XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3527




        Onorevoli Colleghi! - L'attuale legge elettorale per la Camera dei deputati, applicata per la prima volta nel 1994, è stata più volte rimessa in discussione sia con iniziative referendarie, per altro rimaste senza esito, sia con disegni di legge tanto nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, quanto successivamente.
        La riforma introdotta nel nostro ordinamento mirava espressamente a raggiungere tre obiettivi principali:

            1) introdurre la democrazia dell'alternanza, consentendo ai cittadini di esprimersi direttamente su proposte di governo alternative;

            2) superare la frammentazione dei partiti;

            3) consentire attraverso il collegio uninominale una modalità di scelta dei singoli parlamentari radicata nel territorio, veramente democratica e tale da consentire autonomia e autorevolezza dell'eletto; contribuendo per tale via a superare la crisi della rappresentanza politica.
        Dopo tre tornate elettorali svoltesi con tale legge, è ormai evidente che degli obiettivi in precedenza indicati solo il primo è stato conseguito, e solo in parte. Il secondo e il terzo obiettivo sono falliti, mentre alcune delle ragioni degli oppositori dell'idea stessa di una riforma di tipo maggioritario, concernenti le garanzie del pluralismo e il carattere pienamente democratico della rappresentanza, si sono rivelate non prive di fondamento. In questa lunga transizione istituzionale la necessità che appare con forza è quella di superare i limiti del vecchio proporzionalismo ma anche di un maggioritario nei fatti già presidenzialista che mortifica la pluralità delle rappresentanze.
        Si ritiene pertanto giusto proporre una riforma elettorale, che assuma un impianto fortemente innovativo rispetto al sistema vigente, senza per questo condurre al ritorno della cosiddetta "proporzionale pura" del passato.
        La proposta di legge vuole dare all'Italia un sistema elettorale di tipo europeo e, in particolare, prende a riferimento, con i necessari adattamenti, il sistema elettorale che da oltre mezzo secolo assicura alla Germania democrazia dell'alternanza, stabilità dei governi e rappresentatività democratica di un numero circoscritto di forze politiche.
        Come si è detto, dei tre obiettivi della riforma elettorale, solo il primo è stato conseguito e solo in parte.
        L'attuale legge elettorale induce, infatti, certamente all'aggregazione di forze politiche diverse intorno ad una comune proposta di governo, ma - soprattutto per l'adozione del turno unico - lo fa a scapito dell'effettiva omogeneità programmatica.
        Il turno unico impone di costruire prima del voto la coalizione più ampia possibile. Ne viene l'esigenza di definire preventivamente la spartizione delle candidature tra i partiti alleati, con la conseguenza che il rispettivo peso parlamentare non discende dall'effettivo consenso elettorale, ma dal previo accordo tra le forze politiche. Il risultato (come chiunque può agevolmente constatare) è una forte sproporzione tra voti conseguiti e numero di parlamentari eletti dalle diverse forze politiche, con effetti, come è evidente, poco rispondenti alla logica basilare della rappresentanza democratica.
        Ne derivano, altresì, l'eterogeneità e la precarietà strutturale delle coalizioni. E le esperienze di questi ultimi anni lo dimostrano pienamente.
        L'obiettivo della democrazia dell'alternanza e della stabilità dei governi può essere perseguito molto meglio, e senza le distorsioni che si sono segnalate, attraverso un sistema elettorale che introduca opportuni e rilevanti temperamenti al principio proporzionale, come accade, del resto, oltre che in Germania, anche in Spagna e in gran parte delle vecchie e nuove democrazie europee.
        Quanto al secondo obiettivo, concernente la semplificazione del sistema dei partiti sulla base di un'omogeneità ideale e programmatica e di una effettiva rappresentatività democratica, l'esito è sotto gli occhi di tutti: ed è drammaticamente opposto a quanto auspicato.
