XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3531
Onorevoli Colleghi! - E' trascorso ormai un decennio
dalla svolta istituzionale realizzatasi nel nostro Paese
grazie all'iniziativa referendaria di modifica delle leggi
elettorali. Da allora il panorama politico è cambiato in
maniera radicale. Molti dei precedenti partiti sono scomparsi,
nuovi ne sono sorti. Ma soprattutto si è progressivamente
realizzato un regime di alternanza al potere di raggruppamenti
politici contrapposti, secondo la fisiologica dinamica delle
più importanti e mature democrazie contemporanee.
Malgrado ciò il nostro sistema politico-istituzionale non
funziona ancora in modo soddisfacente. Le nuove leggi
elettorali, ricalcate abbastanza fedelmente sul dispositivo
emerso dall'esito dei referendum del 1993 - coniugate
con una trasformazione dell'assetto del sistema dei partiti -
hanno dato buona, ma limitata, prova di funzionamento. In
effetti esse hanno progressivamente garantito, nella fase di
avvio della legislatura, la possibilità all'elettore di
designare sempre più chiaramente la maggioranza di governo e,
grazie ad una soluzione non codificata dalla disciplina
elettorale, anche il suo leader. Viceversa il sistema
elettorale non ha, né poteva stabilizzare il funzionamento del
sistema politico durante la legislatura. Ciò vale innanzitutto
per il blocco maggioranza-governo. Seppure ridotte rispetto al
periodo che va dal 1948 al 1993, non sono mancate le crisi di
governo, spesso congiunte ad un sensibile mutamento del colore
politico della maggioranza rispetto a quella emersa dalle
elezioni. Lo spettro del cosiddetto "ribaltone" continua ad
aggirarsi per le Aule parlamentari e produce una serie di
effetti collaterali, anche indipendentemente dal suo
verificarsi concretamente. Il più vistoso è quello che
consente alle varie componenti delle coalizioni di governo e
di opposizione di godere di una rendita di posizione e di un
potere di coalizione a volte assai sproporzionati rispetto
alla loro consistenza reale.
Anche sul versante del ruolo dell'opposizione non mancano
gli inconvenienti. L'opposizione è bensì abbastanza
chiaramente definita in occasione delle elezioni, ma subisce
tutti gli inconvenienti dovuti ad un'architettura
istituzionale che ne tutela assai poco la posizione durante la
legislatura.
Sono trascorsi ormai cinque anni dal fallimento della
Commissione bicamerale istituita nella XIII legislatura. Quel
lavoro non è stato tuttavia inutile. Esso ha consentito di
dissodare il terreno delle varie soluzioni istituzionali. Ne è
stata una prova la riforma del titolo V della parte seconda
della Costituzione varata alla fine della scorsa
legislatura.
Oggi, ad un anno e mezzo dalle elezioni politiche,
sembrano essersi ricreate le condizioni per mettere mano al
completamento della transizione politica italiana ed al
rinnovamento della forma di governo, coerentemente con
l'avvento della democrazia dell'alternanza.
Autorevole indizio del mutato clima politico si ritrova
nelle dichiarazioni delle più importanti cariche dello Stato
e, in particolare, da ultimo, nell'inequivoco discorso di fine
anno del Capo dello Stato.
Varie opzioni si trovano oggi sul tappeto. Esse possono
distinguersi in due filoni, a seconda che esse attribuiscano
un maggior coefficiente di innovazione alla figura del Capo
dello Stato o a quella del raccordo Governo-Parlamento e del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Sulla prima direttrice un'ipotesi potrebbe essere quella
dell'elezione diretta di un "Presidente di garanzia" secondo
le indicazioni emerse dal progetto approvato dalla menzionata
Commissione bicamerale presieduta dall'onorevole D'Alema. Si
tratta di una proposta che non convince. Essa, infatti, si
fonda su una premessa fortemente ambigua le cui conseguenze
sono del tutto imprevedibili e rischiano, per ciò stesso, sia
di realizzare esiti improduttivi sia, al contrario, di
consentire derive plebiscitarie, non adeguatamente
contrastabili per assenza di una disciplina chiara.
