XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3536
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).
1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici assume la
denominazione di "Consiglio superiore dei lavori pubblici, per
il territorio, l'ambiente e le infrastrutture", di seguito
denominato "Consiglio superiore". Il Consiglio superiore è il
massimo organo tecnico-consultivo delle amministrazioni dello
Stato in materia di lavori pubblici e di definizione delle
linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale.
2. Il Consiglio superiore ha autonomia scientifica,
funzionale e organizzativa ed è sottoposto agli indirizzi e
alle direttive generali del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro allo scopo delegato. In tale ultima
ipotesi le direttive sono adottate di intesa tra i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della
tutela del territorio e dell'economia e delle finanze.
Art. 2.
(Competenze).
1. Il Consiglio superiore, nei limiti delle competenze
attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, esprime parere
obbligatorio:
a) sulle linee metodologiche di programmazione
degli interventi di enti e soggetti pubblici di rilevanza
nazionale e, ove richiesto, sui programmi dei lavori adottati
prima della loro definitiva approvazione nelle sedi
competenti;
b) sui progetti di lavori pubblici che rivestono
primaria importanza nazionale, ai sensi della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e da
realizzare con finanziamento statale o con intervento
privato;
c) sulle linee fondamentali dell'assetto del
territorio nazionale, sugli assetti generali della
programmazione e della progettazione di grandi reti di
interesse nazionale, sui piani regolatori portuali e
aeroportuali e sulle vie di navigazione di interesse
nazionale;
d) sui criteri e sui requisiti generali per la
individuazione e la delimitazione delle zone sismiche;
e) sulle normative tecniche generali in materia di
costruzioni in cemento armato, a struttura metallica ed in
zona sismica, di dighe di sbarramento e di grandi opere di
contenimento delle acque, sulle altre normative tecniche di
generale applicazione nel territorio nazionale la cui
predisposizione non è affidata in via esclusiva ad un altro
organo specializzato e sui regolamenti previsti dall'articolo
3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
f) sui progetti e sulle questioni tecniche per le
quali, ai sensi della legislazione vigente in materia, è
chiamato ad esprimersi il Consiglio dei ministri.
2. Il Consiglio superiore esprime altresì parere sulle
questioni relative alla materia dei lavori pubblici sottoposte
al suo esame dal Presidente del Consiglio dei ministri, da
singoli Ministri, da presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, dalla Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici e delle altre Autorità
indipendenti.
3. Il parere del Consiglio superiore, espresso con la
maggioranza degli aventi diritto, sui progetti di opere
pubbliche e di infrastrutture di interesse statale ha valore
vincolante e può assumere natura decisoria ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
Art. 3.
(Autonomia).
1. Il Consiglio superiore agisce in piena autonomia di
valutazione e di giudizio, con particolare riguardo alla
correttezza tecnica degli interventi, alla loro idoneità,
fattibilità, funzionalità ed economicità rispetto agli scopi
perseguiti, alla qualità e all'utilità dei risultati delle
attività, al rispetto dei fondamentali valori di tutela
dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della
popolazione, al soddisfacimento dei requisiti essenziali
definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario, ferme
restando le attribuzioni delle amministrazioni competenti
nelle predette materie. Il Consiglio opera, compatibilmente
con la natura delle questioni oggetto di trattazione, con
procedure aperte, in modo da garantire la trasparenza,
l'oggettività e la terzietà del proprio deliberato e, ogni
volta che ne ravvisi l'opportunità o riceva richieste, sentiti
le amministrazioni e i soggetti interessati.
2. Le procedure e le attività necessarie all'emissione dei
pareri sono disciplinate da deliberazioni adottate
dall'assemblea generale con la maggioranza dei due terzi degli
aventi diritto.
Art. 4.
(Composizione).
1. Il Consiglio superiore è organo collegiale costituito
dal presidente, dai vice presidenti e dai membri effettivi
dell'assemblea generale.
2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, ed è scelto fra personalità di
riconosciuta competenza nelle materie oggetto dell'attività
del Consiglio superiore. L'incarico dura tre anni ed è
rinnovabile una sola volta.
