pellicceria, che occupa per la lavorazione delle
pelli alcune decine di migliaia di addetti, possa avere valide
alternative di lavoro.
In tale direzione si muove la presente proposta di legge:
da una parte accoglie la richiesta di sempre più vasti settori
dell'opinione pubblica, ponendo il divieto di commercio delle
pellicce dal 1^ gennaio 2005, dall'altra parte affronta il
problema della riconversione del settore della pellicceria con
un piano triennale che permetta il "riciclaggio" dei
lavoratori, con garanzie sotto il profilo della
professionalità.
Più in particolare, l'articolo 1 pone le norme generali
dell'intervento; l'articolo 2 affronta il piano di
riconversione affidato al Ministro delle attività produttive.
In esso vengono individuati i settori e le attività di
produzione che possano sostituire quelli di cui la legge
prevede la soppressione, in base a criteri di compatibilità
ambientale; vengono quantificate annualmente le risorse
finanziarie necessarie e previsti gli interventi di
qualificazione del personale.
L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Fondo speciale
per gli interventi presso il Ministero delle attività
produttive di durata triennale a partire dall'adozione del
piano. In base alle disponibilità del Fondo sono erogati i
finanziamenti e i contributi determinati dall'articolo 4;
l'ammissione ad essi è deliberata dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica su proposta
del Ministro delle attività produttive. L'articolo 5 reca la
copertura finanziaria.
All'articolo 6 viene fissato il divieto di produzione,
importazione e vendita delle pellicce; gli articoli 7, e 8
recano le relative sanzioni; all'articolo 9 viene contemplata
la possibilità di costituzione di parte civile nei
procedimenti per la repressione dei reati di cui alla legge
per le associazioni e gli enti che hanno finalità di
protezione degli animali. Nel capo terzo, agli articoli 10, 11
e 12, sono contenute le disposizioni finali.