XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3513
Onorevoli Colleghi! - L'intento della presente proposta
di legge è quello di adeguare, migliorandola, la normativa
relativa ai centralinisti telefonici prevista dalla legge n.
113 del 1985. Va preliminarmente rilevato che la legge n. 68
del 1999 che ha modificato le norme sul collocamento
obbligatorio dei disabili, all'articolo 1, comma 6, ha
salvaguardato e confermato la legge n. 113 del 1985, per cui
le norme relative restano al di fuori della normativa generale
secondo il principio che "la legge speciale deroga la legge
generale"; tale esclusione della legge generale, inoltre,
consente tutte le modificazioni ed i miglioramenti di quella
speciale senza intaccare le norme generali.
L'opportunità della presente proposta di legge sorge da
alcune circostanze di fatto che rendono inapplicabile o di
difficile applicazione la legge n. 113 del 1985; in primo
luogo le modificazioni tecniche delle centrali telefoniche
intervenute dal 1985 ad oggi, come la concreta possibilità di
intervento della SIP, oggi non più esistente, ed il sistema di
concorrenza tra i gestori per disciplinare in modo adeguato ed
uniforme il controllo e l'applicazione delle nuove tecnologie,
oppure come l'abbandono dei cosiddetti "segnalatori tattili"
per i privi della vista sostituiti da altri sistemi
elettronici.
In secondo luogo, il forte calo di posti di operatore a
disposizione dei privi della vista sempre in relazione alle
suddette modificazioni tecniche con apparati, non più veri e
propri centralini telefonici di collegamento e smistamento, ma
solo di collegamento automatico; ciò comporta il grave rischio
già constatabile di una importante perdita di posti di lavoro,
e se si pensa che ancor oggi non esistono per i soggetti privi
della vista altri sbocchi di massa - il centralismo occupava
fino a qualche anno fa più di 10.000 privi della vista, oggi
ridotti alla metà - anche gli altri lavori e professioni, come
l'insegnamento o la masso-fisioterapia, sono fortemente
diminuiti, nè alcune altre professioni più impegnative sono
sufficienti per garantire un posto di lavoro a quei non
vedenti che non vogliono e non sono in grado di sceglierle;
anche alcuni benefìci previsti dalla legge n. 113 del 1985 non
sono più conformi o di facile applicazione; da ultimo le
possibilità di collocamento per i privi della vista, mediante
la legge n. 68 del 1999, sono tali da garantire un
collocamento diffuso dei privi della vista; per cui tutto
considerato la necessità di una riforma della legge n. 113 del
1985 si rende inevitabile.
Esaminando le varie parti della proposta di legge si nota
innanzitutto che la professione di centralinista telefonico è
Stata modificata in quella di centralinista telefonico e
operatore della comunicazione privo della vista; ciò comporta
che i privi della vista devono superare un esame alla fine di
un corso di formazione organizzato da enti pubblici o privati
secondo un programma predisposto, con alcune materie
obbligatorie, quali la telefonia, l'uso del computer e
di INTERNET, l'inglese, l'organizzazione aziendale; la
commissione d'esame è formata dai docenti del corso con la
partecipazione di un presidente nominato dalla regione.
La novità più importante concerne l'obbligo di assunzione
che scatta quando vi sia almeno un posto di operatore che non
è più il semplice centralino telefonico, ma anche qualunque
ufficio informazioni o numero verde che abbia determinati
requisiti, come due linee telefoniche esterne se si tratta di
un ente pubblico, quattro linee esterne se si tratta di una
azienda privata. Viene ribadito l'obbligo di assunzione del 51
per cento di privi della vista quando vi sia più di un posto
di operatore: il che comporta che quando vi è un solo posto,
questo spetta ad un privo della vista; se ve ne sono due,
spetta un posto ad un privo di vista, se ve ne sono tre, due
aspettano ai privi della vista, se ve ne sono quattro, tre
spettano ai privi della vista.
Le spese per i corsi sono a carico delle regioni, come i
costi per l'adattamento dei posti di operatore. Naturalmente i
privi della vista che finora hanno ottenuto il diploma di
centralinista telefonico ai sensi della legge n. 113 del 1985
possono continuare ad essere assunti o a lavorare come
centralinisti sulla base della stessa legge, mentre coloro che
sono stati assunti come centralinisti possono partecipare a
corsi di formazione interni od esterni per il conseguimento
del diploma di centralinista telefonico e operatore telefonico
ai sensi della presente proposta di legge.
Ai centralinisti telefonici e operatori della
comunicazione spettano alcuni benefìci quali il collocamento
in un livello pari a quello di impiegato di concetto comunque
denominato; anche a coloro che sono stati assunti come
centralinisti telefonici e che conseguono mediante un corso
interno il titolo di centralinista telefonico e operatore
della comunicazione spetta l'avanzamento di un livello
rispetto a quello che ricoprono; in ogni caso hanno diritto
alla progressione di carriera senza limitazioni e non perdono
i benefici previsti dalla presente proposta di legge anche se
cambiano mansione.
Al fine di rendere più semplice l'applicazione
dell'attuale indennità di mansione è concessa una detrazione
d'imposta totale pari a 3.000 euro annui; inoltre resta
confermato il riconoscimento ai fini contributivi di quattro
mesi per ogni anno di lavoro. Molti altri adattamenti minori
concernono gli albi e gli obblighi di segnalazione dei datori
di lavoro e le sanzioni per gli inadempimenti.
Una importante disposizione che viene introdotta con la
presente proposta di legge riguarda gli ipovedenti medi che
secondo la legge 3 aprile 2001, n. 138, sono quei minorati
visivi che hanno un residuo visivo pari a due decimi; a questi
disabili spettano i medesimi diritti dei privi della vista, ma
soltanto qualora abbiano conseguito il diploma di
centralinista telefonico previsto per i privi della vista e
questi ultimi non siano disponibili per ricoprire i posti in
oggetto.