XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3536
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
tende ad una razionale e moderna riforma del Consiglio
superiore dei lavori pubblici affinché tale organo, rinnovato,
possa assumere la funzione di una stabile conferenza di
servizi ad impronta federalista. Il Consiglio superiore dei
lavori pubblici rappresenta storicamente uno degli strumenti
con i quali l'Italia si organizza come Stato moderno dopo
l'Unità. Non se ne può negare l'ispirazione francese, ma
proprio questo aspetto ricorda le tracce positive delle
riforme ispirate dall'Illuminismo. Si può, invece, notare che
questa scelta contribuiva a riscattare, almeno in parte, il
nostro Paese dalla sua condizione di provincialismo politico e
culturale e dalla sua marginalità rispetto all'Europa
occidentale, industrializzata e moderna.
Il Consiglio superiore nasce, dunque, in Italia nel 1859
quale suprema istituzione tecnica dello Stato e le sue
competenze a tutto campo sono per l'epoca sinteticamente
rappresentative di ogni disciplina culturale che investa la
valutazione dei grandi lavori pubblici da realizzare con il
finanziamento dello Stato. Le sue caratteristiche originarie
sono improntate ad una tecnica multidisciplinare e sono
strettamente legate alla responsabilità dello Stato
centralista, dal punto di vista finanziario e istituzionale.
Il Consiglio si occuperà, allargando nel tempo le proprie
competenze, di strade, ferrovie e porti, di acque pubbliche,
di opere igieniche e di impianti elettrici, di edilizia
statale, sovvenzionata e di culto e, infine, di urbanistica.
Trasformandosi con gli anni fino alla riforma del 1942, che
precisa la definizione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, quale "massimo organo tecnico consultivo dello Stato
in materia di opere pubbliche".
La natura articolata della Repubblica, nata dopo l'ultima
guerra, introduce progressivamente elementi di complessità,
nuovi centri di responsabilità e di garanzia, che
inevitabilmente incidono sulla struttura originaria del
Consiglio superiore. Emblematica la sottrazione della
competenza urbanistica con l'istituzione delle regioni; con
questo decentramento disciplinare, il Consiglio superiore ha
cessato di essere la sede naturale di elevati dibattiti e di
conseguenti elaborazioni urbanistiche, il cui pretesto era
offerto dai pareri sui piani regolatori. D'altra parte, quel
decentramento era necessario per passare dalle poche decine di
piani comunali approvati negli anni sessanta, ai 7.800 piani
approvati all'anno 2000.
Altrettanto emblematico è lo scorporo di competenze
provocato dall'ingresso dirompente nella cultura politica del
mondo industrializzato, delle problematiche ambientali, per
troppo tempo trascurate, con effetti disastrosi per l'intero
pianeta. Ciò ha prodotto in tutti i Paesi democratici una
ricaduta istituzionale tipica: la nascita di un Ministero
appositamente delegato allo scopo, ritenendosi forse troppo
difficile incorporare le esigenze ambientali nei tradizionali
Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'abitazione.
E ciò è successo anche in Italia, sottraendo di fatto anche al
Consiglio superiore dei lavori pubblici la specifica
responsabilità delle questioni ecologiche.
La perdita di competenze e di conseguenza la perdita di
una capacità di valutazione, espressione di una sintesi
disciplinare, hanno investito il Consiglio superiore in altri
settori non meno importanti: dall'Ente nazionale per le strade
(ANAS) alle società autostradali, alle Ferrovie dello Stato
Spa, che hanno smesso negli ultimi anni di sottoporre i propri
progetti al parere del Consiglio. Al quale inviavano, invece,
progetti di rilievo soltanto per eccezionali verifiche, di
valore più che altro politico, quando il parere rischiava di
diventare strumentale; per la variante autostradale del valico
appenninico, per le dighe mobili del Mose a Venezia, per il
Ponte sullo stretto di Messina.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è, dunque,
finito in una spirale, che per altro è caratteristica di tutte
le istituzioni responsabili per le grandi scelte del Paese.
Una pluralità di centri di decisione per livelli istituzionali
e per competenze disciplinari, nati sempre con l'intenzione di
offrire alle scelte il massimo di democraticità e di qualità;
senza però riuscire a coordinare per ogni singola scelta le
istituzioni e le competenze. Con il risultato, da un lato, di
presentare al cittadino uno Stato con molte facce spesso
discordi e, dall'altro, di impedire con frequenza l'attuazione
di grandi o piccole scelte. E producendo, inevitabilmente, una
reazione - anche legislativa e, talvolta, occasionalmente già
operante - che tende a sopprimere semplicemente controlli e
valutazioni, se l'unico effetto da questi strumenti prodotto è
la paralisi delle decisioni.