3. I vice presidenti, in numero di due, sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e uno su proposta della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
di seguito denominata "Conferenza unificata"; sono scelti fra
personalità di riconosciuta competenza nelle materie oggetto
dell'attività del Consiglio superiore. L'incarico dura tre
anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. I membri effettivi del Consiglio superiore sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
o del Ministro allo scopo delegato e sono scelti con le
seguenti modalità:
a) ventidue sono scelti, in numero di sei
ciascuno, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal
Ministro dell'economia e delle finanze, ed uno ciascuno dal
Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro
delle politiche agricole e forestali, dal Ministro delle
attività produttive e dal Ministro della difesa fra i
dirigenti di ruolo dell'amministrazione dello Stato o fra i
docenti universitari, designati in considerazione delle loro
particolari competenze nelle materie dei lavori pubblici,
delle infrastrutture, del territorio, dell'ambiente e
dell'economia e del titolo di studio posseduto;
b) ventidue sono scelti dalla Conferenza unificata
fra i dirigenti di ruolo delle amministrazioni regionali e
locali o fra i docenti universitari, in considerazione delle
loro particolari competenze nelle materie dei lavori pubblici,
delle infrastrutture, del territorio, dell'ambiente e
dell'economia;
c) quattro sono designati dagli ordini o dalle
categorie professionali degli agronomi, architetti, geologi e
ingegneri; sei sono designati dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, tenendo conto della realtà
produttiva del Paese. Tutti i membri sono designati in
considerazione delle loro particolari competenze nelle materie
dei lavori pubblici, delle infrastrutture, del territorio,
dell'ambiente e dell'economia. Gli oneri relativi ai membri
designati ai sensi della presente lettera sono posti a carico
dei rispettivi organi designanti, salva diversa intesa ai
sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b);
d) ventidue sono individuati mediante selezione
pubblica per titoli fra esperti di riconosciuta competenza e
comprovata esperienza nelle materie dei lavori pubblici, delle
infrastrutture, del territorio, dell'ambiente e dell'economia;
la selezione si svolge secondo le procedure di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
e) due consiglieri di Stato e due avvocati dello
Stato sono designati, rispettivamente, dal Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa e dall'Avvocato
generale dello Stato.
5. I membri effettivi di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 4 durano in carica tre anni e possono
essere confermati per un altro triennio. I membri effettivi di
cui alla lettera d) del medesimo comma 4 durano in
carica cinque anni e possono partecipare alle nuove selezioni.
In ogni caso la composizione del Consiglio superiore deve
assicurare, in funzione delle materie oggetto di trattazione,
le competenze disciplinari necessarie ad un approccio
sistemico ai problemi. Le nomine a scelta devono altresì
assicurare l'equivalenza numerica tra i membri effettivi di
provenienza da ruoli delle amministrazioni pubbliche e i
docenti universitari ovvero gli altri esperti esterni.
Art. 5.
(Compiti del presidente).
1. Il presidente convoca e presiede l'assemblea generale e
il comitato di presidenza di cui all'articolo 6, assegna gli
affari all'assemblea generale e alle sezioni di cui
all'articolo 12, indicando i relatori; nomina il segretario
generale di cui all'articolo 7. Il presidente è sostituito
nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal
vice presidente più anziano; i vice presidenti esercitano le
funzioni delegate dal presidente o dal comitato di
presidenza.
Art. 6.
(Comitato di presidenza).
1. Il comitato di presidenza è composto dal presidente,
dai vice presidenti, dal segretario generale e da un membro
effettivo del Consiglio superiore eletto dall'assemblea
generale.
2. Il comitato di presidenza decide sulle incompatibilità,
sulle autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 2, sulle
proposte di assegnazione di incarichi esterni e interni che
non attengono all'emanazione di pareri e su ogni questione che
il presidente intende sottoporre allo stesso.
3. Il comitato di presidenza esprime il proprio parere sui
documenti annuali di spesa e sull'organizzazione e il
funzionamento interno del Consiglio superiore.
Art. 7.
(Segretario generale).
