XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3521




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge si intende per:

            a) "aree sottoutilizzate" le aree di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

            b) "Fondo" o "Fondi" i fondi chiusi costituiti ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

            c) "imprese in crisi" le società di capitali il cui stato di crisi sia stato dichiarato con decreto ai sensi del comma 4 dell'articolo 4;

            d) "mercati regolamentati" i mercati di strumenti finanziari autorizzati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 63 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

            e) "periodo di crisi" il periodo di tempo compreso tra la data di inizio e quella di fine dello stato di crisi, incluso l'eventuale rinnovo;

            f) "periodo di esenzione" il periodo di tempo, al massimo coincidente con il periodo di crisi, durante il quale i Fondi possono usufruire dei benefìci di cui alla presente legge;

            g) "titoli" le quote, azioni ed obbligazioni convertibili di imprese in crisi.


Art. 2.

(Sgravi fiscali per le imprese in crisi).

        1. Il risultato di gestione di cui all'articolo 3 dei Fondi che investono in titoli di imprese in crisi, è esente dal prelievo fiscale di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e successive modificazioni, per la quota relativa ai titoli delle aziende in crisi per l'intero periodo di crisi.


Art. 3.

(Determinazione del risultato di gestione).

        1. Per le finalità di cui all'articolo 2, il risultato di gestione dei Fondi si determina sottraendo dal valore della quota di patrimonio netto del Fondo investita in titoli di imprese in crisi alla fine del periodo di esenzione al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore di tale quota di patrimonio netto del Fondo all'inizio del periodo di esenzione e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.
        2. All'inizio del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato:

            a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati:

                1) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi di cui all'articolo 4;

                2) al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la dichiarazione dello stato di crisi, qualora al momento della medesima dichiarazione i titoli fossero già in proprietà del Fondo;

            b) per i titoli non negoziati sui mercati regolamentati:

                1) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi;

                2) in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, qualora al momento della dichiarazione dello stato di crisi i titoli fossero già in proprietà del Fondo.

        3. Alla fine del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato:

            a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati, in base al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la fine dello stato di crisi;

            b) per i titoli non negoziati sui mercati regolamentati, in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.


Art. 4.

(Dichiarazione dello stato di crisi).

        1. Ai fini della presente legge, un'impresa può chiedere la dichiarazione dello stato di crisi, con le modalità di cui al comma 2, in presenza di una temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni e qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa.
        2. La domanda di dichiarazione dello stato di crisi, approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione o di gestione dell'impresa, è trasmessa al Ministro delle attività produttive corredata da una relazione giurata sottoscritta dal legale rappresentante della società da cui risultano:

            a) l'andamento delle perdite;

            b) la diminuzione del fatturato;

            c) l'andamento delle scorte;

            d) l'andamento della capacità produttiva rispetto alle vendite medie degli ultimi otto anni;
            e) l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi.

        3. La domanda di cui al comma 2 è corredata altresì da un piano di ristrutturazione che contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

            a) il piano economico-finanziario relativo alla strategia di ristrutturazione dell'impresa per i successivi otto anni, anche in considerazione dell'evoluzione di mercato attesa;

            b) la descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali, a livello regionale e nazionale, della cessazione dell'impresa e dell'attuazione del piano di ristrutturazione;

            c) il verbale della concertazione con i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale in merito alla ristrutturazione prevista.

        4. Entro un mese dalla trasmissione della domanda di cui al comma 2, il Ministro delle attività produttive provvede, con proprio decreto, alla dichiarazione dello stato di crisi dell'impresa, definendo altresì le date di inizio e di fine del periodo di crisi.
        5. La durata del periodo di crisi non può essere superiore a quattro anni. La dichiarazione dello stato di crisi può essere rinnovata una sola volta, su richiesta dell'impresa, con le modalità di cui al comma 2.


Art. 5.

(Prelazione dei soci).

        1. Se il Fondo, dopo la fine dello stato di crisi, senza dichiarazione d'insolvenza, intende cedere le partecipazioni detenute nell'impresa in crisi, tali partecipazioni sono offerte in prelazione, a parità di condizioni, ai soggetti iscritti nel libro soci alla data della dichiarazione dello stato di crisi, in proporzione ai titoli ceduti al Fondo.
        2. L'offerta in prelazione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Per l'esercizio del diritto di prelazione il Fondo concede un termine non superiore a cinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'offerta.
        3. Il diritto di prelazione sulle azioni o quote della società in crisi può essere escluso mediante specifico patto tra l'alienante la partecipazione ed il Fondo acquirente.


Art. 6.

(Incentivi all'investimento
dei Fondi nelle aree sottoutilizzate).

        1. I Fondi che intendono investire in titoli di imprese in crisi che hanno la sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di dodici mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, possono richiedere un contributo a carico di un Fondo speciale, istituito presso il Ministero delle attività produttive. Tale contributo copre, in misura non superiore al 50 per cento, il costo documentato delle attività di selezione di titoli e la valutazione dei piani di ristrutturazione e di sviluppo, nonché le necessarie analisi di mercato.
        2. Il Fondo di cui al comma 1 può altresì erogare contributi, su domanda, a imprese in crisi che hanno la sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di dodici mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, per il finanziamento delle seguenti attività:

                a) certificazioni di bilancio;

                b) ristrutturazioni di bilancio;

                c) elaborazione del piano economico-finanziario;

                d) consulenza per eventuali cessioni o ampliamenti tramite fusioni e acquisizioni;

                e) consulenza tecnico-finanziaria per elaborare progetti di sviluppo dell'impresa volti a favorire l'accesso di Fondi in grado di offrire competenze complementari a quelle dell'imprenditore;
                f) assistenza all'emissione di prestiti con contenuti azionari sotto forma di diritti di conversione e opzione.

        3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 i contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere erogati a titolo di cofinanziamento di agevolazioni e programmi di finanziamento dell'Unione europea e di contributi previsti da leggi regionali.
        4. Per il finanziamento dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il Fondo speciale istituito presso il Ministero delle attività produttive ai sensi del citato comma 1, ha una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro.


Art. 7.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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