XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3521
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "aree sottoutilizzate" le aree di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) "Fondo" o "Fondi" i fondi chiusi costituiti ai
sensi del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
c) "imprese in crisi" le società di capitali il
cui stato di crisi sia stato dichiarato con decreto ai sensi
del comma 4 dell'articolo 4;
d) "mercati regolamentati" i mercati di strumenti
finanziari autorizzati dalla Commissione nazionale per le
società e la borsa ai sensi dell'articolo 63 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
e) "periodo di crisi" il periodo di tempo compreso
tra la data di inizio e quella di fine dello stato di crisi,
incluso l'eventuale rinnovo;
f) "periodo di esenzione" il periodo di tempo, al
massimo coincidente con il periodo di crisi, durante il quale
i Fondi possono usufruire dei benefìci di cui alla presente
legge;
g) "titoli" le quote, azioni ed obbligazioni
convertibili di imprese in crisi.
Art. 2.
(Sgravi fiscali per le imprese in crisi).
1. Il risultato di gestione di cui all'articolo 3 dei
Fondi che investono in titoli di imprese in crisi, è esente
dal prelievo fiscale di cui all'articolo 11 della legge 14
agosto 1993, n. 344, e successive modificazioni, per la quota
relativa ai titoli delle aziende in crisi per l'intero periodo
di crisi.
Art. 3.
(Determinazione del risultato di gestione).
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, il risultato di
gestione dei Fondi si determina sottraendo dal valore della
quota di patrimonio netto del Fondo investita in titoli di
imprese in crisi alla fine del periodo di esenzione al lordo
dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e
dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore di
tale quota di patrimonio netto del Fondo all'inizio del
periodo di esenzione e i proventi di partecipazione ad
organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad
imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli
soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.
2. All'inizio del periodo di esenzione, il valore del
patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in
crisi è calcolato:
a) per i titoli negoziati sui mercati
regolamentati:
1) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati
acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di
crisi di cui all'articolo 4;
2) al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese
antecedente la dichiarazione dello stato di crisi, qualora al
momento della medesima dichiarazione i titoli fossero già in
proprietà del Fondo;
b) per i titoli non negoziati sui mercati
regolamentati:
1) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati
acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di
crisi;
2) in base a perizia giurata di stima ai sensi
dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti
iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo
dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali, qualora al momento della dichiarazione dello
stato di crisi i titoli fossero già in proprietà del Fondo.
3. Alla fine del periodo di esenzione, il valore del
patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in
crisi è calcolato:
a) per i titoli negoziati sui mercati
regolamentati, in base al prezzo di chiusura dell'ultimo
giorno del mese antecedente la fine dello stato di crisi;
b) per i titoli non negoziati sui mercati
regolamentati, in base a perizia giurata di stima ai sensi
dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti
iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo
dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali.
Art. 4.
(Dichiarazione dello stato di crisi).
1. Ai fini della presente legge, un'impresa può chiedere
la dichiarazione dello stato di crisi, con le modalità di cui
al comma 2, in presenza di una temporanea difficoltà ad
adempiere le proprie obbligazioni e qualora vi siano
comprovate possibilità di risanare l'impresa.
2. La domanda di dichiarazione dello stato di crisi,
approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione o di
gestione dell'impresa, è trasmessa al Ministro delle attività
produttive corredata da una relazione giurata sottoscritta dal
legale rappresentante della società da cui risultano:
a) l'andamento delle perdite;
b) la diminuzione del fatturato;
c) l'andamento delle scorte;
d) l'andamento della capacità produttiva rispetto
alle vendite medie degli ultimi otto anni;
e) l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per
interessi.
3. La domanda di cui al comma 2 è corredata altresì da un
piano di ristrutturazione che contiene, in particolare, le
seguenti informazioni:
a) il piano economico-finanziario relativo alla
strategia di ristrutturazione dell'impresa per i successivi
otto anni, anche in considerazione dell'evoluzione di mercato
attesa;
b) la descrizione delle possibili conseguenze
economiche e sociali, a livello regionale e nazionale, della
cessazione dell'impresa e dell'attuazione del piano di
ristrutturazione;
c) il verbale della concertazione con i sindacati
maggiormente rappresentativi a livello nazionale in merito
alla ristrutturazione prevista.
4. Entro un mese dalla trasmissione della domanda di cui
al comma 2, il Ministro delle attività produttive provvede,
con proprio decreto, alla dichiarazione dello stato di crisi
dell'impresa, definendo altresì le date di inizio e di fine
del periodo di crisi.
5. La durata del periodo di crisi non può essere superiore
a quattro anni. La dichiarazione dello stato di crisi può
essere rinnovata una sola volta, su richiesta dell'impresa,
con le modalità di cui al comma 2.
Art. 5.
(Prelazione dei soci).
1. Se il Fondo, dopo la fine dello stato di crisi, senza
dichiarazione d'insolvenza, intende cedere le partecipazioni
detenute nell'impresa in crisi, tali partecipazioni sono
offerte in prelazione, a parità di condizioni, ai soggetti
iscritti nel libro soci alla data della dichiarazione dello
stato di crisi, in proporzione ai titoli ceduti al Fondo.
2. L'offerta in prelazione deve essere depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese. Per l'esercizio del
diritto di prelazione il Fondo concede un termine non
superiore a cinque giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione dell'offerta.
3. Il diritto di prelazione sulle azioni o quote della
società in crisi può essere escluso mediante specifico patto
tra l'alienante la partecipazione ed il Fondo acquirente.
Art. 6.
(Incentivi all'investimento
dei Fondi nelle aree sottoutilizzate).
1. I Fondi che intendono investire in titoli di imprese in
crisi che hanno la sede legale nelle aree sottoutilizzate da
non meno di dodici mesi antecedenti la dichiarazione dello
stato di crisi, possono richiedere un contributo a carico di
un Fondo speciale, istituito presso il Ministero delle
attività produttive. Tale contributo copre, in misura non
superiore al 50 per cento, il costo documentato delle attività
di selezione di titoli e la valutazione dei piani di
ristrutturazione e di sviluppo, nonché le necessarie analisi
di mercato.
2. Il Fondo di cui al comma 1 può altresì erogare
contributi, su domanda, a imprese in crisi che hanno la sede
legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di dodici mesi
antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, per il
finanziamento delle seguenti attività:
a) certificazioni di bilancio;
b) ristrutturazioni di bilancio;
c) elaborazione del piano
economico-finanziario;
d) consulenza per eventuali cessioni o ampliamenti
tramite fusioni e acquisizioni;
e) consulenza tecnico-finanziaria per elaborare
progetti di sviluppo dell'impresa volti a favorire l'accesso
di Fondi in grado di offrire competenze complementari a quelle
dell'imprenditore;
f) assistenza all'emissione di prestiti con
contenuti azionari sotto forma di diritti di conversione e
opzione.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 i contributi
di cui ai commi 1 e 2 possono essere erogati a titolo di
cofinanziamento di agevolazioni e programmi di finanziamento
dell'Unione europea e di contributi previsti da leggi
regionali.
4. Per il finanziamento dei contributi di cui ai commi 1 e
2, il Fondo speciale istituito presso il Ministero delle
attività produttive ai sensi del citato comma 1, ha una
dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.