XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3513
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Albo professionale).
1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti
telefonici privi della vista, istituito dalla legge 14 luglio
1957, n. 594, e successive modificazioni, e di cui alla legge
29 marzo 1985, n. 113, assume la denominazione di "albo
regionale dei centralinisti telefonici e operatori della
comunicazione", ed è articolato a livello regionale. Le
direzioni regionali del lavoro provvedono alla iscrizione
all'albo professionale dei privi della vista, come definiti ai
sensi del comma 2, abilitati alla funzione di centralinista
telefonico e operatore della comunicazione residenti nella
regione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano
l'albo professionale è istituito presso le rispettive
direzioni provinciali del lavoro.
2. Ai fini della presente legge, si intendono privi della
vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero che
hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi
gli occhi, anche con correzione di lenti, ovvero coloro il cui
residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.
3. All'albo professionale sono iscritti i privi della
vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico e
operatore della comunicazione, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2. L'iscrizione all'albo è subordinata alla
presentazione dei seguenti documenti:
a) diploma di centralinista telefonico e operatore
della comunicazione;
b) certificato, rilasciato dall'azienda sanitaria
locale del luogo di residenza del privo della vista o del
luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale,
da cui risulti che il richiedente rientra nella definizione di
cui al comma 2, e che è esente da altre minorazioni che
potrebbero impedire l'espletamento della funzione di
centralinista telefonico e operatore della comunicazione.
4. In deroga a quanto previsto nel comma 3, i privi della
vista possono essere iscritti all'albo professionale su
presentazione di domanda, da inoltrare tramite la competente
direzione provinciale del lavoro, alla quale devono essere
allegati il certificato di cui alla lettera b) del
medesimo comma 3 e una dichiarazione del datore di lavoro da
cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista
da almeno sei mesi.
Art. 2.
(Abilitazione alla funzione di centralinista e operatore
della comunicazione).
1. Ai fini dell'iscrizione all'albo professionale di cui
all'articolo 1 sono considerati abilitati i privi della vista
in possesso del diploma di centralinista telefonico e
operatore della comunicazione, rilasciato da corsi regionali
autorizzati ai sensi della legislazione statale e regionale
vigente in materia di formazione professionale.
2. I privi della vista che frequentano corsi professionali
per centralinisti telefonici e operatori della comunicazione,
istituiti ai sensi di quanto disposto dal comma 1, conseguono
l'abilitazione professionale, a seguito di un esame effettuato
dalle commissioni di cui al comma 6.
3. Ai corsi professionali di cui al comma 2 sono ammessi
tutti coloro che hanno compiuto sedici anni di età.
4. Gli specifici programmi dei corsi professionali per
centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi
della vista devono prevedere, tra le altre, le seguenti
materie:
a) tecnica del centralino;
b) informatica con l'utilizzo dei programmi
parlanti, in braille o con videoingranditori per coloro
che hanno un residuo visivo;
c) utilizzo di INTERNET o di altri sistemi
on-line;
d) lingua italiana e corretta dizione;
e) cultura generale e organizzazione aziendale;
f) nozioni di lingua inglese.
5. Gli esami di abilitazione di cui al comma 2 sono svolti
secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di intesa con le regioni, tenuto conto
delle materie di cui al comma 4.
6. Alla fine di ciascun corso di cui al comma 2, con
provvedimento dell'assessorato regionale competente è nominata
la commissione per l'esame di abilitazione dei centralinisti
telefonici e operatori della comunicazione privi della
vista.
7. La commissione di cui al comma 6 è composta dai
seguenti membri:
a) i docenti delle materie di cui al comma 4 che
hanno svolto il relativo corso;
b) un membro nominato dall'assessorato regionale
competente, che svolge le funzioni di presidente.
8. I compiti di segreteria della commissione di cui al
comma 6 sono esercitati dal segretario del relativo corso
professionale.
9. Le domande per l'iscrizione all'albo professionale sono
presentate alla competente direzione regionale del lavoro.
Art. 3.
(Corsi di aggiornamento e abilitazione).
1. I centralinisti telefonici privi della vista in
servizio presso datori di lavoro pubblici o privati, su
domanda possono partecipare ai corsi di aggiornamento
organizzati ai sensi del presente articolo, al fine di
conseguire l'abilitazione di centralinista telefonico e
operatore della comunicazione.
2. I corsi di aggiornamento sono svolti durante l'orario
di lavoro e sono organizzati dallo stesso datore di lavoro,
ovvero da più datori di lavoro associati, nonché da enti od
organizzazioni autorizzati ai sensi di legge.
