XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3516




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e il relativo Scambio di Note correttivo, fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999.


Art. 2.

        1. Piena ed intera esecuzione č data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 29, paragrafo 2, della Convenzione stessa.


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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