XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3536




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge tende ad una razionale e moderna riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici affinché tale organo, rinnovato, possa assumere la funzione di una stabile conferenza di servizi ad impronta federalista. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici rappresenta storicamente uno degli strumenti con i quali l'Italia si organizza come Stato moderno dopo l'Unità. Non se ne può negare l'ispirazione francese, ma proprio questo aspetto ricorda le tracce positive delle riforme ispirate dall'Illuminismo. Si può, invece, notare che questa scelta contribuiva a riscattare, almeno in parte, il nostro Paese dalla sua condizione di provincialismo politico e culturale e dalla sua marginalità rispetto all'Europa occidentale, industrializzata e moderna.
        Il Consiglio superiore nasce, dunque, in Italia nel 1859 quale suprema istituzione tecnica dello Stato e le sue competenze a tutto campo sono per l'epoca sinteticamente rappresentative di ogni disciplina culturale che investa la valutazione dei grandi lavori pubblici da realizzare con il finanziamento dello Stato. Le sue caratteristiche originarie sono improntate ad una tecnica multidisciplinare e sono strettamente legate alla responsabilità dello Stato centralista, dal punto di vista finanziario e istituzionale. Il Consiglio si occuperà, allargando nel tempo le proprie competenze, di strade, ferrovie e porti, di acque pubbliche, di opere igieniche e di impianti elettrici, di edilizia statale, sovvenzionata e di culto e, infine, di urbanistica. Trasformandosi con gli anni fino alla riforma del 1942, che precisa la definizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale "massimo organo tecnico consultivo dello Stato in materia di opere pubbliche".
        La natura articolata della Repubblica, nata dopo l'ultima guerra, introduce progressivamente elementi di complessità, nuovi centri di responsabilità e di garanzia, che inevitabilmente incidono sulla struttura originaria del Consiglio superiore. Emblematica la sottrazione della competenza urbanistica con l'istituzione delle regioni; con questo decentramento disciplinare, il Consiglio superiore ha cessato di essere la sede naturale di elevati dibattiti e di conseguenti elaborazioni urbanistiche, il cui pretesto era offerto dai pareri sui piani regolatori. D'altra parte, quel decentramento era necessario per passare dalle poche decine di piani comunali approvati negli anni sessanta, ai 7.800 piani approvati all'anno 2000.
        Altrettanto emblematico è lo scorporo di competenze provocato dall'ingresso dirompente nella cultura politica del mondo industrializzato, delle problematiche ambientali, per troppo tempo trascurate, con effetti disastrosi per l'intero pianeta. Ciò ha prodotto in tutti i Paesi democratici una ricaduta istituzionale tipica: la nascita di un Ministero appositamente delegato allo scopo, ritenendosi forse troppo difficile incorporare le esigenze ambientali nei tradizionali Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'abitazione. E ciò è successo anche in Italia, sottraendo di fatto anche al Consiglio superiore dei lavori pubblici la specifica responsabilità delle questioni ecologiche.
        La perdita di competenze e di conseguenza la perdita di una capacità di valutazione, espressione di una sintesi disciplinare, hanno investito il Consiglio superiore in altri settori non meno importanti: dall'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle società autostradali, alle Ferrovie dello Stato Spa, che hanno smesso negli ultimi anni di sottoporre i propri progetti al parere del Consiglio. Al quale inviavano, invece, progetti di rilievo soltanto per eccezionali verifiche, di valore più che altro politico, quando il parere rischiava di diventare strumentale; per la variante autostradale del valico appenninico, per le dighe mobili del Mose a Venezia, per il Ponte sullo stretto di Messina.
        Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è, dunque, finito in una spirale, che per altro è caratteristica di tutte le istituzioni responsabili per le grandi scelte del Paese. Una pluralità di centri di decisione per livelli istituzionali e per competenze disciplinari, nati sempre con l'intenzione di offrire alle scelte il massimo di democraticità e di qualità; senza però riuscire a coordinare per ogni singola scelta le istituzioni e le competenze. Con il risultato, da un lato, di presentare al cittadino uno Stato con molte facce spesso discordi e, dall'altro, di impedire con frequenza l'attuazione di grandi o piccole scelte. E producendo, inevitabilmente, una reazione - anche legislativa e, talvolta, occasionalmente già operante - che tende a sopprimere semplicemente controlli e valutazioni, se l'unico effetto da questi strumenti prodotto è la paralisi delle decisioni.