Il rimedio non è, ovviamente, quello di eliminare tout
court ogni istanza valutativa o di ponderazione ma quello
di ridurne la quantità e di concentrare in organismi unitari
le verifiche di qualità. Oltre ad applicare rigidamente il
principio di sussidiarietà fra i diversi livelli
istituzionali; principio che tutti ripetono ma spesso
ritengono valido solo per il proprio livello istituzionale. In
sostanza è a queste semplici regole riformiste che si ispira
la presente proposta di legge per il riordino del Consiglio
superiore dei lavori pubblici. Occorre inoltre considerare che
le recenti leggi n. 443 del 2001, n. 166 del 2002 e il decreto
legislativo n. 190 del 2002 hanno profondamente innovato la
materia determinando l'esigenza di una ridefinizione del ruolo
del Consiglio superiore.
La struttura del Consiglio superiore risulta, per molti
aspetti, ancora troppo simile e quella pensata al momento
dell'Unità d'Italia, dal punto di vista delle esigenze
istituzionali e da quello della cultura tecnica dominante. Una
presenza di molte istituzioni centrali dello Stato che con gli
anni ha perso il suo ruolo di rappresentanza, non offrendo più
alla formazione delle scelte il contributo specifico delle
componenti di provenienza, intanto sottraendo al Consiglio
superiore una parte dei compiti originari; e insieme
contestandone dall'esterno le decisioni, quando queste
investivano problematiche - come quelle ambientali - nelle
quali il Consiglio non è mai stato coinvolto.
In sostanza una struttura concepita per una condizione
storica totalmente diversa da quella di oggi. E allora, non
tanto c'è da stupirsi per il contenuto processo involutivo che
il Consiglio superiore ha inevitabilmente subito ma, al
contrario, c'è da meravigliarsi per l'elevata professionalità
conservata dalla grande maggioranza dei suoi membri che ha
permesso di garantire, nonostante tutto, un livello di
relativa qualità alle funzioni svolte, cioè alla formazione
dei pareri sulle opere sottoposte all'esame del Consiglio.
Il lavoro del Consiglio superiore è attualmente
organizzato per sezioni, così suddivise per tematiche
disciplinari: edilizia pubblica e normative, difesa del suolo,
opere marittime, dighe ed elettricità, infrastrutture per la
mobilità, coordinamento del territorio. Oltre alle sezioni,
del Consiglio superiore fa parte il Servizio tecnico centrale,
con la responsabilità del settore normativo anche in rapporto
con l'Unione europea, con più recenti responsabilità di
controllo sui laboratori di prova per i materiali da
costruzione e di certificazione sui prodotti siderurgici.
Facendo riferimento agli anni dal 1991 al 2001 - cioè ad un
periodo in cui il Consiglio aveva già largamente trasformato
la sua fisionomia - il Consiglio superiore ha affrontato
l'esame di circa 6.000 progetti di opere. Di questi poco più
del 2 per cento sono stati esaminati e valutati in assemblea
generale, in ragione della loro maggiore importanza; tutti gli
altri progetti hanno avuto il parere direttamente dalle
sezioni di relativa competenza.
Bisogna rilevare che la ripartizione fra sezioni dei
progetti esaminati è espressione dello squilibrio che si è
prodotto nelle competenze effettivamente rimaste al Consiglio,
perché quasi i due terzi dei progetti appartengono alle due
sezioni che si occupano di edilizia pubblica, l'una, e di
opere marittime, l'altra. In particolare, è scarsamente
operante la sezione che si occupa del coordinamento
territoriale, perché da quando l'esame dei piani urbanistici è
stato trasferito alle regioni, la sezione non ha assunto il
compito di indirizzo e di coordinamento previsto in
concomitanza al decentramento regionale. Al Consiglio
superiore non sono stati in effetti sottoposti piani e
programmi che interessano il territorio a scala nazionale e
regionale: dai programmi triennali dell'ANAS, al sistema del
treno ad alta velocità, allo stesso Piano generale dei
trasporti. Anche la selezione dei progetti ammessi all'esame
del Consiglio superiore in quanto finanziati dallo Stato in
ragione di almeno 50 miliardi delle vecchie lire non è spesso
rispettata sulla base di leggi particolari.
