XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3522




        Onorevoli Colleghi! - Risale ormai al lontano 30 dicembre 1992 il decreto legislativo n. 541, che recepiva la direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992.
        Da allora furono emanate integrazioni ed interpretazioni che, tra l'altro, mostravano la forse eccessiva genericità del citato decreto legislativo.
        Il pesante cambiamento delle realtà di mercato sia dal punto di vista dell'offerta, ma soprattutto da quello della domanda, richiede un adeguamento della normativa nel comune interesse di tutte le componenti coinvolte.
        La redigenda normativa riguardante la istituzione dell'albo fa anche apparire la necessità di una revisione del quadro normativo che non si può solo limitare ad un aspetto, ma che deve riguardare tutta la problematica, pena una parzializzazione degli interventi.
        Basti pensare che se da un lato si sono allargate le lauree idonee e propedeutiche all'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, dall'altro non è più possibile penalizzare l'informazione al farmacista, quando, poi, si voglia coinvolgere questa figura nella gestione dei farmaci generici.
        D'altronde non è più possibile, né logico, limitare le possibilità di aggiornamento della medicina generale, qualora giustificate, discriminandone finanziariamente la partecipazione. Il controllo della spesa e dell'etica sanitaria non può prescindere da un approccio di lavoro di gruppo, ovvero un intervento legislativo non può e non deve privilegiare alcune figure piuttosto che altre.
        Il citato decreto legislativo n. 541 del 1992, inoltre, affiancava ad argomenti trattati in modo pericolosamente generico, altri trattati in modo estremamente e forse eccessivamente approfondito. Nella presente proposta di legge si è cercato di ovviare ai due estremi favorendo una facile applicazione delle norme, ma chiarendo in modo inequivocabile i princìpi fondamentali che devono guidare un settore ad alto impatto sociale.
        Da non sottovalutare infine il ruolo dell'Italia in queste tematiche nel contesto europeo. In occasione dell'emanazione del decreto legislativo n. 541 del 1992 fummo interpreti di una normativa europea, oggi saremmo forse in grado di essere noi propositori ed esportatori di un modello "Italia" recepibile da altri Paesi che, con tempi diversi, si trovano o si troveranno nella nostra medesima situazione.




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