XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3516
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale
di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con
Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e il
relativo Scambio di Note correttivo, fatto a Roma il 26
ottobre e l'11 novembre 1999.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data alla Convenzione di
cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata
in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 29,
paragrafo 2, della Convenzione stessa.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.