XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3517
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Natura giuridica e funzioni).
1. Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco
portatili e per le munizioni commerciali, di seguito
denominato "Banco", è ente pubblico economico, sottoposto alla
vigilanza del Ministero delle attività produttive.
2. Il Banco ha il compito di:
a) sottoporre a prova le armi di cui all'articolo
1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive
modificazioni;
b) eseguire gli accertamenti di cui all'articolo
11, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110;
c) sottoporre a prove di conformità le munizioni
commerciali per uso civile di cui alla legge 6 dicembre 1993,
n. 509;
d) sottoporre a prova gli apparecchi portatili di
impiego industriale funzionanti a mezzo di sostanze
esplosive;
e) effettuare studi, ricerche ed esperienze sulle
armi e sulle munizioni;
f) svolgere eventuali altri compiti demandati da
disposizioni legislative o regolamentari.
3. Per il raggiungimento dei propri scopi il Banco può
partecipare, secondo le norme del codice civile, con altri
soggetti pubblici e privati, a organismi anche associativi, a
enti, consorzi e società.
4. I locali del Banco e delle sue sezioni, anche se
allocati in complessi industriali, devono essere completamente
estranei alla fabbricazione di armi o munizioni ovvero parti
di armi o munizioni.
Art. 2.
(Organi).
1. Gli organi del Banco sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il collegio dei revisori.
2. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei
revisori sono nominati con decreto del Ministro delle attività
produttive. Il presidente è eletto dal consiglio di
amministrazione tra i propri componenti.
3. Il collegio dei revisori è composto da tre membri
effettivi e tre membri supplenti, nominati con decreto del
Ministro delle attività produttive tra i soggetti in possesso
dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88. Il Ministro delle attività produttive, il Ministro
dell'economia e delle finanze e la camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Brescia designano,
rispettivamente, un membro effettivo e un membro supplente.
4. Gli emolumenti dei componenti degli organi di cui al
comma 1 sono a carico del bilancio del Banco e sono stabiliti
con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 3.
(Statuto).
1. Il Banco adotta uno statuto, che determina:
a) la composizione del consiglio di
amministrazione in numero non superiore a quindici componenti,
stabilendo in due terzi il numero dei componenti designati
dalle organizzazioni imprenditoriali di categoria e dagli enti
locali ed in un terzo i componenti in rappresentanza delle
amministrazioni dello Stato;
b) le funzioni ed i poteri degli organi del
Banco;
c) i criteri di nomina, le cause e le modalità di
scioglimento del consiglio di amministrazione;
d) i princìpi generali di organizzazione e di
contabilità dell'ente.
2. Lo statuto è deliberato dal consiglio di
amministrazione del Banco a maggioranza dei due terzi dei
componenti ed è sottoposto all'approvazione del Ministro delle
attività produttive.
3. Lo Statuto prevede l'emanazione di:
a) un regolamento di amministrazione e
contabilità;
b) un regolamento tecnico;
c) altri regolamenti riguardanti specifiche
attività.
Art. 4.
(Personale).
1. I rapporti di lavoro dei dipendenti del Banco sono
disciplinati dalle disposizioni del capo I del titolo II del
libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa.
Art. 5.
(Accordi di collaborazione).
1. Per lo svolgimento di attività di particolare rilievo
attinenti ai compiti istituzionali, il Banco stipula accordi
di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed
altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o
internazionali, anche ricevendone contributi.
Art. 6.
(Fonti di finanziamento).
1. Il Banco provvede al finanziamento delle proprie
attività mediante:
a) proventi derivanti dalle attività di cui
all'articolo 1, comma 2;
b) lasciti e donazioni;
c) eventuali altre entrate.
2. I criteri per la determinazione e la misura delle
tariffe per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, nonché
i criteri e le modalità per la stipula degli accordi di cui
all'articolo 5, sono deliberati dal consiglio di
amministrazione.
Art. 7.
(Vigilanza).
1. Sono soggetti all'approvazione del Ministro delle
attività produttive i seguenti atti deliberativi del consiglio
di amministrazione:
a) lo statuto del Banco ed eventuali modifiche;
b) la nomina del direttore generale;
c) il documento previsionale annuale, le relative
variazioni e il bilancio di esercizio;
d) il regolamento di amministrazione e
contabilità, il regolamento tecnico e gli eventuali altri
regolamenti interni;
e) gli atti di determinazione delle tariffe per le
attività di cui all'articolo 1, comma 2;
f) gli accordi di collaborazione di cui
all'articolo 5.
2. La delibera relativa alla nomina del direttore generale
è approvata dal Ministro delle attività produttive, sentito il
Ministro della difesa.
3. Il regolamento tecnico è approvato con decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro della difesa.
4. Le deliberazioni di cui al presente articolo divengono
esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data
di ricezione, il Ministro delle attività produttive non ne
disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi
di legittimità, ovvero il rinvio al Banco per il riesame.
5. Il Ministro delle attività produttive può sospendere i
termini di cui al comma 4 per una sola volta e per un periodo
di pari durata.
6. Sui rilievi formulati dal Ministero vigilante sugli
atti deliberativi di cui al comma 1, il consiglio di
amministrazione è tenuto a deliberare entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Se
il Ministero non si pronuncia entro i quaranta giorni
successivi al ricevimento delle delibere riesaminate, le
stesse si intendono approvate.
7. Le delibere riesaminate dal Banco sono soggette
unicamente a controllo di legittimità, limitatamente alle
parti modificate.
8. Le delibere concernenti il documento previsionale
annuale, le relative variazioni e il bilancio di esercizio, il
regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento
tecnico e gli eventuali altri regolamenti interni sono
comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 8.
(Disposizioni transitorie).
1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge
restano in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio di
amministrazione e comunque non oltre sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. La disposizione statutaria relativa alla composizione
del consiglio di amministrazione è deliberata dal consiglio di
amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge. Le restanti norme statutarie sono deliberate
dal nuovo consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla
data di insediamento.
Art. 9.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del regio decreto
13 gennaio 1910, n. 20, il regio decreto-legge 30 dicembre
1923, n. 3152, gli articoli 2, 3 e 8 della legge 23 febbraio
1960, n. 186, gli articoli da 1 a 9 e l'articolo 23 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 ottobre 1964, n. 1612.