        Il rimedio non è, ovviamente, quello di eliminare tout court ogni istanza valutativa o di ponderazione ma quello di ridurne la quantità e di concentrare in organismi unitari le verifiche di qualità. Oltre ad applicare rigidamente il principio di sussidiarietà fra i diversi livelli istituzionali; principio che tutti ripetono ma spesso ritengono valido solo per il proprio livello istituzionale. In sostanza è a queste semplici regole riformiste che si ispira la presente proposta di legge per il riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Occorre inoltre considerare che le recenti leggi n. 443 del 2001, n. 166 del 2002 e il decreto legislativo n. 190 del 2002 hanno profondamente innovato la materia determinando l'esigenza di una ridefinizione del ruolo del Consiglio superiore.
        La struttura del Consiglio superiore risulta, per molti aspetti, ancora troppo simile e quella pensata al momento dell'Unità d'Italia, dal punto di vista delle esigenze istituzionali e da quello della cultura tecnica dominante. Una presenza di molte istituzioni centrali dello Stato che con gli anni ha perso il suo ruolo di rappresentanza, non offrendo più alla formazione delle scelte il contributo specifico delle componenti di provenienza, intanto sottraendo al Consiglio superiore una parte dei compiti originari; e insieme contestandone dall'esterno le decisioni, quando queste investivano problematiche - come quelle ambientali - nelle quali il Consiglio non è mai stato coinvolto.
        In sostanza una struttura concepita per una condizione storica totalmente diversa da quella di oggi. E allora, non tanto c'è da stupirsi per il contenuto processo involutivo che il Consiglio superiore ha inevitabilmente subito ma, al contrario, c'è da meravigliarsi per l'elevata professionalità conservata dalla grande maggioranza dei suoi membri che ha permesso di garantire, nonostante tutto, un livello di relativa qualità alle funzioni svolte, cioè alla formazione dei pareri sulle opere sottoposte all'esame del Consiglio.
        Il lavoro del Consiglio superiore è attualmente organizzato per sezioni, così suddivise per tematiche disciplinari: edilizia pubblica e normative, difesa del suolo, opere marittime, dighe ed elettricità, infrastrutture per la mobilità, coordinamento del territorio. Oltre alle sezioni, del Consiglio superiore fa parte il Servizio tecnico centrale, con la responsabilità del settore normativo anche in rapporto con l'Unione europea, con più recenti responsabilità di controllo sui laboratori di prova per i materiali da costruzione e di certificazione sui prodotti siderurgici. Facendo riferimento agli anni dal 1991 al 2001 - cioè ad un periodo in cui il Consiglio aveva già largamente trasformato la sua fisionomia - il Consiglio superiore ha affrontato l'esame di circa 6.000 progetti di opere. Di questi poco più del 2 per cento sono stati esaminati e valutati in assemblea generale, in ragione della loro maggiore importanza; tutti gli altri progetti hanno avuto il parere direttamente dalle sezioni di relativa competenza.
        Bisogna rilevare che la ripartizione fra sezioni dei progetti esaminati è espressione dello squilibrio che si è prodotto nelle competenze effettivamente rimaste al Consiglio, perché quasi i due terzi dei progetti appartengono alle due sezioni che si occupano di edilizia pubblica, l'una, e di opere marittime, l'altra. In particolare, è scarsamente operante la sezione che si occupa del coordinamento territoriale, perché da quando l'esame dei piani urbanistici è stato trasferito alle regioni, la sezione non ha assunto il compito di indirizzo e di coordinamento previsto in concomitanza al decentramento regionale. Al Consiglio superiore non sono stati in effetti sottoposti piani e programmi che interessano il territorio a scala nazionale e regionale: dai programmi triennali dell'ANAS, al sistema del treno ad alta velocità, allo stesso Piano generale dei trasporti. Anche la selezione dei progetti ammessi all'esame del Consiglio superiore in quanto finanziati dallo Stato in ragione di almeno 50 miliardi delle vecchie lire non è spesso rispettata sulla base di leggi particolari.