Si pone inoltre il problema del finanziamento privato per
le opere di interesse nazionale. Da un lato, le progressive
privatizzazioni dei grandi enti pubblici e dei servizi e,
dall'altro, la sperabile diffusione del project financing
per le maggiori infrastrutture del Paese, conducono in
prospettiva ad attribuire in futuro un interesse pubblico - e
di conseguenza a rendere necessario l'esame in Consiglio
superiore - alle grandi opere finanziate dai privati o da enti
in via di privatizzazione o già privatizzati, come le
autostrade e le ferrovie.
Quasi i due terzi delle valutazioni emesse negli anni
1991-2001 dal Consiglio superiore sono state positive,
talvolta con raccomandazioni specifiche; le altre valutazioni
sono state negative, o comunque formulate con prescrizioni
fortemente critiche. Un problema storico del funzionamento del
Consiglio è rappresentato, a questo proposito, dal modello di
istruttoria, non sempre disponibile al dialogo con gli enti
territoriali che presentano i progetti di opere. Dialogo che
non può, ovviamente, trasformarsi in una disputa fra
controparti ma dovrebbe, per quanto è possibile, contribuire
ad adeguare e a completare i progetti in esame, per arrivare a
consentirne una valutazione positiva. A questa esigenza di
adeguare il modello organizzativo del Consiglio, si aggiunge
quella di ridurre la diversità che di fatto si è fino ad oggi
determinata, fra una parte dei membri del Consiglio, dediti a
tempo pieno ai lavori di istruttoria e alla formazione dei
pareri, una parte meno presente solo saltuariamente impegnata
nelle commissioni relatrici e una parte più assente partecipe
quasi soltanto delle assemblee generali. Problematica, questa,
relativa al puro funzionamento del Consiglio superiore ma non
per questo meno importante per affrontarne la riforma.
La legge di riordino del Consiglio superiore dei lavori
pubblici si propone, dunque, nel puntuale rispetto delle
competenze delineate dai decreti legislativi n. 112 del 1998 e
n. 300 del 1999 e del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 177 del 2001, nonché nel quadro
delle recenti riforme, di superare la frattura istituzionale
fra centro e periferia e la frattura disciplinare nella
valutazione degli oggetti esaminati; e in qualche misura anche
di trasformare in un più organico dialogo, il rapporto fra
enti proponenti e organo di valutazione. Precisando in modo
preliminare che le competenze del Consiglio riguardano lavori
pubblici e linee fondamentali dell'assetto territoriale con
finanziamento statale o privato, cioè piani o programmi
settoriali e grandi interventi infrastrutturali, rigidamente
circoscritti ai casi di rilevanza nazionale. Da questa
impostazione generale discendono organicamente tutte le
indicazioni successive: a cominciare dalla conferma della
piena autonomia di valutazione, cui si accompagna l'impegno al
dialogo indispensabile con gli enti che sottopongono al
Consiglio gli oggetti da esaminare.
Il superamento della frattura istituzionale e di quella
disciplinare è affrontato riformando la composizione del
Consiglio, nel quale il Governo nazionale e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997 nomineranno lo stesso numero di membri, il che
rappresenta certamente una scelta emblematica di principio ma
assicura nei fatti che i lavori del Consiglio saranno
influenzati in modo equilibrato dalle esigenze centrali e da
quelle locali e cercheranno di combinarle nella ricerca della
soluzione rispettosa di entrambe. Applicando un metodo che
chiami le istituzioni a collaborare e non a scontrarsi.
Alla più storicizzata competenza in materia di opere
pubbliche, si recupera quella sulle infrastrutture e sui
trasporti che nasce dalla unificazione dei due Ministeri; si
enfatizza inoltre la partecipazione diretta alla formazione
delle scelte da parte del Dicastero titolare delle
problematiche ambientali.
Si sottolinea infine la necessità di un approccio
economico degli interventi sul territorio che non si limiti
alla tradizionale verifica sulla congruità dei pareri delle
opere ma affronti a tutto campo l'analisi costi-benefìci,
verificando la ragione stessa dell'opera proposta e se i
vantaggi prodotti dalla sua esecuzione sono proporzionali
all'investimento necessario. Insomma proponendo, in tal modo,
un approccio disciplinare alle valutazioni, profondamente
innovativo rispetto alla prassi consolidata.
