XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3536




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto).

        1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici assume la denominazione di "Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il territorio, l'ambiente e le infrastrutture", di seguito denominato "Consiglio superiore". Il Consiglio superiore è il massimo organo tecnico-consultivo delle amministrazioni dello Stato in materia di lavori pubblici e di definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale.
        2. Il Consiglio superiore ha autonomia scientifica, funzionale e organizzativa ed è sottoposto agli indirizzi e alle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro allo scopo delegato. In tale ultima ipotesi le direttive sono adottate di intesa tra i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze.


Art. 2.

(Competenze).

        1. Il Consiglio superiore, nei limiti delle competenze attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, esprime parere obbligatorio:

            a) sulle linee metodologiche di programmazione degli interventi di enti e soggetti pubblici di rilevanza nazionale e, ove richiesto, sui programmi dei lavori adottati prima della loro definitiva approvazione nelle sedi competenti;

            b) sui progetti di lavori pubblici che rivestono primaria importanza nazionale, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e da realizzare con finanziamento statale o con intervento privato;

            c) sulle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, sugli assetti generali della programmazione e della progettazione di grandi reti di interesse nazionale, sui piani regolatori portuali e aeroportuali e sulle vie di navigazione di interesse nazionale;

            d) sui criteri e sui requisiti generali per la individuazione e la delimitazione delle zone sismiche;

            e) sulle normative tecniche generali in materia di costruzioni in cemento armato, a struttura metallica ed in zona sismica, di dighe di sbarramento e di grandi opere di contenimento delle acque, sulle altre normative tecniche di generale applicazione nel territorio nazionale la cui predisposizione non è affidata in via esclusiva ad un altro organo specializzato e sui regolamenti previsti dall'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

            f) sui progetti e sulle questioni tecniche per le quali, ai sensi della legislazione vigente in materia, è chiamato ad esprimersi il Consiglio dei ministri.

        2. Il Consiglio superiore esprime altresì parere sulle questioni relative alla materia dei lavori pubblici sottoposte al suo esame dal Presidente del Consiglio dei ministri, da singoli Ministri, da presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e delle altre Autorità indipendenti.
        3. Il parere del Consiglio superiore, espresso con la maggioranza degli aventi diritto, sui progetti di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse statale ha valore vincolante e può assumere natura decisoria ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Autonomia).

        1. Il Consiglio superiore agisce in piena autonomia di valutazione e di giudizio, con particolare riguardo alla correttezza tecnica degli interventi, alla loro idoneità, fattibilità, funzionalità ed economicità rispetto agli scopi perseguiti, alla qualità e all'utilità dei risultati delle attività, al rispetto dei fondamentali valori di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della popolazione, al soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni competenti nelle predette materie. Il Consiglio opera, compatibilmente con la natura delle questioni oggetto di trattazione, con procedure aperte, in modo da garantire la trasparenza, l'oggettività e la terzietà del proprio deliberato e, ogni volta che ne ravvisi l'opportunità o riceva richieste, sentiti le amministrazioni e i soggetti interessati.
        2. Le procedure e le attività necessarie all'emissione dei pareri sono disciplinate da deliberazioni adottate dall'assemblea generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.


Art. 4.

(Composizione).

        1. Il Consiglio superiore è organo collegiale costituito dal presidente, dai vice presidenti e dai membri effettivi dell'assemblea generale.
        2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è scelto fra personalità di riconosciuta competenza nelle materie oggetto dell'attività del Consiglio superiore. L'incarico dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
        3. I vice presidenti, in numero di due, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e uno su proposta della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata"; sono scelti fra personalità di riconosciuta competenza nelle materie oggetto dell'attività del Consiglio superiore. L'incarico dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
        4. I membri effettivi del Consiglio superiore sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro allo scopo delegato e sono scelti con le seguenti modalità:

            a) ventidue sono scelti, in numero di sei ciascuno, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ed uno ciascuno dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro della difesa fra i dirigenti di ruolo dell'amministrazione dello Stato o fra i docenti universitari, designati in considerazione delle loro particolari competenze nelle materie dei lavori pubblici, delle infrastrutture, del territorio, dell'ambiente e dell'economia e del titolo di studio posseduto;

            b) ventidue sono scelti dalla Conferenza unificata fra i dirigenti di ruolo delle amministrazioni regionali e locali o fra i docenti universitari, in considerazione delle loro particolari competenze nelle materie dei lavori pubblici, delle infrastrutture, del territorio, dell'ambiente e dell'economia;

