XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3521
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende supportare il piano di ristrutturazione delle
aziende in crisi mediante la raccolta diretta di risparmio sui
mercati dei capitali.
In luogo di risorse rivenienti dal bilancio dello Stato -
che potrebbero facilmente violare la disciplina comunitaria in
tema di aiuti di Stato - o di finanziamenti bancari (che
richiedono il "pluriaffidamento" dell'imprenditore in crisi
che, per coprire il fabbisogno finanziario, è costretto a
ricorrere a fidi frammentati presso diversi istituti di
credito, con costi aggiuntivi derivanti dall'esigenza di
garantire fidi multipli con cespiti patrimoniali) si propone
un incentivo alla sottoscrizione di fondi specializzati
nell'acquisizione di azioni o quote di imprese quotate o non
quotate, dichiarate in crisi, mediante la tassazione agevolata
del capital gain che si determina, alla fine del periodo
di crisi, sulla base della differenza fra valore
dell'investimento alla fine della crisi e prezzo di
realizzo.
Si prevede che la dichiarazione della situazione di crisi
intervenga, con procedura amministrativa, per un'impresa in
temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni;
occorre, peraltro, che vi siano comprovate possibilità di
risanare l'impresa (e non ricorrano pertanto i presupposti per
attivare una procedura concorsuale).
La dichiarazione di "stato di crisi" è subordinata alla
presentazione di un piano di ristrutturazione al Ministero
delle attività produttive che deve contenere una completa
informazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell'impresa in funzionamento e sulla crisi (nonché sulle
opportunità di risanamento e di sviluppo derivanti
dall'attuazione del piano) tale da giustificare il trattamento
agevolato dei redditi del venture capital investito
nell'impresa in crisi.
Il supporto fiscale a questo tipo di rescue financing
potrebbe trovare utilizzo nella FIAT e nel relativo indotto
e anche in altri casi di crisi aziendale.
Sono molte le ragioni per cui è preferibile favorire,
mediante strumenti di mercato, l'afflusso di capitali verso le
imprese in crisi in luogo di finanziamenti pubblici o
derivanti dall'accensione di prestiti bancari.
Storicamente l'intervento diretto dello Stato nelle
imprese in crisi non ha determinato i risultati attesi perché
l'intervento finanziario non è stato affiancato da una
procedura di governance adeguata, da un qualificato
supporto manageriale e dalla definizione di tempi e di limiti
quantitativi. L'attivazione del meccanismo di mercato di cui
alla presente proposta di legge consente di dare risposta a
molte di queste esigenze.
Il previsto meccanismo di concedere sgravi fiscali per i
fondi chiusi che investano in imprese in crisi consente di
controbilanciare il maggior rischio assunto dai risparmiatori
con l'investimento nelle quote di tali fondi, con un maggior
ricavo potenziale.
L'intervento proposto si basa quindi su una nuova
filosofia. Con la dichiarazione dello stato di crisi
effettuata con decreto del Ministro delle attività produttive
e con le modalità di cui all'articolo 4, lo Stato propone al
mercato di offrire supporto alle imprese in crisi, consentendo
al mercato di scegliere se, e per quanto tempo, intervenire.
Di fatto, in tal modo viene rispettato il principio
comunitario dell'investitore privato in economia di mercato di
cui al paragrafo 2.4, punto 16), della comunicazione 1999/C
288/02 della Commissione delle Comunità europee in materia di
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di un'impresa in
difficoltà.
L'investitore privato "Fondo" attiverà le procedure di
governance e fornirà il supporto adeguato affinché sia
massimizzata l'efficienza produttiva dell'azienda e quindi il
rendimento dell'investimento.
Il meccanismo previsto inoltre favorisce l'entrata di
capacità manageriali nell'azienda tramite i Fondi interessati.
Con le procedure previste dall'articolo 4 che richiedono, ai
fini della dichiarazione dello stato di crisi dell'impresa,
l'analisi delle condizioni che hanno determinato tale crisi e
la messa a punto di un adeguato piano di ristrutturazione, la
proposta di legge identifica nell'azienda un collaboratore
attivo in tutte le fasi del processo di "salvataggio".
La crescita dei fondi dedicati al finanziamento delle
imprese in forma di venture capital è un fenomeno comune
all'Italia e all'Europa.
Il venture capital è quel tipo di investimento
finanziario dove un fondo investe in un'azienda a fronte di un
piano di sviluppo. Il piano di sviluppo può essere promosso
dai manager, a spese della vecchia proprietà, nel qual
caso si finanzia l'acquisizione o buy out, o dalla
proprietà stessa, nel qual caso si parla di expansion
financing.
Quando invece il Fondo acquista, in vario modo,
dall'azionista esistente per rivitalizzare un'azienda in
difficoltà o in crisi, come nel caso in questione, si parla di
rescue financing, replacement financing, o turnaround
financing.
