XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3516
Onorevoli Deputati! - La Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di
Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con
Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997 e relativo
Scambio di Note correttivo firmato a Roma il 26 ottobre e l'11
novembre 1999, si inscrive nell'ambito delle iniziative volte
a fornire un quadro di riferimento giuridico agli operatori
economici italiani interessati ad investire in quel Paese.
Il provvedimento in parola era già pendente in Parlamento
durante la passata legislatura (atto Senato n. 4777) e non ha
potuto terminare l'iter parlamentare per l'intervenuto
termine della legislatura stessa. E' importante procedere ora
rapidamente alla sua ratifica anche come gesto di fiducia
verso una positiva soluzione del laborioso processo di pace
tra Etiopia ed Eritrea. Il 13 aprile 2002 la Commissione per
la demarcazione e delimitazione del confine tra Etiopia ed
Eritrea ha consegnato alle Parti l'atteso verdetto riguardante
la definizione dei confini tra i due Paesi. Tale decisione
costituisce il momento cruciale di tutto il processo di pace.
Ambedue le Parti hanno accettato l'equilibrato verdetto della
Commissione dichiarando di considerare definitiva e vincolante
tale pronuncia.
Le relazioni tra Etiopia ed Eritrea passano cosi da una
fase di post-conflitto ad una nuova fase di
pre-normalizzazione. Con il ritorno della pace, il quadro
giuridico definito con questo accordo potrà avere concreti
seguiti attraverso iniziative di investimento delle quali esso
costituisce il necessario supporto. A tale ultimo riguardo, è
da rilevare che una parte centrale del "Rapporto e Piano
d'azione" presentato dal Primo Ministro etiopico al Parlamento
per l'anno 2002 contiene alcune importanti novità di gestione
economica. Il Governo si è infatti impegnato a creare
condizioni più favorevoli agli investimenti, ad accentuare il
programma di privatizzazioni e a promuovere joint
venture con imprese straniere. L'applicazione pratica di
tali prospettate riforme consentirà una ripresa degli
investimenti italiani.
L'Italia intrattiene intensi rapporti economici con
l'Etiopia alimentati dai forti legami del passato. Essa ne è
il primo partner commerciale tra i Paesi
industrializzati, quale partner importatore ed il quarto
come esportatore.
L'Etiopia è naturalmente un Paese prioritario per la
nostra cooperazione allo sviluppo. Vi sono in corso importanti
programmi nei settori delle telecomunicazioni, dell'istruzione
universitaria e della fornitura di beni produttivi. Nella
programmazione triennale 2000-2002 essa risulta al primo
posto, assieme all'Eritrea, tra i Paesi dell'Africa australe
per previsti interventi a dono.
Tale intensità di rapporti si riflette anche sul piano
politico. Negli ultimi anni, il Ministro degli esteri
etiopico, Seyoum Mesfln, è stato in Italia a più riprese,
l'ultima delle quali nel giugno 2002. Il Sottosegretario
Mantica ha incontrato il Primo Ministro Zenawi ai margini dei
vertici dell'OUA del luglio 2001 svoltosi a Lusaka, del
Vertice IGAD di Khartoum del gennaio 2002 e del Vertice
dell'Unione Africana, svoltosi a Durban dal 7 luglio 2002.
Per quanto attiene gli aspetti tecnici della Convenzione,
si precisa che la stessa ha un campo di applicazione limitato
all'imposizione sui redditi, essendo stata esclusa, sulla base
del criterio di reciprocità, la tassazione del patrimonio; la
sua struttura, inoltre, ricalca gli schemi più moderni di
convenzioni della specie accolti sul piano internazionale
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
(OCSE).
La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è
costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione,
essa è limitata alle imposte sul reddito in vigore nei due
Paesi.
Pertanto, tra le "imposte considerate" figurano: IRPEF;
IRPEG; ILOR.