            c) quattro sono designati dagli ordini o dalle categorie professionali degli agronomi, architetti, geologi e ingegneri; sei sono designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, tenendo conto della realtà produttiva del Paese. Tutti i membri sono designati in considerazione delle loro particolari competenze nelle materie dei lavori pubblici, delle infrastrutture, del territorio, dell'ambiente e dell'economia. Gli oneri relativi ai membri designati ai sensi della presente lettera sono posti a carico dei rispettivi organi designanti, salva diversa intesa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b);

            d) ventidue sono individuati mediante selezione pubblica per titoli fra esperti di riconosciuta competenza e comprovata esperienza nelle materie dei lavori pubblici, delle infrastrutture, del territorio, dell'ambiente e dell'economia; la selezione si svolge secondo le procedure di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

            e) due consiglieri di Stato e due avvocati dello Stato sono designati, rispettivamente, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e dall'Avvocato generale dello Stato.

        5. I membri effettivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 durano in carica tre anni e possono essere confermati per un altro triennio. I membri effettivi di cui alla lettera d) del medesimo comma 4 durano in carica cinque anni e possono partecipare alle nuove selezioni. In ogni caso la composizione del Consiglio superiore deve assicurare, in funzione delle materie oggetto di trattazione, le competenze disciplinari necessarie ad un approccio sistemico ai problemi. Le nomine a scelta devono altresì assicurare l'equivalenza numerica tra i membri effettivi di provenienza da ruoli delle amministrazioni pubbliche e i docenti universitari ovvero gli altri esperti esterni.


Art. 5.

(Compiti del presidente).

        1. Il presidente convoca e presiede l'assemblea generale e il comitato di presidenza di cui all'articolo 6, assegna gli affari all'assemblea generale e alle sezioni di cui all'articolo 12, indicando i relatori; nomina il segretario generale di cui all'articolo 7. Il presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal vice presidente più anziano; i vice presidenti esercitano le funzioni delegate dal presidente o dal comitato di presidenza.


Art. 6.

(Comitato di presidenza).

        1. Il comitato di presidenza è composto dal presidente, dai vice presidenti, dal segretario generale e da un membro effettivo del Consiglio superiore eletto dall'assemblea generale.
        2. Il comitato di presidenza decide sulle incompatibilità, sulle autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 2, sulle proposte di assegnazione di incarichi esterni e interni che non attengono all'emanazione di pareri e su ogni questione che il presidente intende sottoporre allo stesso.
        3. Il comitato di presidenza esprime il proprio parere sui documenti annuali di spesa e sull'organizzazione e il funzionamento interno del Consiglio superiore.


Art. 7.

(Segretario generale).

        1. Il segretario generale è scelto dal presidente tra i membri effettivi del Consiglio superiore e dura in carica, salvo revoca per giustificati motivi, per il tempo in cui permane in carica il presidente che l'ha nominato.
        2. Il segretario generale assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, cura il funzionamento degli uffici e dei servizi del Consiglio superiore, dirige il Servizio tecnico centrale di cui all'articolo 10 ed esercita le funzioni di capo del personale.
        3. In caso di assenza o di impedimento, il segretario generale è sostituito con provvedimento del presidente da un altro membro effettivo del Consiglio superiore incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

Art. 8.

(Assemblea generale).

        1. L'assemblea generale è composta dal presidente, dai vice presidenti e dai membri effettivi del Consiglio superiore. Si esprime sulle materie di competenza del Consiglio superiore non demandate alle sezioni; su richiesta di almeno dieci dei suoi membri procede all'esame e alla discussione dei deliberati delle sezioni; si pronuncia sulle materie e sugli affari assegnati direttamente dal presidente e dal comitato di presidenza.


Art. 9.

(Rapporto di servizio e incompatibilità).