L'ambiguità consiste proprio nella figura di un Presidente
di garanzia eletto direttamente dal popolo. Il titolare
dell'organo, infatti, appare strutturalmente assoggettato a
due filosofie tra loro incompatibili. La filosofia della
"garanzia", che lo vorrebbe sottratto al circuito politico,
tendenzialmente spoliticizzato nella sua azione e capace di
farsi carico degli interessi generali di buon funzionamento
delle istituzioni. Tale filosofia dovrebbe convivere, però,
con quella - conseguente all'elezione diretta - di organo
espressione di una maggioranza politica, titolare di poteri
significativi, sottratti alla controfirma, come quelli, tra
gli altri, della nomina del Primo ministro e dello
scioglimento delle Camere. Non v'è dubbio che l'idea di un
Presidente di garanzia eletto da una maggioranza politica si
iscriva nel filone di quelle visioni del Capo dello Stato
definite come "mistiche" da una autorevole dottrina. A tale
proposito non sorprendono le parole con cui, settanta anni fa,
il grande giurista Hans Kelsen in polemica con Carl Schmitt,
stigmatizzava una tale ipotesi: "L'elezione del Capo dello
Stato, che - inevitabilmente - si svolge sotto la pressione
dei partiti politici, è un metodo certamente democratico per
nominarlo, ma non ne garantisce particolarmente
l'indipendenza. Desumere che il Capo dello Stato in quanto
"eletto da tutto il popolo", ossia nominato da una maggioranza
e talvolta persino da una minoranza del popolo in lotta con
altri gruppi, possa esprimere la volontà collettiva
dell'intero popolo, è discutibile non solo perché una siffatta
volontà collettiva non esiste, ma soprattutto perché
l'elezione non offre alcuna garanzia per una funzione di
composizione di interessi in conflitto. Se questa, in via di
fatto, si fa di regola sentire, ciò accade "nonostante" tale
metodo di nomina. Vedere nell'elezione, come fa Schmitt, una
garanzia di indipendenza è possibile solo a patto di chiudere
gli occhi davanti alla realtà (Wer soll der Huter der
Verfassung sein? in Die Justiz, 1930-31, Heft 11-12,
Band VI, 576-628).
Una maggiore coerenza e capacità di convinzione presenta,
almeno in astratto, la proposta di importare in Italia il
modello semi-presidenziale della V Repubblica francese. Si
tratta però di verificare se una tale soluzione sia adeguata
al nostro sistema politico. Una tale verifica può effettuarsi
solo a partire da una chiara identificazione dei problemi che
attanagliano le nostre istituzioni. Ora, sembra di poter dire
sinteticamente che tali problemi si possono riassumere in due
fondamentali difetti. Il primo è quello della frequente
"rottura" della volontà politica espressa dal corpo elettorale
attraverso le elezioni. Il permanente rischio di un regresso
dallo schema della democrazia "immediata" a quello della
democrazia mediata dai partiti, o, detto in termini
giornalistici, il rischio di un "ribaltone" appare sempre una
possibilità concreta nella politica italiana. Il secondo
difetto, in parte conseguenza del primo, è quello della
instabilità dei governi. Si tratta cioè del rischio che,
quand'anche il colore politico della maggioranza restasse
sostanzialmente lo stesso, le conflittualità interne ad essa
possano condurre ad una crisi "endogena" con conseguente
rottura del rapporto tra maggioranza politica e Governo emersi
dalle elezioni.
La conseguenza di entrambi tali inconvenienti non si
risolve solo in termini di funzionalità delle istituzioni, ma
costituisce, nella logica di una democrazia competitiva di
tipo non mediato, un vero e proprio vulnus all'esigenza
democratica di responsabilità degli organi governanti di
fronte agli elettori. Se, infatti, nel corso di una
legislatura è lecito un frequente ricambio delle maggioranze,
le elezioni finiscono per perdere inevitabilmente il ruolo di
momento dell'imputazione della responsabilità del Governo del
Paese e si riducono ad essere - secondo la logica delle
democrazie "mediate" - solo il momento in cui gli elettori
possono premiare o sanzionare i comportamenti parlamentari dei
propri partiti di riferimento.