3. Gli oneri relativi all'organizzazione dei corsi di
aggiornamento e alle relative strutture e apparecchiature sono
posti a carico delle regioni competenti per territorio; gli
oneri relativi alla partecipazione dei lavoratori ai corsi
sono posti a carico dei datori di lavoro pubblici o
privati.
4. Alla fine del corso di aggiornamento i partecipanti,
per conseguire l'abilitazione di centralinista telefonico e
operatore della comunicazione, devono sostenere un esame che
ha luogo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2.
Art. 4.
(Promozioni e progressione in carriera).
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a
collocare i privi della vista che hanno conseguito
l'abilitazione di centralinista telefonico e operatore della
comunicazione nel ruolo o nel livello contrattuale
corrispondente a quello di impiegato di concetto comunque
denominato.
2. I centralinisti telefonici già in servizio che
conseguono l'abilitazione di cui alla presente legge mediante
il corso di aggiornamento di cui all'articolo 3 sono promossi
ad un livello superiore a quello in cui erano collocati prima
del corso stesso.
3. I privi della vista che hanno conseguito la sola
abilitazione di centralinista telefonico possono essere
collocati al lavoro ai sensi delle disposizioni di cui alla
legge 29 marzo 1985, n. 113, e, dopo l'assunzione, possono
fare richiesta di frequentare il corso di aggiornamento di cui
all'articolo 3.
4. Ai centralinisti telefonici e operatori della
comunicazione non possono essere posti limiti di carriera;
essi godono di tutte le progressioni automatiche di carriera
previste dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di
lavoro, e continuano a godere di tutti i relativi diritti
previsti dalla presente legge anche se, in seguito a
promozioni o concorsi, sono chiamati a svolgere funzioni
diverse o superiori.
Art. 5.
(Obblighi dei datori di lavoro).
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
ai centralini telefonici per i quali le norme tecniche
prevedono l'impiego di uno o più posti di operatore o che
comunque sono dotati di uno o più posti di operatore, con
almeno due linee in caso di ente pubblico e di quattro linee
in caso di aziende private.
2. Sono altresì compresi nei centralini telefonici ai fini
del comma 1, le strutture e gli uffici che utilizzano almeno
quattro linee telefoniche, numeri verdi, INTERNET, o altri
sistemi on line, istituiti per collegare i clienti
esterni con ogni struttura o ufficio interno e per fornire
informazioni ai clienti relative all'azienda, impresa, ufficio
o ente, nonché servizi, informazioni o notizie di carattere
generale.
3. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di
centralini telefonici ai sensi dei commi 1 e 2, un privo della
vista iscritto all'albo professionale di cui all'articolo
1.
4. Qualora il centralino telefonico di cui ai commi 1 e 2,
sia dotato di più di una postazione di operatore, il 51 per
cento dei posti è riservato ai centralinisti telefonici e
operatori della comunicazione privi della vista.
Art. 6.
(Norme di coordinamento).
1. Nel caso in cui si renda disponibile un posto riservato
ai centralinisti privi della vista e il datore di lavoro,
pubblico o privato, abbia adempiuto agli obblighi
occupazionali previsti dalla disciplina generale sul
collocamento obbligatorio, lo stesso è tenuto ad assumere un
centralinista telefonico e operatore della comunicazione.
2. I lavoratori assunti ai sensi della presente legge sono
computati a copertura dell'aliquota obbligatoria prevista
dalla disciplina generale sul collocamento obbligatorio
distinti in categorie suddivise in base alle diverse cause che
hanno determinato la cecità.
3. In caso di vacanza nel ruolo organico delle categorie
protette ai sensi di legge, il centralinista telefonico e
operatore della comunicazione privo della vista, assunto ai
sensi del comma 1, è sempre computato ai fini della copertura
dell'aliquota obbligatoria di cui al comma 2.
4. In caso di esaurimento del ruolo organico, i
centralinisti e operatori della comunicazione privi della
vista sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi
della prima vacanza in ruolo.
Art. 7.
(Comunicazioni).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i datori di lavoro pubblici e privati,
soggetti agli obblighi di cui all'articolo 5, sono tenuti a
comunicare alle direzioni provinciali del lavoro le
caratteristiche dei centralini telefonici, ai sensi di quanto
previsto dal citato articolo 5, nonché degli uffici di
informazione comunque denominati, indicando il numero delle
linee urbane e delle relative postazioni di lavoro in loro
dotazione, il numero e le generalità dei centralinisti
telefonici privi della vista e vedenti, nonché la data in cui
sono stati adibiti ai centralini medesimi.
2. I datori di lavoro, pubblici e privati, che procedono
alla installazione o alla trasformazione di centralini
telefonici che comportano l'obbligo di assunzione previsto
dalla presente legge, sono tenuti a darne comunicazione entro
due mesi alle direzioni provinciali del lavoro, indicando il
numero delle linee urbane e delle postazioni di lavoro in loro
dotazione.
