XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3545
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
RICONVERSIONE
Art. 1.
(Norme generali).
1. Al fine di giungere a una progressiva e completa
eliminazione della produzione e del commercio di pellicce, è
previsto un intervento pubblico di durata triennale diretto ad
incentivare programmi di riconversione di imprese operanti in
tale settore, mantenendo e qualificando nel contempo
l'occupazione degli addetti.
Art. 2.
(Piano di riconversione).
1. Per il raggiungimento dei fini della presente legge,
con riferimento all'industria e alle attività commerciali
aventi ad oggetto l'importazione, la manifattura, la
commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio di pellicce o
comunque di beni con prevalente impiego di tali materiali, il
Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
predispone un piano per la riconversione.
2. Il piano di cui al comma 1 determina:
a) l'individuazione dei settori e delle attività
di produzione e commercializzazione che, secondo criteri di
priorità nelle scelte strategiche di sviluppo ambientalmente
compatibile del Paese e di economicità, possano sostituire
quelli di cui la presente legge prevede la soppressione;
b) la quantificazione annuale delle risorse
necessarie per le riconversioni e la stima degli investimenti
previsti;
c) gli interventi di riqualificazione del
personale reimpiegabile nelle nuove attività e gli interventi
per la collocazione del personale eventualmente non
reimpiegabile;
d) le forme e le modalità di ammissione ai
benefìci di cui alla presente legge.
Art. 3.
(Fondo speciale per gli interventi).
1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito,
presso il Ministero delle attività produttive, il Fondo per la
riconversione dell'industria e del commercio delle pellicce.
Il Fondo ha durata triennale a decorrere dall'adozione del
piano di cui all'articolo 2.
Art. 4.
(Finanziamenti e contributi).
1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3
possono essere concessi i seguenti tipi di contributi:
a) contributi in conto capitale sino a un massimo
del 50 per cento del costo globale di ciascun progetto di
riconversione, e comunque per un ammontare non superiore a 500
mila euro;
b) contributi in conto interessi per i
finanziamenti concessi da istituti di credito abilitati
all'esercizio del credito a medio e lungo termine nella misura
del 50 per cento del tasso di riferimento.
2. L'ammissione ai contributi di cui al presente articolo
è deliberata dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica, su proposta del Ministro delle
attività produttive, previa istruttoria da questi effettuata
sulla domanda di ammissione presentata dagli interessati
secondo quanto previsto dal piano di riconversione di cui
all'articolo 2.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. Per l'istituzione del Fondo di cui all'articolo 3 è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Capo II
REPRESSIONE DELLE
ATTIVITA' ILLECITE
Art. 6.
(Attività illecite).
1. E' vietata la produzione, l'importazione, il passaggio
in transito e la vendita di pellicce sul territorio
nazionale.
Art. 7.
(Sanzioni).
1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 6
è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da
duemila a cinquemila euro.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più
persone in concorso tra loro.
3. Se i fatti sono commessi da esercenti pubblici servizi
la condanna comporta di diritto la revoca delle licenze di
commercio.
Art. 8.
(Associazione per delinquere).
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di
porre in essere condotte vietate ai sensi dell'articolo 6,
coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano
l'associazione sono puniti, se il fatto non costituisce più
grave reato, con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda
da cinquantamila a centomila euro.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena è dell'arresto sino ad un anno e dell'ammenda da mille
euro a tremila euro.
3. I responsabili delle associazioni di cui al comma 1
soggiacciono alle stesse pene stabilite per i promotori.
Art. 9.
(Costituzione di parte civile).
1. Nei procedimenti penali relativi ai reati di cui al
presente capo possono costituirsi parte civile per il
risarcimento dei danni morali subiti le associazioni e gli
enti aventi nel proprio statuto finalità di protezione degli
animali o degli ambienti naturali.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 10.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge per pellicce si intendono
le spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o
trattate in modo tale da conservare inalterate le
caratteristiche naturali delle fibre, nonché gli articoli con
esse fabbricati.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano
alle spoglie di animali di razza ovina, bovina, equina e
suina.
Art. 11.
(Abrogazioni).
1. L'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 3 della
legge 16 dicembre 1966, n. 1112, sono abrogati.
Art. 12.
(Applicazione della legge).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11
hanno effetto a decorrere dal 1^ gennaio 2005.