In questa prospettiva l'elezione diretta del Capo dello
Stato con funzioni di governo presenta degli intollerabili
elementi di ambiguità. Innanzitutto perché, trattandosi di un
sistema diarchico, la responsabilità politica di governo
appare distribuita tra due organi (Presidente della Repubblica
e Primo ministro) con un conseguente offuscamento della
stessa. In secondo luogo, l'inevitabile instabilità degli
esecutivi, dimostrata proprio dall'esperienza francese, nella
quale - non a caso - il Primo ministro è stato definito come
un "fusibile" nelle mani del Capo dello Stato che ne può
propiziare le dimissioni, non renderebbe certamente un buon
servizio all'esigenza di chiarezza dei rapporti politici di
fronte al corpo elettorale. Infine, sotto il profilo
dell'imputazione della responsabilità, ammesso che si
addivenga ad una soluzione basata sulla limitazione del
mandato presidenziale alla durata di una legislatura, è
evidente che la dissociazione tra nomina del Presidente della
Repubblica e formazione della maggioranza politica rischia di
costituire un ottimo alibi per disperdere la responsabilità di
un cattivo governo e dell'inefficienza istituzionale. Il
sistema sarebbe, dunque, da un lato troppo rigido, a causa
della durata prestabilita ed immodificabile del mandato
presidenziale e, dall'altro, troppo flessibile, a causa della
possibilità di instabilità della compagine governativa.
Se si abbandona la prospettiva del presidenzialismo, ci
troviamo di fronte all'alternativa di una razionalizzazione
del sistema parlamentare. Come si è accennato, anche in questo
caso si confrontano due ipotesi. Quella del cosiddetto
"premierato" e quella del "cancellierato".
Cominciando da quest'ultima, non ci vuole molto a mettere
in luce il carattere assai "debole", se non evanescente, di
una tale razionalizzazione. Essa si fonda, infatti,
sull'equivoco che proviene dal rendimento soddisfacente che
tale forma di governo presenta nell'ordinamento - quello
tedesco - in cui essa ha oggi la propria incarnazione più
evidente. Sarebbe però errato ritenere che l'importazione del
modello ne garantirebbe anche in Italia la riuscita.
Va infatti considerata, da un lato, la grande tradizione
di disciplina dei partiti (in numero peraltro assai ridotto
rispetto all'Italia) presente in quel Paese. La pratica di
lealtà di coalizione tra i soggetti che sostengono il Governo
in Germania appare infatti incomparabilmente più consolidata
rispetto al nostro Paese. Ma, a parte le considerazioni
fondate sulla strutturazione e sulla dinamica del sistema dei
partiti, gli accorgimenti istituzionali previsti dalla Legge
fondamentale non sono di per sé in grado di scongiurare i
rischi di instabilità.
Il famoso dispositivo della sfiducia costruttiva, infatti,
è strutturalmente inidoneo a scongiurare crisi
extraparlamentari endogene alla maggioranza di governo. Esso
cioè è in grado di sprigionare le proprie doti di
stabilizzazione solo nel caso di crisi parlamentari in cui
entri in crisi la formula politica su cui si fonda l'alleanza.
E, comunque, sempre a prezzo di un ribaltone.
Né si può dire, alla luce dei pochissimi precedenti della
storia costituzionale tedesca, che anche il mutamento del
Governo importi di per sé un obbligo di elezioni in tempi
ravvicinati, onde riallineare la volontà dei partiti che hanno
dato vita al nuovo Governo, con quella del corpo elettorale.
Non c'è infatti costituzionalista in Germania (e lo stesso
vale per la giurisprudenza del
Bundesverfassungsgericht), che sia disposto a
sottoscrivere la formula secondo cui si sarebbe ormai imposta,
in quel Paese, una consuetudine costituzionale in tal
senso.
Rimane da considerare il modello del premierato. Ed è
questo che si è prescelto nella presente proposta di legge
costituzionale.
Tale formula ambisce ad essere una razionalizzazione
avanzata del modello parlamentare e trae ispirazione
dall'esperienza inglese, adattandola alle esigenza di un
sistema multipartitico come il nostro.
La scelta fondamentale, in questo modello, è quella di
consentire agli elettori l'elezione contestuale del Presidente
del Consiglio dei ministri e della sua maggioranza.
L'obiettivo è dunque - secondo il modello parlamentare - di
evitare ogni ambiguità dualistica - presente invece in quello
semipresidenziale - e di conferire il massimo di omogeneità e
di legittimazione al circuito maggioranza
parlamentare-Governo.