La disciplina proposta suggerisce di riequilibrare
fortemente l'impegno operativo dei membri del Consiglio, con
una disciplina delle incompatibilità all'esercizio di attività
esterne che garantisce una larga partecipazione di tutti ai
lavori. Ciò nonostante è sembrato impossibile privare il
Consiglio di una quota di membri impegnati in attività
esclusiva, pari a circa un terzo del plenum, selezionati
per concorso, sempre fra esperti nelle materie dei lavori
pubblici, delle infrastrutture, del territorio, dell'ambiente
e dell'economia. Infine occorre sottolineare che la potestà di
esprimere pareri vincolanti e di natura decisoria, attribuita
dall'articolo 2, costituisce una notevole semplificazione del
procedimento decisionale.
Passando all'esame degli articoli della presente proposta
di legge, si possono rilevare le linee generali della
riforma.
Con l'articolo 1 si definiscono la natura di organo
consultivo e l'autonomia funzionale ed amministrativa del
nuovo Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il
territorio, l'ambiente e le infrastrutture, sottoposto a
direttive e indirizzi del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro allo scopo delegato, al fine di
garantirne la neutralità rispetto alle singole amministrazioni
pubbliche interessate alla sua attività; si è anche introdotta
la regola che in caso di delega il potere di direttiva dovrà
essere esercitato di intesa con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela
del territorio e dell'economia e delle finanze.
Nell'articolo 2 sono contenute in dettaglio le competenze
specifiche del Consiglio superiore, caratterizzate - sulla
base della normativa vigente - dalla rilevanza e
dall'interesse nazionale delle opere e delle programmazioni
portate al suo esame e dall'incidenza sull'assetto generale
del territorio dei pareri che il Consiglio è chiamato a
rendere; è, altresì, prevista una competenza generale
tecnico-consultiva sulle questioni che potranno essere poste
dagli organi di vertice dello Stato, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e dalle autorità
indipendenti. L'attribuzione di capacità decisionale- articolo
2, comma 3 - costituisce un notevole elemento di
semplificazione del procedimento.
L'articolo 3 sottolinea la piena autonomia di valutazione
e di giudizio del Consiglio e rimanda alle deliberazioni
dell'assemblea generale la definizione delle regole di
procedura per l'attività di competenza. Pone, in via diretta,
i princìpi del procedimento idonei a garantire trasparenza,
oggettività e terzietà delle pronunce.
L'articolo 4 individua le componenti del Consiglio, organo
collegiale costituito dal presidente, dai vice presidenti e
dai membri effettivi dell'assemblea generale. Il presidente è
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta dei
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio. Su indicazione della Conferenza
unificata e in relazione ai chiarimenti dalla stessa
richiesti, si è ritenuto più logico anteporre le istituzioni
designatarie rispetto ai membri designabili.
Le modalità di nomina dei due vice presidenti riflettono
la funzione paritaria della componente statale (ove è
assicurata particolare rilevanza agli aspetti ambientali) e di
quella regionale nel nuovo Consiglio; l'articolo regola la
composizione dell'assemblea generale con criteri, innovatori
rispetto al passato, che assicurano una pari rappresentanza di
qualificate competenze tecniche delle amministrazioni statali
e di quelle regionali e locali nonché delle associazioni di
categorie maggiormente rappresentative degli imprenditori e
dei professionisti, ponendo particolarmente attenzione alle
funzioni preminenti che fanno capo ai Ministeri chiave nel
campo delle grandi opere pubbliche (infrastrutture, ambiente,
economia, beni culturali, politiche agricole, attività
produttive e difesa), in considerazione della necessità di
valutazione dei programmi e dei progetti delle grandi opere
pubbliche in relazione sia alla rispondenza alle linee
generali di intervento sul territorio ed alla loro
compatibilità ambientale sia alla loro funzionalità ed alla
congruità del rapporto costi-benefìci. La Conferenza unificata
nominerà una quota di consiglieri pari a quella designata dai
Ministeri, scegliendola fra rappresentanti di regioni,
province e comuni.
La quota aggiuntiva di 10 membri presenta il vantaggio di
non incidere sulla quota della Conferenza unificata di 22
membri. Il riferimento al Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL) esclude ogni rappresentatività diretta dei
lavoratori e degli imprenditori. Gli oneri aggiuntivi sono
posti a carico dei soggetti designandi.
