XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3527




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
        2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell'ambito di collegi uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali previste dalla tabella A allegata al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale. All'assegnazione di tali seggi concorrono solo i partiti che hanno ottenuto non meno del 5 per cento dei voti validi espressi nell'intero territorio nazionale.


Art. 2.

        1. In ognuna delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali previste dalla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono costituiti tanti collegi quanti sono i seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della presente legge.


Art. 3.

        1. L'assegnazione del numero complessivo dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali previste dalla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è effettuata, ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione e sulla base dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
        2. Il decreto di cui al comma 1 deve indicare, altresì, il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni elettorali; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per un numero pari alla metà dei deputati da eleggere e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
        3. Il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista nell'ambito delle circoscrizioni elettorali è dato dalla differenza fra il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali, individuato ai sensi del comma 2, e il numero complessivo dei seggi spettanti ad ogni singola circoscrizione, individuato ai sensi del comma 1.


Art. 4.

        1. Ogni elettore dispone di due voti: un primo voto per l'elezione del deputato che rappresenta il collegio, e un secondo voto per una delle liste concorrenti nella circoscrizione elettorale.


Art. 5.

        1. I partiti o gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature individuali nei collegi uninominali o liste circoscrizionali di candidati, devono depositare, presso il Ministero dell'interno, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni.
        2. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati devono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature individuali nei collegi delle circoscrizioni, della lista circoscrizionale e dei relativi documenti.


Art. 6.

        1. Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate all'ufficio centrale circoscrizionale, secondo le modalità prescritte dalla legislazione vigente, con dichiarazione sottoscritta da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; se presentate da un partito o gruppo politico organizzato, devono indicare anche il contrassegno di cui all'articolo 5.


Art. 7.

        1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere presentate da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.
        2. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.
        3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere con scrutinio di lista nell'ambito della circoscrizione, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.
        4. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.

Art. 8.

        1. Nessuno può essere candidato in più di due collegi uninominali, né in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.
        2. Nel caso di candidatura in due collegi uninominali, o in due liste circoscrizionali, il contrassegno deve essere il medesimo, pena la nullità dell'elezione.


Art. 9.

        1. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato da lui prescelto, e un altro sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.


Art. 10.

        1. L'ufficio centrale circoscrizionale determina per ogni collegio la cifra individuale di ogni candidato. Essa è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio.
        2. In conformità ai risultati accertati ai sensi del comma 1, l'ufficio centrale circoscrizionale determina, per ogni collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, e ne comunica il nominativo all'Ufficio centrale nazionale. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.
        3. L'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ogni lista e la comunica all'Ufficio centrale nazionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione.
        4. All'assegnazione dei seggi alle liste concorrono solo i partiti o le liste presentate in più circoscrizioni con il medesimo contrassegno, i quali hanno ottenuto non meno del 5 per cento dei voti di lista validi espressi nell'intero territorio nazionale.
        5. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuta dagli uffici centrali circoscrizionali la comunicazione di cui ai commi 2 e 3, accerta quali liste hanno ottenuto il quorum indicato al comma 4 e le ammette alla ripartizione dei seggi, dandone comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali.
        6. L'ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5:

                a) sottrae dal numero totale dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei candidati indipendenti o proposti da un partito o gruppo politico non ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi del comma 4, che hanno ottenuto il maggior numero di voti individuali in uno dei collegi della circoscrizione;

                b) procede al riparto dei seggi rimanenti tra le liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali, operando nel modo seguente:

                1) divide ciascuna cifra elettorale per successivi numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere;

                2) dispone i quozienti ottenuti ai sensi del numero 1) in graduatoria decrescente;

                3) attribuisce i seggi alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti. A parità di quoziente l'ultimo seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale;

                c) sottrae dal numero dei seggi stabilito per ciascuna lista, ai sensi della lettera b), il numero dei seggi ottenuti da candidati presentatisi con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione elettorale, ottenendo il numero dei seggi assegnati, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.

        7. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentatisi con il medesimo contrassegno superano il numero complessivo dei seggi spettanti, nella circoscrizione, alla lista caratterizzata dallo stesso contrassegno, l'ufficio centrale circoscrizionale sottrae dal totale dei seggi proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi rideterminato tra le liste seguendo l'ordine dei maggiori quozienti.


Art. 11.

        1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 10, in conformità dei risultati accertati, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in rappresentanza di ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto nel collegio il maggior numero di voti individuali, ai sensi del citato articolo 10, comma 2.
        2. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale proclama quindi eletti, nei limiti degli ulteriori seggi ai quali ciascuna lista circoscrizionale ha diritto ai sensi dell'articolo 10, i candidati che risultano primi nell'ordine in essa stabilito. Se uno o più tra essi sono stati eletti in uno dei collegi uninominali della circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati che li seguono nell'ordine di lista.
        3. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti in esubero sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
        4. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine indicato dalla lista medesima.


Art. 12.

        1. I partiti o movimenti politici che intendono concorrere con la presentazione di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno statuto che indica le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni parlamentari. Lo statuto è pubblicato, ai soli fini di pubblicità, nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione è condizione per accedere al rimborso delle spese elettorali previsto dalla vigente legislazione.
        2. Lo statuto di cui al comma 1 deve altresì prevedere, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, l'elezione diretta dei candidati da parte degli iscritti al partito o movimento; ovvero la scelta dei candidati da parte di un'assemblea di delegati, eletti dagli iscritti al partito o movimento; ovvero la designazione dei candidati mediante elezioni primarie aperte alle quali partecipano sia gli iscritti, sia gli elettori non iscritti, individuati secondo modalità previste dallo statuto medesimo.
        3. Chiunque vi abbia interesse può agire in giudizio affinché sia accertata la non conformità dello statuto ai princìpi democratici di cui al comma 2, ovvero la violazione delle norme da esso previste. La sentenza definitiva dichiara la decadenza del diritto del partito o movimento al rimborso delle spese elettorali.



Frontespizio Relazione