XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3544
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
sostituito dall'articolo
2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è sostituito
dal seguente:
"Art. 8. - 1. Quando risulti accertato che non
ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere
il prestatore di lavoro entro tre giorni o, in mancanza, a
risarcirgli il danno futuro derivante dalla perdita del posto
di lavoro, come determinato dal giudice nella medesima
sentenza.
2. Ai fini della liquidazione del danno futuro, si
ha comunque riguardo all'età, al sesso, alla qualifica
professionale, al livello di scolarità, alle condizioni del
mercato del lavoro locale, e ad ogni altra circostanza
incidente sulle probabilità e sui tempi di reperimento di una
nuova equivalente occupazione, nonché alle conseguenze
dell'interruzione del reddito lavorativo in relazione alle
condizioni personali e familiari del lavoratore.
3. Il risarcimento non può, comunque, essere
inferiore, nel minimo, all'importo di cinque mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto.
4. Il risarcimento non può, altresì, superare un
importo pari alle quindici mensilità dell'ultima retribuzione
globale di fatto quando si tratti di datore di lavoro non
imprenditore, o di imprenditore che comprovi di avere
realizzato, nell'ultimo esercizio annuale, un fatturato non
superiore a 250.000 euro".