XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3544
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 della Costituzione
recita: "l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul
lavoro". Tale concetto, a distanza di oltre cinquanta anni, è
ancora vivo nella società e deve essere sviluppato e applicato
ai cambiamenti profondi che sono avvenuti nel mondo del
lavoro.
Vi è stato un periodo nel quale si sono esposte a lungo
teorie astratte sulla fine della categoria dei "lavoratori",
si è ipotizzato e fantasticato, nella cultura dominante, che
ormai il lavoro, in particolare quello subordinato e
salariato, fosse sempre più un termine in declino sostituito
dalle nuove e innovative categorie della mobilità e del lavoro
virtuale, conseguenza della smaterializzazione dei processi
produttivi.
Successivamente questa illusione, abilmente veicolata da
chi ne traeva interesse, si è sgonfiata e, ancora una volta, i
fatti hanno parlato con il linguaggio duro della realtà.
Quando, nonostante ripetuti allarmi caduti nel vuoto, sono
stati annunciati i tagli di migliaia di posti di lavoro alla
più grande industria italiana, la FIAT, anche i più ostinati
fautori della post-modernità hanno dovuto riconoscere che i
"lavoratori" e il "lavoro" sono categorie e concetti che
definiscono uomini e donne "in carne ed ossa" che muovono
l'economia del Paese.
Nel mondo produttivo dell'Italia di oggi, a maggior
ragione con il progressivo declino della grande industria, il
lavoro conosce processi di parcellizzazione e di
disaggregazione che assumono le forme più diverse. Per questo
motivo intendiamo, con la presente proposta di legge,
sottolineare l'importanza e la centralità che i lavoratori
hanno nell'ossatura democratica della società e che, in quanto
tali, va riconosciuta a tutti la parità dei diritti.
Intendiamo affrontare il tema del diritto al lavoro per
preservarlo dai licenziamenti arbitrari in un' ottica di
estensione di diritti universali e costituzionali che, in una
democrazia matura, devono espandersi e non contrarsi, come
invece vorrebbero i fautori del pensiero neoliberista.
La presente proposta di legge affronta il tema della
estensione della tutela contro i licenziamenti ingiustificati
nelle piccole imprese e mira ad introdurre nel nostro
ordinamento giuridico quelle garanzie che rendono effettivo ed
esigibile, anche in corso di rapporto, ogni altro diritto
scaturente da leggi o da contratti collettivi di lavoro,
perché libera i lavoratori dal timore di licenziamenti e di
rappresaglie, più o meno mascherati, nel caso pretendano o
rivendichino il rispetto di un diritto.
Un'efficace tutela giuridica contro i licenziamenti
ingiustificati vale soprattutto per il suo potere di
deterrenza o dissuasione del datore di lavoro dal procedere a
licenziamenti senza una vera giusta causa, o dal violare altre
regole e diritti in tema di salario, di contribuzione, di
orario, di qualifica, di ambiente di lavoro, di libertà
sindacali di cui i lavoratori interessati potrebbero allora
rivendicare, anche in giudizio, il rispetto, senza il timore
di perdere il posto di lavoro. La qualità della sanzione per i
licenziamenti ingiustificati è di decisiva importanza e la
esperienza oramai trentennale dell'operatività dell'articolo
18 della legge n. 300 del 1970 (cosiddetto "Statuto dei
lavoratori") ha dimostrato l'efficacia e la credibilità della
sanzione prevista dallo stesso articolo imperniata sulla
cosiddetta "stabilità reale", ovvero sull'annullamento del
licenziamento ingiustificato.
La reintegrazione nel posto di lavoro si è dimostrata
efficace come sanzione, anche se la giurisprudenza ritenga
possibile una vera e propria riammissione "manu
militari" del lavoratore in azienda, perché, comunque,
dalla continuazione giuridica del rapporto di lavoro discende
l'obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare le
retribuzioni per un tempo indeterminabile "a priori", e
che potrebbe anche essere indefinito.
Dalla incertezza di questa prospettiva scaturisce
l'effetto deterrente richiamato, ma anche l'evenienza assai
frequente, che il datore di lavoro che abbia emanato
concretamente un licenziamento ingiustificato, poi annullato,
preferisca riammettere il lavoratore in azienda anziché
continuare a pagarlo senza alcuna prestazione lavorativa.
