XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3517




        Onorevoli Deputati! - 1. Il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) per le armi da fuoco portatili fu istituito con il regio decreto n. 20 del 1910, quale consorzio costituito tra i comuni di Brescia, Gardone Val Trompia e la Camera di commercio di Brescia, al fine di "elevare il prestigio delle armi fabbricate in Italia".
        Inizialmente la prova delle armi non era obbligatoria, ma a richiesta di quei fabbricanti che ritenessero importante presentare al pubblico acquirente un'arma certificata dal Banco. Con il successivo regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, la prova delle armi venne resa obbligatoria ai fini della sicurezza dell'utente, con relativa tutela penale (articolo 6 del citato regio decreto-legge n. 3152 del 1923).
        La legge 23 febbraio 1960, n. 186, ed il successivo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1612 del 1964, aggiornò le procedure di prova delle armi e le norme di funzionamento del Banco, non discostandosi dall'impostazione originaria. Ed invero, soltanto con tale regolamento viene istituito un consiglio di amministrazione, senza peraltro prevedere un collegio dei revisori, in mancanza del quale il controllo sull'attività amministrativa del Banco è stata demandata a funzionari dell'allora Ministero dell'industria e del commercio, oggi Ministero delle attività produttive, mediante visite periodiche e saltuarie (articolo 23 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612).

        2. I provvedimenti istitutivi del Banco hanno creato non poche incertezze circa la sua natura di ente pubblico, che, tuttavia, anche in considerazione delle disposizioni legislative intervenute successivamente, può difficilmente essere disconosciuta, essendo l'unico ente al quale, per legge, sono demandate funzioni pubbliche in materia di certificazione delle armi sottoposte a prove obbligatorie.
        Risolta positivamente la natura pubblicistica del Banco si è posto il problema della sua classificazione in ordine alla categoria di appartenenza, tenuto conto della normativa vigente, risalente agli anni venti.
        Con l'emanazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordino degli enti pubblici, la Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere del Comitato d'indagine sugli enti pubblici, ritenne il Banco escluso dal campo di applicazione della legge n. 70 del 1975 in quanto "ente pubblico economico". Tale inquadramento sembra, peraltro, avallato dallo Stato giuridico del personale dipendente del Banco, sottratto, ai sensi del regolamento amministrativo interno, al regime pubblicistico.

        3. L'obiettivo del presente disegno di legge recante il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali è quello di dotare l'ente di ampia autonomia, caratterizzata:

                a) dalla possibilità di migliorare la propria organizzazione;

                b) dall'attribuzione agli organi di ampi poteri decisionali;

                c) da un intervento del Ministero delle attività produttive limitato alle linee di indirizzo e di controllo di stabilità;

                d) da una più ampia flessibilità normativa sull'assetto, nel rispetto delle diversità e dei compiti assegnati.

        Infine, circa la finalità di interesse generale e di assoluta rilevanza quanto ai profili di pubblica sicurezza, il Banco svolge in primo luogo il compito di sottoporre a prova le armi da fuoco portatili, prodotte o importate, prima della loro immissione sul mercato. Inoltre, per conseguire il perfezionamento tecnico e per assicurare razionali condizioni di impiego, specialmente ai fini della sicurezza, il Banco effettua studi, ricerche ed esperienze sulle armi e sulle munizioni, provvedendo all'aggiornamento delle normative tecniche adottate dalla Commissione internazionale permanente istituita dall'articolo 1 della Convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1^ luglio 1969 e resa esecutiva ai sensi della legge 12 dicembre 1973, n. 993.
        Le funzioni del Banco sono state ampliate ulteriormente dall'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ai sensi del quale, in tema di disciplina per il controllo delle armi, il Banco deve accertare l'esistenza o meno sull'arma delle indicazioni prescritte ed imprimere uno speciale contrassegno e la sigla di identificazione del Banco stesso. Infine, secondo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 1 della citata legge n. 186 del 1960, introdotto dall'articolo 1, comma 6, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, al Banco è stato attribuito il compito di sottoporre a prova gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive, nonché le munizioni commerciali.
        Sinteticamente, le funzioni del Banco concernono:

                a) gli adempimenti obbligatori:

                1) la prova delle armi da fuoco portatili;

                2) l'immatricolazione (legge n. 110 del 1975);

                3) la prova di polveri di nuova fabbricazione;

                4) il controllo delle munizioni commerciali;
                b) gli adempimenti facoltativi:

                1) le prove di balipedio su cristalli, giubbotti, serramenti (finestre e porte blindate), lamiere per auto blindate;

                2) la regolazione di congegni di puntamento;

                3) la misurazione della velocità dei proiettili e la fotografia delle traiettorie;

                4) la determinazione di energia cinetica per l'ottenimento del certificato di cui alla legge n. 110 del 1975;

                c) l'attività certificatoria.

