XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3517
Onorevoli Deputati! - 1. Il Banco nazionale di prova di
Gardone Val Trompia (Brescia) per le armi da fuoco portatili
fu istituito con il regio decreto n. 20 del 1910, quale
consorzio costituito tra i comuni di Brescia, Gardone Val
Trompia e la Camera di commercio di Brescia, al fine di
"elevare il prestigio delle armi fabbricate in Italia".
Inizialmente la prova delle armi non era obbligatoria, ma
a richiesta di quei fabbricanti che ritenessero importante
presentare al pubblico acquirente un'arma certificata dal
Banco. Con il successivo regio decreto-legge 30 dicembre 1923,
n. 3152, la prova delle armi venne resa obbligatoria ai fini
della sicurezza dell'utente, con relativa tutela penale
(articolo 6 del citato regio decreto-legge n. 3152 del
1923).
La legge 23 febbraio 1960, n. 186, ed il successivo
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 1612 del 1964, aggiornò le procedure di prova delle armi e
le norme di funzionamento del Banco, non discostandosi
dall'impostazione originaria. Ed invero, soltanto con tale
regolamento viene istituito un consiglio di amministrazione,
senza peraltro prevedere un collegio dei revisori, in mancanza
del quale il controllo sull'attività amministrativa del Banco
è stata demandata a funzionari dell'allora Ministero
dell'industria e del commercio, oggi Ministero delle attività
produttive, mediante visite periodiche e saltuarie (articolo
23 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612).
2. I provvedimenti istitutivi del Banco hanno creato non
poche incertezze circa la sua natura di ente pubblico, che,
tuttavia, anche in considerazione delle disposizioni
legislative intervenute successivamente, può difficilmente
essere disconosciuta, essendo l'unico ente al quale, per
legge, sono demandate funzioni pubbliche in materia di
certificazione delle armi sottoposte a prove obbligatorie.
Risolta positivamente la natura pubblicistica del Banco si
è posto il problema della sua classificazione in ordine alla
categoria di appartenenza, tenuto conto della normativa
vigente, risalente agli anni venti.
Con l'emanazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul
riordino degli enti pubblici, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, previo parere del Comitato d'indagine sugli enti
pubblici, ritenne il Banco escluso dal campo di applicazione
della legge n. 70 del 1975 in quanto "ente pubblico
economico". Tale inquadramento sembra, peraltro, avallato
dallo Stato giuridico del personale dipendente del Banco,
sottratto, ai sensi del regolamento amministrativo interno, al
regime pubblicistico.
3. L'obiettivo del presente disegno di legge recante il
riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco
portatili e per le munizioni commerciali è quello di dotare
l'ente di ampia autonomia, caratterizzata:
a) dalla possibilità di migliorare la propria
organizzazione;
b) dall'attribuzione agli organi di ampi poteri
decisionali;
c) da un intervento del Ministero delle attività
produttive limitato alle linee di indirizzo e di controllo di
stabilità;
d) da una più ampia flessibilità normativa
sull'assetto, nel rispetto delle diversità e dei compiti
assegnati.
Infine, circa la finalità di interesse generale e di
assoluta rilevanza quanto ai profili di pubblica sicurezza, il
Banco svolge in primo luogo il compito di sottoporre a prova
le armi da fuoco portatili, prodotte o importate, prima della
loro immissione sul mercato. Inoltre, per conseguire il
perfezionamento tecnico e per assicurare razionali condizioni
di impiego, specialmente ai fini della sicurezza, il Banco
effettua studi, ricerche ed esperienze sulle armi e sulle
munizioni, provvedendo all'aggiornamento delle normative
tecniche adottate dalla Commissione internazionale permanente
istituita dall'articolo 1 della Convenzione per il
riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da
fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1^ luglio 1969 e resa
esecutiva ai sensi della legge 12 dicembre 1973, n. 993.
Le funzioni del Banco sono state ampliate ulteriormente
dall'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ai sensi
del quale, in tema di disciplina per il controllo delle armi,
il Banco deve accertare l'esistenza o meno sull'arma delle
indicazioni prescritte ed imprimere uno speciale contrassegno
e la sigla di identificazione del Banco stesso. Infine,
secondo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 1 della
citata legge n. 186 del 1960, introdotto dall'articolo 1,
comma 6, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, al Banco è stato
attribuito il compito di sottoporre a prova gli apparecchi
portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di
sostanze esplosive, nonché le munizioni commerciali.