La previsione di consiglieri di concorso, scelti mediante
pubblica selezione in base alle proprie specifiche competenze,
garantisce un nucleo in certa misura più stabile nella
componente dell'assemblea ed una continuità di competenze ed
esperienze, che costituisce un valido contrappeso al termine
previsto per il mandato degli altri componenti (tre anni
rinnovabili una sola volta); è confermata, rispetto al vecchio
Consiglio superiore dei lavori pubblici, la presenza di
qualificati consulenti provenienti dal Consiglio di Stato e
dall'Avvocatura dello Stato.
Gli articoli da 5 a 8 regolano i compiti del presidente e
dei vice presidenti, dell'assemblea generale, del comitato di
presidenza, del segretario generale; queste ultime due figure
esercitano funzioni molto importanti per l'esercizio delle
attività del Consiglio e per la gestione del rapporto dei
componenti dell'assemblea (il comitato di presidenza) e del
personale amministrativo e tecnico (il segretario generale);
questi compiti giustificano la qualificata individuazione
delle persone chiamate a ricoprire quelle funzioni; la
presenza nel comitato di presidenza di due membri
dell'assemblea (uno nella sua qualità di segretario generale e
l'altro eletto da questa) garantisce una equa partecipazione
nel comitato delle componenti che costituiscono il Consiglio
stesso; il collegamento fiduciario del segretario generale al
presidente del Consiglio superiore è giustificato dalle sue
funzioni di stretta collaborazione con la presidenza e di capo
del personale amministrativo e tecnico, mentre la sua
provenienza dall'assemblea garantisce comunque la
riconducibilità della funzione all'organo collegiale.
L'articolo 8 modifica la composizione dell'assemblea
generale per adeguarla alla articolazione normale del
Consiglio superiore in sezioni.
L'articolo 9 disciplina il rapporto di servizio e le
incompatibilità dei membri del Consiglio, disponendo il
collocamento fuori ruolo per i dipendenti pubblici nominati
membri effettivi per tutta la durata dell'incarico.
Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
fissati gli emolumenti e prefigurate le situazioni di
incompatibilità per i membri effettivi. I compensi saranno
presumibilmente allineati - sempreché sia accertata la
compatibilità con le risorse di bilancio - alle retribuzioni
dei dirigenti delle amministrazioni statali decurtate della
metà in caso di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività
professionale svolta prima della nomina. Sono altresì indicati
i motivi e le modalità di decadenza per tutti i membri
effettivi.
L'articolo 10 prevede altre competenze specifiche del
Consiglio, da un lato, quale organo di riferimento del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio
delle funzioni di regolazione e vigilanza sulla qualità delle
opere e dei prodotti; dall'altro lato, quale organo tecnico
specializzato - a mezzo del Servizio tecnico centrale - per le
funzioni di consulenza tecnica, certificazione e attestazione
previste dalle leggi in materia e per la partecipazione agli
organismi europei istituiti nel settore; la previsione della
non gratuità di una parte di queste attività svolte dal
Servizio tecnico centrale assicura - oltre al rispetto di
norme comunitarie che vietano di prestare servizi gratuiti
agli operatori economici - anche un contributo al
finanziamento dell'attività del Consiglio.
L'articolo 11 regola la composizione e le competenze del
Servizio tecnico centrale, prevedendo la dotazione organica
complessiva almeno di 120 unità (di cui almeno un terzo con
specifica competenza tecnica) e l'inquadramento del personale
secondo la normativa generale di cui al decreto legislativo n.
165 del 2001; questo Servizio è ampiamente valorizzato dal
processo di riordino, sia sviluppandone il ruolo nel settore
degli studi e della elaborazione delle normative tecniche che
in futuro assumeranno sempre maggiore importanza (in campo
nazionale e in campo internazionale, nel quale già oggi il
Servizio rappresenta l'unica struttura di relazione del
Consiglio superiore con la Unione europea), sia estendendo le
attività già svolte oggi per la certificazione tecnica sui
prodotti di costruzione e per l'abilitazione e la vigilanza
sui laboratori di prova dei materiali e di altri organismi di
attestazione (anche in questo caso si tratta di attività
destinate ad assumere in futuro una importanza sempre maggiore
e per le quali sembra logico e necessario stabilire tariffe
economiche per le prestazioni); il Servizio svolge, quindi,
funzioni di supporto e proprie di grande importanza per lo
svolgimento dell'attività istituzionale del Consiglio
superiore, sotto il profilo amministrativo e tecnico; a tale
fine, nel Servizio sono comprese tutte le componenti
funzionali necessarie per il funzionamento dell'organo, con la
previsione di un nucleo (non inferiore a 40 unità) di
personale dotato di una particolare competenza tecnica per
svolgere i compiti indicati dall'articolo 10; il comma 4
regola anche il conferimento di incarichi esterni di
consulenza e di assistenza tecnica con criteri idonei ad
assicurare la massima competenza degli incaricati.
