XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3507




        Onorevoli Colleghi! - Nella precedente legislatura, i senatori componenti la Commissione ambiente e territorio del Senato hanno presentato una proposta di legge avente per oggetto "Norme per il recupero dei centri storici e dei nuclei abitati rurali compresi nelle aree naturali protette" (atto Senato n. 357). L'interruzione della XIII legislatura impedì a questa importante proposta di essere discussa e trasformata in legge. L'importanza dell'argomento è tale che si reputa opportuno riproporla nel testo presentato, nel 1996, al Senato della Repubblica.
        La legge-quadro sulle aree protette - legge 6 dicembre 1991, n. 394 - ha definito un complesso e articolato quadro normativo per la istituzione e la gestione di aree naturali protette al fine di "garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese".
        Con la legge n. 394 del 1991 sono stati istituiti sette nuovi parchi nazionali: Cilento e Vallo di Diano; Gargano; Gran Sasso e Monte della Laga; Maiella; Val Grande; Vesuvio; Golfo di Orosei e del Gennargentu e sono stati confermati i parchi nazionali istituiti con la legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67, e con la delibera CIPE del 5 agosto dello stesso anno: Pollino; Aspromonte; Monti Sibillini; Foreste Casentinesi; Arcipelago Toscano; Dolomiti Bellunesi. Inoltre, nella e citata legge-quadro n. 304 del 1991 vi è un elenco di dieci emergenze, intese quali aree di reperimento per futuri parchi marini, alle quali si aggiungono i numerosi parchi e riserve regionali istituiti e da istituire.
        Se ai parchi naturali si affiancano i numerosi parchi archeologici, ancora oggi non del tutto scoperti ed esplorati ed a questo sistema di parchi in itinere, si aggiungono le molteplici peculiarità paesaggistiche, storiche e culturali dei centri storici e rurali compresi nelle aree protette italiane, ci si accorge di trovarsi di fronte ad un nuovo sistema relazionare di emergenze ambientali e culturali che, nello specifico, acquista una enorme potenzialità socio-economica intorno alla quale vanno "ripensate" le logiche di tutela, salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali e storico-culturali in una ottica integrata e globale.
        La legge n. 394 del 1991 coglie questa potenzialità di relazioni considerando i centri abitati e le comunità locali come parte integrante del contesto da salvaguardare e valorizzare a segno di una raggiunta maturità normativa del concetto di ambiente come "sistema complesso naturale, antropizzato e costruito".
        Tale legge, puntando sulle aree nelle quali non esiste una elevata pressione creata dalla spinta allo sfruttamento da parte delle popolazioni, come le aree metropolitane e quelle industrializzate, dovrebbe prevedere interventi capaci di assicurare quel livello minimo di presenza dell'uomo nel territorio, in una condizione che lo renda protagonista della vita e dello sviluppo del proprio habitat.
        Tra gli obiettivi della legge vi è lo sviluppo di una serie di attività, anche economiche, compatibili con l'ambiente, nel rispetto dell'equilibrio ecologico del territorio; si promuove la presenza stabilizzatrice dell'uomo soprattutto dove la natura lasciata a se stessa rischia di regredire, provocando fenomeni di degrado ambientale e territoriale, quali calanchi, frane, dissesti e desertificazioni; è un compito di pubblica utilità di grande interesse per tutta la Nazione.
        In questa azione di salvaguardia e valorizzazione saranno impegnati soprattutto i giovani, in attività di utilità collettiva e in programmi relativi ad iniziative che possono potenziare lo sviluppo autocentrato e sostenibile di questi territori.
        Scopo principale della tutela in queste "aree critiche" deve essere, in primo luogo, quello di assicurare la presenza antropica per preservare, difendere e ripristinare, ove serve, le eccezionali testimonianze del lavoro costruttivo svolto dall'uomo e dalla natura per migliaia di anni. Espressioni che molto spesso, considerate sotto l'aspetto estetico-paesaggistico, rappresentano il "volto" di una regione o di un intero Paese.
        Prioritaria in questa azione di recupero d'identità è l'attenzione ai tanti piccoli e piccolissimi centri "minori" che costituiscono un ottimo esempio dell'ingente patrimonio abitativo del passato che caratterizza le aree protette del nostro Paese.
        Si tratta di infrastrutture minute, approntate da secoli di lavoro umano, che testimoniano del rapporto armonico ed equilibrato tra l'uomo e l'ambiente circostante che caratterizzava il mondo pre-moderno.
        E' patrimonio di valore inestimabile, di importanza fondamentale per la salvaguardia della identità storico-culturale dell'intero Paese, che viene spesso dimenticato ed abbandonato ad un fatale degrado per un costante spopolamento e invecchiamento della popolazione che lo vive.
