XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3544




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo
2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è sostituito dal seguente:

        "Art. 8. - 1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro tre giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno futuro derivante dalla perdita del posto di lavoro, come determinato dal giudice nella medesima sentenza.
            2. Ai fini della liquidazione del danno futuro, si ha comunque riguardo all'età, al sesso, alla qualifica professionale, al livello di scolarità, alle condizioni del mercato del lavoro locale, e ad ogni altra circostanza incidente sulle probabilità e sui tempi di reperimento di una nuova equivalente occupazione, nonché alle conseguenze dell'interruzione del reddito lavorativo in relazione alle condizioni personali e familiari del lavoratore.
            3. Il risarcimento non può, comunque, essere inferiore, nel minimo, all'importo di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
            4. Il risarcimento non può, altresì, superare un importo pari alle quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto quando si tratti di datore di lavoro non imprenditore, o di imprenditore che comprovi di avere realizzato, nell'ultimo esercizio annuale, un fatturato non superiore a 250.000 euro".



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