XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3527
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale,
con voto diretto, libero e segreto.
2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell'ambito di collegi
uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono
attribuiti, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali
regionali o interregionali previste dalla tabella A allegata
al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste
bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione dei seggi
già assegnati con scrutinio uninominale. All'assegnazione di
tali seggi concorrono solo i partiti che hanno ottenuto non
meno del 5 per cento dei voti validi espressi nell'intero
territorio nazionale.
Art. 2.
1. In ognuna delle circoscrizioni elettorali regionali o
interregionali previste dalla tabella A allegata al testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono
costituiti tanti collegi quanti sono i seggi assegnati alla
circoscrizione ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della
presente legge.
Art. 3.
1. L'assegnazione del numero complessivo dei seggi alle
singole circoscrizioni elettorali previste dalla tabella A
allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
è effettuata, ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 della
Costituzione e sulla base dei dati dell'ultimo censimento
generale della popolazione, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare
contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve indicare, altresì, il
numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali delle
singole circoscrizioni elettorali; a tal fine, si divide il
numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione, per un
numero pari alla metà dei deputati da eleggere e si
distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di
ciascuna circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti.
3. Il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di
lista nell'ambito delle circoscrizioni elettorali è dato dalla
differenza fra il numero dei seggi da assegnare nei collegi
uninominali, individuato ai sensi del comma 2, e il numero
complessivo dei seggi spettanti ad ogni singola
circoscrizione, individuato ai sensi del comma 1.
Art. 4.
1. Ogni elettore dispone di due voti: un primo voto per
l'elezione del deputato che rappresenta il collegio, e un
secondo voto per una delle liste concorrenti nella
circoscrizione elettorale.
Art. 5.
1. I partiti o gruppi politici organizzati, che intendono
presentare candidature individuali nei collegi uninominali o
liste circoscrizionali di candidati, devono depositare, presso
il Ministero dell'interno, il contrassegno con il quale
dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei
singoli collegi e le liste medesime nelle singole
circoscrizioni.
2. All'atto del deposito del contrassegno presso il
Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati
devono presentare la designazione, per ciascuna
circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno
supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il
deposito, al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale,
delle candidature individuali nei collegi delle
circoscrizioni, della lista circoscrizionale e dei relativi
documenti.
Art. 6.
1. Le candidature nei collegi uninominali devono essere
presentate all'ufficio centrale circoscrizionale, secondo le
modalità prescritte dalla legislazione vigente, con
dichiarazione sottoscritta da non meno di 1.000 e da non più
di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del
collegio; se presentate da un partito o gruppo politico
organizzato, devono indicare anche il contrassegno di cui
all'articolo 5.
Art. 7.
1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono
essere presentate da non meno di 1.000 e da non più di 2.000
elettori iscritti nelle liste elettorali della
circoscrizione.
2. I nomi dei candidati devono essere elencati e
contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine
di precedenza.
3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati
non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da
eleggere con scrutinio di lista nell'ambito della
circoscrizione, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di
nascita dei singoli candidati.
4. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei
collegi uninominali della circoscrizione.
Art. 8.
1. Nessuno può essere candidato in più di due collegi
uninominali, né in più di due liste circoscrizionali, pena la
nullità della sua elezione.
2. Nel caso di candidatura in due collegi uninominali, o
in due liste circoscrizionali, il contrassegno deve essere il
medesimo, pena la nullità dell'elezione.
Art. 9.
1. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita
un segno nel rettangolo che contiene il nominativo del
candidato da lui prescelto, e un altro sul contrassegno
corrispondente alla lista prescelta.
Art. 10.
1. L'ufficio centrale circoscrizionale determina per ogni
collegio la cifra individuale di ogni candidato. Essa è data
dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle
singole sezioni del collegio.
2. In conformità ai risultati accertati ai sensi del comma
1, l'ufficio centrale circoscrizionale determina, per ogni
collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di
voti individuali, e ne comunica il nominativo all'Ufficio
centrale nazionale. In caso di parità di voti, prevale il
candidato più anziano di età.
3. L'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra
elettorale di ogni lista e la comunica all'Ufficio centrale
nazionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei
voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della
circoscrizione.