L'introduzione dell'ILOR è stata ritenuta opportuna in
considerazione dell'esistenza nel sistema fiscale etiope di
imposte riscosse dagli enti locali a beneficio degli
stessi.
In ordine al concetto di stabile organizzazione di cui
all'articolo 5, la definizione recepita nel testo
convenzionale ricalca quella utilizzata in tutti gli accordi
stipulati dall'Italia successivamente all'entrata in vigore
della riforma tributaria del 1973, fatta eccezione:
a) per alcuni esempi inseriti nel paragrafo 2
della clausola, che non inficiano il principio generale
(deposito, fattoria, piantagione);
b) per i cantieri di costruzione o di montaggio,
per i quali si considera verificata l'ipotesi della stabile
organizzazione se la loro durata oltrepassa i sei mesi;
c) per l'esercizio di attività di supervisione su
un cantiere di costruzione o di montaggio per un periodo
superiore a sei mesi.
Trattasi di casi limitati già previsti nel modello di
Convenzione ONU tra i Paesi industrializzati e i Paesi in via
di sviluppo e già accettati dall'Italia in accordi della
specie, talvolta con ampiezza maggiore. Analogo commento è
valido per le ulteriori ipotesi parimenti incluse nel patto
internazionale in trattazione, per cui si considera stabile
organizzazione dell'impresa estera l'agente che dispone di uno
stock di merci sul quale esegue ordini per conto
dell'impresa stessa, ovvero l'impiegato o rappresentante (che
non sia un agente indipendente), che assicuri rischi o
riscuota premi per conto dell'impresa estera di
assicurazioni.
La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), spetta
al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i
redditi d'impresa (articolo 7), è attribuito il diritto
esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa
stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività
nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è
localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare
i redditi realizzati sul suo territorio mediante tale stabile
organizzazione.
In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili
derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della
navigazione marittima ed aerea (articolo 8), sono tassati
esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione
effettiva dell'impresa di navigazione.
Il trattamento convenzionale riservato a dividendi ed
interessi, fermo restando il principio generale della loro
definitiva tassazione nello Stato di residenza del
percipiente, è caratterizzato dalla facoltà per lo Stato della
fonte di prelevare un'imposta che non ecceda il 10 per cento
del loro ammontare lordo. Per quanto concerne i soli
interessi, da parte italiana è stata ottenuta la totale
esenzione alla fonte allorché:
a) il debitore di tali interessi sia il Governo di
uno Stato contraente o un suo ente locale, oppure:
b) il beneficiario degli interessi sia il Governo
di uno Stato contraente od un suo ente locale, ovvero un ente,
organismo o istituto finanziario interamente posseduto da tale
Governo o ente locale;
c) il beneficiario degli interessi sia un
qualsiasi altro ente, organismo o istituto finanziario e gli
interessi in questione derivino da mutui o prestiti effettuati
in applicazione di specifici accordi intergovernativi.
Il limite di ritenuta fissato e l'esenzione prevista per
gli interessi di natura pubblica realizzano un trattamento
indubbiamente soddisfacente per l'Italia in relazione ai
possibili sviluppi degli investimenti italiani in Etiopia.
In materia di canoni (royalties), per i quali resta
valido il principio di tassazione definitiva nel Paese di
residenza del percipiente, è stata accettata, quale
compromesso finale, la ritenuta alla fonte del 20 per cento
dell'ammontare lordo dei canoni: al riguardo si è dovuto
infatti tener conto che la Parte etiope ha addotto, quale
motivo fondamentale, l'indirizzo di politica economica che
impone tale soglia minima negli Accordi di specie. Tuttavia,
per evitare che nel futuro le nostre imprese possano trovarsi
penalizzate sul piano della competitività rispetto ad imprese
residenti di altri Paesi ad economia comparabile con quella
italiana, ove la Controparte dovesse concordare una aliquota
inferiore al 20 per cento, è stata introdotta, a favore
dell'Italia, la clausola della nazione più favorita. Siffatta
clausola, inserita al paragrafo 3 del Protocollo aggiuntivo,
vincola l'Etiopia ad applicare automaticamente, alle
royalties pagate a residenti italiani, l'eventuale tasso
inferiore al 20 per cento che dovesse essere concordato in
analoghe Convenzioni con altri Paesi membri dell'OCSE.