1. Il segretario generale è scelto dal presidente tra i
membri effettivi del Consiglio superiore e dura in carica,
salvo revoca per giustificati motivi, per il tempo in cui
permane in carica il presidente che l'ha nominato.
2. Il segretario generale assiste il presidente
nell'esercizio delle sue funzioni, cura il funzionamento degli
uffici e dei servizi del Consiglio superiore, dirige il
Servizio tecnico centrale di cui all'articolo 10 ed esercita
le funzioni di capo del personale.
3. In caso di assenza o di impedimento, il segretario
generale è sostituito con provvedimento del presidente da un
altro membro effettivo del Consiglio superiore incaricato di
esercitarne temporaneamente le funzioni.
Art. 8.
(Assemblea generale).
1. L'assemblea generale è composta dal presidente, dai
vice presidenti e dai membri effettivi del Consiglio
superiore. Si esprime sulle materie di competenza del
Consiglio superiore non demandate alle sezioni; su richiesta
di almeno dieci dei suoi membri procede all'esame e alla
discussione dei deliberati delle sezioni; si pronuncia sulle
materie e sugli affari assegnati direttamente dal presidente e
dal comitato di presidenza.
Art. 9.
(Rapporto di servizio e incompatibilità).
1. I rapporti di servizio del presidente, dei vice
presidenti e dei membri effettivi del Consiglio superiore sono
regolati da contratti a termine ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
I dipendenti pubblici nominati membri effettivi del Consiglio
superiore sono collocati nella posizione di fuori ruolo. Con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata, sono individuate le eventuali
incompatibilità funzionali e sono fissati gli emolumenti
spettanti ai membri effettivi, al presidente, ai vice
presidenti e al segretario generale. Ai consiglieri di Stato e
agli avvocati dello Stato si applica la disciplina sulle
incompatibilità prevista nei rispettivi ordinamenti.
2. I membri effettivi di cui all'articolo 4, comma 4,
lettere a) e b), che non sono dipendenti pubblici
possono chiedere, al momento della nomina, di essere
autorizzati a continuare l'esercizio dell'attività
professionale, imprenditoriale o di docenza abitualmente
esercitata. A tale fine i predetti membri presentano una
dichiarazione dalla quale risulta l'assoluta non pertinenza
dell'incarico di membro del Consiglio superiore con l'attività
che si intende continuare ad esercitare e la compatibilità
delle stesse attività con l'effettivo assolvimento dei doveri
di istituto. L'autorizzazione può essere concessa dal comitato
di presidenza nel caso di verificata assenza di situazioni di
incompatibilità o di conflitto di interessi. Per tali membri
il compenso previsto ai sensi del comma 1 è ridotto alla metà.
I membri effettivi sono esclusi dalla collaudazione e da ogni
attività retribuita di controllo, di programmazione e di
verifica di opere per le quali il Consiglio superiore ha
espresso il proprio parere.
3. Il presidente, i vice presidenti ed i membri effettivi
del Consiglio superiore possono essere dichiarati decaduti su
proposta del comitato di presidenza o della maggioranza
assoluta dei membri dell'assemblea generale, per violazione
dei doveri di indipendenza, imparzialità e probità o per
omissioni o gravi negligenze nell'esercizio delle proprie
attribuzioni o nel caso di esercizio di attività incompatibili
o non autorizzate, o comunque costituenti situazioni di
conflitto di interesse con il mandato ricevuto; possono,
altresì, essere dichiarati decaduti nel caso di assenza
ingiustificata per più di tre sedute consecutive
dell'assemblea generale.
4. Il procedimento per la pronuncia di decadenza è
regolato da apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 14,
ferma restando la competenza alla pronuncia definitiva del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 10.
(Servizio tecnico centrale).