In Italia il replacement financing rappresenta il 6
per cento degli investimenti dei Fondi.
Peraltro in generale in Italia il venture capital
interessa solo un numero limitato di imprese. Gran parte
delle piccole e medie imprese italiane è direttamente
controllata dagli imprenditori, e, soprattutto nel
mezzogiorno, ha una struttura proprietaria concentrata sul
nucleo familiare; la successione e lo sviluppo dimensionale
dell'impresa sono ostacolati dall'assenza di un mercato, anche
locale, dei capitali, dove attingere risorse alternative ai
prestiti bancari.
Questo ha precluso l'esercizio della corporate
governance e quindi la capacità dei
finanziatori-investitori di incidere sugli assetti proprietari
delle imprese mediante le leve del finanziamento, della
consulenza e dell'intervento sugli equilibri di controllo.
Favorire la creazione di veicoli di investimento del tipo
replacement capital per permettere l'acquisizione della
società a valle da parte di fornitori, dipendenti dell'impresa
o terze parti interessate, è quindi uno degli obiettivi della
proposta di legge dal punto di vista tecnico.
Il provvedimento parte dalla considerazione che, non
ultimo nei casi FIAT e Cirio, operatori connessi con le
aziende in crisi si sono mostrati interessati ad investire
nelle stesse o a tramutare i propri crediti in azioni.
Allo stesso modo si è registrato l'interesse ad entrare di
gruppi privati terzi.
Nel caso delle grandi imprese, ipotizzando la capacità
della proprietà di identificare una nuova direzione, nuovi
manager, per l'azienda i benefìci attesi dal
provvedimento sono soprattutto finanziari. Nel caso delle
piccole e medie imprese oltre ai benefìci finanziari, si
potrebbero ottenere vantaggi notevoli nel caso in cui
l'investitore finanziario possa fornire anche capacità
industriali.
L'individuazione dello stato di crisi e la richiesta della
relativa dichiarazione, corredata da relazione giurata, sono
demandate al legale rappresentante. Tale procedura è
particolarmente innovativa e viene introdotta per la prima
volta nell'ordinamento italiano in concomitanza con analoghe
iniziative in Europa e negli Stati Uniti.
La definizione di impresa in crisi, di cui all'articolo 4,
non riporta valori soglia degli indicatori dello stato di
crisi al fine di evitare non appropriati meccanicismi. Una
diminuzione del fatturato, ad esempio, può essere dovuta alla
concorrenza conseguente all'uscita di nuovi prodotti mentre
l'incremento delle scorte può essere dovuto alla chiusura di
un mercato. Solo una valutazione d'insieme delle variabili
indicate può efficacemente definire lo stato dell'azienda. Si
è scelto quindi di selezionare un sistema di grandezze la cui
considerazione congiunta indichi uno stato di crisi.
La scelta del Ministero delle attività produttive quale
autorità certificante è dovuta ad ovvie ragioni di competenza.
Ragioni altrettanto forti avrebbero potuto trovarsi tuttavia
anche per il coinvolgimento di altri Ministeri, dati i
risvolti economici e sociali dello stato di crisi di
un'azienda. Tuttavia si è preferito prevedere l'attivazione
della procedura in capo al Ministero delle attività produttive
in quanto è all'interno della Direzione generale per il
coordinamento degli incentivi alle imprese del Dipartimento
per le imprese che sono concentrate le professionalità
necessarie.
Il reddito ricavato dal Fondo durante il periodo di crisi,
ai fini dell'agevolazione, è ottenuto per differenza dai
valori dell'investimento all'inizio e alla fine del periodo di
crisi.
L'anello terminale dell'investimento del venture
capital è infatti, necessariamente, la cessione. Il
venture capitalist è, in estrema sintesi, il
paradigma dell'imprenditore neoclassico, che entra nelle
imprese dove il profitto previsto è più alto di quello medio,
e ne esce quando questo si allinea per cercare altre
imprese.
Ai fini della prevista detassazione del reddito ricavato
dall'investimento, il periodo di crisi ha una durata massima
di quattro anni (è lo stesso decreto del Ministro delle
attività produttive che, ai fini di certezza giuridica,
stabilisce la data di inizio e di fine del periodo di crisi) e
la relativa dichiarazione è rinnovabile una sola volta per un
periodo massimo di ulteriori quattro anni. La durata media
dell'investimento in venture capital in Europa è infatti
di quattro anni, all'incirca uguale alla durata degli ultimi
due cicli economici.
Gran parte delle piccole e medie imprese italiane,
soprattutto nel mezzogiorno, ha una struttura proprietaria
concentrata sul nucleo familiare; in questo caso si hanno
imprenditori che controllano direttamente l'impresa impiegando
di frequente nell'attività le migliori risorse umane e
professionali della propria famiglia. Il controllo diretto
dell'impresa e il rilievo delle relazioni familiari sono le
ragioni per cui la maggior parte dei piccoli e medi
imprenditori italiani è poco propensa alla quotazione in borsa
della propria impresa e in genere a ricorrere - per la
raccolta di fondi - a qualsiasi meccanismo finanziario che
determini la circolazione delle azioni o quote dell'impresa.
