XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3516




        Onorevoli Deputati! - La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997 e relativo Scambio di Note correttivo firmato a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999, si inscrive nell'ambito delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico agli operatori economici italiani interessati ad investire in quel Paese.
        Il provvedimento in parola era già pendente in Parlamento durante la passata legislatura (atto Senato n. 4777) e non ha potuto terminare l'iter parlamentare per l'intervenuto termine della legislatura stessa. E' importante procedere ora rapidamente alla sua ratifica anche come gesto di fiducia verso una positiva soluzione del laborioso processo di pace tra Etiopia ed Eritrea. Il 13 aprile 2002 la Commissione per la demarcazione e delimitazione del confine tra Etiopia ed Eritrea ha consegnato alle Parti l'atteso verdetto riguardante la definizione dei confini tra i due Paesi. Tale decisione costituisce il momento cruciale di tutto il processo di pace. Ambedue le Parti hanno accettato l'equilibrato verdetto della Commissione dichiarando di considerare definitiva e vincolante tale pronuncia.
        Le relazioni tra Etiopia ed Eritrea passano cosi da una fase di post-conflitto ad una nuova fase di pre-normalizzazione. Con il ritorno della pace, il quadro giuridico definito con questo accordo potrà avere concreti seguiti attraverso iniziative di investimento delle quali esso costituisce il necessario supporto. A tale ultimo riguardo, è da rilevare che una parte centrale del "Rapporto e Piano d'azione" presentato dal Primo Ministro etiopico al Parlamento per l'anno 2002 contiene alcune importanti novità di gestione economica. Il Governo si è infatti impegnato a creare condizioni più favorevoli agli investimenti, ad accentuare il programma di privatizzazioni e a promuovere joint venture con imprese straniere. L'applicazione pratica di tali prospettate riforme consentirà una ripresa degli investimenti italiani.
        L'Italia intrattiene intensi rapporti economici con l'Etiopia alimentati dai forti legami del passato. Essa ne è il primo partner commerciale tra i Paesi industrializzati, quale partner importatore ed il quarto come esportatore.
        L'Etiopia è naturalmente un Paese prioritario per la nostra cooperazione allo sviluppo. Vi sono in corso importanti programmi nei settori delle telecomunicazioni, dell'istruzione universitaria e della fornitura di beni produttivi. Nella programmazione triennale 2000-2002 essa risulta al primo posto, assieme all'Eritrea, tra i Paesi dell'Africa australe per previsti interventi a dono.
        Tale intensità di rapporti si riflette anche sul piano politico. Negli ultimi anni, il Ministro degli esteri etiopico, Seyoum Mesfln, è stato in Italia a più riprese, l'ultima delle quali nel giugno 2002. Il Sottosegretario Mantica ha incontrato il Primo Ministro Zenawi ai margini dei vertici dell'OUA del luglio 2001 svoltosi a Lusaka, del Vertice IGAD di Khartoum del gennaio 2002 e del Vertice dell'Unione Africana, svoltosi a Durban dal 7 luglio 2002.
        Per quanto attiene gli aspetti tecnici della Convenzione, si precisa che la stessa ha un campo di applicazione limitato all'imposizione sui redditi, essendo stata esclusa, sulla base del criterio di reciprocità, la tassazione del patrimonio; la sua struttura, inoltre, ricalca gli schemi più moderni di convenzioni della specie accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE).
        La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, essa è limitata alle imposte sul reddito in vigore nei due Paesi.
        Pertanto, tra le "imposte considerate" figurano: IRPEF; IRPEG; ILOR.
        L'introduzione dell'ILOR è stata ritenuta opportuna in considerazione dell'esistenza nel sistema fiscale etiope di imposte riscosse dagli enti locali a beneficio degli stessi.
        In ordine al concetto di stabile organizzazione di cui all'articolo 5, la definizione recepita nel testo convenzionale ricalca quella utilizzata in tutti gli accordi stipulati dall'Italia successivamente all'entrata in vigore della riforma tributaria del 1973, fatta eccezione:

                a) per alcuni esempi inseriti nel paragrafo 2 della clausola, che non inficiano il principio generale (deposito, fattoria, piantagione);

                b) per i cantieri di costruzione o di montaggio, per i quali si considera verificata l'ipotesi della stabile organizzazione se la loro durata oltrepassa i sei mesi;

                c) per l'esercizio di attività di supervisione su un cantiere di costruzione o di montaggio per un periodo superiore a sei mesi.