        4. Il provvedimento consta di nove articoli.
        L'articolo 1 sancisce la natura giuridica del Banco quale ente pubblico economico e ne definisce le funzioni.
        L'articolo 2 individua gli organi del Banco (consiglio di amministrazione, presidente e collegio dei revisori) e ne disciplina le modalità di nomina. Prevede, inoltre, che gli emolumenti dei componenti degli organi del Banco siano a carico del bilancio del Banco stesso e siano stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        L'articolo 3 prescrive che l'ente adotti uno statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione a maggioranza dei due terzi dei componenti e sottoposto all'approvazione del Ministro delle attività produttive, nel quale si disciplinino, tra l'altro, la composizione e i criteri di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e le funzioni degli organi del Banco.
        L'articolo 4 sancisce, peraltro in linea con quanto già oggi in essere, che il rapporto di lavoro dei dipendenti del Banco non è di natura pubblicistica, ma è disciplinato unicamente dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa.
        L'articolo 5 prevede che, per lo svolgimento di attività di particolare rilievo, il Banco possa stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali, anche ricevendone contributi.
        L'articolo 6 disciplina le fonti di finanziamento, in sostanza riconducibili ai proventi derivanti dalle attività istituzionali del Banco, le cui tariffe sono deliberate dal consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro delle attività produttive.
        L'articolo 7 individua nel Ministero delle attività produttive l'Amministrazione competente per la vigilanza dell'ente. Si prevede, infatti, che vengano sottoposti all'approvazione del Ministro delle attività produttive gli atti deliberativi più importanti del consiglio di amministrazione: statuto del Banco ed eventuali modifiche; nomina del direttore generale (sentito il Ministro della difesa); documento previsionale annuale, relative variazioni e bilancio di esercizio (comunicati anche al Ministero dell'economia e delle finanze); regolamento di amministrazione e contabilità; regolamento tecnico (di concerto con il Ministro della difesa); i già ricordati atti di determinazione delle tariffe per le attività istituzionali dell'ente; gli accordi di collaborazione.
        Gli articoli 8 e 9, infine, indicano le norme transitorie e quelle abrogate.
        Il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le tariffe a carico dei richiedenti la prova, già previste dalle precedenti normative, sono determinate dal consiglio di amministrazione e sottoposte all'approvazione del Ministero vigilante.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

          Il provvedimento in questione incide su una normativa molto datata ed è finalizzato a stabilire regole certe in ordine alla organizzazione, alle funzioni ed all'assetto istituzionale del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali. L'istituzione dell'organismo risale infatti al regio decreto n. 20 del 1910 e l'ente è stato incaricato di svolgere funzioni pubbliche con il regio decreto-legge n. 3152 del 1923. Successivamente, con la legge n. 186 del 1960 ed il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1612 del 1964, il Banco ha ricevuto una prima disciplina organizzativa e funzionale, peraltro incompleta e poco chiara.
          Il presente disegno di legge mira, dunque, a chiarire gli aspetti che possono essere soggetti a incertezze ed equivoci, fornendo una disciplina di rango primario.


B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Non si rinvengono disposizioni contrarie all'ordinamento comunitario.


C) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

          La competenza esclusiva dello Stato sulla materia in questione è riconosciuta dall'articolo 117, secondo comma, lettere d) (armi, munizioni ed esplosivi) e g) (enti pubblici nazionali), della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


2. Ulteriori elementi.

A) Questioni di legittimità costituzionale pendenti.

          Non risultano giudizi di legittimità costituzionale sulla materia de quo.


B) Destinatari diretti e indiretti.

          I destinatari interessati dalla normativa in questione possono indicarsi nei produttori e commercianti di armi e di munizioni, nonché negli utilizzatori delle stesse; le amministrazioni con competenze coinvolte negli aspetti di cui sopra si individuano nel Ministero della difesa e nel Ministero dell'interno.




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