        Si pone inoltre il problema del finanziamento privato per le opere di interesse nazionale. Da un lato, le progressive privatizzazioni dei grandi enti pubblici e dei servizi e, dall'altro, la sperabile diffusione del project financing per le maggiori infrastrutture del Paese, conducono in prospettiva ad attribuire in futuro un interesse pubblico - e di conseguenza a rendere necessario l'esame in Consiglio superiore - alle grandi opere finanziate dai privati o da enti in via di privatizzazione o già privatizzati, come le autostrade e le ferrovie.
        Quasi i due terzi delle valutazioni emesse negli anni 1991-2001 dal Consiglio superiore sono state positive, talvolta con raccomandazioni specifiche; le altre valutazioni sono state negative, o comunque formulate con prescrizioni fortemente critiche. Un problema storico del funzionamento del Consiglio è rappresentato, a questo proposito, dal modello di istruttoria, non sempre disponibile al dialogo con gli enti territoriali che presentano i progetti di opere. Dialogo che non può, ovviamente, trasformarsi in una disputa fra controparti ma dovrebbe, per quanto è possibile, contribuire ad adeguare e a completare i progetti in esame, per arrivare a consentirne una valutazione positiva. A questa esigenza di adeguare il modello organizzativo del Consiglio, si aggiunge quella di ridurre la diversità che di fatto si è fino ad oggi determinata, fra una parte dei membri del Consiglio, dediti a tempo pieno ai lavori di istruttoria e alla formazione dei pareri, una parte meno presente solo saltuariamente impegnata nelle commissioni relatrici e una parte più assente partecipe quasi soltanto delle assemblee generali. Problematica, questa, relativa al puro funzionamento del Consiglio superiore ma non per questo meno importante per affrontarne la riforma.
        La legge di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici si propone, dunque, nel puntuale rispetto delle competenze delineate dai decreti legislativi n. 112 del 1998 e n. 300 del 1999 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001, nonché nel quadro delle recenti riforme, di superare la frattura istituzionale fra centro e periferia e la frattura disciplinare nella valutazione degli oggetti esaminati; e in qualche misura anche di trasformare in un più organico dialogo, il rapporto fra enti proponenti e organo di valutazione. Precisando in modo preliminare che le competenze del Consiglio riguardano lavori pubblici e linee fondamentali dell'assetto territoriale con finanziamento statale o privato, cioè piani o programmi settoriali e grandi interventi infrastrutturali, rigidamente circoscritti ai casi di rilevanza nazionale. Da questa impostazione generale discendono organicamente tutte le indicazioni successive: a cominciare dalla conferma della piena autonomia di valutazione, cui si accompagna l'impegno al dialogo indispensabile con gli enti che sottopongono al Consiglio gli oggetti da esaminare.
        Il superamento della frattura istituzionale e di quella disciplinare è affrontato riformando la composizione del Consiglio, nel quale il Governo nazionale e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 nomineranno lo stesso numero di membri, il che rappresenta certamente una scelta emblematica di principio ma assicura nei fatti che i lavori del Consiglio saranno influenzati in modo equilibrato dalle esigenze centrali e da quelle locali e cercheranno di combinarle nella ricerca della soluzione rispettosa di entrambe. Applicando un metodo che chiami le istituzioni a collaborare e non a scontrarsi.
        Alla più storicizzata competenza in materia di opere pubbliche, si recupera quella sulle infrastrutture e sui trasporti che nasce dalla unificazione dei due Ministeri; si enfatizza inoltre la partecipazione diretta alla formazione delle scelte da parte del Dicastero titolare delle problematiche ambientali.
        Si sottolinea infine la necessità di un approccio economico degli interventi sul territorio che non si limiti alla tradizionale verifica sulla congruità dei pareri delle opere ma affronti a tutto campo l'analisi costi-benefìci, verificando la ragione stessa dell'opera proposta e se i vantaggi prodotti dalla sua esecuzione sono proporzionali all'investimento necessario. Insomma proponendo, in tal modo, un approccio disciplinare alle valutazioni, profondamente innovativo rispetto alla prassi consolidata.