1. E' istituito con funzioni di supporto a tutte le
attività del Consiglio superiore il Servizio tecnico
centrale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Servizio tecnico centrale
è autorizzato a svolgere le seguenti attività:
a) consulenza tecnica, su richiesta dell'autorità
giudiziaria o dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, o di soggetti privati;
b) studio di problemi specifici di carattere
tecnico relativi all'esecuzione di opere e di lavori pubblici,
su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e
successive modificazioni;
c) predisposizione di linee guida e di studi
tecnici di carattere generale e normativo, di ricerche
sperimentali, di metodica tecnica concernente la sicurezza
delle costruzioni nonché di istruzioni generali per la
redazione dei progetti in zona sismica;
d) certificazione, attestazione, valutazione e
verifica di idoneità tecnica dei materiali e dei prodotti da
costruzione e di rilascio del benestare tecnico europeo in
conformità alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1988, e del regolamento per la relativa attuazione,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246, e successive modificazioni, nonché alle altre
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in
materia, su richiesta dei soggetti abilitati;
e) partecipazione all'Organizzazione europea per
il benestare tecnico-EOTA, alle commissioni e ai gruppi di
lavoro istituiti ai fini di cui alla lettera d);
f) rilascio dell'abilitazione e vigilanza sui
laboratori di prova dei materiali strutturali di cui alla
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e sui laboratori per lo
svolgimento di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce;
g) rilascio dell'abilitazione agli organismi di
certificazione, di ispezione e di prova ai sensi del comma 3
dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
h) rilascio dell'abilitazione agli organismi di
attestazione dei cementi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 12 luglio 1999, n. 314;
i) qualificazione e vigilanza sui prodotti
disciplinati dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dalla
legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché richiesta di equivalenza
di tali prodotti in campo europeo;
l) certificazione di idoneità tecnica dei sistemi
costruttivi ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 2
febbraio 1974, n. 64, su richiesta dei soggetti abilitati;
m) certificazione e ispezione nel settore dei
prodotti e dei sistemi destinati alle opere di ingegneria
strutturale e geotecnica, ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, e successive modificazioni, e di altre disposizioni
comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
n) ogni altra attività tecnica che non sia
demandata da disposizioni normative comunitarie e nazionali ad
un apposito organismo tecnico.
3. Le prestazioni del Servizio tecnico centrale rese nei
confronti di soggetti privati o di amministrazioni non statali
o comunitarie comportano il pagamento di un corrispettivo
secondo tariffe fissate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio
superiore.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si
avvale del Consiglio superiore per esercitare le funzioni di
regolazione e di vigilanza di cui all'articolo 93, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con particolare riguardo alla verifica della qualità
delle opere e dei prodotti realizzati.
Art. 11.
(Organizzazione del Servizio
tecnico centrale).
1. Al Servizio tecnico centrale è assegnato personale, in
numero non superiore a centoventi unità, di cui almeno un
terzo con specifica competenza tecnica, in relazione alle
funzioni di cui all'articolo 10.
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato in apposito
ruolo del personale dipendente del Consiglio superiore; alla
copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria
con l'assegnazione del personale già in servizio presso il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, in via successiva con
il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del
titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in
via subordinata, alle procedure concorsuali previste dallo
stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni. Con l'istituzione, ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, lettera g), del ruolo del personale del
Servizio tecnico centrale, si procede alla contemporanea
riduzione delle qualifiche corrispondenti del personale del
ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici confluito nel
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e dai contratti collettivi del comparto
Ministeri.
4. Il presidente, sentito il comitato di presidenza, può
affidare incarichi speciali di consulenza e di assistenza
tecnica a istituti universitari o a singoli docenti
universitari o ad organismi indipendenti, pubblici e privati,
purché di comprovate esperienza e competenza, per coadiuvare
l'attività del Servizio tecnico centrale, in affari di
particolare complessità e che implicano conoscenze di alto
grado di specializzazione. L'affidamento degli incarichi e le
modalità di stipulazione e di gestione di tali contratti sono
determinati ai sensi dell'articolo 14.
Art. 12.
(Sezioni).
1. Sulla base di quanto previsto dalle deliberazioni di
cui all'articolo 14, sono istituite apposite sezioni del
Consiglio superiore per singole materie o per specifiche
questioni. Le stesse deliberazioni indicano se i compiti delle
sezioni sono di preparazione e di relazione presso l'assemblea
generale, ovvero se le sezioni possono esprimere pronunce
definitive. Sono regolamentate, altresì, le procedure per
l'esame di questioni connesse o di massima e per superare
eventuali pronunce contrastanti.