Art. 8.
(Modalità per il collocamento).
1. Entro due mesi dalla data in cui sorge l'obbligo di
assunzione di centralinisti telefonici e operatori della
comunicazione privi della vista, i datori di lavoro, pubblici
e privati, presentano apposita richiesta nominativa dei
centralinisti telefonici disoccupati iscritti presso la
direzione provinciale del lavoro.
2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al
comma 1, la direzione provinciale del lavoro invita il datore
di lavoro a provvedere entro un mese. Qualora questi non
provveda, la citata direzione procede all'avviamento al lavoro
del centralinista telefonico in base alla graduatoria formata
con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale per
l'impiego.
3. E' ammesso il passaggio diretto del centralinista
telefonico privo della vista dall'azienda nella quale è
occupato ad un'altra, previo nulla osta della competente
direzione provinciale del lavoro. I centralinisti telefonici e
operatori della comunicazione privi della vista hanno altresì
diritto all'assunzione se posseggono i requisiti richiesti per
le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni e degli
enti interessati, ad esclusione del limite di età e del titolo
di studio.
4. La graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori
della comunicazione privi della vista e l'elenco dei posti
disponibili sono esposti al pubblico presso la direzione
provinciale del lavoro competente.
5. I centralinisti e operatori della comunicazione
iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 1 possono
essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dalle
direzioni provinciali del lavoro di province diverse da quella
di residenza.
6. Il diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della
presente legge si applica fino al compimento del
cinquantacinquesimo anno di età.
Art. 9.
(Rapporto di lavoro e norme di tutela).
1. Ai lavoratori privi della vista di cui alla presente
legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di
trattamento economico e previdenziale.
2. In caso di trasformazione del centralino che comporti
la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile
una diversa e permanente utilizzazione, i datori di lavoro,
pubblici e privati, sono tenuti a mantenere in servizio i
centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi
della vista assunti per un periodo di due anni.
3. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi per
l'assunzione presso datori di lavoro pubblici o a concorsi
interni, relativi anche a qualifiche professionali diverse da
quella di centralinista telefonico, hanno diritto di usufruire
degli strumenti e dell'assistenza indispensabili per sostenere
le relative prove di esame.
4. In caso di vincita dei concorsi di cui al comma 3 per
qualifiche professionali diverse, i centralinisti telefonici e
operatori della comunicazione in servizio conservano tutti i
diritti previsti dalla presente legge.
Art. 10.
(Trasformazione dei centralini telefonici).
1. Le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici
finalizzate alla possibilità d'impiego dei privi della vista
nonché la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento
delle mansioni di centralinista telefonico e operatore della
comunicazione sono a carico della regione competente per
territorio, la quale provvede direttamente o mediante rimborso
al datore di lavoro, pubblico o privato, interessato.
Art. 11.
(Benefìci speciali).
1. Ai centralinisti telefonici e operatori della
comunicazione privi della vista assunti ai sensi delle norme
relative al collocamento obbligatorio è corrisposta
l'indennità di mansione prevista dall'articolo 9 della legge
29 marzo 1985, n. 113, ed è riconosciuto il diritto a una
detrazione d'imposta pari a 3.000 euro annui frazionabili in
dodici mensilità.
2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e
operatori della comunicazione privi della vista sono
considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli
stessi è riconosciuto, pevia loro richiesta, per ogni anno di
servizio effettivamente svolto presso datori di lavoro
pubblici o privati, il beneficio di quattro mesi di
contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla
pensione e dell'anzianità contributiva.
Art. 12.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 5.165.000 euro annui per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 13.
(Sanzioni).
1. I datori di lavoro privati che non provvedono ad
effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 7 entro i
termini ivi indicati, sono tenuti, a titolo di sanzione
amministrativa, al pagamento di una somma da 82 euro a 1.657
euro.
2. I datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai
sensi della presente legge, non assumono i centralinisti
telefonici privi della vista, sono tenuti, a titolo di
sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da 16 euro
a 66 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni posto
riservato e non coperto.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste
dai commi 1 e 2 è di competenza della direzione provinciale
del lavoro.
4. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa
sono versate alla regione competente per territorio, che le
utilizza per la formazione professionale dei privi della vista
e per gli interventi di trasformazione dei centralini
telefonici di cui all'articolo 10.
5. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal
presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in base alla
variazione dell'indice del costo della vita calcolato
dall'Istituto nazionale di statistica.
Art. 14.
(Vigilanza).
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è
affidata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.