XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3544




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 della Costituzione recita: "l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro". Tale concetto, a distanza di oltre cinquanta anni, è ancora vivo nella società e deve essere sviluppato e applicato ai cambiamenti profondi che sono avvenuti nel mondo del lavoro.
        Vi è stato un periodo nel quale si sono esposte a lungo teorie astratte sulla fine della categoria dei "lavoratori", si è ipotizzato e fantasticato, nella cultura dominante, che ormai il lavoro, in particolare quello subordinato e salariato, fosse sempre più un termine in declino sostituito dalle nuove e innovative categorie della mobilità e del lavoro virtuale, conseguenza della smaterializzazione dei processi produttivi.
        Successivamente questa illusione, abilmente veicolata da chi ne traeva interesse, si è sgonfiata e, ancora una volta, i fatti hanno parlato con il linguaggio duro della realtà.
        Quando, nonostante ripetuti allarmi caduti nel vuoto, sono stati annunciati i tagli di migliaia di posti di lavoro alla più grande industria italiana, la FIAT, anche i più ostinati fautori della post-modernità hanno dovuto riconoscere che i "lavoratori" e il "lavoro" sono categorie e concetti che definiscono uomini e donne "in carne ed ossa" che muovono l'economia del Paese.
        Nel mondo produttivo dell'Italia di oggi, a maggior ragione con il progressivo declino della grande industria, il lavoro conosce processi di parcellizzazione e di disaggregazione che assumono le forme più diverse. Per questo motivo intendiamo, con la presente proposta di legge, sottolineare l'importanza e la centralità che i lavoratori hanno nell'ossatura democratica della società e che, in quanto tali, va riconosciuta a tutti la parità dei diritti.
        Intendiamo affrontare il tema del diritto al lavoro per preservarlo dai licenziamenti arbitrari in un' ottica di estensione di diritti universali e costituzionali che, in una democrazia matura, devono espandersi e non contrarsi, come invece vorrebbero i fautori del pensiero neoliberista.
        La presente proposta di legge affronta il tema della estensione della tutela contro i licenziamenti ingiustificati nelle piccole imprese e mira ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico quelle garanzie che rendono effettivo ed esigibile, anche in corso di rapporto, ogni altro diritto scaturente da leggi o da contratti collettivi di lavoro, perché libera i lavoratori dal timore di licenziamenti e di rappresaglie, più o meno mascherati, nel caso pretendano o rivendichino il rispetto di un diritto.
        Un'efficace tutela giuridica contro i licenziamenti ingiustificati vale soprattutto per il suo potere di deterrenza o dissuasione del datore di lavoro dal procedere a licenziamenti senza una vera giusta causa, o dal violare altre regole e diritti in tema di salario, di contribuzione, di orario, di qualifica, di ambiente di lavoro, di libertà sindacali di cui i lavoratori interessati potrebbero allora rivendicare, anche in giudizio, il rispetto, senza il timore di perdere il posto di lavoro. La qualità della sanzione per i licenziamenti ingiustificati è di decisiva importanza e la esperienza oramai trentennale dell'operatività dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (cosiddetto "Statuto dei lavoratori") ha dimostrato l'efficacia e la credibilità della sanzione prevista dallo stesso articolo imperniata sulla cosiddetta "stabilità reale", ovvero sull'annullamento del licenziamento ingiustificato.
        La reintegrazione nel posto di lavoro si è dimostrata efficace come sanzione, anche se la giurisprudenza ritenga possibile una vera e propria riammissione "manu militari" del lavoratore in azienda, perché, comunque, dalla continuazione giuridica del rapporto di lavoro discende l'obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare le retribuzioni per un tempo indeterminabile "a priori", e che potrebbe anche essere indefinito.
        Dalla incertezza di questa prospettiva scaturisce l'effetto deterrente richiamato, ma anche l'evenienza assai frequente, che il datore di lavoro che abbia emanato concretamente un licenziamento ingiustificato, poi annullato, preferisca riammettere il lavoratore in azienda anziché continuare a pagarlo senza alcuna prestazione lavorativa.
        Il sistema sanzionatorio dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori si applica, però, solo nelle unità produttive con più di quindici addetti (o, comunque, nelle imprese con più di sessanta addetti). Per i lavoratori impiegati in imprese con meno di sedici addetti è previsto per i casi di licenziamento ingiustificato un diverso apparato sanzionatorio che è quello di cui all'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che tuttavia si è dimostrato assai meno efficace e dotato di scarso o quasi nullo potere deterrente.