2. Le sezioni sono composte da membri effettivi del
Consiglio superiore, da personale appartenente al Servizio
tecnico centrale, nonché, eventualmente, da esperti invitati
dal presidente in considerazione della particolare rilevanza
tecnico-scientifica nella materia trattata. Nel caso in cui ad
una sezione siano conferite attività definitive, i membri non
appartenenti al Consiglio superiore non hanno diritto di
voto.
3. Le sezioni sono presiedute da un componente designato
dal comitato di presidenza, scelto fra i membri effettivi del
Consiglio superiore.
4. I lavori delle sezioni si concludono, di norma, con una
proposta di deliberato che il presidente della sezione
competente sottopone alla ratifica dell'assemblea generale,
corredato da una relazione illustrativa.
Art. 13.
(Autonomia gestionale).
1. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore sono
iscritti in apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Le entrate del bilancio del Consiglio superiore sono
costituite:
a) dallo stanziamento di cui al comma 1;
b) dalle entrate derivanti dalla stipula di
convenzioni con soggetti pubblici che si avvalgono del
Consiglio superiore e del Servizio tecnico centrale;
c) dalle entrate derivanti dall'attività del
Servizio tecnico centrale a favore di privati e dalle attività
di istituto svolte dai membri effettivi del Consiglio
superiore.
3. Le entrate di cui alle lettere b) e c) del
comma 2 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità
previsionale di base di cui al comma 1.
4. I criteri di gestione e le modalità di tenuta della
contabilità e del rendiconto sono stabiliti con le
deliberazioni di cui all'articolo 14.
Art. 14.
(Deliberazioni interne).
1. Il presidente, su conforme parere dell'assemblea
generale, adotta una o più deliberazioni interne per la
disciplina:
a) delle sedute dell'assemblea generale, con
particolare riferimento alla convocazione, alle condizioni
della valida costituzione, alla determinazione delle
maggioranze, nonché ai tempi nei quali deve essere esercitata
l'attività;
b) dei criteri per la attribuzione e la
distribuzione delle competenze fra le sezioni, nonché per la
definizione delle materie su cui le sezioni esprimono parere
definitivo, per la composizione e la nomina dei relatori;
c) delle modalità di selezione dei membri
effettivi del Consiglio superiore di cui all'articolo 4, comma
4, lettera c);
d) dei criteri di gestione e delle modalità di
tenuta della contabilità e del rendiconto;
e) del compenso delle prestazioni rese dal
Servizio tecnico centrale e delle tariffe;
f) delle modalità di affidamento e di stipulazione
dei contratti di cui all'articolo 11, comma 4, e dei relativi
compensi;
g) del ruolo del personale del Servizio tecnico
centrale;
h) del procedimento per la decadenza dei membri
effettivi del Consiglio superiore;
i) di ogni altra materia connessa all'esercizio
delle funzioni del Consiglio superiore e dei suoi uffici.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono in ogni caso
inviate al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro
allo scopo delegato, che può richiederne, entro venti giorni,
il riesame sospendendone l'efficacia.
1. Tutti gli affari in carico al Consiglio superiore dei
lavori pubblici ai sensi della legge 18 ottobre 1942, n. 1460,
e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono trasferiti dal Consiglio superiore
qualora rientranti nelle materie di sua competenza; in caso
contrario, sono restituiti alle amministrazioni
richiedenti.
2. Ogni competenza già attribuita ai sensi della
legislazione vigente in materia al Consiglio superiore dei
lavori pubblici deve intendersi trasferita al Consiglio
superiore a condizione che rientri nelle materie di cui
all'articolo 2; in caso diverso, deve intendersi soppressa.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, i
dirigenti incaricati di svolgere le funzioni di presidente di
sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui
alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive
modificazioni, sono inquadrati come membri effettivi ai sensi
dell'articolo 4, comma 4, lettera d), della presente
legge, fermo restando quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 12; per i restanti posti da ricoprire con
selezione pubblica costituisce, inoltre, titolo di preferenza
l'aver fatto parte del Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
Art. 16.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.