XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3513




        Onorevoli Colleghi! - L'intento della presente proposta di legge è quello di adeguare, migliorandola, la normativa relativa ai centralinisti telefonici prevista dalla legge n. 113 del 1985. Va preliminarmente rilevato che la legge n. 68 del 1999 che ha modificato le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili, all'articolo 1, comma 6, ha salvaguardato e confermato la legge n. 113 del 1985, per cui le norme relative restano al di fuori della normativa generale secondo il principio che "la legge speciale deroga la legge generale"; tale esclusione della legge generale, inoltre, consente tutte le modificazioni ed i miglioramenti di quella speciale senza intaccare le norme generali.
        L'opportunità della presente proposta di legge sorge da alcune circostanze di fatto che rendono inapplicabile o di difficile applicazione la legge n. 113 del 1985; in primo luogo le modificazioni tecniche delle centrali telefoniche intervenute dal 1985 ad oggi, come la concreta possibilità di intervento della SIP, oggi non più esistente, ed il sistema di concorrenza tra i gestori per disciplinare in modo adeguato ed uniforme il controllo e l'applicazione delle nuove tecnologie, oppure come l'abbandono dei cosiddetti "segnalatori tattili" per i privi della vista sostituiti da altri sistemi elettronici.
        In secondo luogo, il forte calo di posti di operatore a disposizione dei privi della vista sempre in relazione alle suddette modificazioni tecniche con apparati, non più veri e propri centralini telefonici di collegamento e smistamento, ma solo di collegamento automatico; ciò comporta il grave rischio già constatabile di una importante perdita di posti di lavoro, e se si pensa che ancor oggi non esistono per i soggetti privi della vista altri sbocchi di massa - il centralismo occupava fino a qualche anno fa più di 10.000 privi della vista, oggi ridotti alla metà - anche gli altri lavori e professioni, come l'insegnamento o la masso-fisioterapia, sono fortemente diminuiti, nè alcune altre professioni più impegnative sono sufficienti per garantire un posto di lavoro a quei non vedenti che non vogliono e non sono in grado di sceglierle; anche alcuni benefìci previsti dalla legge n. 113 del 1985 non sono più conformi o di facile applicazione; da ultimo le possibilità di collocamento per i privi della vista, mediante la legge n. 68 del 1999, sono tali da garantire un collocamento diffuso dei privi della vista; per cui tutto considerato la necessità di una riforma della legge n. 113 del 1985 si rende inevitabile.
        Esaminando le varie parti della proposta di legge si nota innanzitutto che la professione di centralinista telefonico è Stata modificata in quella di centralinista telefonico e operatore della comunicazione privo della vista; ciò comporta che i privi della vista devono superare un esame alla fine di un corso di formazione organizzato da enti pubblici o privati secondo un programma predisposto, con alcune materie obbligatorie, quali la telefonia, l'uso del computer e di INTERNET, l'inglese, l'organizzazione aziendale; la commissione d'esame è formata dai docenti del corso con la partecipazione di un presidente nominato dalla regione.
        La novità più importante concerne l'obbligo di assunzione che scatta quando vi sia almeno un posto di operatore che non è più il semplice centralino telefonico, ma anche qualunque ufficio informazioni o numero verde che abbia determinati requisiti, come due linee telefoniche esterne se si tratta di un ente pubblico, quattro linee esterne se si tratta di una azienda privata. Viene ribadito l'obbligo di assunzione del 51 per cento di privi della vista quando vi sia più di un posto di operatore: il che comporta che quando vi è un solo posto, questo spetta ad un privo della vista; se ve ne sono due, spetta un posto ad un privo di vista, se ve ne sono tre, due aspettano ai privi della vista, se ve ne sono quattro, tre spettano ai privi della vista.
        Le spese per i corsi sono a carico delle regioni, come i costi per l'adattamento dei posti di operatore. Naturalmente i privi della vista che finora hanno ottenuto il diploma di centralinista telefonico ai sensi della legge n. 113 del 1985 possono continuare ad essere assunti o a lavorare come centralinisti sulla base della stessa legge, mentre coloro che sono stati assunti come centralinisti possono partecipare a corsi di formazione interni od esterni per il conseguimento del diploma di centralinista telefonico e operatore telefonico ai sensi della presente proposta di legge.
        Ai centralinisti telefonici e operatori della comunicazione spettano alcuni benefìci quali il collocamento in un livello pari a quello di impiegato di concetto comunque denominato; anche a coloro che sono stati assunti come centralinisti telefonici e che conseguono mediante un corso interno il titolo di centralinista telefonico e operatore della comunicazione spetta l'avanzamento di un livello rispetto a quello che ricoprono; in ogni caso hanno diritto alla progressione di carriera senza limitazioni e non perdono i benefici previsti dalla presente proposta di legge anche se cambiano mansione.
        Al fine di rendere più semplice l'applicazione dell'attuale indennità di mansione è concessa una detrazione d'imposta totale pari a 3.000 euro annui; inoltre resta confermato il riconoscimento ai fini contributivi di quattro mesi per ogni anno di lavoro. Molti altri adattamenti minori concernono gli albi e gli obblighi di segnalazione dei datori di lavoro e le sanzioni per gli inadempimenti.
        Una importante disposizione che viene introdotta con la presente proposta di legge riguarda gli ipovedenti medi che secondo la legge 3 aprile 2001, n. 138, sono quei minorati visivi che hanno un residuo visivo pari a due decimi; a questi disabili spettano i medesimi diritti dei privi della vista, ma soltanto qualora abbiano conseguito il diploma di centralinista telefonico previsto per i privi della vista e questi ultimi non siano disponibili per ricoprire i posti in oggetto.




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