        Anche il citato articolo 8 della legge n. 604 del 1966, e successive modificazioni, prevede che il giudice il quale ritenga ingiustificato il licenziamento condanni il datore di lavoro alla riassunzione del lavoratore, seppur con effetto irretroattivo, ma poi, nel caso in cui la riassunzione non avvenga, non è prevista la continuità giuridica del rapporto, ma soltanto il risarcimento del danno che può risolversi in un piccolo indennizzo forfetario di importo compreso tra le 2,5 e le 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
        Una simile sanzione, oltre che modesta, è anche prevedibile nella sua concreta quantificazione e, pertanto, non esercita quell'efficacia dissuasiva nei confronti del datore di lavoro tale da liberare i lavoratori da timori di rappresaglia, né costituisce un incentivo sufficiente per indurre lo stesso datore di lavoro alla riassunzione.
        Per conferire un reale effetto deterrente alle previsioni del citato articolo 8 della legge n. 604 del 1966, e successive modificazioni, è sufficiente applicare il regime civilistico in materia di risarcimento del danno, e facendo di esso la "conseguenza ulteriore" del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, della sentenza di condanna alla riassunzione. E poiché la mancata riassunzione significa, nel sistema dell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, e successive modificazioni, la definitiva perdita del posto di lavoro e del reddito, il danno da risarcire al lavoratore è un tipico "danno futuro", ossia la proiezione nel futuro delle conseguenze dannose legate alla perdita del lavoro, di una lesione già attuale costituita dalla mancata riassunzione in spregio alla sentenza di condanna.
        Il nostro ordinamento giuridico consente al giudice di liquidare il danno futuro attualizzandolo e procedendo alla sua quantificazione secondo criteri probabilistici di media sociale, e, dunque, tutt'altro che arbitrari, ma fondati sull'esperienza comune.
        La presente proposta di legge prevede appunto nel nuovo testo dell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, che il giudice che ritenga ingiustificato il licenziamento, oltre a condannare il datore di lavoro alla riassunzione del lavoratore, determini anche il danno (futuro) dovutogli in caso di mancato adeguamento del datore di lavoro, e poiché il danno di cui si tratta è quello della perdita dell'occupazione, esso va commisurato alla probabilità e ai tempi di reperimento di una nuova occupazione, su cui incidono, secondo l'esperienza sociale, fattori quali l'età, il sesso, la qualifica professionale, il livello di scolarità e le condizioni del mercato del lavoro locale, che vengono assunti dalla norma quali criteri di valutazione ai quali il giudice deve attenersi a motivazione della sua pronunzia. Altra componente del danno risarcibile sono le conseguenze ulteriori, che possono variare da caso a caso, della perdita del reddito lavorativo.
        Si ha così una "personalizzazione" del risarcimento, che è intrinsecamente giusta, perché difende al massimo i soggetti più deboli sul mercato del lavoro, quelli per cui l'ingiustificato licenziamento costituisce un autentico dramma esistenziale, per l'impossibilità o strana difficoltà di reperire altra occupazione. L'effetto deterrente è, in tali ipotesi, ugualmente massimo, ed è molto probabile che, ove comunque il licenziamento vi sia stato, il datore di lavoro preferisca riassumere il lavoratore.
        Il risarcimento sarà, com'è ovvio, molto più contenuto per i lavoratori "forti" (quelli cioè più richiesti dal mercato del lavoro), e anche questo è giusto, ma, allo scopo di lasciar sussistere comunque una sanzione per l'illegittimità del licenziamento, il progetto prevede un minimo risarcitorio pari a 5 mensilità.
        Si prevede, infine, un temperamento della disciplina reso necessario dalla grande diversificazione nella redditività, nella patrimonializzazione e capacità di pagare delle piccole imprese, temperamento costituito dalla previsione di un massimale (o "tetto") di danno risarcibile (pari all'importo di 15 mensilità) per i datori di lavoro non imprenditori o imprenditori che comprovino in giudizio (e ovviamente in contraddittorio) di aver realizzato nell'ultimo anno un fatturato non superiore a 250.000 euro.




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