Il ricorso diretto al mercato dei capitali viene visto come un
costo, un rischio, un vincolo. Un costo, per le spese di
pubblicità e di informazione necessarie a raggiungere il
risparmiatore prima e meglio degli altri; un rischio, per
l'instabilità del controllo e per il timore di diventare
"ostaggio del mercato" nel caso di ampie e imprevedibili
oscillazioni dei corsi delle proprie azioni; un vincolo,
perché il piccolo imprenditore mal sopporta controlli
burocratici e ingerenze nei conti e nella gestione
dell'azienda.
Al fine di riconoscere il ruolo dell'imprenditore e della
sua famiglia nella creazione e nello sviluppo dell'impresa,
all'articolo 5 è stata prevista espressamente la prelazione
dei soci "fondatori" alla fine dello stato di crisi, quando il
Fondo offre sul mercato le quote o le azioni del capitale
dell'impresa risanata. Per l'esercizio della prelazione - a
parità di condizioni con tutti gli altri potenziali acquirenti
- il Fondo concede un termine non superiore a cinque giorni a
decorrere dalla pubblicazione dell'offerta.
Uno degli ostacoli principali alla raccolta di risorse
finanziarie alternative ai canali tradizionali della finanza
pubblica e del credito è la necessità di rispettare parametri
di trasparenza molto severi. Alcune delle operazioni
necessarie a garantire la piena trasparenza delle scritture
contabili e l'affidabilità nella gestione d'impresa per i
finanziatori "Fondi" hanno costi elevati (soprattutto quando
l'impresa in crisi è una piccola o media, con fatturato
ridotto). Si tratta inoltre di oneri fissi che possono essere
ammortizzati solo qualora il piano di salvataggio abbia
successo e si mettano in moto risorse per finanziare
investimenti aggiuntivi che aumentino la produttività e
favoriscano - in qualche caso - lo sviluppo dimensionale
dell'impresa.
Ad esempio, la certificazione dei bilanci, obbligatoria
per le società le cui azioni sono quotate in Borsa, è uno
strumento essenziale per favorire l'integrazione dell'impresa
con l'attività di venture capital e di merchant
banking, soprattutto nelle aree sottoutilizzate. La
selezione delle imprese in crisi in cui investire è infatti
resa più agevole dalla possibilità di disporre di dati e di
risultati confrontabili, nonché di una completa informazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa in
funzionamento.
Affinché il dispositivo finanziario previsto nella
presente proposta di legge possa funzionare in modo
efficiente, è altresì necessario che i Fondi che operano
nell'ambito della rescue financing o replacement
financing trovino conveniente investire anche nei titoli
delle imprese localizzate nelle aree sottoutilizzate. Per
questo, nella presente proposta di legge si prevede che i
Fondi chiusi che abbiano intenzione di investire in tali
imprese, il cui stato di crisi sia stato dichiarato con
decreto ai sensi dell'articolo 4, possano richiedere
contributi ad un apposito Fondo, istituito presso il Ministero
delle attività produttive per il finanziamento dell'attività
di selezione dei titoli delle imprese in crisi e per la
valutazione dei relativi piani di ristrutturazione e di
sviluppo, e per le necessarie analisi di mercato, in misura
non superiore al 50 per cento del costo documentato di tali
indagini e istruttorie. Lo stesso Fondo potrà altresì erogare
contributi, su domanda, a società di capitali, quotate o non
quotate sui mercati regolamentati, che abbiano sede legale in
tali aree sottoutilizzate, il cui stato di crisi sia stato
dichiarato con decreto con le procedure di cui alla presente
proposta di legge.
I contributi potranno essere richiesti per il
finanziamento delle seguenti attività, finalizzate
all'acquisizione di quote, azioni, obbligazioni convertibili
in azioni, di tali società da parte di fondi chiusi:
a) certificazioni di bilancio;
b) ristrutturazioni di bilancio;
c) elaborazione del piano
economico-finanziario;
d) consulenza per eventuali cessioni o ampliamenti
tramite fusioni e acquisizioni;
e) consulenza tecnico-finanziaria per elaborare
progetti di sviluppo dell'impresa volti a favorire l'accesso
di soci istituzionali, temporanei, in grado di offrire
competenze complementari a quelle dell'imprenditore;
f) assistenza all'emissione di prestiti con
contenuti azionari sotto forma di diritti di conversione e di
opzione.
Il contributo richiesto potrà essere erogato anche a
titolo di cofinanziamento di agevolazioni e programmi di
finanziamento dell'Unione europea e di contributi previsti da
leggi regionali accordati per le medesime finalità.