Per quanto concerne il trattamento dei "capital
gains" (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è,
a grandi linee, quello raccomandato dall'OCSE, con la
previsione della tassabilità dei redditi in questione:
a) nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai
sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di
"beni immobili" se trattasi di plusvalenze relative a detti
beni;
b) nel Paese in cui è situata la stabile
organizzazione o la base fissa, se si tratta di plusvalenze
relative a beni mobili appartenenti alla stabile
organizzazione o alla base fissa;
c) esclusivamente nel Paese in cui è situata la
sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel
caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in
traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla
gestione di tali navi o aeromobili;
d) esclusivamente nel Paese di residenza del
cedente in tutti gli altri casi.
E' inoltre fatto salvo il diritto di uno Stato contraente
di tassare gli utili di capitale derivanti dall'alienazione di
beni realizzati da una persona fisica che è residente
nell'altro Stato contraente ed è stata residente del primo
Stato contraente per un qualsiasi periodo di tempo nel corso
dei dieci anni immediatamente precedenti l'alienazione del
bene.
Il trattamento fiscale dei redditi derivanti
dall'esercizio di una professione indipendente e di una
attività dipendente è contenuto rispettivamente negli articoli
14 e 15 ove, per aversi la tassabilità di tali redditi nel
Paese di prestazione dell'attività, nel primo caso vengono
considerati i criteri della base fissa, ovvero della
permanenza superiore ai 183 giorni. Nel secondo caso relativo
ai redditi di lavoro subordinato, ai fini della tassazione
esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, sono previsti
gli usuali criteri:
a) della permanenza nell'altro Stato per un
periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno
fiscale;
b) del pagamento delle remunerazioni da, o per
conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro
Stato;
c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da
una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore
di lavoro ha nell'altro Stato.
Dopo l'articolo 16 che prevede la tassabilità di compensi
e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che
li corrisponde, l'articolo 17 stabilisce per i redditi di
artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di
prestazione dell'attività.
Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (articolo
18), pagate ad un residente di uno Stato contraente sono
tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del
beneficiario. Nel contempo, un particolare regime fiscale è
stato introdotto con riguardo al trattamento di fine rapporto
(TFR). La problematica è sorta da un comportamento elusivo che
può essere adottato dalle imprese italiane in collegamento ad
una duplice circostanza: da un canto, le norme scaturenti
dagli accordi stipulati dal nostro Paese - modellate sul
progetto OCSE - generalmente prevedono che le pensioni e le
remunerazioni similari sono imponibili soltanto nel Paese di
residenza del percettore; d'altro canto, identico trattamento
è riservato ai redditi non espressamente menzionati
nell'Accordo internazionale. Ora, una pratica che può
svilupparsi è la seguente: in un arco di tempo piuttosto
vicino alla data di cessazione del rapporto di lavoro
(pensionamento), un lavoratore dipendente, residente italiano,
viene trasferito all'estero dall'impresa italiana e lo stesso,
nel periodo considerato, cessa di essere residente italiano ai
fini fiscali per divenire residente agli stessi fini in un
Paese legato all'Italia da una Convenzione contro le doppie
imposizioni. All'atto della corresponsione del TFR, in
applicazione delle disposizioni convenzionali, lo stesso TFR
viene considerato "remunerazione similare alla pensione",
ovvero "reddito non espressamente menzionato", sfuggendo di
conseguenza alla tassazione in Italia e rimanendo imponibile
soltanto nell'altro Stato, senza che il sostituto d'imposta
italiano effettui alcun prelievo alla fonte.
Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno
Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato (articolo 19), sono imponibili soltanto nello Stato da
cui provengono i redditi.
Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili nell'altro
Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona
fisica sia ivi residente, abbia la nazionalità di detto Stato
e non ne sia divenuto residente al solo scopo di rendervi i
servizi.
Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da uno Stato
contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato,
sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i
redditi, a meno che la persona fisica sia un residente
dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità: in quest'ultimo
caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro
Stato.
L'articolo 20 (professori ed insegnanti), esenta le
relative remunerazioni nel Paese di prestazione dell'attività
nell'interesse pubblico per permanenze inferiori a due anni,
mentre tale limitazione temporale non viene presa in
considerazione nel caso di somme ricevute da fonti situate
al di fuori di detto Paese da studenti o apprendisti
(articolo 21).
I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli
articoli della Convenzione (articolo 22), sono imponibili in
maniera concorrente nello Stato di residenza del percipiente e
nel Paese di provenienza di tali redditi.
Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione
internazionale (articolo 23), in sintonia con il nostro
ordinamento e con la scelta adottata in tutte le Convenzioni
già negoziate, anche con l'Etiopia è stata inserita la
clausola del credito d'imposta ordinario. In considerazione
dell'insistenza della Controparte e del basso tasso di
sviluppo di quel Paese, viene inoltre prevista (come peraltro
già accaduto in numerosi altri casi), la concessione, da parte
italiana, del cosiddetto "maching credit" con alcune
limitazioni relative al vincolo di tale credito "fittizio"
alle aliquote convenzionali per i dividendi, interessi e
royalties ed al 30 per cento per gli utili delle
imprese.
Le disposizioni convenzionali relative alla non
discriminazione (articolo 24), alla procedura amichevole
(articolo 25) ed allo scambio di informazioni (articolo 26),
risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle
corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie
conclusi dal nostro Paese.
L'articolo 24 in particolare, nonostante l'Etiopia non sia
considerato tra i cosiddetti "paradisi fiscali", contiene una
norma (paragrafo 6), che salvaguarda l'applicazione delle
disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione
fiscale.
La Convenzione è stata corredata da un Protocollo
interpretativo ed integrativo della stessa.
Così delineati i punti più salienti della Convenzione di
cui trattasi, resta da segnalare che la sua entrata in vigore
è collegata alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica, mentre le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante
ritenuta alla fonte, alle somme realizzate alla data della
firma della Convenzione, o successivamente ad essa;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito,
alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano alla
data della firma della Convenzione, o successivamente ad
essa.
* * *
Si rileva che, a seguito della segnalazione del Ministero
dell'economia e delle finanze concernente la necessità di
apportare alcuni emendamenti alla versione italiana della
Convenzione ed, in particolare, agli articoli 11, 12 e 23, si
è proceduto allo Scambio di Note correttivo di detti articoli,
che costituisce parte integrante della Convenzione stessa.
Infine, in considerazione del fatto che dal provvedimento
non derivano oneri finanziari, in quanto, per l'accoglimento
del principio di reciproca compensazione dei vantaggi e degli
svantaggi, l'applicazione della Convenzione stessa non implica
riflessi sul gettito erariale, il provvedimento in questione
non viene corredato di relazione tecnica.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo. Incidenza delle
norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
La ratifica legislativa della Convenzione tra Italia ed
Etiopia sulle doppie imposizioni è resa necessaria sulla base
del disposto dell'articolo 80 della Costituzione, in quanto
l'applicazione di tale Atto internazionale determina una
deroga all'applicazione della vigente normativa tributaria.
L'Accordo non incide su leggi e su regolamenti vigenti
fatta salva, ovviamente, la deroga sopra segnalata, e non
richiede norme di adeguamento all'ordinamento interno.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Non si rilevano aspetti di incompatibilità con
l'ordinamento comunitario.
C) Valutazione dell'impatto amministrativo.
Non si prevede alcun adempimento amministrativo per
consentire l'applicazione dell'Atto internazionale in
parola.