XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3531




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. Il quarto comma dell'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

            "I membri del Governo, il Capo dell'opposizione ed i suoi delegati hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono".


Art. 2.

        1. Il primo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

            "Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica non prima di quindici giorni e non oltre sessanta giorni dall'approvazione.
        Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un quarto dei membri di una Camera può deferire una legge, un atto avente forza di legge o un regolamento del Governo, all'esame della Corte costituzionale per violazione delle norme, anche regolamentari, sul procedimento legislativo. Il ricorso alla Corte costituzionale è altresì ammesso, per ogni violazione della Costituzione, qualora si tratti di atti sull'organizzazione dello Stato o sulla pubblica amministrazione.
        La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni. Il ricorso non sospende la promulgazione".


Art. 3.

        1. All'articolo 82 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "La commissione d'inchiesta è comunque istituita se la richiesta proviene da almeno un quarto dei membri di ciascuna Camera".

Art. 4.

        1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 88. - Su richiesta del Primo ministro, il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, può indire nuove elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, anche anticipate rispetto al termine della legislatura.
        Lo scioglimento non può essere disposto quando è stata presentata e non ancora votata una mozione di sfiducia".


Art. 5.

        1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
        Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
        A seguito delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, il Presidente della Repubblica nomina Presidente del Consiglio dei ministri colui al quale, secondo quanto previsto dalle relative leggi elettorali, risultino collegati il maggior numero di deputati e di senatori. Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i ministri.
        Nel caso di non accoglimento della richiesta di scioglimento delle Camere di cui al primo comma dell'articolo 88, di dimissioni, di morte o di impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica nomina entro quarantotto ore il nuovo Presidente del Consiglio dei ministri in coerenza con il risultato delle elezioni e, dopo che questi ha ottenuto la fiducia delle Camere, nomina e revoca su sua proposta i ministri.
        Nell'ipotesi di cui al quarto comma, il Presidente della Repubblica procede comunque allo scioglimento delle Camere entro un anno e in ogni caso a seguito di dimissioni o di sfiducia al nuovo Presidente del Consiglio dei ministri nominato ai sensi del medesimo quarto comma".


Art. 6.

        1. Dopo l'articolo 92 della Costituzione è inserito il seguente:

        "Art. 92-bis.- La legge disciplina le modalità di elezione e di revoca, da parte dei parlamentari non collegati al Primo ministro, del Capo dell'opposizione. In caso di revoca i parlamentari devono contestualmente eleggere un nuovo Capo dell'opposizione. L'elezione del Capo dell'opposizione avviene entro cinque giorni dalla formazione del Governo nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 92 ed entro tre giorni dalla votazione di fiducia nelle altre ipotesi.
        Il Capo dell'opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo ministro. I regolamenti delle Camere disciplinano la partecipazione ai lavori dei delegati del Capo dell'opposizione su specifiche materie, qualora questi abbia provveduto ad indicarli all'atto della sua elezione o a seguito di successiva revoca o dimissioni.
        Il Capo dell'opposizione può richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Egli può altresì richiedere, conformemente alla disciplina legislativa in materia, la trasmissione televisiva dei dibattiti parlamentari ai quali prende parte. E' consultato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Primo ministro, in caso di emergenza interna e internazionale o di dimissioni del Governo.
        Nella programmazione dei lavori i tempi destinati agli interventi dei membri dell'opposizione sono equivalenti alla somma degli interventi dei membri del Governo e dei componenti della maggioranza parlamentare.
        I membri dell'opposizione hanno sempre diritto all'ultimo intervento nei dibattiti parlamentari.
        La legge assegna al Capo dell'opposizione specifiche dotazioni materiali e finanziarie".


Art. 7.

        1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 94 - Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
        Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere il proprio programma di governo per la legislatura. Periodicamente, e comunque a distanza non maggiore di un anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta, secondo le norme dei regolamenti parlamentari, i progetti di attuazione del programma di governo per il successivo periodo, anche ai fini dell'utilizzo degli speciali procedimenti parlamentari, anche abbreviati, allo scopo previsti dai regolamenti.
        Ad ogni intervento del Presidente del Consiglio dei ministri ha sempre facoltà di replica, con pari tempo, il Capo dell'opposizione.
        Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia al solo Presidente del Consiglio dei ministri mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. Nel caso di cui al terzo comma dell'articolo 92 la fiducia al Governo si presume esistente.
        In nessun caso sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli ministri.
        Il presidente del Consiglio dei ministri può sempre porre la questione di fiducia su proposte presentate dal Governo al Parlamento.
        Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia è approvata, entro quarantotto ore il Primo ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni ovvero la richiesta di elezioni anticipate".


Art. 8.

        1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

            "sui ricorsi avverso le decisioni delle Camere in ordine ai titoli di ammissione dei componenti delle due Camere e alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità".


Art. 9.

        1. Nel caso di modifica delle norme su una delle due Camere, che ne determinino una composizione basata sulla rappresentanza degli enti territoriali e ne ridefiniscano le competenze, la presente legge costituzionale si applica solo all'altra Camera.
        2. Nelle more dell'approvazione delle norme di attuazione della presente legge costituzionale, ciascun candidato alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è tenuto ad indicare, all'atto di presentazione della propria candidatura, il nome del candidato Presidente del Consiglio dei ministri cui intende collegarsi. A seguito della prima seduta del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i rispettivi Presidenti comunicano al Presidente della Repubblica i dati sui collegamenti tra deputati e senatori di cui sia proclamata l'elezione e i candidati Presidenti del Consiglio dei ministri.
        3. Il Capo dell'opposizione è eletto, in seduta congiunta su convocazione del Presidente della Camera dei deputati, dai parlamentari che non risultino collegati al Presidente del Consiglio dei ministri, o, nei casi di cui al quarto comma dell'articolo 92 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge costituzionale, da quelli che non hanno votato la fiducia al Governo, a maggioranza assoluta. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta al primo scrutinio si procede ventiquattro ore dopo ad un ballottaggio tra i candidati risultati primo e secondo al primo scrutinio.



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