        1. I rapporti di servizio del presidente, dei vice presidenti e dei membri effettivi del Consiglio superiore sono regolati da contratti a termine ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dipendenti pubblici nominati membri effettivi del Consiglio superiore sono collocati nella posizione di fuori ruolo. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono individuate le eventuali incompatibilità funzionali e sono fissati gli emolumenti spettanti ai membri effettivi, al presidente, ai vice presidenti e al segretario generale. Ai consiglieri di Stato e agli avvocati dello Stato si applica la disciplina sulle incompatibilità prevista nei rispettivi ordinamenti.
        2. I membri effettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), che non sono dipendenti pubblici possono chiedere, al momento della nomina, di essere autorizzati a continuare l'esercizio dell'attività professionale, imprenditoriale o di docenza abitualmente esercitata. A tale fine i predetti membri presentano una dichiarazione dalla quale risulta l'assoluta non pertinenza dell'incarico di membro del Consiglio superiore con l'attività che si intende continuare ad esercitare e la compatibilità delle stesse attività con l'effettivo assolvimento dei doveri di istituto. L'autorizzazione può essere concessa dal comitato di presidenza nel caso di verificata assenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi. Per tali membri il compenso previsto ai sensi del comma 1 è ridotto alla metà. I membri effettivi sono esclusi dalla collaudazione e da ogni attività retribuita di controllo, di programmazione e di verifica di opere per le quali il Consiglio superiore ha espresso il proprio parere.
        3. Il presidente, i vice presidenti ed i membri effettivi del Consiglio superiore possono essere dichiarati decaduti su proposta del comitato di presidenza o della maggioranza assoluta dei membri dell'assemblea generale, per violazione dei doveri di indipendenza, imparzialità e probità o per omissioni o gravi negligenze nell'esercizio delle proprie attribuzioni o nel caso di esercizio di attività incompatibili o non autorizzate, o comunque costituenti situazioni di conflitto di interesse con il mandato ricevuto; possono, altresì, essere dichiarati decaduti nel caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive dell'assemblea generale.
        4. Il procedimento per la pronuncia di decadenza è regolato da apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 14, ferma restando la competenza alla pronuncia definitiva del Presidente del Consiglio dei ministri.


Art. 10.

(Servizio tecnico centrale).

        1. E' istituito con funzioni di supporto a tutte le attività del Consiglio superiore il Servizio tecnico centrale.
        2. Ai fini di cui al comma 1, il Servizio tecnico centrale è autorizzato a svolgere le seguenti attività:

            a) consulenza tecnica, su richiesta dell'autorità giudiziaria o dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, o di soggetti privati;

            b) studio di problemi specifici di carattere tecnico relativi all'esecuzione di opere e di lavori pubblici, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni;

            c) predisposizione di linee guida e di studi tecnici di carattere generale e normativo, di ricerche sperimentali, di metodica tecnica concernente la sicurezza delle costruzioni nonché di istruzioni generali per la redazione dei progetti in zona sismica;

            d) certificazione, attestazione, valutazione e verifica di idoneità tecnica dei materiali e dei prodotti da costruzione e di rilascio del benestare tecnico europeo in conformità alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e del regolamento per la relativa attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, su richiesta dei soggetti abilitati;

            e) partecipazione all'Organizzazione europea per il benestare tecnico-EOTA, alle commissioni e ai gruppi di lavoro istituiti ai fini di cui alla lettera d);

            f) rilascio dell'abilitazione e vigilanza sui laboratori di prova dei materiali strutturali di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e sui laboratori per lo svolgimento di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce;

            g) rilascio dell'abilitazione agli organismi di certificazione, di ispezione e di prova ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

            h) rilascio dell'abilitazione agli organismi di attestazione dei cementi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 luglio 1999, n. 314;

            i) qualificazione e vigilanza sui prodotti disciplinati dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché richiesta di equivalenza di tali prodotti in campo europeo;

            l) certificazione di idoneità tecnica dei sistemi costruttivi ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, su richiesta dei soggetti abilitati;

            m) certificazione e ispezione nel settore dei prodotti e dei sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, e di altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;

            n) ogni altra attività tecnica che non sia demandata da disposizioni normative comunitarie e nazionali ad un apposito organismo tecnico.

        3. Le prestazioni del Servizio tecnico centrale rese nei confronti di soggetti privati o di amministrazioni non statali o comunitarie comportano il pagamento di un corrispettivo secondo tariffe fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore.
        4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale del Consiglio superiore per esercitare le funzioni di regolazione e di vigilanza di cui all'articolo 93, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con particolare riguardo alla verifica della qualità delle opere e dei prodotti realizzati.


Art. 11.

(Organizzazione del Servizio
tecnico centrale).

        1. Al Servizio tecnico centrale è assegnato personale, in numero non superiore a centoventi unità, di cui almeno un terzo con specifica competenza tecnica, in relazione alle funzioni di cui all'articolo 10.
        2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato in apposito ruolo del personale dipendente del Consiglio superiore; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con l'assegnazione del personale già in servizio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in via successiva con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in via subordinata, alle procedure concorsuali previste dallo stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Con l'istituzione, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), del ruolo del personale del Servizio tecnico centrale, si procede alla contemporanea riduzione delle qualifiche corrispondenti del personale del ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici confluito nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        3. Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dai contratti collettivi del comparto Ministeri.
        4. Il presidente, sentito il comitato di presidenza, può affidare incarichi speciali di consulenza e di assistenza tecnica a istituti universitari o a singoli docenti universitari o ad organismi indipendenti, pubblici e privati, purché di comprovate esperienza e competenza, per coadiuvare l'attività del Servizio tecnico centrale, in affari di particolare complessità e che implicano conoscenze di alto grado di specializzazione. L'affidamento degli incarichi e le modalità di stipulazione e di gestione di tali contratti sono determinati ai sensi dell'articolo 14.