Si è pertanto previsto un collegamento tra i candidati ai
seggi parlamentari ed il candidato Premier. Questi sarà
nominato dal Capo dello Stato in base alla circostanza che ad
esso è collegato il maggior numero di parlamentari eletti.
Per sottolineare la legittimazione popolare immediata del
Governo si è previsto che questi non debba sottoporsi ad un
voto di fiducia iniziale.
Il sistema così previsto non esaspera il "fatto
maggioritario", essendo escluso ogni dispositivo che
garantisca, in ogni caso, una maggioranza al Governo. Sono
pertanto possibili, così come in altre democrazie avanzate,
Governi di minoranza. Anche per tale ragione, allo scopo di
garantire una stabilità non fine a se stessa, sono previsti
meccanismi di rafforzamento del Governo in Parlamento, ma
soprattutto è conferito al Primo ministro il potere di
richiedere al Capo dello Stato nuove elezioni (articolo 4)
anche in caso di sfiducia (articolo 7).
Per evitare una eccessiva rigidità del meccanismo dello
scioglimento sono state previste alcune deroghe (in caso di
non accoglimento della richiesta di scioglimento, dimissioni,
impedimento permanente o morte del Primo ministro (articolo
5): a) è stata lasciata al Capo del Governo la
possibilità, in caso di voto di sfiducia o di mancato
ottenimento del voto favorevole in caso di questione di
fiducia, di valutare se dimettersi o se procedere alla
richiesta di nuove elezioni per verificare il consenso
popolare al proprio indirizzo politico; b) il Presidente
della Repubblica può non acconsentire alla richiesta di
scioglimento delle Camere e procedere alla nomina entro
quarantotto ore del nuovo Presidente del Consiglio dei
ministri, assicurandosi che sia salvaguardata la coerenza con
il risultato elettorale. In entrambi i casi il Presidente
della Repubblica procede comunque allo scioglimento delle
Camere entro un anno.
Onorevoli Colleghi! Siamo convinti che il principale
problema della politica italiana sia lo scollamento tra la
vita parlamentare e la volontà popolare. Colmare questo vallo
costituisce l'obiettivo della presente proposta di legge
costituzionale, pur nella consapevolezza di voler evitare
soluzioni demagogiche di stampo plebiscitario.
A tale proposito sono stati rafforzati alcuni istituti di
garanzia, sia dei singoli parlamentari, che delle minoranze e,
infine, dell'opposizione, che otterrebbe per la prima volta un
riconoscimento costituzionale della propria fondamentale
funzione democratica.
A garanzia dei singoli e delle minoranze sono le
previsioni del ricorso alla Corte costituzionale avverso le
delibere di convalida delle elezioni, avverso l'approvazione
di leggi, atti aventi forza di legge e regolamenti del
Governo, nonché il potere di richiedere l'istituzione di
commissioni d'inchiesta anche da parte della minoranza
(articoli 2, 3 e 8).
Lo statuto dell'opposizione si articola in numerose
disposizioni volte a garantire una posizione simmetrica di
quest'ultima rispetto al Governo ed in particolare del Capo
dell'opposizione rispetto al Presidente del Consiglio dei
ministri (attraverso la previsione del diritto di
partecipazione ai lavori di entrambe le Camere; del diritto di
replica alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei
ministri, dell'equiparazioni tra i tempi di intervento a
disposizione dell'opposizione e quelli a disposizione del
Governo e della maggioranza, computati unitariamente; del
diritto di richiedere la diretta televisiva per i dibattiti
più importanti; eccetera) (articolo 6).
Una particolare disciplina è riservata alle modalità di
elezione, revoca e sostituzione del Capo dell'opposizione, il
quale viene eletto da tutti i parlamentari non collegati o che
non abbiano dato la fiducia al Capo del Governo. Attesa la
differente dinamica tra il sistema inglese e quello italiano,
è stato appositamente previsto che il Capo della coalizione di
opposizione possa essere sostituito al fine di ottenere un
ricambio in vista della futura competizione elettorale
(articolo 6).
Concludono la proposta di legge costituzionale alcune
disposizioni transitorie volte a garantire l'operatività della
riforma, nell'attesa dell'adozione delle relative leggi di
attuazione.