        Trattasi di casi limitati già previsti nel modello di Convenzione ONU tra i Paesi industrializzati e i Paesi in via di sviluppo e già accettati dall'Italia in accordi della specie, talvolta con ampiezza maggiore. Analogo commento è valido per le ulteriori ipotesi parimenti incluse nel patto internazionale in trattazione, per cui si considera stabile organizzazione dell'impresa estera l'agente che dispone di uno stock di merci sul quale esegue ordini per conto dell'impresa stessa, ovvero l'impiegato o rappresentante (che non sia un agente indipendente), che assicuri rischi o riscuota premi per conto dell'impresa estera di assicurazioni.
        La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), spetta al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7), è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.
        In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo 8), sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.
        Il trattamento convenzionale riservato a dividendi ed interessi, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è caratterizzato dalla facoltà per lo Stato della fonte di prelevare un'imposta che non ecceda il 10 per cento del loro ammontare lordo. Per quanto concerne i soli interessi, da parte italiana è stata ottenuta la totale esenzione alla fonte allorché:

                a) il debitore di tali interessi sia il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale, oppure:

                b) il beneficiario degli interessi sia il Governo di uno Stato contraente od un suo ente locale, ovvero un ente, organismo o istituto finanziario interamente posseduto da tale Governo o ente locale;

                c) il beneficiario degli interessi sia un qualsiasi altro ente, organismo o istituto finanziario e gli interessi in questione derivino da mutui o prestiti effettuati in applicazione di specifici accordi intergovernativi.

        Il limite di ritenuta fissato e l'esenzione prevista per gli interessi di natura pubblica realizzano un trattamento indubbiamente soddisfacente per l'Italia in relazione ai possibili sviluppi degli investimenti italiani in Etiopia.
        In materia di canoni (royalties), per i quali resta valido il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, è stata accettata, quale compromesso finale, la ritenuta alla fonte del 20 per cento dell'ammontare lordo dei canoni: al riguardo si è dovuto infatti tener conto che la Parte etiope ha addotto, quale motivo fondamentale, l'indirizzo di politica economica che impone tale soglia minima negli Accordi di specie. Tuttavia, per evitare che nel futuro le nostre imprese possano trovarsi penalizzate sul piano della competitività rispetto ad imprese residenti di altri Paesi ad economia comparabile con quella italiana, ove la Controparte dovesse concordare una aliquota inferiore al 20 per cento, è stata introdotta, a favore dell'Italia, la clausola della nazione più favorita. Siffatta clausola, inserita al paragrafo 3 del Protocollo aggiuntivo, vincola l'Etiopia ad applicare automaticamente, alle royalties pagate a residenti italiani, l'eventuale tasso inferiore al 20 per cento che dovesse essere concordato in analoghe Convenzioni con altri Paesi membri dell'OCSE.
        Per quanto concerne il trattamento dei "capital gains" (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è, a grandi linee, quello raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità dei redditi in questione:

                a) nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di "beni immobili" se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

                b) nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

                c) esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

                d) esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi.

        E' inoltre fatto salvo il diritto di uno Stato contraente di tassare gli utili di capitale derivanti dall'alienazione di beni realizzati da una persona fisica che è residente nell'altro Stato contraente ed è stata residente del primo Stato contraente per un qualsiasi periodo di tempo nel corso dei dieci anni immediatamente precedenti l'alienazione del bene.
        Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente e di una attività dipendente è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15 ove, per aversi la tassabilità di tali redditi nel Paese di prestazione dell'attività, nel primo caso vengono considerati i criteri della base fissa, ovvero della permanenza superiore ai 183 giorni. Nel secondo caso relativo ai redditi di lavoro subordinato, ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, sono previsti gli usuali criteri:

                a) della permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

                b) del pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

                c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

        Dopo l'articolo 16 che prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, l'articolo 17 stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività.
        Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (articolo 18), pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario. Nel contempo, un particolare regime fiscale è stato introdotto con riguardo al trattamento di fine rapporto (TFR). La problematica è sorta da un comportamento elusivo che può essere adottato dalle imprese italiane in collegamento ad una duplice circostanza: da un canto, le norme scaturenti dagli accordi stipulati dal nostro Paese - modellate sul progetto OCSE - generalmente prevedono che le pensioni e le remunerazioni similari sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del percettore; d'altro canto, identico trattamento è riservato ai redditi non espressamente menzionati nell'Accordo internazionale. Ora, una pratica che può svilupparsi è la seguente: in un arco di tempo piuttosto vicino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (pensionamento), un lavoratore dipendente, residente italiano, viene trasferito all'estero dall'impresa italiana e lo stesso, nel periodo considerato, cessa di essere residente italiano ai fini fiscali per divenire residente agli stessi fini in un Paese legato all'Italia da una Convenzione contro le doppie imposizioni. All'atto della corresponsione del TFR, in applicazione delle disposizioni convenzionali, lo stesso TFR viene considerato "remunerazione similare alla pensione", ovvero "reddito non espressamente menzionato", sfuggendo di conseguenza alla tassazione in Italia e rimanendo imponibile soltanto nell'altro Stato, senza che il sostituto d'imposta italiano effettui alcun prelievo alla fonte.
        Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato (articolo 19), sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi.
        Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente, abbia la nazionalità di detto Stato e non ne sia divenuto residente al solo scopo di rendervi i servizi.
        Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità: in quest'ultimo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro Stato.
        L'articolo 20 (professori ed insegnanti), esenta le relative remunerazioni nel Paese di prestazione dell'attività nell'interesse pubblico per permanenze inferiori a due anni, mentre tale limitazione temporale non viene presa in considerazione nel caso di somme ricevute da fonti situate al di fuori di detto Paese da studenti o apprendisti (articolo 21).
        I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 22), sono imponibili in maniera concorrente nello Stato di residenza del percipiente e nel Paese di provenienza di tali redditi.
        Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale (articolo 23), in sintonia con il nostro ordinamento e con la scelta adottata in tutte le Convenzioni già negoziate, anche con l'Etiopia è stata inserita la clausola del credito d'imposta ordinario. In considerazione dell'insistenza della Controparte e del basso tasso di sviluppo di quel Paese, viene inoltre prevista (come peraltro già accaduto in numerosi altri casi), la concessione, da parte italiana, del cosiddetto "maching credit" con alcune limitazioni relative al vincolo di tale credito "fittizio" alle aliquote convenzionali per i dividendi, interessi e royalties ed al 30 per cento per gli utili delle imprese.
        Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 24), alla procedura amichevole (articolo 25) ed allo scambio di informazioni (articolo 26), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese.
        L'articolo 24 in particolare, nonostante l'Etiopia non sia considerato tra i cosiddetti "paradisi fiscali", contiene una norma (paragrafo 6), che salvaguarda l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
        La Convenzione è stata corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.
        Così delineati i punti più salienti della Convenzione di cui trattasi, resta da segnalare che la sua entrata in vigore è collegata alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, mentre le sue disposizioni si applicheranno:

                a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate alla data della firma della Convenzione, o successivamente ad essa;

                b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano alla data della firma della Convenzione, o successivamente ad essa.

* * *
        Si rileva che, a seguito della segnalazione del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la necessità di apportare alcuni emendamenti alla versione italiana della Convenzione ed, in particolare, agli articoli 11, 12 e 23, si è proceduto allo Scambio di Note correttivo di detti articoli, che costituisce parte integrante della Convenzione stessa.
        Infine, in considerazione del fatto che dal provvedimento non derivano oneri finanziari, in quanto, per l'accoglimento del principio di reciproca compensazione dei vantaggi e degli svantaggi, l'applicazione della Convenzione stessa non implica riflessi sul gettito erariale, il provvedimento in questione non viene corredato di relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

        La ratifica legislativa della Convenzione tra Italia ed Etiopia sulle doppie imposizioni è resa necessaria sulla base del disposto dell'articolo 80 della Costituzione, in quanto l'applicazione di tale Atto internazionale determina una deroga all'applicazione della vigente normativa tributaria.
        L'Accordo non incide su leggi e su regolamenti vigenti fatta salva, ovviamente, la deroga sopra segnalata, e non richiede norme di adeguamento all'ordinamento interno.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

C) Valutazione dell'impatto amministrativo.

        Non si prevede alcun adempimento amministrativo per consentire l'applicazione dell'Atto internazionale in parola.




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