XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3517




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Natura giuridica e funzioni).

        1. Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, di seguito denominato "Banco", è ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle attività produttive.
        2. Il Banco ha il compito di:

                a) sottoporre a prova le armi di cui all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modificazioni;

                b) eseguire gli accertamenti di cui all'articolo 11, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

                c) sottoporre a prove di conformità le munizioni commerciali per uso civile di cui alla legge 6 dicembre 1993, n. 509;

                d) sottoporre a prova gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti a mezzo di sostanze esplosive;

                e) effettuare studi, ricerche ed esperienze sulle armi e sulle munizioni;

                f) svolgere eventuali altri compiti demandati da disposizioni legislative o regolamentari.

        3. Per il raggiungimento dei propri scopi il Banco può partecipare, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, a organismi anche associativi, a enti, consorzi e società.
        4. I locali del Banco e delle sue sezioni, anche se allocati in complessi industriali, devono essere completamente estranei alla fabbricazione di armi o munizioni ovvero parti di armi o munizioni.

Art. 2.

(Organi).

        1. Gli organi del Banco sono:

                a) il consiglio di amministrazione;

                b) il presidente;

                c) il collegio dei revisori.

        2. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti.
        3. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, nominati con decreto del Ministro delle attività produttive tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il Ministro delle attività produttive, il Ministro dell'economia e delle finanze e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brescia designano, rispettivamente, un membro effettivo e un membro supplente.
        4. Gli emolumenti dei componenti degli organi di cui al comma 1 sono a carico del bilancio del Banco e sono stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 3.

(Statuto).

        1. Il Banco adotta uno statuto, che determina:

                a) la composizione del consiglio di amministrazione in numero non superiore a quindici componenti, stabilendo in due terzi il numero dei componenti designati dalle organizzazioni imprenditoriali di categoria e dagli enti locali ed in un terzo i componenti in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato;

                b) le funzioni ed i poteri degli organi del Banco;
                c) i criteri di nomina, le cause e le modalità di scioglimento del consiglio di amministrazione;

                d) i princìpi generali di organizzazione e di contabilità dell'ente.

        2. Lo statuto è deliberato dal consiglio di amministrazione del Banco a maggioranza dei due terzi dei componenti ed è sottoposto all'approvazione del Ministro delle attività produttive.
        3. Lo Statuto prevede l'emanazione di:

                a) un regolamento di amministrazione e contabilità;

                b) un regolamento tecnico;

                c) altri regolamenti riguardanti specifiche attività.


Art. 4.

(Personale).

        1. I rapporti di lavoro dei dipendenti del Banco sono disciplinati dalle disposizioni del capo I del titolo II del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.


Art. 5.

(Accordi di collaborazione).

        1. Per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai compiti istituzionali, il Banco stipula accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali, anche ricevendone contributi.


Art. 6.

(Fonti di finanziamento).

        1. Il Banco provvede al finanziamento delle proprie attività mediante:

                a) proventi derivanti dalle attività di cui all'articolo 1, comma 2;
                b) lasciti e donazioni;

                c) eventuali altre entrate.

        2. I criteri per la determinazione e la misura delle tariffe per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, nonché i criteri e le modalità per la stipula degli accordi di cui all'articolo 5, sono deliberati dal consiglio di amministrazione.


Art. 7.

(Vigilanza).

        1. Sono soggetti all'approvazione del Ministro delle attività produttive i seguenti atti deliberativi del consiglio di amministrazione:

                a) lo statuto del Banco ed eventuali modifiche;

                b) la nomina del direttore generale;

                c) il documento previsionale annuale, le relative variazioni e il bilancio di esercizio;

                d) il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento tecnico e gli eventuali altri regolamenti interni;

                e) gli atti di determinazione delle tariffe per le attività di cui all'articolo 1, comma 2;

                f) gli accordi di collaborazione di cui all'articolo 5.

        2. La delibera relativa alla nomina del direttore generale è approvata dal Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro della difesa.
        3. Il regolamento tecnico è approvato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa.
        4. Le deliberazioni di cui al presente articolo divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministro delle attività produttive non ne disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità, ovvero il rinvio al Banco per il riesame.
        5. Il Ministro delle attività produttive può sospendere i termini di cui al comma 4 per una sola volta e per un periodo di pari durata.
        6. Sui rilievi formulati dal Ministero vigilante sugli atti deliberativi di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione è tenuto a deliberare entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Se il Ministero non si pronuncia entro i quaranta giorni successivi al ricevimento delle delibere riesaminate, le stesse si intendono approvate.
        7. Le delibere riesaminate dal Banco sono soggette unicamente a controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.
        8. Le delibere concernenti il documento previsionale annuale, le relative variazioni e il bilancio di esercizio, il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento tecnico e gli eventuali altri regolamenti interni sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.


Art. 8.

(Disposizioni transitorie).

        1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La disposizione statutaria relativa alla composizione del consiglio di amministrazione è deliberata dal consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Le restanti norme statutarie sono deliberate dal nuovo consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di insediamento.

Art. 9.

(Abrogazioni).

        1. Sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, gli articoli 2, 3 e 8 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, gli articoli da 1 a 9 e l'articolo 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612.



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