L'articolo 12 disciplina l'istituzione di sezioni per
l'istruzione e lo studio delle singole questioni di competenza
dell'assemblea generale; si è ritenuto inopportuno irrigidire
in modo permanente la suddivisione per materie fra le sezioni
oggi esistenti nel Consiglio superiore, in modo da fare fronte
nel tempo al mutare delle circostanze; la composizione delle
nuove sezioni è allargata (senza diritto di voto per la
proposta di voto finale) al personale del Servizio tecnico
centrale e ad esperti esterni per assicurare l'apporto di
specifiche competenze in relazione alle particolari difficoltà
e complessità del caso; il riassetto e la riorganizzazione,
con la conseguente riduzione del numero degli affari
sottoposti alla valutazione del Consiglio, hanno suggerito di
non riproporre automaticamente una ripartizione dei pareri fra
le sezioni e l'assemblea generale; senza, comunque, escludere
che le sezioni possano arrivare alla valutazione conclusiva
sui progetti esaminati, se ne suggerisce l'uso prevalente per
le istruttorie, la cui conclusione sarà presentata in
assemblea e da questa adottata; infatti, di norma, i lavori
delle sezioni si concludono con una proposta di voto da
portare alla ratifica dell'assemblea (che, come previsto
dall'articolo 8, potrà sempre passare all'esame approfondito
della proposta). I presidenti delle sezioni sono designati fra
i membri effettivi da parte del comitato di presidenza.
L'articolo 13 indica le fonti di finanziamento del
Consiglio, costituite dagli stanziamenti dello Stato, dalle
entrate derivanti da convenzioni con soggetti pubblici che si
avvalgono del Consiglio, oltre che dai proventi delle attività
del Servizio tecnico centrale.
L'articolo 14 regola l'esercizio dell'autonomia
regolamentate del Consiglio nelle materie concernenti
l'organizzazione della propria attività, secondo l'elencazione
ivi riportata, prevedendo l'invio delle relative deliberazioni
al Presidente del Consiglio dei ministri che può sospenderne
l'efficacia chiedendo il riesame.
L'articolo 15 detta disposizioni transitorie per la
successione del nuovo organismo nelle competenze del vecchio
Consiglio superiore dei lavori pubblici e per l'inquadramento
nel nuovo Consiglio, quali membri effettivi, dei dirigenti
generali incardinati nel vecchio organismo; è, inoltre,
previsto un titolo di preferenza a favore dei componenti di
quest'ultimo in sede di prima selezione per la scelta dei
consiglieri di concorso dell'assemblea generale.
L'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore della
legge.
La nuova organizzazione proposta per il Consiglio
superiore appare, in conclusione, capace di raggiungere gli
obiettivi che si propone: quelli di restituire al Consiglio la
natura di organismo di sintesi istituzionale e disciplinare,
con la quale era nato agli albori dell'Unità nazionale,
interrompendone la deriva centralistica, burocratica e
tecnicistica che l'ha investito; per renderlo realmente un
consesso, dove la collaborazione fra i livelli istituzionali
realizza l'espressione sintetica di tutte le garanzie
ambientali, tecniche ed economiche. Un organo, quindi, che
potrà nel nome stesso conservare l'eredità da valorizzare e
l'innovazione del presente da introdurre chiamandosi,
significativamente, "Consiglio superiore dei lavori pubblici,
per il territorio, l'ambiente e le infrastrutture".
La presente proposta di legge ripropone, nella sostanza,
lo schema del regolamento di riordino del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, per il territorio, l'ambiente e le
infrastrutture, elaborato per iniziativa del professor
Giuseppe Campos Venuti, già presidente del Consiglio
superiore, con il consenso ampio delle forze parlamentari e
delle autorità istituzionali. La proposta di legge è inoltre
coerente con il nuovo titolo V della parte seconda della
Costituzione e non si pone in contrasto con le più recenti
riforme in materia di lavori pubblici.