Sinteticamente, le funzioni del Banco concernono:
a) gli adempimenti obbligatori:
1) la prova delle armi da fuoco portatili;
2) l'immatricolazione (legge n. 110 del 1975);
3) la prova di polveri di nuova fabbricazione;
4) il controllo delle munizioni commerciali;
b) gli adempimenti facoltativi:
1) le prove di balipedio su cristalli, giubbotti,
serramenti (finestre e porte blindate), lamiere per auto
blindate;
2) la regolazione di congegni di puntamento;
3) la misurazione della velocità dei proiettili e la
fotografia delle traiettorie;
4) la determinazione di energia cinetica per
l'ottenimento del certificato di cui alla legge n. 110 del
1975;
c) l'attività certificatoria.
4. Il provvedimento consta di nove articoli.
L'articolo 1 sancisce la natura giuridica del Banco quale
ente pubblico economico e ne definisce le funzioni.
L'articolo 2 individua gli organi del Banco (consiglio di
amministrazione, presidente e collegio dei revisori) e ne
disciplina le modalità di nomina. Prevede, inoltre, che gli
emolumenti dei componenti degli organi del Banco siano a
carico del bilancio del Banco stesso e siano stabiliti con
decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 3 prescrive che l'ente adotti uno statuto,
deliberato dal consiglio di amministrazione a maggioranza dei
due terzi dei componenti e sottoposto all'approvazione del
Ministro delle attività produttive, nel quale si disciplinino,
tra l'altro, la composizione e i criteri di nomina dei membri
del consiglio di amministrazione e le funzioni degli organi
del Banco.
L'articolo 4 sancisce, peraltro in linea con quanto già
oggi in essere, che il rapporto di lavoro dei dipendenti del
Banco non è di natura pubblicistica, ma è disciplinato
unicamente dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di
lavoro subordinato nell'impresa.
L'articolo 5 prevede che, per lo svolgimento di attività
di particolare rilievo, il Banco possa stipulare accordi di
collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed
altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o
internazionali, anche ricevendone contributi.
L'articolo 6 disciplina le fonti di finanziamento, in
sostanza riconducibili ai proventi derivanti dalle attività
istituzionali del Banco, le cui tariffe sono deliberate dal
consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro delle
attività produttive.
L'articolo 7 individua nel Ministero delle attività
produttive l'Amministrazione competente per la vigilanza
dell'ente. Si prevede, infatti, che vengano sottoposti
all'approvazione del Ministro delle attività produttive gli
atti deliberativi più importanti del consiglio di
amministrazione: statuto del Banco ed eventuali modifiche;
nomina del direttore generale (sentito il Ministro della
difesa); documento previsionale annuale, relative variazioni e
bilancio di esercizio (comunicati anche al Ministero
dell'economia e delle finanze); regolamento di amministrazione
e contabilità; regolamento tecnico (di concerto con il
Ministro della difesa); i già ricordati atti di determinazione
delle tariffe per le attività istituzionali dell'ente; gli
accordi di collaborazione.
Gli articoli 8 e 9, infine, indicano le norme transitorie
e quelle abrogate.
Il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato. Le tariffe a carico dei
richiedenti la prova, già previste dalle precedenti normative,
sono determinate dal consiglio di amministrazione e sottoposte
all'approvazione del Ministero vigilante.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro
normativo.
Il provvedimento in questione incide su una normativa
molto datata ed è finalizzato a stabilire regole certe in
ordine alla organizzazione, alle funzioni ed all'assetto
istituzionale del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco
portatili e per le munizioni commerciali. L'istituzione
dell'organismo risale infatti al regio decreto n. 20 del 1910
e l'ente è stato incaricato di svolgere funzioni pubbliche con
il regio decreto-legge n. 3152 del 1923. Successivamente, con
la legge n. 186 del 1960 ed il relativo regolamento di
attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 1612 del 1964, il Banco ha ricevuto una prima disciplina
organizzativa e funzionale, peraltro incompleta e poco
chiara.
Il presente disegno di legge mira, dunque, a chiarire gli
aspetti che possono essere soggetti a incertezze ed equivoci,
fornendo una disciplina di rango primario.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Non si rinvengono disposizioni contrarie all'ordinamento
comunitario.
C) Analisi della compatibilità con le competenze
costituzionali delle regioni.
La competenza esclusiva dello Stato sulla materia in
questione è riconosciuta dall'articolo 117, secondo comma,
lettere d) (armi, munizioni ed esplosivi) e g)
(enti pubblici nazionali), della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
2. Ulteriori elementi.
A) Questioni di legittimità costituzionale pendenti.
Non risultano giudizi di legittimità costituzionale sulla
materia de quo.
B) Destinatari diretti e indiretti.
I destinatari interessati dalla normativa in questione
possono indicarsi nei produttori e commercianti di armi e di
munizioni, nonché negli utilizzatori delle stesse; le
amministrazioni con competenze coinvolte negli aspetti di cui
sopra si individuano nel Ministero della difesa e nel
Ministero dell'interno.