        La disciplina proposta suggerisce di riequilibrare fortemente l'impegno operativo dei membri del Consiglio, con una disciplina delle incompatibilità all'esercizio di attività esterne che garantisce una larga partecipazione di tutti ai lavori. Ciò nonostante è sembrato impossibile privare il Consiglio di una quota di membri impegnati in attività esclusiva, pari a circa un terzo del plenum, selezionati per concorso, sempre fra esperti nelle materie dei lavori pubblici, delle infrastrutture, del territorio, dell'ambiente e dell'economia. Infine occorre sottolineare che la potestà di esprimere pareri vincolanti e di natura decisoria, attribuita dall'articolo 2, costituisce una notevole semplificazione del procedimento decisionale.
        Passando all'esame degli articoli della presente proposta di legge, si possono rilevare le linee generali della riforma.
        Con l'articolo 1 si definiscono la natura di organo consultivo e l'autonomia funzionale ed amministrativa del nuovo Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il territorio, l'ambiente e le infrastrutture, sottoposto a direttive e indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro allo scopo delegato, al fine di garantirne la neutralità rispetto alle singole amministrazioni pubbliche interessate alla sua attività; si è anche introdotta la regola che in caso di delega il potere di direttiva dovrà essere esercitato di intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze.
        Nell'articolo 2 sono contenute in dettaglio le competenze specifiche del Consiglio superiore, caratterizzate - sulla base della normativa vigente - dalla rilevanza e dall'interesse nazionale delle opere e delle programmazioni portate al suo esame e dall'incidenza sull'assetto generale del territorio dei pareri che il Consiglio è chiamato a rendere; è, altresì, prevista una competenza generale tecnico-consultiva sulle questioni che potranno essere poste dagli organi di vertice dello Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle autorità indipendenti. L'attribuzione di capacità decisionale- articolo 2, comma 3 - costituisce un notevole elemento di semplificazione del procedimento.
        L'articolo 3 sottolinea la piena autonomia di valutazione e di giudizio del Consiglio e rimanda alle deliberazioni dell'assemblea generale la definizione delle regole di procedura per l'attività di competenza. Pone, in via diretta, i princìpi del procedimento idonei a garantire trasparenza, oggettività e terzietà delle pronunce.
        L'articolo 4 individua le componenti del Consiglio, organo collegiale costituito dal presidente, dai vice presidenti e dai membri effettivi dell'assemblea generale. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio. Su indicazione della Conferenza unificata e in relazione ai chiarimenti dalla stessa richiesti, si è ritenuto più logico anteporre le istituzioni designatarie rispetto ai membri designabili.
        Le modalità di nomina dei due vice presidenti riflettono la funzione paritaria della componente statale (ove è assicurata particolare rilevanza agli aspetti ambientali) e di quella regionale nel nuovo Consiglio; l'articolo regola la composizione dell'assemblea generale con criteri, innovatori rispetto al passato, che assicurano una pari rappresentanza di qualificate competenze tecniche delle amministrazioni statali e di quelle regionali e locali nonché delle associazioni di categorie maggiormente rappresentative degli imprenditori e dei professionisti, ponendo particolarmente attenzione alle funzioni preminenti che fanno capo ai Ministeri chiave nel campo delle grandi opere pubbliche (infrastrutture, ambiente, economia, beni culturali, politiche agricole, attività produttive e difesa), in considerazione della necessità di valutazione dei programmi e dei progetti delle grandi opere pubbliche in relazione sia alla rispondenza alle linee generali di intervento sul territorio ed alla loro compatibilità ambientale sia alla loro funzionalità ed alla congruità del rapporto costi-benefìci. La Conferenza unificata nominerà una quota di consiglieri pari a quella designata dai Ministeri, scegliendola fra rappresentanti di regioni, province e comuni.
        La quota aggiuntiva di 10 membri presenta il vantaggio di non incidere sulla quota della Conferenza unificata di 22 membri. Il riferimento al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) esclude ogni rappresentatività diretta dei lavoratori e degli imprenditori. Gli oneri aggiuntivi sono posti a carico dei soggetti designandi.
