XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3531
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Il quarto comma dell'articolo 64 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"I membri del Governo, il Capo dell'opposizione ed i
suoi delegati hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di
assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono".
Art. 2.
1. Il primo comma dell'articolo 73 della Costituzione è
sostituito dai seguenti:
"Le leggi sono promulgate dal Presidente della
Repubblica non prima di quindici giorni e non oltre sessanta
giorni dall'approvazione.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un quarto dei
membri di una Camera può deferire una legge, un atto avente
forza di legge o un regolamento del Governo, all'esame della
Corte costituzionale per violazione delle norme, anche
regolamentari, sul procedimento legislativo. Il ricorso alla
Corte costituzionale è altresì ammesso, per ogni violazione
della Costituzione, qualora si tratti di atti
sull'organizzazione dello Stato o sulla pubblica
amministrazione.
La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque
giorni. Il ricorso non sospende la promulgazione".
Art. 3.
1. All'articolo 82 della Costituzione è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"La commissione d'inchiesta è comunque istituita se la
richiesta proviene da almeno un quarto dei membri di ciascuna
Camera".
Art. 4.
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 88. - Su richiesta del Primo ministro, il Presidente
della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, può
indire nuove elezioni per la Camera dei deputati e per il
Senato della Repubblica, anche anticipate rispetto al termine
della legislatura.
Lo scioglimento non può essere disposto quando è stata
presentata e non ancora votata una mozione di sfiducia".
Art. 5.
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal
Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
ministri.
A seguito delle elezioni per la Camera dei deputati e per
il Senato della Repubblica, il Presidente della Repubblica
nomina Presidente del Consiglio dei ministri colui al quale,
secondo quanto previsto dalle relative leggi elettorali,
risultino collegati il maggior numero di deputati e di
senatori. Su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri nomina e revoca i ministri.
Nel caso di non accoglimento della richiesta di
scioglimento delle Camere di cui al primo comma dell'articolo
88, di dimissioni, di morte o di impedimento permanente del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della
Repubblica nomina entro quarantotto ore il nuovo Presidente
del Consiglio dei ministri in coerenza con il risultato delle
elezioni e, dopo che questi ha ottenuto la fiducia delle
Camere, nomina e revoca su sua proposta i ministri.
Nell'ipotesi di cui al quarto comma, il Presidente della
Repubblica procede comunque allo scioglimento delle Camere
entro un anno e in ogni caso a seguito di dimissioni o di
sfiducia al nuovo Presidente del Consiglio dei ministri
nominato ai sensi del medesimo quarto comma".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 92 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 92-bis.- La legge disciplina le modalità di
elezione e di revoca, da parte dei parlamentari non collegati
al Primo ministro, del Capo dell'opposizione. In caso di
revoca i parlamentari devono contestualmente eleggere un nuovo
Capo dell'opposizione. L'elezione del Capo dell'opposizione
avviene entro cinque giorni dalla formazione del Governo
nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 92 ed entro
tre giorni dalla votazione di fiducia nelle altre ipotesi.
Il Capo dell'opposizione interviene di diritto, con tempo
equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la
parola il Primo ministro. I regolamenti delle Camere
disciplinano la partecipazione ai lavori dei delegati del Capo
dell'opposizione su specifiche materie, qualora questi abbia
provveduto ad indicarli all'atto della sua elezione o a
seguito di successiva revoca o dimissioni.
Il Capo dell'opposizione può richiedere la convocazione
straordinaria della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Egli può altresì richiedere, conformemente alla
disciplina legislativa in materia, la trasmissione televisiva
dei dibattiti parlamentari ai quali prende parte. E'
consultato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il
Primo ministro, in caso di emergenza interna e internazionale
o di dimissioni del Governo.
Nella programmazione dei lavori i tempi destinati agli
interventi dei membri dell'opposizione sono equivalenti alla
somma degli interventi dei membri del Governo e dei componenti
della maggioranza parlamentare.
I membri dell'opposizione hanno sempre diritto all'ultimo
intervento nei dibattiti parlamentari.
La legge assegna al Capo dell'opposizione specifiche
dotazioni materiali e finanziarie".
Art. 7.
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 94 - Il Governo deve avere la fiducia delle due
Camere.
Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il
Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere il
proprio programma di governo per la legislatura.
Periodicamente, e comunque a distanza non maggiore di un anno,
il Presidente del Consiglio dei ministri presenta, secondo le
norme dei regolamenti parlamentari, i progetti di attuazione
del programma di governo per il successivo periodo, anche ai
fini dell'utilizzo degli speciali procedimenti parlamentari,
anche abbreviati, allo scopo previsti dai regolamenti.
Ad ogni intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri ha sempre facoltà di replica, con pari tempo, il Capo
dell'opposizione.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia al solo
Presidente del Consiglio dei ministri mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti
e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. La mozione non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla presentazione. Nel caso di cui al
terzo comma dell'articolo 92 la fiducia al Governo si presume
esistente.
In nessun caso sono ammesse mozioni di sfiducia contro
singoli ministri.
Il presidente del Consiglio dei ministri può sempre porre
la questione di fiducia su proposte presentate dal Governo al
Parlamento.
Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di
sfiducia è approvata, entro quarantotto ore il Primo ministro
presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni ovvero
la richiesta di elezioni anticipate".
Art. 8.
1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in
fine, il seguente capoverso:
"sui ricorsi avverso le decisioni delle Camere in ordine
ai titoli di ammissione dei componenti delle due Camere e alle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità".
Art. 9.
1. Nel caso di modifica delle norme su una delle due
Camere, che ne determinino una composizione basata sulla
rappresentanza degli enti territoriali e ne ridefiniscano le
competenze, la presente legge costituzionale si applica solo
all'altra Camera.
2. Nelle more dell'approvazione delle norme di attuazione
della presente legge costituzionale, ciascun candidato alle
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica è tenuto ad indicare, all'atto di presentazione
della propria candidatura, il nome del candidato Presidente
del Consiglio dei ministri cui intende collegarsi. A seguito
della prima seduta del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati i rispettivi Presidenti comunicano al Presidente
della Repubblica i dati sui collegamenti tra deputati e
senatori di cui sia proclamata l'elezione e i candidati
Presidenti del Consiglio dei ministri.
3. Il Capo dell'opposizione è eletto, in seduta congiunta
su convocazione del Presidente della Camera dei deputati, dai
parlamentari che non risultino collegati al Presidente del
Consiglio dei ministri, o, nei casi di cui al quarto comma
dell'articolo 92 della Costituzione, come sostituito
dall'articolo 5 della presente legge costituzionale, da quelli
che non hanno votato la fiducia al Governo, a maggioranza
assoluta. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta al primo
scrutinio si procede ventiquattro ore dopo ad un ballottaggio
tra i candidati risultati primo e secondo al primo
scrutinio.