        Nella fase finale della cosiddetta "prima Repubblica" i partiti in Parlamento erano otto. Oggi sono almeno dodici. Ciò è effetto della quota maggioritaria, non di quella proporzionale, giacché i partiti o le liste che hanno raggiunto il quorum del 4 per cento sono stati solamente sei. Le cause di questo fenomeno sono note. La logica del sistema impone da un lato, come si è segnalato, la formazione di intese elettorali le più ampie possibili, dall'altro assicura, e del resto legittimamente, rendite di posizione politica a partiti anche di piccole dimensioni, non essendo interesse delle formazioni politiche, anche di modesta entità, di fondersi o di integrarsi in più ampi raggruppamenti, potendo ottenere una consistente rappresentanza parlamentare nelle trattative per le candidature di coalizione che precedono il voto.
        Per quanto concerne, poi, l'obiettivo concernente le modalità democratiche per le candidature elettorali, queste avvengono oggi in assoluto dispregio di ogni criterio di radicamento territoriale, di rapporto con gli elettori e anche di quel minimo di trasparenza e di procedure democratiche che i partiti assicuravano nel vecchio sistema. Il collegio uninominale, in sostanza, ha prodotto risultati di tipo "partitocratico", che fanno impallidire il ricordo del sistema precedente, producendo un risultato diametralmente opposto a quello voluto dagli elettori nel referendum per la preferenza unica del giugno 1992.
        L'insieme dei fattori ricordato concorre a definire una vera e propria crisi della rappresentanza politica, con la crescente disaffezione dei cittadini, che si esprime nel tasso sempre maggiore di astensionismo elettorale. Ed è difficile dubitare del fatto che questa crisi ha il suo epicentro nel discredito dei partiti, e nella crescente sfiducia nella loro capacità di svolgere la funzione ad essi assegnata dalla Costituzione.
        Le campagne elettorali tendono a trasformarsi in una sorta di campagna presidenzialista di fatto (come emerge dalla circostanza che al simbolo del partito o della coalizione si giustappone, fino a sostituirlo, il nome del cosiddetto "candidato premier"). Con il risultato di un sistema politico che appare una sorta di caricatura del presidenzialismo o, meglio, di un sistema che del presidenzialismo assume i difetti, senza averne i pregi (a partire da un Parlamento forte e davvero autonomo rispetto al capo del Governo).
        Le considerazioni fin qui svolte pare spieghino a sufficienza le ragioni per le quali si ritiene si debba addivenire ad una nuova e radicale riforma della legge elettorale.
        Si ritiene, in particolare, che tra i sistemi elettorali europei quello che ha dato miglior prova è stato il sistema vigente, da oltre mezzo secolo, in Germania.
        Il sistema vigente nella Germania per l'elezione del Bundestag viene definito dagli studiosi "metodo della rappresentanza proporzionale personalizzata". Esso prevede che il corpo elettorale sia suddiviso in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei parlamentari da eleggere. In ciascun collegio uninominale, il seggio è assegnato al candidato che ha ottenuto più voti (secondo il plurality, o sistema maggioritario secco all'inglese), anche se non raggiunge la maggioranza assoluta. L'altra metà dei seggi è assegnata sulla base di circoscrizioni regionali, mediante ripartizione proporzionale tra liste concorrenti bloccate. La ripartizione è effettuata in modo da tener conto dei candidati già eletti nei collegi uninominali, attribuendo a ciascun partito un totale di seggi corrispondente ai voti riportati.
        La composizione del Bundestag risulta, alla fine, complessivamente proporzionale, nonostante metà dei seggi sia attribuita nei collegi uninominali con meccanismi maggioritari.
        L'elettore dispone, nel sistema tedesco, di due voti. Con il primo sceglie direttamente il deputato che rappresenterà il suo collegio: vi è qui un rapporto diretto tra elettore ed eletto, di cui i partiti dovranno tener conto, candidando persone stimate e popolari. Questo effetto è reso in particolare possibile perché, essendo i candidati espressione del partito, e non della coalizione, non vi sono "tavoli delle candidature" e lottizzazioni nazionali preventive dei posti tra i partiti. Con il secondo voto sceglie invece un partito e una lista, dunque un indirizzo politico e un programma. Questo secondo voto è l'unico che determina i rapporti di forza tra i partiti in Parlamento, cioè la rappresentanza proporzionale a ciascuno di essi attribuita. Ma quanto alle persone degli eletti, questo secondo voto ne determina solo la metà, secondo l'ordine delle liste regionali presentate dai partiti, della cui composizione l'elettore terrà conto, ovviamente, ricavandone elementi di giudizio da aggiungere alle valutazioni politico-programmatiche. L'altra metà, infatti, emerge, come si è detto, dal voto nei collegi uninominali.