        La previsione di consiglieri di concorso, scelti mediante pubblica selezione in base alle proprie specifiche competenze, garantisce un nucleo in certa misura più stabile nella componente dell'assemblea ed una continuità di competenze ed esperienze, che costituisce un valido contrappeso al termine previsto per il mandato degli altri componenti (tre anni rinnovabili una sola volta); è confermata, rispetto al vecchio Consiglio superiore dei lavori pubblici, la presenza di qualificati consulenti provenienti dal Consiglio di Stato e dall'Avvocatura dello Stato.
        Gli articoli da 5 a 8 regolano i compiti del presidente e dei vice presidenti, dell'assemblea generale, del comitato di presidenza, del segretario generale; queste ultime due figure esercitano funzioni molto importanti per l'esercizio delle attività del Consiglio e per la gestione del rapporto dei componenti dell'assemblea (il comitato di presidenza) e del personale amministrativo e tecnico (il segretario generale); questi compiti giustificano la qualificata individuazione delle persone chiamate a ricoprire quelle funzioni; la presenza nel comitato di presidenza di due membri dell'assemblea (uno nella sua qualità di segretario generale e l'altro eletto da questa) garantisce una equa partecipazione nel comitato delle componenti che costituiscono il Consiglio stesso; il collegamento fiduciario del segretario generale al presidente del Consiglio superiore è giustificato dalle sue funzioni di stretta collaborazione con la presidenza e di capo del personale amministrativo e tecnico, mentre la sua provenienza dall'assemblea garantisce comunque la riconducibilità della funzione all'organo collegiale.
        L'articolo 8 modifica la composizione dell'assemblea generale per adeguarla alla articolazione normale del Consiglio superiore in sezioni.
        L'articolo 9 disciplina il rapporto di servizio e le incompatibilità dei membri del Consiglio, disponendo il collocamento fuori ruolo per i dipendenti pubblici nominati membri effettivi per tutta la durata dell'incarico.
        Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati gli emolumenti e prefigurate le situazioni di incompatibilità per i membri effettivi. I compensi saranno presumibilmente allineati - sempreché sia accertata la compatibilità con le risorse di bilancio - alle retribuzioni dei dirigenti delle amministrazioni statali decurtate della metà in caso di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività professionale svolta prima della nomina. Sono altresì indicati i motivi e le modalità di decadenza per tutti i membri effettivi.
        L'articolo 10 prevede altre competenze specifiche del Consiglio, da un lato, quale organo di riferimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio delle funzioni di regolazione e vigilanza sulla qualità delle opere e dei prodotti; dall'altro lato, quale organo tecnico specializzato - a mezzo del Servizio tecnico centrale - per le funzioni di consulenza tecnica, certificazione e attestazione previste dalle leggi in materia e per la partecipazione agli organismi europei istituiti nel settore; la previsione della non gratuità di una parte di queste attività svolte dal Servizio tecnico centrale assicura - oltre al rispetto di norme comunitarie che vietano di prestare servizi gratuiti agli operatori economici - anche un contributo al finanziamento dell'attività del Consiglio.
        L'articolo 11 regola la composizione e le competenze del Servizio tecnico centrale, prevedendo la dotazione organica complessiva almeno di 120 unità (di cui almeno un terzo con specifica competenza tecnica) e l'inquadramento del personale secondo la normativa generale di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001; questo Servizio è ampiamente valorizzato dal processo di riordino, sia sviluppandone il ruolo nel settore degli studi e della elaborazione delle normative tecniche che in futuro assumeranno sempre maggiore importanza (in campo nazionale e in campo internazionale, nel quale già oggi il Servizio rappresenta l'unica struttura di relazione del Consiglio superiore con la Unione europea), sia estendendo le attività già svolte oggi per la certificazione tecnica sui prodotti di costruzione e per l'abilitazione e la vigilanza sui laboratori di prova dei materiali e di altri organismi di attestazione (anche in questo caso si tratta di attività destinate ad assumere in futuro una importanza sempre maggiore e per le quali sembra logico e necessario stabilire tariffe economiche per le prestazioni); il Servizio svolge, quindi, funzioni di supporto e proprie di grande importanza per lo svolgimento dell'attività istituzionale del Consiglio superiore, sotto il profilo amministrativo e tecnico; a tale fine, nel Servizio sono comprese tutte le componenti funzionali necessarie per il funzionamento dell'organo, con la previsione di un nucleo (non inferiore a 40 unità) di personale dotato di una particolare competenza tecnica per svolgere i compiti indicati dall'articolo 10; il comma 4 regola anche il conferimento di incarichi esterni di consulenza e di assistenza tecnica con criteri idonei ad assicurare la massima competenza degli incaricati.