Il sistema sanzionatorio dell'articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori si applica, però, solo nelle unità produttive
con più di quindici addetti (o, comunque, nelle imprese con
più di sessanta addetti). Per i lavoratori impiegati in
imprese con meno di sedici addetti è previsto per i casi di
licenziamento ingiustificato un diverso apparato sanzionatorio
che è quello di cui all'articolo 8 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, come sostituito dall'articolo 2 della legge 11 maggio
1990, n. 108, che tuttavia si è dimostrato assai meno efficace
e dotato di scarso o quasi nullo potere deterrente.
Anche il citato articolo 8 della legge n. 604 del 1966, e
successive modificazioni, prevede che il giudice il quale
ritenga ingiustificato il licenziamento condanni il datore di
lavoro alla riassunzione del lavoratore, seppur con effetto
irretroattivo, ma poi, nel caso in cui la riassunzione non
avvenga, non è prevista la continuità giuridica del rapporto,
ma soltanto il risarcimento del danno che può risolversi in un
piccolo indennizzo forfetario di importo compreso tra le 2,5 e
le 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Una simile sanzione, oltre che modesta, è anche
prevedibile nella sua concreta quantificazione e, pertanto,
non esercita quell'efficacia dissuasiva nei confronti del
datore di lavoro tale da liberare i lavoratori da timori di
rappresaglia, né costituisce un incentivo sufficiente per
indurre lo stesso datore di lavoro alla riassunzione.
Per conferire un reale effetto deterrente alle previsioni
del citato articolo 8 della legge n. 604 del 1966, e
successive modificazioni, è sufficiente applicare il regime
civilistico in materia di risarcimento del danno, e facendo di
esso la "conseguenza ulteriore" del mancato rispetto, da parte
del datore di lavoro, della sentenza di condanna alla
riassunzione. E poiché la mancata riassunzione significa, nel
sistema dell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, e
successive modificazioni, la definitiva perdita del posto di
lavoro e del reddito, il danno da risarcire al lavoratore è un
tipico "danno futuro", ossia la proiezione nel futuro delle
conseguenze dannose legate alla perdita del lavoro, di una
lesione già attuale costituita dalla mancata riassunzione in
spregio alla sentenza di condanna.
Il nostro ordinamento giuridico consente al giudice di
liquidare il danno futuro attualizzandolo e procedendo alla
sua quantificazione secondo criteri probabilistici di media
sociale, e, dunque, tutt'altro che arbitrari, ma fondati
sull'esperienza comune.
La presente proposta di legge prevede appunto nel nuovo
testo dell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, che il
giudice che ritenga ingiustificato il licenziamento, oltre a
condannare il datore di lavoro alla riassunzione del
lavoratore, determini anche il danno (futuro) dovutogli in
caso di mancato adeguamento del datore di lavoro, e poiché il
danno di cui si tratta è quello della perdita
dell'occupazione, esso va commisurato alla probabilità e ai
tempi di reperimento di una nuova occupazione, su cui
incidono, secondo l'esperienza sociale, fattori quali l'età,
il sesso, la qualifica professionale, il livello di scolarità
e le condizioni del mercato del lavoro locale, che vengono
assunti dalla norma quali criteri di valutazione ai quali il
giudice deve attenersi a motivazione della sua pronunzia.
Altra componente del danno risarcibile sono le conseguenze
ulteriori, che possono variare da caso a caso, della perdita
del reddito lavorativo.
Si ha così una "personalizzazione" del risarcimento, che è
intrinsecamente giusta, perché difende al massimo i soggetti
più deboli sul mercato del lavoro, quelli per cui
l'ingiustificato licenziamento costituisce un autentico dramma
esistenziale, per l'impossibilità o strana difficoltà di
reperire altra occupazione. L'effetto deterrente è, in tali
ipotesi, ugualmente massimo, ed è molto probabile che, ove
comunque il licenziamento vi sia stato, il datore di lavoro
preferisca riassumere il lavoratore.
Il risarcimento sarà, com'è ovvio, molto più contenuto per
i lavoratori "forti" (quelli cioè più richiesti dal mercato
del lavoro), e anche questo è giusto, ma, allo scopo di
lasciar sussistere comunque una sanzione per l'illegittimità
del licenziamento, il progetto prevede un minimo risarcitorio
pari a 5 mensilità.
Si prevede, infine, un temperamento della disciplina reso
necessario dalla grande diversificazione nella redditività,
nella patrimonializzazione e capacità di pagare delle piccole
imprese, temperamento costituito dalla previsione di un
massimale (o "tetto") di danno risarcibile (pari all'importo
di 15 mensilità) per i datori di lavoro non imprenditori o
imprenditori che comprovino in giudizio (e ovviamente in
contraddittorio) di aver realizzato nell'ultimo anno un
fatturato non superiore a 250.000 euro.