        Nel sistema tedesco, per essere ammessi alla ripartizione proporzionale dei seggi occorre che il partito abbia raggiunto una certa percentuale minima di suffragi nel territorio nazionale (cosiddetto "Sperrklause" o clausola di sbarramento): attualmente è fissata nel 5 per cento. Particolarmente rilevante è la normativa che prevede procedure democratiche per la scelta dei candidati.
        Si ritiene di proporre questo sistema all'esame del Parlamento e al dibattito tra le forze politiche, pur consapevoli che non necessariamente esso sia l'unico idoneo a porre riparo ai seri inconvenienti che si sono segnalati.
        Si sono peraltro previste fin d'ora alcune correzioni di un certo rilievo.
        In primo luogo si garantisce alle liste minori, che superano la soglia minima prevista, una rappresentanza proporzionale adeguata. La seconda variazione concerne la possibilità che un partito ottenga, nei collegi uninominali, un numero di seggi superiore a quello spettantegli in base ai voti di lista ottenuti. In Germania, in tale evenienza, il riequilibrio proporzionale è assicurato aumentando il numero dei parlamentari della cifra eventualmente occorrente. Tale soluzione è impraticabile nel nostro sistema, dove il numero dei parlamentari è fissato in Costituzione; e si è ritenuto preferibile assicurare, anche a costo di una lieve alterazione della rappresentanza proporzionale, l'elezione a chi sia risultato primo nel collegio uninominale. Si introduce insomma una seconda correzione, oltre quella derivante dalla clausola di sbarramento, rispetto al sistema proporzionale puro; e ciò, oltre che per la ragione costituzionale che si è ricordata, anche perché appare utile assicurare una sorta di premio, ancorché di modeste dimensioni, a favore di chi conquista un maggior numero di collegi uninominali, incentivandosi anche per tale via (oltre che per effetto della clausola del 5 per cento) la spinta all'aggregazione.
        Trattandosi di una proposta di legge ordinaria, non si è ovviamente prevista alcuna innovazione in tema di forma di governo. E' mio convincimento, peraltro, che una riforma costituzionale in questa materia sia opportuna ed anzi necessaria; e che anche sotto questo profilo l'esperienza tedesca, con la figura del cancelliere eletto in Parlamento e con la normativa che regolamenta le vicende concernenti durata e crisi di governo e Parlamento, sia la preferibile, oltre che la più coerente al sistema elettorale che qui si propone. Per la stessa ragione, non si è inserita nel testo alcuna disposizione relativa al numero dei deputati da eleggere.
        Non si sono previste, inoltre, innovazioni alla legge elettorale per il Senato della Repubblica, essendo aperto il dibattito sulla funzione, e quindi sulla struttura, del bicameralismo, particolarmente dopo l'approvazione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, a seguito della quale si ipotizza l'istituzione di una Camera delle regioni e delle autonomie.
        Dal sistema tedesco si trae anche (articolo 12) il principio per il quale i partiti sono tenuti ad adottare regole democratiche per la scelta delle candidature.
        Ciascun partito deciderà quale via seguire (l'elezione dei candidati da parte degli iscritti, ovvero di una assemblea dei delegati degli iscritti medesimi, ovvero ancora mediante elezioni "primarie", "aperte" o "chiuse"). Ma l'adozione di uno statuto che adotti uno di questi sistemi è condizione per ottenere il rimborso delle spese elettorali previsto dalla legislazione vigente.
        Analoga disposizione è prevista qualora i partiti non rispettino le regole predette, che sono azionabili in via giurisdizionale da chiunque vi abbia interesse.




Frontespizio Testo articoli