        L'articolo 12 disciplina l'istituzione di sezioni per l'istruzione e lo studio delle singole questioni di competenza dell'assemblea generale; si è ritenuto inopportuno irrigidire in modo permanente la suddivisione per materie fra le sezioni oggi esistenti nel Consiglio superiore, in modo da fare fronte nel tempo al mutare delle circostanze; la composizione delle nuove sezioni è allargata (senza diritto di voto per la proposta di voto finale) al personale del Servizio tecnico centrale e ad esperti esterni per assicurare l'apporto di specifiche competenze in relazione alle particolari difficoltà e complessità del caso; il riassetto e la riorganizzazione, con la conseguente riduzione del numero degli affari sottoposti alla valutazione del Consiglio, hanno suggerito di non riproporre automaticamente una ripartizione dei pareri fra le sezioni e l'assemblea generale; senza, comunque, escludere che le sezioni possano arrivare alla valutazione conclusiva sui progetti esaminati, se ne suggerisce l'uso prevalente per le istruttorie, la cui conclusione sarà presentata in assemblea e da questa adottata; infatti, di norma, i lavori delle sezioni si concludono con una proposta di voto da portare alla ratifica dell'assemblea (che, come previsto dall'articolo 8, potrà sempre passare all'esame approfondito della proposta). I presidenti delle sezioni sono designati fra i membri effettivi da parte del comitato di presidenza.
        L'articolo 13 indica le fonti di finanziamento del Consiglio, costituite dagli stanziamenti dello Stato, dalle entrate derivanti da convenzioni con soggetti pubblici che si avvalgono del Consiglio, oltre che dai proventi delle attività del Servizio tecnico centrale.
        L'articolo 14 regola l'esercizio dell'autonomia regolamentate del Consiglio nelle materie concernenti l'organizzazione della propria attività, secondo l'elencazione ivi riportata, prevedendo l'invio delle relative deliberazioni al Presidente del Consiglio dei ministri che può sospenderne l'efficacia chiedendo il riesame.
        L'articolo 15 detta disposizioni transitorie per la successione del nuovo organismo nelle competenze del vecchio Consiglio superiore dei lavori pubblici e per l'inquadramento nel nuovo Consiglio, quali membri effettivi, dei dirigenti generali incardinati nel vecchio organismo; è, inoltre, previsto un titolo di preferenza a favore dei componenti di quest'ultimo in sede di prima selezione per la scelta dei consiglieri di concorso dell'assemblea generale.
        L'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore della legge.
        La nuova organizzazione proposta per il Consiglio superiore appare, in conclusione, capace di raggiungere gli obiettivi che si propone: quelli di restituire al Consiglio la natura di organismo di sintesi istituzionale e disciplinare, con la quale era nato agli albori dell'Unità nazionale, interrompendone la deriva centralistica, burocratica e tecnicistica che l'ha investito; per renderlo realmente un consesso, dove la collaborazione fra i livelli istituzionali realizza l'espressione sintetica di tutte le garanzie ambientali, tecniche ed economiche. Un organo, quindi, che potrà nel nome stesso conservare l'eredità da valorizzare e l'innovazione del presente da introdurre chiamandosi, significativamente, "Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il territorio, l'ambiente e le infrastrutture".
        La presente proposta di legge ripropone, nella sostanza, lo schema del regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il territorio, l'ambiente e le infrastrutture, elaborato per iniziativa del professor Giuseppe Campos Venuti, già presidente del Consiglio superiore, con il consenso ampio delle forze parlamentari e delle autorità istituzionali. La proposta di legge è inoltre coerente con il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione e non si pone in contrasto con le più recenti riforme in materia di lavori pubblici.




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