Art. 12.

(Sezioni).

        1. Sulla base di quanto previsto dalle deliberazioni di cui all'articolo 14, sono istituite apposite sezioni del Consiglio superiore per singole materie o per specifiche questioni. Le stesse deliberazioni indicano se i compiti delle sezioni sono di preparazione e di relazione presso l'assemblea generale, ovvero se le sezioni possono esprimere pronunce definitive. Sono regolamentate, altresì, le procedure per l'esame di questioni connesse o di massima e per superare eventuali pronunce contrastanti.
        2. Le sezioni sono composte da membri effettivi del Consiglio superiore, da personale appartenente al Servizio tecnico centrale, nonché, eventualmente, da esperti invitati dal presidente in considerazione della particolare rilevanza tecnico-scientifica nella materia trattata. Nel caso in cui ad una sezione siano conferite attività definitive, i membri non appartenenti al Consiglio superiore non hanno diritto di voto.
        3. Le sezioni sono presiedute da un componente designato dal comitato di presidenza, scelto fra i membri effettivi del Consiglio superiore.
        4. I lavori delle sezioni si concludono, di norma, con una proposta di deliberato che il presidente della sezione competente sottopone alla ratifica dell'assemblea generale, corredato da una relazione illustrativa.


Art. 13.

(Autonomia gestionale).

        1. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        2. Le entrate del bilancio del Consiglio superiore sono costituite:

            a) dallo stanziamento di cui al comma 1;

            b) dalle entrate derivanti dalla stipula di convenzioni con soggetti pubblici che si avvalgono del Consiglio superiore e del Servizio tecnico centrale;

            c) dalle entrate derivanti dall'attività del Servizio tecnico centrale a favore di privati e dalle attività di istituto svolte dai membri effettivi del Consiglio superiore.
        3. Le entrate di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base di cui al comma 1.
        4. I criteri di gestione e le modalità di tenuta della contabilità e del rendiconto sono stabiliti con le deliberazioni di cui all'articolo 14.


Art. 14.

(Deliberazioni interne).

        1. Il presidente, su conforme parere dell'assemblea generale, adotta una o più deliberazioni interne per la disciplina:

            a) delle sedute dell'assemblea generale, con particolare riferimento alla convocazione, alle condizioni della valida costituzione, alla determinazione delle maggioranze, nonché ai tempi nei quali deve essere esercitata l'attività;

            b) dei criteri per la attribuzione e la distribuzione delle competenze fra le sezioni, nonché per la definizione delle materie su cui le sezioni esprimono parere definitivo, per la composizione e la nomina dei relatori;

            c) delle modalità di selezione dei membri effettivi del Consiglio superiore di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c);

              d) dei criteri di gestione e delle modalità di tenuta della contabilità e del rendiconto;

            e) del compenso delle prestazioni rese dal Servizio tecnico centrale e delle tariffe;

            f) delle modalità di affidamento e di stipulazione dei contratti di cui all'articolo 11, comma 4, e dei relativi compensi;

            g) del ruolo del personale del Servizio tecnico centrale;

            h) del procedimento per la decadenza dei membri effettivi del Consiglio superiore;
            i) di ogni altra materia connessa all'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore e dei suoi uffici.

        2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono in ogni caso inviate al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro allo scopo delegato, che può richiederne, entro venti giorni, il riesame sospendendone l'efficacia.

        1. Tutti gli affari in carico al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti dal Consiglio superiore qualora rientranti nelle materie di sua competenza; in caso contrario, sono restituiti alle amministrazioni richiedenti.
        2. Ogni competenza già attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia al Consiglio superiore dei lavori pubblici deve intendersi trasferita al Consiglio superiore a condizione che rientri nelle materie di cui all'articolo 2; in caso diverso, deve intendersi soppressa.
        3. In sede di prima attuazione della presente legge, i dirigenti incaricati di svolgere le funzioni di presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, sono inquadrati come membri effettivi ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d), della presente legge, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 12; per i restanti posti da ricoprire con selezione pubblica costituisce, inoltre, titolo di preferenza l'aver fatto parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.


Art. 16.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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