        A questi motivi si sono aggiunti ulteriori elementi di degrado e di manomissione del patrimonio edilizio preesistente, che rischiano di cancellare per sempre o compromettere irreversibilmente questo patrimonio. Interventi non appropriati relativi a disposizioni normative eccezionali; l'emulazione, in questi contesti, di modelli impropri, forniti dalla società moderna; la ricerca affannosa di mostrare anche nelle trasformazioni edilizie il raggiungimento di uno status sociale, hanno indotto il piccolo risparmio o l'emigrazione di ritorno a realizzare interventi che hanno talvolta alterato i caratteri tradizionali dei vecchi centri o a realizzare agglomerati e case sparse, talvolta simili a periferie urbane con tipologie improprie e d'impatto notevole rispetto al contesto.
        Basti pensare al massiccio spopolamento delle campagne, dove il modello anche strutturale della casa si basava sulla centralità dell'ambiente di vita unico (la cucina) che nell'edilizia moderna è divenuto "angolo cottura" scompaginando l'unità familiare e, quindi, la prima cellula della struttura sociale. Per non parlare dell'alto valore sociale espresso dal senso di comunità del "vicolo", tipica stradina dei tanti centri storici del nostro Paese, dove quotidianità e individualità divengono comunicazione collettiva.
        Basterebbe rileggere tali modelli per ritrovare il senso di tipicizzazione di un'architettura tradizionale ricca di valori e qualità ambientali. Negli scorsi decenni si è fatta largo un'edilizia "impropria", che spesso si è sviluppata proprio a ridosso dei centri storici o nelle immediate adiacenze, snaturando i caratteri e la tipicità dei centri, mentre all'interno dei centri si è assistito a manomissioni e degrado dei caratteri e delle forme dei centri stessi. Per queste due diverse forme di alterazione ambientale sono proponibili due diversi approcci che fanno entrambi riferimento ai programmi integrati d'intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, con particolari forme di agevolazione e aiuto corrispondenti ad altrettante richieste di qualità progettuale e operativa negli interventi.
        Per quell'edilizia spesso simile alle periferie urbane e sopra definita "impropria", è necessario prevedere forme di adeguamento ai caratteri tipici dei luoghi dove sorgono, rifuggendo la mimesi, ma proponendo tipologie e materiali appropriati al contesto. Lo strumento di attuazione per questi interventi può essere un programma integrato di riqualificazione ambientale, previsto dalla legge n. 179 del 1992, e attuato attraverso una rilettura dell'edilizia tradizionale e del paesaggio, quale momento qualificante della futura trasformazione.
        Più in generale, tale strumento riguarda una riappropriazione dei luoghi all'identità storico-culturale dei suoi abitanti (genius loci), attraverso un'offerta di qualità abitativa in condizioni di efficienza nei servizi e nella fruibilità, oltre che un adeguamento degli standard abitativi nel rispetto dei caratteri tradizionali.
        Per contenere o eliminare le alterazioni e le manomissioni, oltre che per il recupero dei centri storici e dei nuclei abitati rurali, è necessario uno strumento di intervento diretto che operi in variante o in assenza dei piani regolatori generali e dei piani di recupero, promuovendo gli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, coagulando gli interessi pubblici e privati.
        La corretta applicazione della legge quadro sulle aree protette, la citata legge n. 394 del 1991, prevede per questi interventi priorità di finanziamento, ponendo tali interventi in primo piano fra le misure di incentivazione di cui all'articolo 7, che così recita:

        "1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:

            a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

            b) recupero dei nuclei abitati rurali;

            (omissis).

        2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale".

        Al quadro di riferimento politico e normativo, che ribadisce l'urgenza di intervento per il recupero di tale patrimonio, si associa un quadro burocratico-amministrativo che ha ritardato e mortificato la volontà operativa di un recupero confacente agli attuali standard di vita, nel rispetto dei caratteri tradizionali di questi centri.
        E' necessario, dunque, nell'ambito delle vigenti normative, trovare nuove forme d'intervento che indichino strumenti agili ed efficaci per riattivare un interesse operativo al recupero e riuso dei centri storici e dei nuclei abitati rurali. Quindi procedure rapide, superando i tempi lunghi di approvazione degli strumenti urbanistici, utilizzando accordi di programma ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, coagulando gli interessi pubblici e privati che consentano interventi diretti che, altrimenti, difficilmente potrebbero trovare attuazione; inoltre, forme di sgravio fiscale e di adeguamento dell'imposta sul valore aggiunto, parzialmente già previste nella legge n. 394 del 1991, possono trovare nella presente proposta di legge una più organica e mirata applicazione.




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