4. All'assegnazione dei seggi alle liste concorrono solo i
partiti o le liste presentate in più circoscrizioni con il
medesimo contrassegno, i quali hanno ottenuto non meno del 5
per cento dei voti di lista validi espressi nell'intero
territorio nazionale.
5. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuta dagli uffici
centrali circoscrizionali la comunicazione di cui ai commi 2 e
3, accerta quali liste hanno ottenuto il quorum indicato
al comma 4 e le ammette alla ripartizione dei seggi, dandone
comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali.
6. L'ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta la
comunicazione di cui al comma 5:
a) sottrae dal numero totale dei seggi assegnati
alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al
numero dei candidati indipendenti o proposti da un partito o
gruppo politico non ammesso alla ripartizione dei seggi ai
sensi del comma 4, che hanno ottenuto il maggior numero di
voti individuali in uno dei collegi della circoscrizione;
b) procede al riparto dei seggi rimanenti tra le
liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali,
operando nel modo seguente:
1) divide ciascuna cifra elettorale per successivi
numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino alla
concorrenza del numero dei deputati da eleggere;
2) dispone i quozienti ottenuti ai sensi del numero 1)
in graduatoria decrescente;
3) attribuisce i seggi alle liste in corrispondenza ai
quozienti più alti. A parità di quoziente l'ultimo seggio è
attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra
elettorale;
c) sottrae dal numero dei seggi stabilito per
ciascuna lista, ai sensi della lettera b), il numero dei
seggi ottenuti da candidati presentatisi con il medesimo
contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione
elettorale, ottenendo il numero dei seggi assegnati, nella
circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.
7. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai
candidati presentatisi con il medesimo contrassegno superano
il numero complessivo dei seggi spettanti, nella
circoscrizione, alla lista caratterizzata dallo stesso
contrassegno, l'ufficio centrale circoscrizionale sottrae dal
totale dei seggi proporzionali un numero di seggi pari a
quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi
rideterminato tra le liste seguendo l'ordine dei maggiori
quozienti.
Art. 11.
1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 10, in
conformità dei risultati accertati, il presidente dell'ufficio
centrale circoscrizionale proclama eletti, in rappresentanza
di ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto nel
collegio il maggior numero di voti individuali, ai sensi del
citato articolo 10, comma 2.
2. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale
proclama quindi eletti, nei limiti degli ulteriori seggi ai
quali ciascuna lista circoscrizionale ha diritto ai sensi
dell'articolo 10, i candidati che risultano primi nell'ordine
in essa stabilito. Se uno o più tra essi sono stati eletti in
uno dei collegi uninominali della circoscrizione, sono
proclamati eletti i candidati che li seguono nell'ordine di
lista.
3. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti sono
i suoi candidati, i posti in esubero sono distribuiti secondo
l'ordine della graduatoria di quoziente.
4. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche
se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa
lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto
nell'ordine indicato dalla lista medesima.
Art. 12.
1. I partiti o movimenti politici che intendono concorrere
con la presentazione di proprie liste o candidati alle
elezioni della Camera dei deputati, del Senato della
Repubblica e del Parlamento europeo approvano per atto
pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno statuto che indica le modalità di
selezione dei candidati da presentare alle elezioni
parlamentari. Lo statuto è pubblicato, ai soli fini di
pubblicità, nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione è
condizione per accedere al rimborso delle spese elettorali
previsto dalla vigente legislazione.
2. Lo statuto di cui al comma 1 deve altresì prevedere, ai
sensi dell'articolo 49 della Costituzione, l'elezione diretta
dei candidati da parte degli iscritti al partito o movimento;
ovvero la scelta dei candidati da parte di un'assemblea di
delegati, eletti dagli iscritti al partito o movimento; ovvero
la designazione dei candidati mediante elezioni primarie
aperte alle quali partecipano sia gli iscritti, sia gli
elettori non iscritti, individuati secondo modalità previste
dallo statuto medesimo.
3. Chiunque vi abbia interesse può agire in giudizio
affinché sia accertata la non conformità dello statuto ai
princìpi democratici di cui al comma 2, ovvero la violazione
delle norme da esso previste. La sentenza definitiva dichiara
la decadenza del diritto del partito o movimento al rimborso
delle spese elettorali.